Slide sul diritto commerciale che definisce persone fisiche e giuridiche, i tipi di ditta, l'insegna e il marchio. Il Pdf, adatto a studenti di scuola superiore che studiano Diritto, presenta in modo conciso e schematico i concetti fondamentali, supportato da immagini pertinenti.
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Per persona fisica si intende ogni essere umano nato vivo. Dal momento della loro nascita e per tutta la loro vita gli esseri umani sono titolari di diritti e di doveri, cioè sono soggetti di diritto.
La persona giuridica è un soggetto di diritto pari a quella di una persona fisica. La persona giuridica è un insieme di persone fisiche e di beni organizzato per il conseguimento di determinati obiettivi di interesse collettivo.
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Per essere considerata persona giuridica, occorre il RICONOSCIMENTO DELLO STATO. La personalità giuridica, in diritto, indica la caratteristica di quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell'ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta. Perfetta: quando il patrimonio della persona giuridica è nettamente distinto da quello dei singoli individui che partecipano. Imperfetta: nel momento in cui i singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti dell'Ente.
Sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta e sono pertanto persone giuridiche: - Associazioni riconosciute - Fondazioni - Società di capitali – SpA (società per azioni) - Sapa (società in accomandita per azioni) - Srl (società responsabilità limitata)
Sono dotati di autonomia patrimoniale imperfetta e quindi non sono persone giuridiche: - Associazioni non riconosciute - Comitati - Società di persone Ss (Società semplice) Snc (Società in nome collettivo) Sas (Società in accomandita semplice) -
L'Impresa: attività economica organizzata dall'imprenditore con il fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.( art. 2082 c.c.) Con il termine impresa si intende qualificare l'attività professionale organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.
L'azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. ( art.2555 c.c.) L'azienda è il mezzo concreto, attraverso immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse, con il quale si esercita l'impresa.
I beni aziendali possono essere materiali (come ad esempio i macchinari, i locali e le materie prime) o immateriali (pensiamo ai marchi).Infine, possono essere beni aziendali anche i contratti (es: contratti di lavoro), o i debiti e i crediti verso terzi.
immobili, attrezza ture,autoveicoli anche se non di proprietà dell'imprenditore.
brevetti,invenzioni, avviamento, cioè la posizione del locale, la reputazione dell'azienda, la qualità e la quantità della clientela, i dipendenti e tutti quegli elementi che permettono all'azienda di produrre maggiori profitti.
di lavoro con i dipendenti, con i fornitori, il contratto di locazione di un immobile e quanto l'ubicazione di quella struttura fa la differenza per quel ristorante( per esempio un locale a Piazza di Spagna a Roma), i debiti e i crediti verso terzi.
è l'idoneità a produrre ricchezza e reddito. Un indice di avviamento è la clientela. Ha un fondamento soggettivo (capacità e rapporti personali dell'imprenditore; fama, prestigio) e poi un fondamento oggettivo (elementi dell'azienda e luogo in cui l'attività si esplica : ubicazione).
I segni distintivi permettono all'azienda di essere individuata, localizzata e soprattutto di distinguersi dalle altre aziende per le sue caratteristiche e per i suoi prodotti. I segni distintivi per essere tutelati dovranno essere: -nuovi: diversi dai segni usati dagli altri imprenditori; -originali: idonei a distinguere l'impresa dalle altre ( esempio un locale chiamato "il ristorante"); -veritieri: le indicazioni devono essere attendibili e corrette; -leciti: rispettose della legge, dell'ordine pubblico e del buoncostume.
I segni distintivi sono: La ditta:è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa distinguendosi dalle altre concorrenti. Deve contenere all'interno il nome dell'imprenditore o la sigla. Requisiti: 1. Verità impresa individuale : cognome e sigla; per le società di persone : uno dei soci illimitatamente responsabile - ragione sociale per le società di capitali: anche di pura fantasia purchè non induca in errore-denominazione sociale). 2. Novità non può essere simile ad un'altra ditta.
-originaria: indica l'imprenditore che l'ha costituita e l'esercita attualmente. -derivata: quando è stata acquistata con il trasferimento o è stata ereditata.
L'Insegna distingue i locali in cui si svolge l'impresa. denominativa: se costituita solo da parole; figurativa: se costituita da un disegno; mista: se costituita da parole e disegni. Inoltre l'insegna deve essere visibile, attrattiva(luminosa) e messa in evidenza per la clientela.
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Il marchio: è il più importante dei segni distintivi di un'azienda visto il suo valore economico e sociale( es. coca-cola). Il marchio rappresenta il segno distintivo di prodotti e servizi. Anche il marchio può essere denominativo, figurativo e misto. Il marchio può essere di fabbrica (es. hp),di commercio(coop), servizi (Trenitalia). Può essere un marchio forte( Atena divani) o debole( sofà). Di rinomanza (nike). I requisiti per il marchio sono : originale, veritiero, nuovo, lecito.
Il marchio si può acquistare: per registrazione: ufficio italiano brevetti e marchio che permette all'imprenditore l'uso esclusivo del marchio per 10 anni e può essere rinnovato per un numero illimitato; preuso o uso di fatto: a differenza della registrazione in questo caso deve dimostrare l'uso su quel territorio. Il diritto all'uso del marchio si perde per: -scadenza della registrazione; -mancato uso entro 5 anni; -rinuncia da parte dell'imprenditore; -volgarizzazione ossia l'uso generalizzato nel linguaggio comune ad es. cellophane,aspirina, borotalco; -trasferimento del marchio ad altri imprenditori.
L'impresa familiare è un'impresa individuale nella quale collaborano accanto al titolare ,il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo grado. L'art. 230 bis c.c. definisce "familiare" l'impresa in cui prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro i familiari. La collaborazione può essere fornita in due modi: -direttamente: all'interno dell'impresa; -indirettamente: contribuendo in famiglia allo svolgimento delle mansioni domestiche che permettono agli altri componenti di dedicare maggior tempo ed energie all'attività imprenditoriale. Il codice prevede dei diritti attribuiti ai familiari: - di essere mantenuti secondo la condizione patrimoniale della famiglia; - di partecipare agli utili dell'impresa, ma non alle perdite; - di partecipare alla gestione straordinaria dell'impresa; - di prelazione ( preferito ad altri) sull'azienda in caso di vendita divisione ereditaria.
Tale impresa, a differenza delle imprese individuali, assicura da un lato la ripartizione dei rischi d'impresa tra più soggetti e, dall'altro, permette di reperire risorse finanziarie con più facilità e a costi più bassi. Le ragioni che inducono a costituire una società sono fondamentalmente due: a) la possibilità di raccogliere un capitale più consistente sommando i conferimenti (cioè i contributi in denaro e in natura) dei singoli soci; b) la possibilità più o meno intensa a seconda del tipo di società prescelta, di limitare il rischio economico dell'impresa e quindi la responsabilità patrimoniale dei soci.