Le finalità di una holding: protezione asset e razionalizzazione finanziaria

Documento di Università su Finalità di una Holding. Il Pdf esplora le finalità di una holding, concentrandosi sulla gestione degli asset strategici, la razionalizzazione finanziaria e il passaggio generazionale, utile per studenti di Economia.

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13 pagine

RAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA,
COMMERCIALE ED ORGANIZZATIVA
RAZIONALIZZAZIONE
FINANZIARIA
A
B C
CASSAFORTE DI ASSET
STRATEGICI
Trasferendo gli asset da tutelare alla
Holding, come, ad esempio, gli immobili, è
possibile sottrarli al rischio della gestione
commerciale. La Holding potrà a sua volta
locarli o concederli in licenza alle società
operative o a terzi.
Separazione delle attività svolte tra le
società controllate per razionalizzare gli
aspetti produttivi, commerciali e
burocratici. La Holding potrà
riaddebitare le spese comuni (i.e. gestione
amministrativa)
Accentramento della gestione della
tesoreria in capo alla Holding mediante un
contratto di cash pooling. In tal modo
anche i finanziamenti bancari ottenuti dalla
Holding andranno a beneficio delle
controllate.
FINALITÀ DI UNA HOLDING

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Anteprima

Finalità di una Holding

Cassafornte di Asset Strategici

Trasferendo gli asset da tutelare alla Holding, come, ad esempio, gli immobili, è possibile sottrarli al rischio della gestione commerciale. La Holding potrà a sua volta locarli o concederli in licenza alle società operative o a terzi.

Razionalizzazione Finanziaria

Accentramento della gestione della tesoreria in capo alla Holding mediante un contratto di cash pooling. In tal modo anche i finanziamenti bancari ottenuti dalla Holding andranno a beneficio delle controllate.

Razionalizzazione Produttiva, Commerciale ed Organizzativa

Separazione delle attività svolte tra le società controllate per razionalizzare gli aspetti produttivi, commerciali e burocratici. La Holding potrà riaddebitare le spese comuni (i.e. gestione amministrativa)

Il Cash Pooling

Il cash pooling rappresenta uno strumento utilizzato per migliorare la gestione dei flussi finanziari all'interno del Gruppo, in quanto consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario mediante il trasferimento a una società c.d. «tesoriera/pooler» dei saldi attivi e passivi dei singoli c/c intestati alle varie società c.d. «consociate». Tramite questo meccanismo, una società del gruppo può trasferire (per il tramite del pooler) il suo eccesso di liquidità ad un'altra che invece ne ha bisogno, senza che quest'ultima, ad esempio, debba ricorrere al credito bancario. In tal modo, la Holding, acquisendo successivamente la qualifica di «tesoriera/pooler», potrà, ad esempio, reperire finanziamenti garantiti dagli immobili, per poi porre tali risorse finanziarie al servizio delle operative controllate. La Holding (pooler) garantirà meglio il sistema bancario poiché, gestendo il cash flow di gruppo, assicurerà l'autoliquidante per la restituzione del credito.

NEW.CO. HOLDING S.r.l. (pooler) Saldo c/c n. 01 + 200.000,00 € ZERO BALANCE SYSTEM ALFA S.r.l. Saldo c/c n. 02 - 50.000,00 € Conto Principale + 450.000,00 € BETA S.r.l. Saldo c/c n. 02 + 50.000,00 € GAMMA S.r.l. Saldo c/c n. 02 + 250.000,00 €

Al termine di ogni giornata lavorativa si ha il materiale trasferimento_dei saldi dei c/c delle partecipanti al c/c accentrato gestito dal pooler, cosicché i c/c delle singole società risulteranno con saldo zero.

Finalità di una Holding

Razionalizzazione Fiscale

  • Adozione di strumenti quali il Gruppo I.V.A., la Liquidazione I.V.A. di Gruppo, il Consolidato nazionale e la Participation Exemption per efficientare e razionalizzare l'intera gestione e pianificazione fiscale.

Gestione della Governance

Previsione di clausole statutarie e parasociali per regolare i poteri decisionali e patrimoniali dei Soci, gestire eventuali conflitti e contenere il rischio di stalli decisionali per le società operative.

Gestione del Passaggio Generazionale

Pianificare in modo strategico il passaggio generazionale e gestire la divisione del patrimonio, gli equilibri familiari e la continuazione dell'attività delle società operative.

Il Gruppo IVA

Il gruppo IVA è un istituto che consente ai gruppi societari che ne facciano opzione di rendere irrilevanti, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo. Più nel dettaglio, l'agevolazione prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA. Allo stesso tempo, le operazioni di un membro del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Possono costituire un gruppo IVA attraverso una specifica opzione:

  • I soggetti passivi IVA, stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte o professione;
  • Le stabili organizzazioni in Italia di società estere, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale.

Sono escluse le holding pure e le stabili organizzazioni all'estero di società italiane.

Il Gruppo IVA: Opzione e Vincoli

L'opzione si effettua attraverso l'invio telematico di una apposita "dichiarazione di costituzione", sottoscritta sia dal rappresentante del gruppo (il soggetto che esercita il controllo oppure il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo) che da tutti gli altri partecipanti. La validità dell'opzione è di tre anni con rinnovo automatico per ogni anno successivo. Ai fini della costituzione del gruppo IVA deve sussistere, tra i suoi partecipanti:

  • Un vincolo finanziario;
  • Un vincolo economico;
  • Un vincolo organizzativo.

Il gruppo IVA ha effetto anche sugli adempimenti contabili (quali, ad esempio, gli adempimenti relativi alla documentazione e alla registrazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi) e dichiarativi (ad esempio, liquidazione dell'imposta, versamenti e presentazione della dichiarazione annuale).

La Liquidazione IVA di Gruppo

La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 633/1972, e dal D.M. 13/12/1979 (e successive modifiche), consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. In pratica, la disciplina dell'IVA di gruppo, prevede una determinazione consolidata dell'IVA, fondata sul criterio generale della compensazione delle posizioni debitorie/creditorie delle diverse società partecipanti al gruppo. È prevista, infatti, la concentrazione in capo alla società controllante degli obblighi relativi ai versamenti periodici IVA (siano mensili, trimestrali ordinari o speciali, da acconto o conguaglio da dichiarazione annuale), per l'ammontare complessivo. Le società controllate trasferiscono quindi ogni mese/trimestre, entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta, le proprie risultanze alla controllante, che poi esegue la liquidazione periodica del gruppo, compensando i debiti IVA di alcune società con i crediti IVA di altre società.

La Liquidazione IVA di Gruppo: Fondamento e Esempio

Il criterio generale che costituisce il fondamento del meccanismo della liquidazione IVA di gruppo è, dunque, quello della compensazione delle posizioni debitorie e creditorie delle società partecipanti.

NEW.CO. HOLDING S.r.l. Credito IVA 100.000,00 € Compensazione IVA ALFA S.r.l. Debito IVA 30.000,00 € + 100.000,00 € NEW.CO. HOLDING S.r.l. - - 120.000,00 € BETA S.r.l. Debito IVA 20.000,00 € = - 20.000,00 € GAMMA S.r.l. Debito IVA 70.000,00 €

Il Consolidato Nazionale

  • È un regime facoltativo, la cui opzione è vincolante per tre anni, che consente ai gruppi societari di liquidare l'IRES in modo unitario e globale, applicando l'aliquota di riferimento al reddito complessivo globale di gruppo, pari alla somma dell'intero importo dei redditi complessivi netti delle società oggetto di consolidamento. Ciascuna società, compresa la controllante, determina il proprio reddito imponibile (o perdita fiscale) ma non effettua la liquidazione dell'imposta;
  • Al soggetto controllante compete a) il riporto a nuovo della eventuale perdita di gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 84 del TUIR, b) il versamento dell'eventuale IRES dovuta (a saldo e in acconto) oppure c) la liquidazione dell'eccedenza IRES rimborsabile o riportabile a nuovo;
  • L'adesione al consolidato nazionale, inoltre, consente di compensare l'eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati di un soggetto partecipante alla tassazione consolidata: a) sia con l'eccedenza di ROL formatasi in capo agli altri soggetti partecipanti; b) che con l'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati generatasi in capo ai medesimi soggetti.

Il Consolidato Nazionale: Perdite Fiscali e Base Imponibile

  • Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono;
  • Le eccedenze IRES che emergono dalle dichiarazioni dei redditi (delle società partecipanti) relative al periodo d'imposta antecedente a quello di inizio della tassazione di gruppo, possono essere utilizzate in proprio, cedute alla società o ente controllante oppure trasferite ad altre società del gruppo (partecipanti o meno al consolidato nazionale).
  • In presenza di consolidato nazionale, dunque, le Società appartenenti al Gruppo hanno la possibilità di determinare un'unica base imponibile IRES (non IRAP), attraverso la somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle Società aderenti;
  • Dal punto di vista fiscale, dunque, il Gruppo è considerato come un soggetto unitario e l'eventuale imposta sarà versata da parte della Capogruppo (la quale registrerà le relative posizioni a credito e a debito verso le controllate).

Il Consolidato Nazionale: Esempio di Calcolo

NEW.CO. HOLDING S.r.l. ALFA S.r.l. BETA S.r.l. GAMMA S.r.l. Reddito = - 10.000,00 € Reddito = 80.000,00 € Reddito = 300.000,00 € Reddito = - 50.000,00 € IRES non dovuta IRES dovuta = 19.200,00 € IRES dovuta = 72.000,00 € IRES non dovuta . IRES dovuta in assenza di consolidato = 91.200,00 € Reddito consolidato = 320.000,00 € IRES dovuta in presenza di consolidato = 76.800,00 € Risparmio fiscale = 14.400,00 € - Reddito Holding +/- Reddito controllate = - 10.000,00 € + 330.000,00 €

Art. 89 TUIR - Distribuzione Dividendi alla Holding - PEX

Uno dei principali vantaggi, in termini fiscali, derivanti dalla costituzione di NEW.CO. HOLDING S.r.l. è rappresentato, senza dubbio, dal regime di imponibilità dei dividendi distribuiti in suo favore, anche se relativi a periodi d'imposta precedenti la sua costituzione, da parte delle società partecipate. Ai sensi dell'art. 89 del TUIR, infatti, i dividendi distribuiti dalle società partecipate (anche se immobiliari) a favore di NEW.CO. HOLDING S.r.l. sono esclusi dalla formazione del suo reddito d'impresa per il 95% dell'ammontare incassato (principio di cassa). In questo modo, solo il 5% del dividendo percepito formerà reddito d'impresa imponibile per NEW.CO. HOLDING S.r.l.

Imposizione Dividendi: Persone Fisiche vs. Holding

PERSONE FISICHE - % Imposizione: … · Sempre dovuta · Aliquota del 26% PARTECIPATA NEW.CO. HOLDING S.r.l. - I % … Imposizione: · Eventuale · Aliquota del 1,2% PARTECIPATA

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