Società di Capitali e Società a Responsabilità Limitata (SRL) in Diritto

Documento di Università su Società di Capitali. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto, approfondisce le caratteristiche delle società di capitali, con focus sulle SRL, trattando responsabilità, organizzazione, amministrazione e ruolo dei soci.

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SOCIETÀ DI CAPITALI
Responsabilità: ha personalità giuridica, quindi per le obbligazioni sociali risponde
la società con il suo patrimonio
Organizzazione: pluralità di organi
Amministrazione: separazione tra proprietà e controllo, cioè tra i proprietari del
capitale sociale e coloro che si fanno carico dell’amministrazione della società
Ruolo dei soci: principio maggioritario, cioè il peso di ciascun socio è computato
rispetto al conferimento effettuato (voto quote in assemblea)
SOCIETÀ A RESPONSABILITÁ LIMITATA (SRL)
- Responsabilità: disciplina generale+ in caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad
una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano
stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464, o fin quando non sia stata
attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470.
- Come le SPA: norme sulla costituzione, sull'efficacia dell'iscrizione nel registro
dell'imprese, sui soci fondatori.
- Atto costitutivo: contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico che deve
indicare:
Generalità di ciascun socio
Denominazione contenente l'indicazione di S.r.l.
Sedi
Oggetto sociale
Ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 €
Conferimenti di ciascun socio e bau attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
Quota di partecipazione di ciascun socio
Norme relative al funzionamento dell'amministrazione della rappresentanza
Amministratori e revisore legale dei conti
Importo delle spese per la costituzione posti a carico della società
- Statuto: non presente
Capitale e conferimenti
elementi riguardanti persone (2)
elementi riguardanti l’identità della
società (4)
elementi riguardanti organizzazione
economica (4)
- Conferimenti: il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale
Denaro, crediti, qualsiasi bene il cui valore economico possa essere agevolmente
calcolato, prestazione d'opera o di servizi.
Se non è specificato nell'atto costitutivo il conferimento va effettuato in denaro
Stima dei beni in natura e dei crediti: chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione che
deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti e l'indicazione dei criteri di
valutazione adottati per la stima
Acquisti pericolosi: gli acquisti compiuti da parte della società, di beni o crediti, per
un ammontare pari o superiore al decimo del capitale sociale nell'arco di due anni
dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Per questi vale la stessa
procedura di stima + necessaria autorizzazione da parte dei soci.
Mancate esecuzione conferimenti:
1. Diffida al socio a eseguire conferimento entro il termine di 30 giorni
2. Decorso tale termine gli amministratori possono scegliere se può muovere l'azione
per l'adempimento o viene la quota del socio moroso, con diritto di prelazione degli
altri soci
3. Se la vendita non può verificarsi gli amministratori escludono il socio trattenendo le
somme riscosse, in tal caso il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente
Modifica dell’atto costitutivo, aumento e riduzione del capitale sociale
- L’assemblea dei soci: avviene presso la sede sociale e deve essere garantito:
Quorum pari a una presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale
sociale
Possibilità di conoscere in anticipo l'ordine del giorno così da potersi informare
Possibilità di intervenire avvalendosi di una direzione all'attività di discussione che
il presidente è tenuto a garantire
Quorum deliberativo: maggioranza assoluta
Corretta rendicontazione gli interventi e dell'esito delle votazioni nel verbale
dell'assemblea
Il verbale deve essere redatto a un notaio che, dopo aver espletato controllo
illegittimità, sarà tenuto a depositarlo e a chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese, presso il quale sarà effettuato controllo irregolarità formale
- Modifica dell'atto costitutivo: adottata mediante deliberazione assembleare dei
soci.
1) Aumento del capitale sociale:
VENDERE

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Anteprima

SOCIETÀ DI CAPITALI

  • Responsabilità: ha personalità giuridica, quindi per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio
  • Organizzazione: pluralità di organi
  • Amministrazione: separazione tra proprietà e controllo, cioè tra i proprietari del capitale sociale e coloro che si fanno carico dell'amministrazione della società
  • Ruolo dei soci: principio maggioritario, cioè il peso di ciascun socio è computato rispetto al conferimento effettuato (voto quote in assemblea)

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SRL)

  • Responsabilità: disciplina generale+ in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470.
  • Come le SPA: norme sulla costituzione, sull'efficacia dell'iscrizione nel registro dell'imprese, sui soci fondatori.
  • Atto costitutivo: contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico che deve indicare:

    Generalità di ciascun socio

    elementi riguardanti persone (2)

    elementi riguardanti l'identità della società (4)

    • Denominazione contenente l'indicazione di S.r.l.
    • Sedi

    elementi riguardanti organizzazione economica (4)

    • Oggetto sociale
    • Ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 €
    • Conferimenti di ciascun socio e bau attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
    • Quota di partecipazione di ciascun socio
    • Norme relative al funzionamento dell'amministrazione della rappresentanza
    • Amministratori e revisore legale dei conti
    • Importo delle spese per la costituzione posti a carico della società
  • Statuto: non presente

Capitale e conferimenti

Conferimenti

Conferimenti: il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale

  • Denaro, crediti, qualsiasi bene il cui valore economico possa essere agevolmente calcolato, prestazione d'opera o di servizi.
  • Se non è specificato nell'atto costitutivo il conferimento va effettuato in denaro

Stima dei beni in natura e dei crediti

Stima dei beni in natura e dei crediti: chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti e l'indicazione dei criteri di valutazione adottati per la stima

Acquisti pericolosi

Acquisti pericolosi: gli acquisti compiuti da parte della società, di beni o crediti, per un ammontare pari o superiore al decimo del capitale sociale nell'arco di due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Per questi vale la stessa procedura di stima + necessaria autorizzazione da parte dei soci.

  • Mancate esecuzione conferimenti:
    1. Diffida al socio a eseguire conferimento entro il termine di 30 giorni
    2. Decorso tale termine gli amministratori possono scegliere se può muovere l'azione per l'adempimento oflene la quota del socio moroso, con diritto di prelazione degli altri soci
    3. Se la vendita non può verificarsi gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse, in tal caso il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente

Modifica dell'atto costitutivo, aumento e riduzione del capitale sociale

L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci: avviene presso la sede sociale e deve essere garantito:

  • Quorum pari a una presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
  • Possibilità di conoscere in anticipo l'ordine del giorno così da potersi informare
  • Possibilità di intervenire avvalendosi di una direzione all'attività di discussione che il presidente è tenuto a garantire
  • Quorum deliberativo: maggioranza assoluta
  • Corretta rendicontazione gli interventi e dell'esito delle votazioni nel verbale dell'assemblea
  • Il verbale deve essere redatto a un notaio che, dopo aver espletato controllo illegittimità, sarà tenuto a depositarlo e a chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, presso il quale sarà effettuato controllo irregolarità formale

Modifica dell'atto costitutivo

Modifica dell'atto costitutivo: adottata mediante deliberazione assembleare dei soci.

  1. Aumento del capitale sociale:➢

    Reale: quando l'aumento del capitale sociale e del patrimonio alla società derivi dal fatto che sono effettuati i nuovi conferimenti

    ➢ Nominale: quando ci si limita ad alzare la soglia It capitale nominale della società ma non aumenta anche il patrimonio. Ad aumento avvenuto, le quote saranno entità maggiore ma continueranno a rappresentare la medesima frazione del capitale.

    • L'operazione non richiede nuovi conferimenti ed è perciò che il patrimonio non aumenta. Accade che vengono ricollocate date quantità di risorse economiche della società (riserve o altri fondi)
    • Il capitale non può essere aumentato finché non siano stati effettuati tutti i conferimenti dovuti
    • La decisione può essere delegata agli amministratori purché l'atto costitutivo la regoli. La decisione degli amministratori deve poi risultare da verbale
    • Diritto di opzione a favore dei soci: diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle quote originariamente possedute. Se si decidono i non usufruirne, questo può essere sottoscritto da altri soci o da terzi.
    • È consentito escludere il diritto d'opzione ma deve essere previsto nell'atto costitutivo
    • Diritto di recesso per i soci che non abbiano condiviso la decisione di escludere il diritto di opzione
  2. Riduzione del capitale sociale

    ➢ Reale: riduzione volontaria che può avere luogo mediante rimborsi soci delle quote pagate mediante liberazione di essi dall'obbligo di versamenti ancora dovuti. Quindi, si realizza effetti effettivamente una diminuzione patrimoniale, allo scopo di scindere dal capitale parte di risorse economiche non necessarie.

    • Può essere effettuata solo dopo 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale può disporne l'esecuzione lo stesso se ritiene l'opposizione infondata.

    ➢ Nominale: si realizza mediante un'operazione contabile tramite la quale si adegua il livello del capitale sociale in conseguenza di perdite che lo abbiano eroso

    • Riduzione facoltativa: quando risulta che il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
      1. All'assemblea deve essere sottoposta a una relazione con l'osservazione del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
      2. Questa relazione deve essere depositata nella società almeno otto giorni prima dell'assemblea.
      3. Se entro l'esercizio successivo la perdita non sia diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. In mancanza provvedere tribunale
    • Riduzione obbligatoria: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e in contemporanea aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo
    • Se non è possibile ricostruire il patrimonio depauperato la società dovrà trasformarsi in un tipo che mette un minimo di capitale sociale a livello pari a quello raggiunto, altrimenti andrà incontro a scioglimento

Struttura finanziaria e quote di partecipazione

Finanziamenti dei soci

Finanziamenti dei soci: i soci possono versare importi in favore della società partecipata a titolo di finanziamento. I finanziamenti sono delle somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite, e costituiscono quindi un debito della società. Sono considerati tali quelli che sono stati concessi in un momento in cui risultano eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria alla società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  • Pro: possono essere effettuati a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato
  • Contro: aumento di esternalità negative in quanto i soci finiscono per affiancarsi agli altri creditori

Titoli di debito

Titoli di debito: si tratta di titoli di massa, cioè frazioni standardizzate, rappresentative di una quota parte del complesso del capitale di debito del quale la S.r.l. faccia richiesta emettendoli, e che incorporarono il diritto alla restituzione della somma di denaro prestata alla società.

  • Non sono indirizzati a qualsiasi tipologia di risparmiatore ma possono essere sottoscritti solo da investitori professionali.
  • L'emissione dei titoli deve essere prevista dall'atto costitutivo il quale attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori e le modalità e maggioranze necessarie per la decisione.

Quote

Quote: le quote dei soci non possono essere rappresentate da azioni -> il capitale della società società responsabilità limitata viene suddiviso in rapporto al numero dei soci, e ogni socio dispone di una sola quota di partecipazione. Le quote non hanno necessariamente un uguale valore unitario, ma possono essere di ammontare differente. Il loro valore rispecchia misura proporzionale l'entità del conferimento effettuato da ciascun socio.

  • Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito, da ciò consegue che non possono costituire oggetto di offerta al pubblico
  • divieto assoluto per la società di compiere operazioni sulle proprie quote
  • I diritti sociali sono riconosciuti a ciascun socio di default in misura proporzionale conferimenti ( A norma derogabile con la possibilità di attribuire ad alcuni soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili)
  • Trasferimento: sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa, salvo contrario disposizione l'atto costitutivo. In questo caso il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso.
  • Si effettua per effetto del semplice consenso ma affinché produca effetti è necessario che l'atto sia stato iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni a cura del notaio autenticante.
    • Assume efficacia anticipata verso la società sin dal momento del deposito dell'atto al registro delle imprese
    • Verso i terzi assume efficacia al momento dell'iscrizione nell'atto atto procedimento pubblicitario:
      1. Presentazione della domanda di iscrizione contestuale al deposito dell'atto
      2. Registrazione della domanda e assegnazione di un numero progressivo di protocollo
      3. Iscrizione nell'atto a seguito dell'esito positivo del controllo di legalità formale espletato dall'ufficio ufficio
  • Qualora la partecipazione in corpo di particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili questi non vengono trasmessi
  • Se la quota non viene interamente liberata chi l'ha trasferì risponde in solido con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti. La società è tenuta a richiedere preventivamente il pagamento al nuovo socio, e non potrà rivolgersi al socio alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

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