Istituzioni di Diritto Pubblico: il Presidente della Repubblica, Unibo

Slide da Unibo – Campus di Forlì su Istituzioni di Diritto Pubblico. Il Pdf, una presentazione universitaria di Diritto, si concentra sul Presidente della Repubblica, analizzando ruolo, funzioni e responsabilità, inclusa l'irresponsabilità presidenziale.

Mostra di più

11 pagine

Istituzioni di Diritto
Istituzioni di Diritto
Pubblico
Dott.ssa Olivia Pini A.A. 2023/2024
Corso di Laurea in Sociologia Unibo Campus di For
Il Presidente della Repubblica
ogni ordinamento statale prevede di norma una figura istituzionale
che lo rappresenta nella sua unità
sia nei rapporti con gli altri stati e sia al suo interno
si tratta del Capo dello Stato figura di regola monocratica
a) presidente della Repubblica, eletto direttamente dal corpo elettorale o
indirettamente da un collegio elettivo (es. Parlamento)
b)
monarca ereditario
b)
monarca ereditario
almeno nell’esperienza Europea, anche laddove residui un capo di
stato monarchico di derivazione ereditaria (es. UK, Spagna, Olanda,
Svezia...) esso non ha sostanziali attribuzioni di natura politica:
manca di legittimazione rappresentativa
la presenza di un monarca quale Capo di Stato non intacca il carattere
democratico della forma di Stato, né il principio secondo cui il potere
politico trova legittimazione nel principio di sovranità popolare e deve
avere durata limitata ed essere soggetto a forme di responsabilità
all’opposto l’antico principio monarchico voleva il potere politico
legittimato da fonti «trascendenti», durevole a vita e trasmesso per
successione dinastica

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Istituzioni di Diritto Pubblico

Dott.ssa Olivia Pini
Corso di Laurea in Sociologia
A.A. 2023/2024
Unibo - Campus di Forlì

Il Presidente della Repubblica

  • ogni ordinamento statale prevede di norma una figura istituzionale
    che lo rappresenta nella sua unità

> sia nei rapporti con gli altri stati e sia al suo interno

  • si tratta del Capo dello Stato - figura di regola monocratica
    a) presidente della Repubblica, eletto direttamente dal corpo elettorale o
    indirettamente da un collegio elettivo (es. Parlamento)
    b) monarca ereditario
  • almeno nell'esperienza Europea, anche laddove residui un capo di
    stato monarchico di derivazione ereditaria (es. UK, Spagna, Olanda,
    Svezia ... ) esso non ha sostanziali attribuzioni di natura politica:
    manca di legittimazione rappresentativa
  • la presenza di un monarca quale Capo di Stato non intacca il carattere
    democratico della forma di Stato, né il principio secondo cui il potere
    politico trova legittimazione nel principio di sovranità popolare e deve
    avere durata limitata ed essere soggetto a forme di responsabilità

> all'opposto l'antico principio monarchico voleva il potere politico
legittimato da fonti «trascendenti», durevole a vita e trasmesso per
successione dinastica

Il Presidente della Repubblica e la forma di governo

  • nella forma di governo presidenziale il Presidente è legittimato
    direttamente del corpo elettorale > ha direzione politica forte (è
    Capo di Stato e capo del governo)
  • in Italia si rifiutò la forma di governo presidenziale
    > si ritenne di prevedere l'elezione del Presidente della Repubblica
    da parte del Parlamento in seduta comune, integrato dai
    rappresentanti delle Regioni (centralità del Parlamento)
  • il Presidente nella Repubblica nell'ordinamento italiano è estraneo
    al cd. circuito dell'indirizzo politico
  • accanto alla funzione legislativa del Parlamento e a quella esecutiva
    del governo, tale organo costituzionale ha un ruolo di garanzia
    costituzionale > poteri di controllo, di garanzia, di influenza, di
    coordinamento, di intermediazione politica
  • molteplici teorie sulla natura di tali poteri:
  • «indirizzo politico costituzionale» - ruolo attivo di correzione dell'indirizzo
    politico di maggioranza (Barile)
  • cooperazione all'indirizzo politico con funzioni di influenza indiretta (Mortati)
  • sfera di intervento limitata e accentuazione di ruolo super partes
  • «potere neutro» estraneo ai tre tradizionali poteri statali (Sandulli)
  • funzione «unificante» (art. 87, co. 1 Cost.); le prerogative e i poteri di tale
    organo sono istituti previsti a tutela della Costituzione

Il Presidente della Repubblica: l'elezione

  • art. 83, comma 1, Cost.
  • elezione del PdR da parte del Parlamento in seduta comune (composto dai
    membri di entrambe le Camere) integrato da tre delegati per ogni Regione
    (tranne Valle d'Aosta che ne ha uno) che esprimano anche le minoranze >
    maggior legittimazione e pluralismo istituzionale
  • il Presidente della Camera convoca il Parlamento 30 gg. prima della
    scadenza del Presidente uscente
    > se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla scadenza,
    l'elezione è posticipata a dopo le nuove elezioni:
    minor legittimazione delle Camere in scadenza
    (stessa logica del cd. «semestre bianco»)
  • scrutinio segreto; nelle prime tre votazioni occorre maggioranza
    qualificata dei 2/3; dalla quarta votazione maggioranza assoluta

• spesso in tale sede divisioni interne alle compagini politiche

  • art. 84, comma 1, Cost.
  • unici requisiti: cittadino, 50 anni compiuti, deve godere di diritti civili e
    politici
  • la carica è ovviamente incompatibile con ogni altro incarico pubblico
  • art. 85 Cost .: la durata del mandato presidenziale è di sette anni > si
    svincola la durata della carica da quella della legislatura per evitare
    ogni possibile limitazione alla funzione di garante imparziale e di
    figura di unità del Presidente della Repubblica
  • possibile rielezione > esclusa tuttavia per prassi costituzionale sino
    al 2013 (Napolitano) e verificatasi nuovamente nel 2022 (Mattarella)

Il Presidente della Repubblica: gli impedimenti

  • art. 86 Cost.
  • in caso di impedimento temporaneo (comma 1)
    es. visita all'estero, malattia di breve durata ecc.
    > supplenza del Presidente del Senato
  • limiti dei poteri esercitabili in ragione di esigenze di buon
    funzionamento istituzionale (di regola necessario coordinamento
    con Presidente in carica per iniziative che eccedano la «ordinaria
    amministrazione»)
  • in caso di impedimento permanente [es. infermità non curabile,
    decadenza dalla carica, perdita diritti civili e politici ecc.],
    morte o dimissioni (comma 2)
    > Presidente della Camera indice nuova elezione entro 15 gg.
    (salvo che le Camere siano sciolte o in scadenza -> prorogatio
    del Presidente uscente)
  • il Presidente che cessi dalla sua carica (salvo destituzione)
    diviene di diritto senatore a vita

Il Presidente della Repubblica: le funzioni

  • art. 87-88 Cost,

> poteri e attribuzioni del Presidente della Repubblica

  • sono poteri assai rilevanti
  • relazioni con organi del potere legislativo (es. indizione elezioni;
    promulgazione leggi e emanazione atti aventi forza di legge; invio
    messaggi alle Camere; indizione referendum; scioglimento delle
    Camere ecc.);
  • relazioni con organi del potere esecutivo (nomina Presidente del
    Consiglio e ministri; nomina funzionari di Stato; accreditamento
    diplomatici; comando Forze armate; ratifica Trattati internazionali;
    dichiarazione stato di guerra ecc.);
  • relazioni con organi del potere giudiziario (presidenza CSM;
    concessione della grazia, nomina di cinque giudici della Corte
    costituzionale)
  • tuttavia, ai sensi dell'art. 89 Cost.
    > tutti gli atti del Presidente della Repubblica per essere validi
    devono essere controfirmati da un componente del governo
  • la controfirma ministeriale deriva da antica «inviolabilità» del Re:
    è assunzione di responsabilità giuridica da parte del ministro
    (cfr. art. 90 Cost. > irresponsabilità presidenziale)

Il Presidente della Repubblica: la controfirma

  • si distinguono tre categorie di atti:
    a) atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi
    (cd. atti solo formalmente presidenziali)
  • contenuto interamente determinato dal governo o dal ministro; il
    Presidente della Repubblica ha una funzione di mero controllo di
    regolarità/difetti formali, o al massimo di opportunità politica
    dell'atto; la responsabilità del contenuto degli atti ricade sul governo
  • indizione dell'elezione delle Camere e fissazione prima riunione;
    autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa del
    governo; promulgazione leggi e emanazione atti aventi forza di legge e
    regolamenti (può invitare il governo a riesame solo in caso di palese
    contrasto con la Costituzione); indizione referendum; nomina funzionari
    dello Stato previsti per legge; accreditamento rappr. diplomatici; ratifica
    trattati internazionali; comando Forze armate (carica formale per
    assicurare imparzialità e apoliticità delle stesse > i militari sono
    subordinati gerarchicamente al Ministro della difesa); dichiarazione stato
    di guerra (strettamente vincolato > presuppone deliberazione stato di
    guerra da parte delle Camere; il Presidente potrebbe rifiutarsi solo se
    deliberazione in palese contrasto con la Costituzione, in part. con art. 11
    Cost.); conferimento onorificenze della Repubblica

Il Presidente della Repubblica: la controfirma (parte 2)

b) atti formalmente e sostanzialmente presidenziali
(cd. atti presidenziali in senso stretto)

  • il Presidente determina il contenuto dell'atto, mentre il ministro
    competente svolge funzione di controllo della regolarità formale
  • la responsabilità dell'atto ricade sul governo solo in relazione alla
    attività di controllo
  • sono un numero molto limitato di atti -> necessità che il relativo
    contenuto non sia condizionato dalle logiche dell'indirizzo politico
    (necessaria garanzia e terzietà)
  • invio di messaggi alle Camere per porre all'attenzione del Parlamento
    determinate questioni (caso particolare > «messaggio di insediamento»);
    nomina dei 5 giudici costituzionali (art. 135 Cost.) > necessità che essa sia
    svincolata da logiche politico-partitiche; nomina dei 5 senatori a vita (art.
    59, c. 2, Cost.); rinvio della legge alle Camere con messaggio motivato (art.
    74, c. 1, Cost.) > sia per contrasto con norme costituzionali (NB: PdR è
    garante politico, non giudiziario, della Costituzione) che per motivi di
    opportunità - a volte non c'è rinvio ma promulgazione con «Nota»;
    convocazione straordinaria delle Camere; concessione della grazia e
    commutazione delle pene (cfr. Corte cost., sentenza n. 200/2006, cd. caso
    Bompressi)

Il Presidente della Repubblica: la controfirma (parte 3)

c) atti complessi

  • si fondano sul consenso di Capo dello Stato e ministro competente
  • vi è concorrenza delle volontà e del potere decisionale
  • nomina del Presidente del Consiglio: ricerca di personalità sostenuta da
    maggioranza parlamentare - maggiore o minore difficoltà in dipendenza
    dall'esito elettorale o delle condizioni politiche (es. elezioni 2018 e nomina
    governo Draghi 2021); nomina dei ministri su proposta del Presidente del
    Consiglio incaricato: potere non assegnato in via esclusiva né all'uno né
    all'altro organo (Presidente della Repubblica con ruolo di garanzia
    costituzionale e tutela dell'unità: v. caso del Ministro del tesoro 2018);
    scioglimento delle Camere: al termine della legislatura o «anticipato» in
    caso di mancanza di una maggioranza che sostenga un governo -
    presuppone presa d'atto da parte di entrambi gli organi nonché l'obbligo di
    sentire i Presidenti delle Camere > non può essere esercitato negli ultimi
    sei mesi del mandato presidenziale: cd. «semestre bianco» salvo che
    coincidano con gli ultimi sei mesi di legislatura (per evitare paralisi
    istituzionale)
    d) atti che non necessitano di controfirma
  • dimissioni, esternazioni informali (personali opinioni, digressioni su
    argomenti di attualità generale ecc.), conferimento incarico di
    formazione del governo, funzioni di presidenza del Csm e del
    Consiglio supremo di difesa

Il Presidente della Repubblica: la responsabilità

  • Art. 90 Cost.
  • irresponsabilità del Presidente della Repubblica per tutti gli atti
    compiuti «nell'esercizio delle proprie funzioni»

> garanzia di autonomia e libertà nell'assolvimento delle funzioni
attribuite; posizione di assoluta indipendenza essendo le sue funzioni
prive di poteri di governo e di indirizzo politico: «tutore della
Costituzione» e «arbitro fra i partiti» come «punto di unione di tutte le
forze politiche»

  • al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (per atti cioè privi di legame, di
    «nesso funzionale specifico», con il suo incarico istituzionale) il Presidente
    risponde come ogni altro cittadino delle proprie azioni - manca tuttavia
    disciplina specifica: a giudicare sull'esistenza del nesso è l'autorità giudiziaria
  • due sole eccezioni (reati propri del Presidente):
    a) alto tradimento > es. collusione con potenze straniere
    b) attentato alla Costituzione > non una violazione qualsiasi della
    Carta ma un atto contrario ai caratteri essenziali dell'ordinamento
    costituzionale
    > l'unico giudice di atti e fatti ascrivibili a tali fattispecie è il Parlamento
    in seduta comune (messa in stato di accusa a maggioranza assoluta:
    prima fase politica) e la Corte costituzionale (integrata da 16
    membri estratti da elenco predisposto dal Parlamento in seduta
    comune ogni 9 anni - seconda fase giurisdizionale)

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.