Misure precautelari e cautelari nel diritto penale, Ucsc Appunti

Documento da Ucsc su misure precautelari e cautelari. Il Pdf esplora i provvedimenti restrittivi della libertà personale nel procedimento penale, analizzando il rapporto tra autorità giudiziaria e amministrativa, il principio di innocenza e le recenti modifiche legislative in materia di violenza di genere, utile per studenti universitari di Diritto.

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Claudia Mazzucato, Misure precautelari e cautelari, Facoltà di Scienze politiche e sociali, UCSC
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I provvedimenti restrittivi della libertà personale
nel corso del procedimento penale alla luce
del principio di separazione dei poteri.
Il rapporto tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa
MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI
1. Una premessa indispensabile. Autorità giudiziaria e privazione della libertà: le
garanzie costituzionali
[Cfr. i materiali didattici in tema di principi e garanzie costituzionali in materia penale, con
particolare riferimento al principio di separazione dei poteri]
In generale, solo l’autorità giudiziaria può incidere limitandoli sui diritti inviolabili della
persona umana: l’azione dell’autorità giudiziaria, a differenza dell’autorità amministrativa (per es.
la polizia giudiziaria o il servizio sociale), è corredata da una precisa serie di garanzie costituzionali
a tutela del cittadino.
Le garanzie costituzionali (artt. 101 ss., 111 Cost.) offerte dall’autorità giudiziaria sono:
! l’indipendenza,
! l’imparzialità,
! la sottomissione solo alla legge,
! l’obbligo di motivazione dei provvedimenti,
! i diritti di impugnazione delle decisioni,
! il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Si tratta di un’applicazione del fondamentale principio liberale-democratico della separazione dei
poteri (potere legislativo/esecutivo/giudiziario). La polizia giudiziaria e i servizi sociali
appartengono al potere esecutivo (un potere direttamente collegato al Governo e alla Pubblica
Amministrazione dello Stato e/o degli Enti Locali, con le loro gerarchie e le loro priorità politiche).
Proprio perché il potere esecutivo a differenza della magistratura non è un potere
strutturalmente indipendente (è, per l’appunto, gerarchico e “politico”), gli organi amministrativi
non possono prendere decisioni che toccano la libertà o i diritti delle persone.
E’, quindi, legittimata a limitare libertà e diritti personali solo la magistratura e, a sua volta, solo nei
casi “strettamente necessari” (principio di extrema ratio o stretta necessità), espressamente previsti
dalla legge (principio di legalità riserva di legge), a seguito di un provvedimento giudiziario
motivato suscettibile di impugnazione.
2. (segue) Operatori sociali, magistratura e principio di separazione dei poteri
Appartengono al potere esecutivo:
- i servizi sociali dell’amministrazione della giustizia (servizi sociali per adulti: ufficio
dell’esecuzione penale esterna (UEPE); servizi sociali per minori: ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni (USSM)
- i servizi sociali degli enti locali e del territorio
Claudia Mazzucato, Misure precautelari e cautelari, Facoltà di Scienze politiche e sociali, UCSC
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in generale i servizi socio-psico-educativi attivati dallo Stato o da enti pubblici.
Pertanto i servizi sociali non sono legittimati a prendere decisioni che incidono sulla libertà
personale. Quando i servizi sociali o gli operatori sociali (assistenti sociali, educatori o psicologi)
relazionano, per esempio, circa l’andamento di una messa alla prova, oppure riferiscono circa le
condizioni di abbandono di un bambino ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità (in
ambito civile), devono limitarsi a descrivere la situazione (al massimo possono fare delle proposte),
ma non possono assumere decisioni che spettano esclusivamente alla magistratura.
3. Polizia giudiziaria, magistratura e provvedimenti restrittivi della libertà personale nei
confronti di persone sottoposte a procedimento penale
3.1. Il principio di innocenza
Il principio di innocenza è uno dei principi del giusto processo.
Il principio di innocenza è affermato:
! nella Costituzione all’art. 27, comma 2
L’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva”.
! nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) all’art. 6, comma 2:
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata
! nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) all’art. 48,
comma 1:
Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata”.
In virtù del principio di innocenza, qualsiasi limitazione o privazione della libertà personale
prima della condanna definitiva è da considerarsi eccezionale e va ricondotta nell’alveo del
principio di extrema ratio. La condanna diventa definitiva solo quando siano scaduti i termini per
proporre un’impugnazione o questa non sia più proponibile, perché per esempio sono stati esperiti
tutti i gradi di giudizio.
Le limitazioni/privazioni della libertà prima della condanna definitiva e dunque nei confronti di
persone indagate o imputate, ancora in attesa del giudizio definitivo, devono essere le minime
possibili e avvenire con le massime garanzie, devono inoltre essere giustificate da gravi motivi.
I casi di restrizione della libertà personale anteriori a una condanna definitiva sono:
! l’arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto, l’allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare (misure precautelari);
! le misure cautelari personali.

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Anteprima

Misure Precautelari e Cautelari

I provvedimenti restrittivi della libertà personale nel procedimento penale

Claudia Mazzucato, Misure precautelari e cautelari, Facoltà di Scienze politiche e sociali, UCSC I provvedimenti restrittivi della libertà personale nel corso del procedimento penale alla luce del principio di separazione dei poteri. Il rapporto tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa

MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI

Autorità giudiziaria e privazione della libertà: le garanzie costituzionali

1. Una premessa indispensabile. Autorità giudiziaria e privazione della libertà: le garanzie costituzionali [Cfr. i materiali didattici in tema di principi e garanzie costituzionali in materia penale, con particolare riferimento al principio di separazione dei poteril In generale, solo l'autorità giudiziaria può incidere - limitandoli - sui diritti inviolabili della persona umana: l'azione dell'autorità giudiziaria, a differenza dell'autorità amministrativa (per es. la polizia giudiziaria o il servizio sociale), è corredata da una precisa serie di garanzie costituzionali a tutela del cittadino.

Le garanzie costituzionali (artt. 101 ss., 111 Cost.) offerte dall'autorità giudiziaria sono: – l'indipendenza, – l'imparzialità, – la sottomissione solo alla legge, – l'obbligo di motivazione dei provvedimenti, – i diritti di impugnazione delle decisioni, – il diritto di difesa (art. 24 Cost.). Si tratta di un'applicazione del fondamentale principio liberale-democratico della separazione dei poteri (potere legislativo/esecutivo/giudiziario). La polizia giudiziaria e i servizi sociali appartengono al potere esecutivo (un potere direttamente collegato al Governo e alla Pubblica Amministrazione dello Stato e/o degli Enti Locali, con le loro gerarchie e le loro priorità politiche). Proprio perché il potere esecutivo - a differenza della magistratura - non è un potere strutturalmente indipendente (è, per l'appunto, gerarchico e "politico"), gli organi amministrativi non possono prendere decisioni che toccano la libertà o i diritti delle persone. E', quindi, legittimata a limitare libertà e diritti personali solo la magistratura e, a sua volta, solo nei casi "strettamente necessari" (principio di extrema ratio o stretta necessità), espressamente previsti dalla legge (principio di legalità - riserva di legge), a seguito di un provvedimento giudiziario motivato suscettibile di impugnazione.

Operatori sociali, magistratura e principio di separazione dei poteri

2. (segue) Operatori sociali, magistratura e principio di separazione dei poteri Appartengono al potere esecutivo: - i servizi sociali dell'amministrazione della giustizia (servizi sociali per adulti: ufficio dell'esecuzione penale esterna (UEPE); servizi sociali per minori: ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) - i servizi sociali degli enti locali e del territorio 1Claudia Mazzucato, Misure precautelari e cautelari, Facoltà di Scienze politiche e sociali, UCSC in generale i servizi socio-psico-educativi attivati dallo Stato o da enti pubblici. Pertanto i servizi sociali non sono legittimati a prendere decisioni che incidono sulla libertà personale. Quando i servizi sociali o gli operatori sociali (assistenti sociali, educatori o psicologi) relazionano, per esempio, circa l'andamento di una messa alla prova, oppure riferiscono circa le condizioni di abbandono di un bambino ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità (in ambito civile), devono limitarsi a descrivere la situazione (al massimo possono fare delle proposte), ma non possono assumere decisioni che spettano esclusivamente alla magistratura.

Polizia giudiziaria, magistratura e provvedimenti restrittivi della libertà personale

3. Polizia giudiziaria, magistratura e provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di persone sottoposte a procedimento penale

Il principio di innocenza

3.1. Il principio di innocenza Il principio di innocenza è uno dei principi del giusto processo. Il principio di innocenza è affermato: · nella Costituzione all'art. 27, comma 2 "L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva". · nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) all'art. 6, comma 2: "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata" – nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) all'art. 48, comma 1: "Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata". In virtù del principio di innocenza, qualsiasi limitazione o privazione della libertà personale prima della condanna definitiva è da considerarsi eccezionale e va ricondotta nell'alveo del principio di extrema ratio. La condanna diventa definitiva solo quando siano scaduti i termini per proporre un'impugnazione o questa non sia più proponibile, perché per esempio sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio. Le limitazioni/privazioni della libertà prima della condanna definitiva e dunque nei confronti di persone indagate o imputate, ancora in attesa del giudizio definitivo, devono essere le minime possibili e avvenire con le massime garanzie, devono inoltre essere giustificate da gravi motivi. I casi di restrizione della libertà personale anteriori a una condanna definitiva sono: · l'arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (misure precautelari); · le misure cautelari personali. 2Claudia Mazzucato, Misure precautelari e cautelari, Facoltà di Scienze politiche e sociali, UCSC

Procedimento e Indagini preliminari

Procedimento - Indagini preliminari

INDAGINI PRELIMINARI Notizia di reato (denuncia, querela, esposto) Giudizio direttissimo Misure precautelari (eventuali) Arresto in flagranza Fermo di indiziato Allontanamento d'urgenza MISURE CAUTELARI personali reali 8

Misure precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto

3.2. Le misure precautelari: arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto Art. 13 Cost. 1. La libertà personale è inviolabile. 2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicatiseptassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 4. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Per prima cosa, è importante non confondere l'arresto quale pena principale detentiva per le contravvenzioni, con l'arresto in flagranza di reato. La pena dell'arresto è comminata dal giudice a seguito di un processo penale concluso con una condanna che riconosce la colpevolezza dell'autore della contravvenzione. L'arresto in flagranza di reato, insieme al 'fermo di indiziato di delitto', è invece una cd. misura precautelare: arresto in flagranza e fermo sono disciplinati dal codice di procedura penale agli artt. 379 ss. La flagranza di reato si ha quando un soggetto "viene colto nell'atto di commettere il reato" oppure quando subito dopo aver commesso il reato, l'autore è "inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (art. 382 c.p.p.). Art. 382 c.p.p. Stato di flagranza 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. Art. 384 c.p.p. Fermo di indiziato di delitto (1). 1. Anche fuori dei casi di flagranza [382; 230 coord.], quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga [2741b], il pubblico ministero dispone il fermo [6 reg.] della persona gravemente indiziata [273] di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni [379] ovvero 3Claudia Mazzucato, Misure precautelari e cautelari, Facoltà di Scienze politiche e sociali, UCSC di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi [17 min .; 250 trans.] o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (2). 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [327, 348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] procedono al fermo di propria iniziativa [13 Cost .; 55]. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi [3483], quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga (3) e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. (1) Per un'ipotesi di fermo di indiziato di delitto consentito anche al di fuori dei limiti di cui al presente articolo, nei confronti dei soggetti cui sono applicabili misure di prevenzione personali, v. art. 77 d.ls. 6 settembre 2011, n. 159. Per la possibilità concessa agli ufficiali di polizia giudiziaria di omettere o ritardare gli atti di propria competenza e per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione del fermo dell'indiziato di delitto, v. art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. (2) Comma dapprima modificato dall'art. 11 l. 26 marzo 2001, n. 128 e successivamente dall'art. 133a)d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155, che ha aggiunto le parole da «o di un delitto commesso» alla fine del comma. Per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto quando sia necessario in relazione alle indagini in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, v. gli artt. 7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82. (3) Le parole da «specifici elementi» a «fuga» sono state sostituite alle parole «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» dall'13 3b) d.l. n. 144, cit. In caso di flagranza, la polizia giudiziaria può (in certi casi gravi addirittura deve) limitare temporaneamente la libertà personale dell'autore del fatto. Anche il fermo di persona gravemente indiziata di delitto consiste in una temporanea privazione della libertà ad opera della polizia giudiziaria di propria iniziativa o su disposizione del pubblico ministero (artt. 384 ss. c.p.p.). Arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto sono situazioni estremamente delicate e problematiche, tanto da essere disciplinate persino dalla Costituzione (art. 13, co. 3) oltre che dal c.p.p .: la privazione della libertà personale avviene infatti da parte della polizia e non dell'autorità giudiziaria e dunque - a rigore - in assenza delle garanzie offerte dall'intervento del giudice (sul punto: vedi infra, in questo paragrafo). La legge (art. 13 Cost. e artt. 386 ss. c.p.p.) prevede che:

  • gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne diano immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e al difensore d'ufficio o di fiducia;
  • la polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, dia senza ritardo notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo (art. 387 c.p.p.);
  • nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria dia senza ritardo notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo (art. 387 bis c.p.p.);
  • gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria consegnino all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano dei diritti e delle facoltà che gli spettano per legge, fra cui il diritto di nominare un difensore, il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, il diritto all'interprete e alla traduzione, ecc. (art. 386 c.p.p.); dell'arresto o del fermo deve essere data comunicazione anche ai familiari dell'interessato, previo suo consenso (art. 387 c.p.p.);
  • l'arrestato o il fermato sia messo a disposizione del pubblico ministero, anche ai fini dell'eventuale interrogatorio (art. 388 c.p.p.);

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