L'accertamento tributario: tipologie, procedure e condizioni di applicazione

Documento da Catholica Sacri Cordis Jesv Mediolani su L'accertamento. Il Pdf descrive le metodologie di accertamento tributario, come quello sintetico, analitico e induttivo, per il Diritto universitario. Il documento fornisce una panoramica completa delle attività di controllo fiscale e delle garanzie per il contribuente.

Mostra di più

12 pagine

ACCERTAMENTO
Avità che, in base alla legge, l’amministrazione nanziaria esercita, entro predetermina termini di decadenza, per il
controllo della correa applicazione delle disposizioni tributarie. Laccertamento può avere a oggeo sia le imposte
diree sia quelle indiree, sia le imposte erariali sia quelle locali. Lavità si svolge secondo una sequenza di a, che
costuiscono il procedimento di accertamento. Quest’ulmo, di regola, ha inizio con alcuni adempimen previsdalla
legge (in parcolare, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente) e prosegue con il loro controllo da
parte dell’amministrazione nanziaria. All’esito del procedimento, di norma, viene emanato un ao di accertamento
(avviso di accertamento) che, in quanto avente la natura di provvedimento amministravo, è in grado di incidere
unilateralmente sulla posizione giuridica del desnatario. Sono previste speciche garanzie a favore del contribuente
sooposto ad avità di accertamento (in parcolare, dalla legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministravo e di dirio di accesso ai documen amministravi” e dalla legge 212/2000, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diri del contribuente”). Lordinamento tributario prevede diverse metodologie
di accertamento, in funzione del mezzo di prova posto a fondamento della pretesa erariale e della categoria di
contribuente cui le stesse sono applicabili (accertamento analico, accertamento analico-induvo, accertamento
induvo, accertamento sinteco).
ACCERTAMENTO SINTETICO
Metodologia di accertamento araverso la quale l'amministrazione nanziaria determina il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un periodo d’imposta. Ciò in virtù della
presunzione legale (relava) che tuo quanto è stato speso sia stato nanziato con reddi prodo nello stesso periodo.
In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di provare che le spese sono state nanziate con altri mezzi, ivi compresi
reddi esen o sogge a ritenuta alla fonte a tolo di imposta o, comunque, non imponibili. La determinazione sinteca
del reddito, inoltre, può essere fondata su specici elemen indicavi di capacità contribuva, dierenzia in funzione
del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in questo caso, il contribuente può fornire la prova
contraria. L'ulizzo dell'accertamento sinteco è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno 1/5 quello dichiarato e postula, in ogni caso, l'instaurazione del contraddiorio con il contribuente. Dal reddito
determinato sintecamente possono essere dedo gli oneri previs dal Tuir e il contribuente ha dirio alle detrazioni
d'imposta previste dalla legge. L'accertamento sinteco, che può essere ulizzato solo nei confron delle persone siche
ai ni Irpef, è deo anche "redditometro" e rappresenta uno strumento con cui gli uci nanziari ricostruiscono la reale
capacità di spesa del contribuente, risalendo da un fao noto (la spesa sostenuta quale manifestazione di capacità
contribuva) a un fao ignoto (l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito).
ACCERTAMENTO ANALITICO
È la ordinaria metodologia di accertamento prevista dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile e del
volume d’aari dei contribuen, condoa araverso la ricostruzione puntuale (appunto, analica) di ciascuna categoria
reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai ni Iva. Gli uci dell’Agenzia delle entrate procedono alla
determinazione analica del reddito delle persone siche non esercen avità d’impresa o di lavoro autonomo
(contribuen non obbliga alla tenuta delle scriure contabili), recando le dichiarazioni presentate, quando il reddito
complessivo dichiarato risulta inferiore a quello eevo o non speano, in tuo o in parte, le deduzioni dal reddito o le
detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione. Per i sogge obbliga, per legge, alla tenuta delle scriure contabili
(tolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo), l’avità di accertamento si basa sulla contabilità tenuta dal
contribuente, considerata nel complesso aendibile. Il controllo è eeuato recando le singole componen ave o
passive del reddito ovvero una o più operazioni rilevan ai ni Iva. Per questa categoria di contribuen, quindi,
l’accertamento analico si fonda in sostanza su una diversa quancazione del reddito imponibile derivante dagli
elemen e dai da risultan dalla contabilità (per questo movo, si parla anche di accertamento contabile).
ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO
Metodologia di accertamento ulizzabile esclusivamente nei confron dei sogge obbliga alla tenuta delle scriure
contabili. Araverso questa pologia di controllo, gli uci dell’amministrazione nanziaria possono intervenire sulla
rideterminazione complessiva dei ricavi/compensi (o volume d’aari) e dei cos/spese indicadal contribuente nelle
dichiarazioni e nell’eventuale bilancio, pur in presenza di una contabilità che nel suo complesso è correamente tenuta
dal punto di vista formale. Laccertamento analico-induvo, quindi, può essere fondato sul controllo delle scriure
contabili e sulle risultanze di accessi, ispezioni e veriche (o altre avità ispeve). Inoltre, l’esistenza di avità non
dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi,
precise e concordan.
ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO (O EXTRACONTABILE)
Metodologia di accertamento araverso la quale l’amministrazione nanziaria ricostruisce il reddito imponibile, ai ni
delle imposte sui reddi e dell’Iva, sulla base dei da e delle nozie comunque raccol o venu a sua conoscenza, con
facoltà di prescindere, in tuo o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scriure contabili, in quanto esisten, e di
avvalersi anche di presunzioni prive dei requisi di gravità, precisione e concordanza. Tale pologia di accertamento è
nalizzata a ricostruire e determinare il reddito d’impresa e i reddi derivan dall’esercizio di ar e professioni.
Lamministrazione nanziaria può ricorrere all’accertamento induvo solo in presenza di una delle condizioni
espressamente previste dalla legge (ad esempio, quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione,
oppure quando le scriure contabili risultano nel loro complesso inaendibili).
ACCERTAMENTO PARZIALE
Tipologia di accertamento che rappresenta una deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. La
legge, infa, consente all'amministrazione nanziaria di eeuare reche limitate, sulla base di elemen suscebili
di immediata ulizzabilità. Tali elemen devono risultare da accessi, ispezioni o veriche, nonché dalle segnalazioni
provenien dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ucio territoriale
dell'Agenzia delle entrate o di altre Agenzie scali, dalla Guardia di nanza o da pubbliche amministrazioni ed en
pubblici oppure dai da in possesso dell'Anagrafe tributaria. Sulla base di ques elemen, l'amministrazione può quindi
limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare (anche ai ni Iva).
La noca di un accertamento parziale non preclude l'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta,
purché eseguita nei termini di decadenza prescri dalla legge.
ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
La legge aribuisce all’amministrazione nanziaria la possibilità di integrare o modicare in aumento preceden a di
accertamento (ai ni delle imposte diree e dell’Iva), no alla scadenza dei termini di decadenza, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elemen per il medesimo anno d’imposta, acquisi in un momento successivo
rispeo all’emissione del primo avviso di accertamento. Nella movazione devono essere specicamente indica a
pena di nullità - sia i nuovi elemen pos a fondamento dell’accertamento integravo sia gli a e i fa dai quali essi
sono sta desun.
ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Lamministrazione nanziaria procede ad accertamento d’ucio quando il contribuente omee di presentare la
dichiarazione dei reddi o presenta una dichiarazione nulla. In questo caso, lucio determina il reddito complessivo
sulla base dei da e delle nozie comunque raccol o venu a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisi di gravità, precisione e concordanza e di prescindere, in tuo o in parte, dalle risultanze
della dichiarazione (presentata e considerata nulla) e dalle eventuali scriure contabili, ancorché regolarmente tenute.
Possono essere soopos ad accertamento d’ucio tu i contribuen, a prescindere dalla loro natura giuridica.

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

ACCERTAMENTO

Attività che, in base alla legge, l'amministrazione finanziaria esercita, entro predeterminati termini di decadenza, per il controllo della corretta applicazione delle disposizioni tributarie. L'accertamento può avere a oggetto sia le imposte dirette sia quelle indirette, sia le imposte erariali sia quelle locali. L'attività si svolge secondo una sequenza di atti, che costituiscono il procedimento di accertamento. Quest'ultimo, di regola, ha inizio con alcuni adempimenti previsti dalla legge (in particolare, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente) e prosegue con il loro controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. All'esito del procedimento, di norma, viene emanato un atto di accertamento (avviso di accertamento) che, in quanto avente la natura di provvedimento amministrativo, è in grado di incidere unilateralmente sulla posizione giuridica del destinatario. Sono previste specifiche garanzie a favore del contribuente sottoposto ad attività di accertamento (in particolare, dalla legge 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla legge 212/2000, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"). L'ordinamento tributario prevede diverse metodologie di accertamento, in funzione del mezzo di prova posto a fondamento della pretesa erariale e della categoria di contribuente cui le stesse sono applicabili (accertamento analitico, accertamento analitico-induttivo, accertamento induttivo, accertamento sintetico).

ACCERTAMENTO SINTETICO

Metodologia di accertamento attraverso la quale l'amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un periodo d'imposta. Ciò in virtù della presunzione legale (relativa) che tutto quanto è stato speso sia stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, non imponibili. La determinazione sintetica del reddito, inoltre, può essere fondata su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in questo caso, il contribuente può fornire la prova contraria. L'utilizzo dell'accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e postula, in ogni caso, l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Dal reddito determinato sinteticamente possono essere dedotti gli oneri previsti dal Tuir e il contribuente ha diritto alle detrazioni d'imposta previste dalla legge. L'accertamento sintetico, che può essere utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche ai fini Irpef, è detto anche "redditometro" e rappresenta uno strumento con cui gli uffici finanziari ricostruiscono la reale capacità di spesa del contribuente, risalendo da un fatto noto (la spesa sostenuta quale manifestazione di capacità contributiva) a un fatto ignoto (l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito).

ACCERTAMENTO ANALITICO

È la ordinaria metodologia di accertamento prevista dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile e del volume d'affari dei contribuenti, condotta attraverso la ricostruzione puntuale (appunto, analitica) di ciascuna categoria reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai fini Iva. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono alla determinazione analitica del reddito delle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo (contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili), rettificando le dichiarazioni presentate, quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. Per i soggetti obbligati, per legge, alla tenuta delle scritture contabili (titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo), l'attività di accertamento si basa sulla contabilità tenuta dal contribuente, considerata nel complesso attendibile. Il controllo è effettuato rettificando le singole componenti attive o passive del reddito ovvero una o più operazioni rilevanti ai fini Iva. Per questa categoria di contribuenti, quindi, l'accertamento analitico si fonda in sostanza su una diversa quantificazione del reddito imponibile derivante dagli elementi e dai dati risultanti dalla contabilità (per questo motivo, si parla anche di accertamento contabile).

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Metodologia di accertamento utilizzabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Attraverso questa tipologia di controllo, gli uffici dell'amministrazione finanziaria possono intervenire sulla rideterminazione complessiva dei ricavi/compensi (o volume d'affari) e dei costi/spese indicati dal contribuente nelle dichiarazioni e nell'eventuale bilancio, pur in presenza di una contabilità che nel suo complesso è correttamente tenuta dal punto di vista formale. L'accertamento analitico-induttivo, quindi, può essere fondato sul controllo delle scritture contabili e sulle risultanze di accessi, ispezioni e verifiche (o altre attività ispettive). Inoltre, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO (O EXTRACONTABILE)

Metodologia di accertamento attraverso la quale l'amministrazione finanziaria ricostruisce il reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale tipologia di accertamento è finalizzata a ricostruire e determinare il reddito d'impresa e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni. L'amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo solo in presenza di una delle condizioni espressamente previste dalla legge (ad esempio, quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione, oppure quando le scritture contabili risultano nel loro complesso inattendibili).

ACCERTAMENTO PARZIALE

Tipologia di accertamento che rappresenta una deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. La legge, infatti, consente all'amministrazione finanziaria di effettuare rettifiche limitate, sulla base di elementi suscettibili di immediata utilizzabilità. Tali elementi devono risultare da accessi, ispezioni o verifiche, nonché dalle segnalazioni provenienti dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria. Sulla base di questi elementi, l'amministrazione può quindi limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare (anche ai fini Iva). La notifica di un accertamento parziale non preclude l'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta, purché eseguita nei termini di decadenza prescritti dalla legge.

ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

La legge attribuisce all'amministrazione finanziaria la possibilità di integrare o modificare in aumento precedenti atti di accertamento (ai fini delle imposte dirette e dell'Iva), fino alla scadenza dei termini di decadenza, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per il medesimo anno d'imposta, acquisiti in un momento successivo rispetto all'emissione del primo avviso di accertamento. Nella motivazione devono essere specificamente indicati - a pena di nullità - sia i nuovi elementi posti a fondamento dell'accertamento integrativo sia gli atti e i fatti dai quali essi sono stati desunti.

ACCERTAMENTO D'UFFICIO

L'amministrazione finanziaria procede ad accertamento d'ufficio quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione dei redditi o presenta una dichiarazione nulla. In questo caso, l'ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione (presentata e considerata nulla) e dalle eventuali scritture contabili, ancorché regolarmente tenute. Possono essere sottoposti ad accertamento d'ufficio tutti i contribuenti, a prescindere dalla loro natura giuridica.

HOLICA SACRI CORDIS JESU MEDIOLANI

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCECdi MILANO VERIFICHE, ACCERTAMENTO E CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE Avv. Umberto Volontè

L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo

Il contribuente è il primo e il principale responsabile del corretto, puntuale e tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie: il contribuente deve verificare la realizzazione del presupposto impositivo, liquidare l'imposta (con la dichiarazione) e infine versarla (tramite versamento spontaneo o ritenuta alla fonte). In questo contesto, l'Amministrazione finanziaria ha lo scopo di controllare il corretto adempimento, da parte del contribuente, dei propri obblighi: nel caso del contribuente, quello di dichiarare e di versare, mentre nel caso del sostituto, quello di effettuare e versare le ritenute nonché di presentare la specifica dichiarazione. Essenzialmente, oggetto del controllo, sono le dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente. Il controllo sulle dichiarazioni può assumere due distinte "dimensioni", cui corrispondono modalità di svolgimento dell'accertamento molto differenti. Esiste, innanzitutto, il controllo puramente cartolare delle dichiarazioni, che riguarda la regolarità formale e la correttezza dei calcoli. Esiste anche il controllo sostanziale delle dichiarazioni, in cui viene verificata l'esattezza e la correttezza delle dichiarazioni. Il controllo cartolare non implica valutazioni, in quanto pensato esclusivamente per verificare la regolarità formale delle dichiarazioni. Pertanto, il controllo cartolare non può sostituirsi alla (né interferire con) la seconda tipologia di controllo, ossia l'attività di accertamento vera e propria (quella sostanziale). Qualora tale sostituzione avvenga (ossia venga usato il controllo cartolare per verificare posizioni sostanziali), il contribuente può eccepire la legittimità della ripresa impositiva avanti al giudice tributario (Cass. n. 21178/2008 e n. 5460/2008)

Controlli cartolari: il controllo automatizzato

I CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLE IMPOSTE DIRETTE E IVA

Si tratta di una procedura automatizzata, attraverso la quale l'Agenzia compie una riliquidazione delle dichiarazioni, in particolare attraverso la correzione degli eventuali errori formali e/o di calcolo che la possono aver inficiata. Da tale riliquidazione può emergere un debito d'imposta. Con il controllo automatizzato gli Uffici procedono a: (i) correggere gli errori materiali e di calcolo; (ii) correggere l'eventuale errato riporto di eccedenze di imposte; (iii) ridurre le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta esposti in misura superiore; (iv) controllare l'esattezza e la tempestività dei versamenti delle imposte. Rilevato un determinato errore dichiarativo, l'Ufficio procede con l'invio di una comunicazione di irregolarità al contribuente (c.d. avviso bonario), con cui viene invitato a regolarizzare la propria posizione, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni. In caso di mancata regolarizzazione, prende avvio il procedimento di riscossione mediante ruolo e notifica al contribuente della cartella di pagamento (da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; salvo proroghe COVID). La mancata notifica dell'avviso bonario comporta il parziale annullamento della cartella di pagamento, con riferimento al solo importo delle sanzioni.

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.