Documento dall'Università degli Studi di Torino su Diritto Commerciale Domande E Risposte Varie. Il Pdf, un utile compendio di Diritto per l'Università, offre domande e risposte su nozione di imprenditore, obbligazioni societarie e strumenti finanziari, con un focus sui compiti del collegio sindacale e la responsabilità degli amministratori.
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Art. 2082 c.c. "E'imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" L'imprenditore è individuato in funzione dell'esercizio dell'impresa, per cui la definizione generale dell'imprenditore è anche, e anzitutto, definizione generale dell'impresa, espressa dalle parole rette dal verbo "esercita".
Una determinata attività è svolta con metodo economico se tende a realizzare dei ricavi che possano sostenerne i costi. Ciò che rileva ai fini dell'esistenza del requisito dell'economicità non è l'effettiva copertura dei costi con i ricavi o l'effettiva realizzazione di un utile: l'imprenditore è soggetto al c.d. "rischio d'impresa" e dunque è essenziale unicamente che l'attività stessa sia potenzialmente produttiva di utili. Va chiarito che non potrà mai acquistare la qualità di imprenditore chi fornisce gratuitamente un determinato servizio o vende beni ad un prezzo politico: non svolge attività d'impresa l'associazione che gestisce gratuitamente una mensa per i poveri. La dottrina prevalente, tuttavia, evidenzia che da un punto di vista strettamente giuridico il requisito dello scopo di lucro non è essenziale e non entra a far parte degli elementi costitutivi dell'istituto in esame. E' infatti impresa anche l'impresa pubblica, che è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non persegue di regola la realizzazione di un utile; così come è attività d'impresa quella svolta dalle cooperative,le quali, in quanto caratterizzate dallo scopo mutualistico, non possono ritenersi istituzionalmente finalizzate al conseguimento di ricavi eccedenti i costi.
L'organizzazione dell'attività d'impresa deve intendersi come impiego coordinato di fattori produttivi ( L / K ) propri e/o altrui. Può essere qualificato imprenditore anche chi non si avvale della collaborazione di altri soggetti e si limita ad utilizzare il proprio lavoro ed il proprio capitale ( Esercizio commerciale gestito dal solo titolare). Tuttavia l'organizzazione deve rivolgersi al mondo esterno ( etero-organizzazione) e l'attività deve essere rivolta al mercato : non potrà perciò considerarsi imprenditore agricolo il coltivatore diretto che produca solo il necessario per sé e per la propria famiglia. Parte della dottrina (Galgano), definisce l'organizzazione uno "pseudorequisito", la cui mancanza non impedisce al soggetto di acquistare la qualifica di imprenditore. In sostanza secondo questa opinione la presenza di una certa organizzazione serve unicamente a distinguere l'imprenditore non piccolo, che ha sempre una organizzazione, dal piccolo imprenditore, che può non averla.
L'attività deve essere svolta regolarmente, quindi il termine "professionalità" sta ad indicare l'abitualità, ma non permanenza, né esclusività, né prevalenza nell'esercizio: quindi mentre non sono imprese quelle occasionali,lo sono invece quelle stagionali, come ad es. gli stabilimenti balneari. E' sufficiente che gli atti di impresa siano costantemente compiuti nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività svolta.
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Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale ( che presenta cioè tutte le caratteristiche dell'art. 2082 c.c.) è svolta in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume. In proposito sono state elaborate in dottrina diverse tesi:
Gli imprenditori possono essere suddivisi in basa
Art. 2135 c.c. "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"
Coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali. Per quanto riguarda la coltivazione del fondo, affinché vi sia impresa agricola non basta la sola raccolta dei frutti prodotti spontaneamente dalla terra ( funghi), ma è necessaria una effettiva opera di coltivazione. La silvicoltura è attività di coltivazione del bosco diretta alla produzione di legname. Anche in questo caso è necessaria una effettiva opera di coltivazione. Con il termine "allevamento di animali" il legislatore ha inteso ampliare la precedente formulazione "bestiame",intendendo quindi oltre alle tradizionali bestie da carne, da latte, da lana, da lavoro, anche l'apicoltura, la bachicoltura o l'allevamento di animali in batteria; Attività che prima venivano considerate industriali.
Scaricato da Alessia (aleessia.senestro@gmail.com)Attività attinenti ad una attività agricola principale. Affinché una attività possa considerarsi connessa è necessaria la presenza contemporanea di 2 elementi di collegamento:
Il titolare di un agriturismo esercita un'impresa agricola e ad esso è quindi applicata la disciplina propria delle imprese agricole. Per agriturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame, che devono comunque rimanere principali.
L'imprenditore agricolo:
Le attività di cui all'art. 2195 c.c. La stragrande maggioranza della dottrina conviene nel considerare come industriali e quindi commerciali tutte le attività non agricole, visto che l'articolo in questione non fornisce in realtà alcuna definizione positiva di imprenditore commerciale.
Una parte della dottrina ( Casanova, De Martini) ritiene che oltre a quella agricola e quella commerciale esista una terza categoria, che non rientra in nessuna delle due precedenti: l'impresa civile. Si fa l'esempio delle agenzie matrimoniali o delle agenzie investigative. A coloro che svolgono tali attività dunque, dovrebbero applicarsi solo le norme generali in tema di imprenditore, mentre gli stessi sarebbero sottratti alle norme specifiche relative alle imprese agricole o commerciali. E' assolutamente prevalente però la già espressa opinione secondo cui è considerato commerciale ciò che non è agricolo.
Art. 2083 c.c. "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia". Va chiarito che il requisito della prevalenza va inteso sia in senso quantitativo ma anche funzionale, nel senso che l'apporto lavorativo dell'imprenditore deve risultare essenziale per la stessa sopravvivenza dell'impresa. Inoltre il lavoro del piccolo imprenditore deve essere prevalente anche nei confronti del capitale investito. Non è piccolo imprenditore chi si occupa personalmente della lavorazione di diamanti di enorme valore.
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Coltivatore diretto è colui che coltiva il fondo prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Piccolo commerciante può intendersi colui che svolge una attività di intermediazione nella circolazione di beni ( ad es. l'ambulante o il negoziante). La figura tipica di piccolo è comunque quella dell'artigiano.
Con la legge quadro per l'artigianato del 1985. E' imprenditore artigiano " Colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare l'impresa artigiana". L'impresa per definirsi artigiana deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e di prestazione di servizi commerciali) di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. La nozione di impresa artigiana che si desume della sopraccitata legge quadro mal si concilia con quella di piccolo imprenditore dell'art. 2083 c.c. L'impresa artigiana può infatti avere dimensioni notevoli, può essere esercitata anche in forma societaria ( categoricamente esclusa al piccolo imprenditore) e con la collaborazione di un certo numero di dipendenti ( fino a 18). Possiamo dunque concludere che non tutte le imprese artigiane sono anche piccole imprese, potendo invece esistere artigiani con la qualifica e le caratteristiche dell'imprenditore commerciale.
L'impresa può essere esercitata oltre che da soggetti privati, anche da Enti pubblici. All'interno di questa categoria di imprese distinguiamo :
Attualmente in seguito alla politica di privatizzazione vari enti pubblici ( Poste, Enel, alcune banche statali) sono state trasformate in società per azioni private, soggette alla disciplina del codice civile.
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