Fenomeni successori nel diritto romano: eredi e successione intestata

Documento dall'Università su Fenomeni Successori. Il Pdf, un approfondimento di Diritto per l'Università, esplora i fenomeni successori nel diritto romano, distinguendo tra eredi necessari e volontari e analizzando l'evoluzione della successione intestata.

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FENOMENI SUCCESSSORI
Nel diritto romano, la morte di una persona non comportava l’estinzione di tutti i suoi rapporti giuridici, ma
solo di quelli strettamente personali. Gli altri, soprattutto quelli patrimoniali, si trasmettevano agli eredi.
Questa trasmissione era regolata dal diritto ereditario (ius hereditarium), che disciplinava il destino del
patrimonio del defunto.
• Dal punto di vista oggettivo, si parla di eredità (hereditas), cioè l’insieme dei beni e obblighi patrimoniali
del defunto.
• Dal punto di vista soggettivo, si parla di successione mortis causa, cioè del subentro di uno o più soggetti
nella posizione giuridica del defunto.
Il diritto romano prevedeva tre forme principali di successione:
1.Testamentaria: secondo la volontà del defunto.
2. Legittima: in assenza di testamento.
3. Contro testamento: in casi eccezionali (es. eredi necessari).
Questo sistema garantiva la continuità dei rapporti patrimoniali anche dopo la morte.
Nel diritto romano, la successione si fondava sul principio della sostituzione di una persona a un’altra nella
titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi, cioè nel patrimonio, in tutto o in parte.
Si distingueva:
• Successione inter vivos, quando il trasferimento avveniva tra vivi.
• Successione mortis causa, quando il trasferimento avveniva a seguito della morte del titolare originario.
Nel caso di successione mortis causa, l’oggetto trasmesso era l’hereditas, ossia l’intero patrimonio del
defunto o una sua quota.
A seconda dell’estensione del trasferimento, si distingueva:
• Successione a titolo universale (successio in universum ius): il successore subentrava nell’intero
patrimonio o in una quota.
• Successione a titolo particolare (successio in singulas res): si subentrava in singoli beni o rapporti, ma non
in tutto il patrimonio.
I soggetti della successione mortis causa erano:
• Il defunto (detto de cuius, o ereditando).
• L’erede (heres), che subentrava a titolo universale.
L’acquirente a titolo particolare, che riceveva singoli beni, ma non la qualità di erede.
L’EREDITÀ: Nel diritto romano, l’hereditas (eredità) era strettamente legata alla struttura della familia, in
particolare quella agnatizia, basata su legami giuridici (adgnatio), non necessariamente di sangue. Alla morte
del pater familias, si rendeva necessario che un altro soggetto – l’erede – ne prendesse il posto, assumendone
i diritti e i doveri.
L’eredità era concepita come una res incorporalis, ossia un bene immateriale, e in particolare come una
universitas iuris, cioè un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto (de cuius).
Tuttavia, alcuni rapporti personali erano considerati intrasmissibili, e dunque esclusi dalla successione: ad
esempio, la patria potestas, la tutela, l’usufrutto, alcuni contratti personali come il mandato o la società, e
alcune obbligazioni fondate su un fare (stipulatio facere).
Nel caso in cui l’erede fosse anche creditore o debitore del defunto, l’obbligazione si estingueva per
confusione, poiché le due posizioni (attiva e passiva) si unificavano nella stessa persona.
L’asse ereditario rappresentava il valore economico complessivo dell’eredità, che veniva tradizionalmente
suddiviso in 12 unciae (dodicesimi). A seconda della volontà del testatore o della divisione tra gli eredi:
• in caso di divisione paritaria, ad esempio tra due eredi, ciascuno riceveva sei unciae (ex dimidia parte);
• in caso di divisione diseguale, come due terzi a un erede e un terzo diviso tra due, si attribuivano otto
unciae al primo e due agli altri;
se c’era un solo erede, si parlava di heres ex asse, cioè erede dell’intero asse.
FASE DEL FENOMENO SUCCESSORIO MORTIS CAUSA: Nel diritto romano, la successione ereditaria
era un processo giuridico articolato in diverse fasi, che si susseguivano in relazione al momento della morte
del defunto e al comportamento degli eventuali eredi. In un primo momento, prima della morte del de cuius
(cioè la persona della cui eredità si trattava), si parlava di eredità solo come ipotesi futura, dunque non
ancora effettiva. In questa fase, l’eredità era solo presunta o prevista ma non ancora esistente in senso
giuridico. Con la morte del de cuius si apriva formalmente la successione. Questo momento era definito
“apertura dell’eredità” (delatio hereditatis), in cui il patrimonio del defunto diventava ereditabile e si
individuavano i soggetti potenzialmente chiamati a succedere: cioè gli eredi designati per legge o per
testamento.
Successivamente, l’eredità veniva deferita, cioè offerta all’erede o agli eredi, i quali dovevano manifestare la
volontà di accettarla. A partire da questo momento, fino all’effettiva accettazione, si aveva la cosiddetta
eredità giacente (hereditas iacens), cioè una situazione intermedia in cui il patrimonio del defunto esisteva
ma non era ancora stato acquisito da nessuno. Era un patrimonio senza titolare effettivo, in attesa che
qualcuno lo assumesse formalmente.
Una volta che l’erede accettava l’eredità, si diceva che essa era adita, cioè entrava a far parte del suo
patrimonio, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivavano.
Nel caso in cui ci fossero più eredi, l’eredità si distribuiva tra di loro in una comunione ereditaria, che doveva
poi essere sciolta tramite la divisione dei beni (divisio hereditatis), in modo che ciascun erede ottenesse una
parte concreta del patrimonio ereditato.
Infine, se nessuno accettava l’eredità oppure non si riusciva a individuare un erede, si verificava una
situazione di eredità vacante (hereditas vacans), cioè un’eredità priva di titolare che, nel diritto romano,
poteva essere acquisita dallo Stato o da altri enti pubblici.
TIPOLOGIE DI EREDI: Nel diritto romano, l’erede era la figura centrale nella successione mortis causa,
ossia nel passaggio del patrimonio del defunto a un’altra persona. A seconda del rapporto giuridico e
familiare che l’erede aveva con il defunto (detto de cuius), si distingueva tra due grandi categorie: gli eredi
necessari e gli eredi volontari. Gli eredi necessari (in latino heredes necessarii) erano coloro che acquisivano
l’eredità automaticamente, nel momento stesso in cui si verificava la morte del de cuius, senza bisogno di
alcuna manifestazione di volontà e, soprattutto, senza poter rinunciare. Di questa categoria facevano parte gli
schiavi istituiti eredi dal testatore, che, con la morte del padrone, venivano contemporaneamente affrancati e
designati eredi. Questa figura era talvolta usata come strumento per evitare che gli obblighi ereditari – specie
in presenza di debiti – gravassero sui familiari, poiché lo schiavo liberato diveniva responsabile dell’eredità e
i beni sarebbero stati poi venduti (bonorum venditio). Un’altra figura simile era quella degli eredi “sui et
necessarii”: si trattava di soggetti già sottoposti alla potestà del defunto, come ad esempio i figli, la moglie in
manus (cioè legalmente assimilata a una figlia) e le nuore in manus. Anche questi soggetti acquisivano
automaticamente l’eredità alla morte del pater familias, proprio in virtù della loro appartenenza alla familia.
Anche per loro, l’accettazione non era necessaria, perché la successione avveniva per legge. Diversa era
invece la figura dell’erede volontario (heres extraneus o voluntarius), che non apparteneva alla famiglia del
defunto e quindi non era soggetto alla sua potestà. In questo caso, l’eredità non veniva acquisita
automaticamente, ma era necessario un atto esplicito di accettazione (aditio hereditatis). Solo attraverso
questo atto il soggetto assumeva la qualità di erede. Si trattava, ad esempio, di amici, parenti lontani o altri
soggetti designati nel testamento. Questa distinzione tra eredi necessari e volontari era molto importante,
perché determinava anche la libertà di accettare o rifiutare l’eredità, oltre che il modo in cui i debiti e i beni
del defunto passavano ai successori. Nell’esperienza romana, dunque, l’accesso all’eredità non dipendeva
solo dalla volontà del testatore, ma anche dal legame giuridico e familiare tra le parti.
BONORUM POSSESSIO: La bonorum possessio era un istituto pretorio del diritto romano che consentiva,
su richiesta, il possesso dei beni del defunto a favore di chi non fosse erede secondo il ius civile. Il
beneficiario era chiamato bonorum possessor, non heres, e aveva tutela giuridica tramite strumenti come
l’interdetto possessorio o l’actio Publiciana.
Nata inizialmente come rimedio processuale, nel I secolo a.C. assunse valore sostanziale: gli editti pretori
stabilivano l’ordine dei chiamati alla successione. Le forme principali erano:
Hereditatis possessio (con testamento sigillato);
Sine tabulis (senza testamento);
Contra tabulas (contro il testamento, se ritenuto iniquo).
Durante l’età imperiale, la bonorum possessio si avvicinò sempre più alla successione civilistica, fino a
equipararsi ad essa.
TUTELA DELL’EREDE: Nel diritto romano, l’erede era titolare di una serie di strumenti giuridici pensati
per consentirgli di far valere i propri diritti sull’eredità e per proteggerne il contenuto. A seconda che si
trattasse di strumenti appartenenti al ius civile o al ius honorarium, questi mezzi di tutela prendevano forme
diverse, ma avevano un fine comune: assicurare il corretto subentro dell’erede nelle posizioni giuridiche del
defunto (de cuius). Uno dei principali strumenti civili a disposizione dell’erede era la hereditatis petitio,
un’azione con la quale egli poteva rivendicare l’intero patrimonio ereditario. Si trattava di un’azione analoga
alla rivendica della proprietà (cioè un’azione in rem), ma con la particolarità di riguardare non un singolo
bene, bensì l’intera massa ereditaria. L’erede poteva esercitarla non solo contro chi possedeva effettivamente
dei beni dell’eredità, ma anche contro chi ne deteneva il possesso in modo indiretto, senza averne diritto. La
funzione principale della hereditatis petitio era dunque quella di affermare pubblicamente e legalmente la
qualità di erede e di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla totalità dell’hereditas.

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Fenomeni Successori

Nel diritto romano, la morte di una persona non comportava l'estinzione di tutti i suoi rapporti giuridici, ma solo di quelli strettamente personali. Gli altri, soprattutto quelli patrimoniali, si trasmettevano agli eredi. Questa trasmissione era regolata dal diritto ereditario (ius hereditarium), che disciplinava il destino del patrimonio del defunto.

  • Dal punto di vista oggettivo, si parla di eredità (hereditas), cioè l'insieme dei beni e obblighi patrimoniali del defunto.
  • Dal punto di vista soggettivo, si parla di successione mortis causa, cioè del subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica del defunto.

Il diritto romano prevedeva tre forme principali di successione:

  1. Testamentaria: secondo la volontà del defunto.
  2. Legittima: in assenza di testamento.
  3. Contro testamento: in casi eccezionali (es. eredi necessari).

Questo sistema garantiva la continuità dei rapporti patrimoniali anche dopo la morte. Nel diritto romano, la successione si fondava sul principio della sostituzione di una persona a un'altra nella titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi, cioè nel patrimonio, in tutto o in parte. Si distingueva:

  • Successione inter vivos, quando il trasferimento avveniva tra vivi.
  • Successione mortis causa, quando il trasferimento avveniva a seguito della morte del titolare originario.

Nel caso di successione mortis causa, l'oggetto trasmesso era l'hereditas, ossia l'intero patrimonio del defunto o una sua quota. A seconda dell'estensione del trasferimento, si distingueva:

  • Successione a titolo universale (successio in universum ius): il successore subentrava nell'intero patrimonio o in una quota.
  • Successione a titolo particolare (successio in singulas res): si subentrava in singoli beni o rapporti, ma non in tutto il patrimonio.

I soggetti della successione mortis causa erano:

  • Il defunto (detto de cuius, o ereditando).
  • L'erede (heres), che subentrava a titolo universale.
  • L'acquirente a titolo particolare, che riceveva singoli beni, ma non la qualità di erede.

L'Eredità nel Diritto Romano

L'EREDITÀ: Nel diritto romano, l'hereditas (eredità) era strettamente legata alla struttura della familia, in particolare quella agnatizia, basata su legami giuridici (adgnatio), non necessariamente di sangue. Alla morte del pater familias, si rendeva necessario che un altro soggetto - l'erede - ne prendesse il posto, assumendone i diritti e i doveri. L'eredità era concepita come una res incorporalis, ossia un bene immateriale, e in particolare come una universitas iuris, cioè un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto (de cuius). Tuttavia, alcuni rapporti personali erano considerati intrasmissibili, e dunque esclusi dalla successione: ad esempio, la patria potestas, la tutela, l'usufrutto, alcuni contratti personali come il mandato o la società, e alcune obbligazioni fondate su un fare (stipulatio facere). Nel caso in cui l'erede fosse anche creditore o debitore del defunto, l'obbligazione si estingueva per confusione, poiché le due posizioni (attiva e passiva) si unificavano nella stessa persona. L'asse ereditario rappresentava il valore economico complessivo dell'eredità, che veniva tradizionalmente suddiviso in 12 unciae (dodicesimi). A seconda della volontà del testatore o della divisione tra gli eredi:

  • in caso di divisione paritaria, ad esempio tra due eredi, ciascuno riceveva sei unciae (ex dimidia parte);
  • in caso di divisione diseguale, come due terzi a un erede e un terzo diviso tra due, si attribuivano otto unciae al primo e due agli altri;
  • se c'era un solo erede, si parlava di heres ex asse, cioè erede dell'intero asse.

Fasi del Fenomeno Successorio Mortis Causa

FASE DEL FENOMENO SUCCESSORIO MORTIS CAUSA: Nel diritto romano, la successione ereditaria era un processo giuridico articolato in diverse fasi, che si susseguivano in relazione al momento della morte del defunto e al comportamento degli eventuali eredi. In un primo momento, prima della morte del de cuius (cioè la persona della cui eredità si trattava), si parlava di eredità solo come ipotesi futura, dunque non ancora effettiva. In questa fase, l'eredità era solo presunta o prevista ma non ancora esistente in senso giuridico. Con la morte del de cuius si apriva formalmente la successione. Questo momento era definito "apertura dell'eredità" (delatio hereditatis), in cui il patrimonio del defunto diventava ereditabile e si individuavano i soggetti potenzialmente chiamati a succedere: cioè gli eredi designati per legge o per testamento.Successivamente, l'eredità veniva deferita, cioè offerta all'erede o agli eredi, i quali dovevano manifestare la volontà di accettarla. A partire da questo momento, fino all'effettiva accettazione, si aveva la cosiddetta eredità giacente (hereditas iacens), cioè una situazione intermedia in cui il patrimonio del defunto esisteva ma non era ancora stato acquisito da nessuno. Era un patrimonio senza titolare effettivo, in attesa che qualcuno lo assumesse formalmente. Una volta che l'erede accettava l'eredità, si diceva che essa era adita, cioè entrava a far parte del suo patrimonio, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivavano. Nel caso in cui ci fossero più eredi, l'eredità si distribuiva tra di loro in una comunione ereditaria, che doveva poi essere sciolta tramite la divisione dei beni (divisio hereditatis), in modo che ciascun erede ottenesse una parte concreta del patrimonio ereditato. Infine, se nessuno accettava l'eredità oppure non si riusciva a individuare un erede, si verificava una situazione di eredità vacante (hereditas vacans), cioè un'eredità priva di titolare che, nel diritto romano, poteva essere acquisita dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tipologie di Eredi nel Diritto Romano

TIPOLOGIE DI EREDI: Nel diritto romano, l'erede era la figura centrale nella successione mortis causa, ossia nel passaggio del patrimonio del defunto a un'altra persona. A seconda del rapporto giuridico e familiare che l'erede aveva con il defunto (detto de cuius), si distingueva tra due grandi categorie: gli eredi necessari e gli eredi volontari. Gli eredi necessari (in latino heredes necessarii) erano coloro che acquisivano l'eredità automaticamente, nel momento stesso in cui si verificava la morte del de cuius, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà e, soprattutto, senza poter rinunciare. Di questa categoria facevano parte gli schiavi istituiti eredi dal testatore, che, con la morte del padrone, venivano contemporaneamente affrancati e designati eredi. Questa figura era talvolta usata come strumento per evitare che gli obblighi ereditari - specie in presenza di debiti - gravassero sui familiari, poiché lo schiavo liberato diveniva responsabile dell'eredità e i beni sarebbero stati poi venduti (bonorum venditio). Un'altra figura simile era quella degli eredi "sui et necessarii": si trattava di soggetti già sottoposti alla potestà del defunto, come ad esempio i figli, la moglie in manus (cioè legalmente assimilata a una figlia) e le nuore in manus. Anche questi soggetti acquisivano automaticamente l'eredità alla morte del pater familias, proprio in virtù della loro appartenenza alla familia. Anche per loro, l'accettazione non era necessaria, perché la successione avveniva per legge. Diversa era invece la figura dell'erede volontario (heres extraneus o voluntarius), che non apparteneva alla famiglia del defunto e quindi non era soggetto alla sua potestà. In questo caso, l'eredità non veniva acquisita automaticamente, ma era necessario un atto esplicito di accettazione (aditio hereditatis). Solo attraverso questo atto il soggetto assumeva la qualità di erede. Si trattava, ad esempio, di amici, parenti lontani o altri soggetti designati nel testamento. Questa distinzione tra eredi necessari e volontari era molto importante, perché determinava anche la libertà di accettare o rifiutare l'eredità, oltre che il modo in cui i debiti e i beni del defunto passavano ai successori. Nell'esperienza romana, dunque, l'accesso all'eredità non dipendeva solo dalla volontà del testatore, ma anche dal legame giuridico e familiare tra le parti.

Bonorum Possessio

BONORUM POSSESSIO: La bonorum possessio era un istituto pretorio del diritto romano che consentiva, su richiesta, il possesso dei beni del defunto a favore di chi non fosse erede secondo il ius civile. Il beneficiario era chiamato bonorum possessor, non heres, e aveva tutela giuridica tramite strumenti come l'interdetto possessorio o l'actio Publiciana. Nata inizialmente come rimedio processuale, nel I secolo a.C. assunse valore sostanziale: gli editti pretori stabilivano l'ordine dei chiamati alla successione. Le forme principali erano:

  • Hereditatis possessio (con testamento sigillato);
  • Sine tabulis (senza testamento);
  • Contra tabulas (contro il testamento, se ritenuto iniquo).

Durante l'età imperiale, la bonorum possessio si avvicinò sempre più alla successione civilistica, fino a equipararsi ad essa.

Tutela dell'Erede

TUTELA DELL'EREDE: Nel diritto romano, l'erede era titolare di una serie di strumenti giuridici pensati per consentirgli di far valere i propri diritti sull'eredità e per proteggerne il contenuto. A seconda che si trattasse di strumenti appartenenti al ius civile o al ius honorarium, questi mezzi di tutela prendevano forme diverse, ma avevano un fine comune: assicurare il corretto subentro dell'erede nelle posizioni giuridiche del defunto (de cuius). Uno dei principali strumenti civili a disposizione dell'erede era la hereditatis petitio, un'azione con la quale egli poteva rivendicare l'intero patrimonio ereditario. Si trattava di un'azione analoga alla rivendica della proprietà (cioè un'azione in rem), ma con la particolarità di riguardare non un singolo bene, bensì l'intera massa ereditaria. L'erede poteva esercitarla non solo contro chi possedeva effettivamente dei beni dell'eredità, ma anche contro chi ne deteneva il possesso in modo indiretto, senza averne diritto. La funzione principale della hereditatis petitio era dunque quella di affermare pubblicamente e legalmente la qualità di erede e di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla totalità dell'hereditas.

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