Documento da Fp con Cgil Corsi su Percorso Inps Lezione 8. Il Pdf, un materiale didattico di Diritto per Concorsi pubblici, esplora il sistema delle tutele nel diritto amministrativo, le tipologie di ricorsi e il Codice del processo amministrativo.
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Introduzione Benvenuti. In questa lezione parleremo del sistema delle tutele che il nostro ordinamento offre ai cittadini contro gli atti e i comportamenti della PA e dei soggetti privati equiparati dalla legge. Questo sistema di tutele è garantito dall'impianto normativo e giurisprudenziale della giustizia amministrativa.
Il sistema di giustizia amministrativa adottato in Italia è quello della doppia giurisdizione, secondo il quale sono previsti due ordini di giurisdizione:
Entrambi sono garantiti dal comma 1 dell'art. 113 Cost., ai sensi del quale contro gli atti della PA "è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa". Accanto ai rimedi giurisdizionali (che sono quelli appena descritti), il nostro ordinamento prevede una terza via, di tipo non giurisdizionale: la cd. tutela in via amministrativa.
Parlando della tutela in via amministrativa, iniziamo la nostra trattazione dai ricorsi amministrativi. Si tratta di istanze che i soggetti interessati possono presentare ad un'autorità amministrativa:
Tali ricorsi si differenziano da quelli giurisdizionali perché sono rivolti ad autorità appartenenti all'Amministrazione stessa, le quali si pronunciano con un provvedimento (decisione amministrativa) al termine di un procedimento amministrativo di secondo grado. La funzione svolta dall'Amministrazione non è dunque di tipo giurisdizionale, ma è attività amministrativa giustiziale. Siamo cioè nell'ambito della funzione amministrativa di secondo grado, in quanto la PA è chiamata a decidere, in contraddittorio con le parti interessate, una controversia concreta e attuale, occasionata da un proprio antecedente atto amministrativo.
Il procedimento si caratterizza per i seguenti elementi:
Il ricorso amministrativo va tenuto distinto dai reclami e dalle denunce, che possono essere presentate alla PA da chiunque e per qualunque motivo. I reclami e le denunce sono privi di tutela giuridica (spesso non trovano riscontro in alcuna norma) e non comportano l'obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione presso la quale è inoltrato. I ricorsi amministrativi, invece, hanno valore di rimedio giuridico e obbligano l'Amministrazione adìta a pronunciarsi sull'istanza, in quanto si pone in essere un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge.
Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 sono contemplate tre tipologie di ricorsi amministrativi:
A livello classificatorio, il ricorso amministrativo si definisce:
I ricorsi, infine, si suddividono in:
Ai fini dell'individuazione dell'idonea forma di tutela esperibile, è necessario verificare se il provvedimento lesivo sia definitivo. Gli atti amministrativi diventano definitivi:
Sono, invece, automaticamente definitivi gli atti adottati dagli organi di vertice dell'Amministrazione o dagli organi collegiali o quelli che, per legge, sono dichiarati definitivi (es. i provvedimenti prefettizi in materia di requisizione, occupazione d'urgenza, decreti espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità). Avverso gli atti non definitivi, è esperibile:
• Avverso gli atti definitivi, invece, è esperibile:
Ma quali sono i soggetti legittimati a proporre un ricorso amministrativo? Ebbene, sono legittimati a proporre il ricorso amministrativo sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche che abbiano interesse. L'interesse a ricorrere può essere costituito da:
Questo interesse deve essere:
Sotto il profilo dei termini, il ricorso amministrativo gerarchico e il ricorso in opposizione devono essere proposti entro 30 giorni da:
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve, invece, essere proposto entro il termine di 120 giorni. Il diritto a proporre il ricorso amministrativo si estingue per:
La decisione sul ricorso, poi, deve essere comunicata:
In particolare, per quest'ultima, l'eventuale accoglimento preclude la possibilità di adottare un atto identico a quello annullato, ma non la possibilità di regolare in altro modo la medesima situazione.
Il procedimento introdotto con il ricorso amministrativo può poi estinguersi per:
Come abbiamo detto all'inizio, una specificità del sistema di giustizia amministrativa italiano consiste nella presenza di una duplicità di giudici:
Entrambi i giudici sono competenti a dirimere le controversie tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Il criterio generale di riparto della giurisdizione tra i due ordini giudiziari è quello delle situazioni soggettive fatte valere in giudizio:
L'art. 24 Cost. prevede, in linea generale, l'azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza alcuna esenzione. La norma costituzionale recita infatti: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". L'art. 103 Cost., a sua volta, conferma l'avvenuta costituzionalizzazione del sistema della doppia giurisdizione. In particolare, assegna al giudice amministrativo la generale giurisdizione di legittimità, che attiene a posizioni di interesse legittimo e rimette al legislatore il compito di estendere la giurisdizione amministrativa per particolari materie anche ai diritti soggettivi. Testualmente così recita la norma: "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi". Infine, l'art. 113 Cost. consacra la generale ammissibilità della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della PA.
Con il D.Lgs. 104/2010, in attuazione dell'art. 44 L. 69/2009, è stato approvato il Codice del processo amministrativo (c.p.a.). Con il Codice è stato operato un riordino della disciplina vigente, con taluni aggiustamenti in adesione alla copiosa giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché il coordinamento con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali. Il Capo II del Codice del processo amministrativo (artt. 4-6) individua gli organi della giurisdizione amministrativa e cioè: