L'imprenditore commerciale: distinzione e obblighi di iscrizione

Documento di Diritto sull'imprenditore commerciale. Il Pdf, utile per lo studio universitario, esplora la figura dell'imprenditore agricolo e commerciale, delineando le differenze e gli obblighi di iscrizione al Registro delle Imprese, con un focus sulle scritture contabili obbligatorie.

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L’imprenditore agricolo, dal 2001, è obbligato (come per l’imprenditore commerciale) all’iscrizione presso il
cosiddetto Registro delle Imprese, con parità di effetti per entrambe le categorie.
L’imprenditore commerciale:
Art. 2195 C.C: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Con riguardo al punto 5 rientrano in questa categoria tutte le attività strumentali a quelle sinora indicate:
imprese di agenzia (art. 1742), di mediazione (art. 1754), di deposito (art. 1787), di commissione (art. 1731), di
spedizione (art. 1737), di pubblicità.
Ma come vanno qualificate le imprese che non sono ausiliarie rispetto ad altre attività commercial o che
comunque non rientrano nell'elenco dell'art. 2195? Ad esempio: mediatori in affari agricoli; agenzie
matrimoniali, investigative, per il collocamento di collaboratrici domestiche; imprese di pubblici spettacoli.
È al riguardo opinione decisamente prevalente che la distinzione fra imprese agricole ed imprese commerciali
esaurisce la distinzione delle imprese in base all'oggetto dell'attività e che pertanto l'elencazione dell’art. 2195
ha carattere non tassativo. Ne consegue che dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia
qualificabile come agricola. Nel caso concreto si dovrà perciò verificare solo se si è in presenza di impresa
giuridicamente agricola (art. 2135). Se così non è, l'impresa è senz'altro commerciale. E imprese commerciali
sono perciò anche quelle da ultimo indicate, dato che certamente non possono essere considerate imprese
agricole.
Per attività industriale si intende tutto ciò che non rientra nella nozione di imprenditore agricolo di cui
all’art.2135, per attività intermediaria si intende quell’attività volta all’incontro di domanda e offerta di un
prodotto o servizio. L’attività assicurativa potrebbe essere inquadrata nella prima macrocategoria, mentre
l’attività bancaria potrebbe essere inquadrata nella seconda macrocategoria. L’attività di trasporto può
essere inquadrata nella prima macrocategoria.
3) L’attività di trasporto è un’attività tipicamente di produzione di un servizio, infatti il trasportatore offre
il servizio di trasportare cose o persone.
4)L’attività bancaria è un’attività intermediaria ovvero intermedia chi ha disponibilità di denaro e lo mette
a disposizione di chi ha bisogno.
L’attività assicurativa offre un servizio di protezione dal rischio.
5) L’attività ausiliaria è un’attività strumentale all’esercizio di un’altra attività(spedizioniere)
Le attività dalla 3 alla 5 rientrano nei primi 2 punti, il legislatore nonostante ciò per rispetto della
tradizione ha voluto tenerne conto in quanto l’attività commerciale si è sviluppata intorno ad alcune
attività infatti nel medioevo i primi commercianti svolgevano attività di trasporto, intermediazione del
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denaro e l’assicurazione.
DISTINZIONE TRA PICCOLO IMPRENDITORE E MEDIO-GRANDE IMPRENDITORE
Questa distinzione ha una funzione sottrattivo in quanto serve a dire che quando un’impresa è sotto una
certa soglia non gli si applica una certa disciplina. Questo perché l’imprese piccole non hanno grossi rapporti
con i terzi perciò il loro impatto è molto ridotto nel caso di loro fallimento, in quanto hanno un impatto
ridotto sul piano economico/sociale.
Art. 2083 “Piccolo imprenditore”: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.
Per essere piccolo imprenditore bisogna che vi sia presente il requisito della prevalenza e non è tenuto
all’obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili, cosa che invece non riguarda l’imprenditore
medio-grande.
La prevalenza vale per tutti e deve essere intesa in senso qualitativo, vuol dire che il prodotto è ottenuto
con l’apporto qualitativo del lavoro prevalente dei familiari dell’imprenditore, vuol dire che un prodotto,
senza l’apporto prevalente dell’imprenditore e dei propri familiari, non sarebbe stato realizzato, quindi
per l’esercizio di quell’attività di impresa. L’organizzazione, l’essere un’attività organizzata che si avvale di
un apparato produttivo composto da fattori capitale/lavoro e quindi non spersonalizzato.
Ai fini concorsuali, di fallimento il legislatore applica un criterio differente ovvero il piccolo imprenditore
non è affetto dalla procedura fallimentare. Ai fini del fallimento i criteri da seguire sono…
Ma c’è un problema, perché il piccolo imprenditore non era assoggettato alla legge fallimentare, dove
prima della riforma del 2006 venivano considerati piccoli imprenditori quelli esercenti di attività
commerciale, tale che gli sia stato riconosciuto un reddito inferiore ad x.
In questo caso le definizioni sono sovrapponibili? Dopo la riforma del 2006 scompare il riferimento espresso
al piccolo imprenditore, non viene assoggettato alla procedura fallimentare quando dimostrano i seguenti
requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, un attivo
patrimoniale complessivo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, negli esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, ricavi lordi
complessivi non superiori a euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore agli euro cinquecentomila;

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Anteprima

L'imprenditore Agricolo e Commerciale: Obblighi di Iscrizione

L'imprenditore agricolo, dal 2001, è obbligato (come per l'imprenditore commerciale) all'iscrizione presso il cosiddetto Registro delle Imprese, con parità di effetti per entrambe le categorie.

L'Imprenditore Commerciale: Art. 2195 C.C.

Art. 2195 C.C: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  4. un'attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

Attività Ausiliarie e Imprese Non Rientranti nell'Art. 2195

Con riguardo al punto 5 rientrano in questa categoria tutte le attività strumentali a quelle sinora indicate: imprese di agenzia (art. 1742), di mediazione (art. 1754), di deposito (art. 1787), di commissione (art. 1731), di spedizione (art. 1737), di pubblicità. Ma come vanno qualificate le imprese che non sono ausiliarie rispetto ad altre attività commercial o che comunque non rientrano nell'elenco dell'art. 2195? Ad esempio: mediatori in affari agricoli; agenzie matrimoniali, investigative, per il collocamento di collaboratrici domestiche; imprese di pubblici spettacoli. È al riguardo opinione decisamente prevalente che la distinzione fra imprese agricole ed imprese commerciali esaurisce la distinzione delle imprese in base all'oggetto dell'attività e che pertanto l'elencazione dell'art. 2195 ha carattere non tassativo. Ne consegue che dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola. Nel caso concreto si dovrà perciò verificare solo se si è in presenza di impresa giuridicamente agricola (art. 2135). Se così non è, l'impresa è senz'altro commerciale. E imprese commerciali sono perciò anche quelle da ultimo indicate, dato che certamente non possono essere considerate imprese agricole.

Definizioni di Attività Industriale, Intermediaria, Bancaria, Assicurativa e di Trasporto

Per attività industriale si intende tutto ciò che non rientra nella nozione di imprenditore agricolo di cui all'art.2135, per attività intermediaria si intende quell'attività volta all'incontro di domanda e offerta di un prodotto o servizio. L'attività assicurativa potrebbe essere inquadrata nella prima macrocategoria, mentre l'attività bancaria potrebbe essere inquadrata nella seconda macrocategoria. L'attività di trasporto può essere inquadrata nella prima macrocategoria.

3) L'attività di trasporto è un'attività tipicamente di produzione di un servizio, infatti il trasportatore offre il servizio di trasportare cose o persone. 4)L'attività bancaria è un'attività intermediaria ovvero intermedia chi ha disponibilità di denaro e lo mette a disposizione di chi ha bisogno. L'attività assicurativa offre un servizio di protezione dal rischio. 5) L'attività ausiliaria è un'attività strumentale all'esercizio di un'altra attività(spedizioniere) Le attività dalla 3 alla 5 rientrano nei primi 2 punti, il legislatore nonostante ciò per rispetto della tradizione ha voluto tenerne conto in quanto l'attività commerciale si è sviluppata intorno ad alcune attività infatti nel medioevo i primi commercianti svolgevano attività di trasporto, intermediazione del 9denaro e l'assicurazione.

Distinzione tra Piccolo Imprenditore e Medio-Grande Imprenditore

Questa distinzione ha una funzione sottrattivo in quanto serve a dire che quando un'impresa è sotto una certa soglia non gli si applica una certa disciplina. Questo perché l'imprese piccole non hanno grossi rapporti con i terzi perciò il loro impatto è molto ridotto nel caso di loro fallimento, in quanto hanno un impatto ridotto sul piano economico/sociale.

Definizione di Piccolo Imprenditore (Art. 2083)

Art. 2083 "Piccolo imprenditore": sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia".

Requisito della Prevalenza e Scritture Contabili

Per essere piccolo imprenditore bisogna che vi sia presente il requisito della prevalenza e non è tenuto all'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili, cosa che invece non riguarda l'imprenditore medio-grande. La prevalenza vale per tutti e deve essere intesa in senso qualitativo, vuol dire che il prodotto è ottenuto con l'apporto qualitativo del lavoro prevalente dei familiari dell'imprenditore, vuol dire che un prodotto, senza l'apporto prevalente dell'imprenditore e dei propri familiari, non sarebbe stato realizzato, quindi per l'esercizio di quell'attività di impresa. L'organizzazione, l'essere un'attività organizzata che si avvale di un apparato produttivo composto da fattori capitale/lavoro e quindi non spersonalizzato.

Criteri di Fallimento per il Piccolo Imprenditore

Ai fini concorsuali, di fallimento il legislatore applica un criterio differente ovvero il piccolo imprenditore non è affetto dalla procedura fallimentare. Ai fini del fallimento i criteri da seguire sono ... Ma c'è un problema, perché il piccolo imprenditore non era assoggettato alla legge fallimentare, dove prima della riforma del 2006 venivano considerati piccoli imprenditori quelli esercenti di attività commerciale, tale che gli sia stato riconosciuto un reddito inferiore ad x. In questo caso le definizioni sono sovrapponibili? Dopo la riforma del 2006 scompare il riferimento espresso al piccolo imprenditore, non viene assoggettato alla procedura fallimentare quando dimostrano i seguenti requisiti:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale complessivo non superiore ad euro trecentomila;
  • aver realizzato, negli esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, ricavi lordi complessivi non superiori a euro duecentomila;
  • avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore agli euro cinquecentomila;

10quindi si osserva l'art. 1 della legge fallimentare del 2006 sopracitata, non si parla più di piccoloimprenditore, ma di imprenditore sotto o sopra soglia. Perché nasce questa norma che regola il piccolo imprenditore? Si va a regolare il piccolo imprenditore perfar sì che un soggetto non vada a identificarsi come piccolo imprenditore, quando invece la sua attività di impresa è tutt'altro che di piccolo imprenditore.

Statuto dell'Impresa Commerciale e Registro delle Imprese

Lo statuto dell'impresa commerciale è un'espressione che vuole descrivere l'insieme delle norme e delle regole che riguarda l'impresa commerciale(medio/grande). Perciò l'imprenditore commerciale è tenuto ad iscriversi in un apposito registro che ha la funzione di assicurare la pubblicità di determinate vicende che riguardano l'impresa(Pubblicità commerciale: è un sistema di pubblicità specifico attuato tramite il registro delle imprese, pensato e destinato ad operare per l'impresa commerciale).

Aspetti Rilevanti della Pubblicità Commerciale e Iscrizione

Aspetti rilevanti della pubblicità commerciale e l'iscrizione nel registro delle imprese:

  1. Funzioni della pubblicità commerciale;
  2. Organizzazione del registro delle imprese;
  3. Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese;
  4. Soggetti tenuti all'iscrizione e dati iscrivibili.

Funzione e Organizzazione del Registro delle Imprese

1-2) La funzione della pubblicità commerciale e organizzazione del registro delle imprese: La funzione della pubblicità commerciale è quella di fornire al mercato e ai terzi che entrano in contatto con l'impresa delle informazioni veritiere e attendibili circa l'organizzazione dell'impresa stessa e i fatti che la riguardano. Questa funzione è assolta tramite un meccanismo regolato espressamente dal legislatore ovvero il registro delle imprese che è uno strumento di pubblicità pensato appositamente per l'impresa commerciale. Nel 1942 il legislatore pensò che il registro doveva trovarsi presso i tribunali e quindi la loro cura e tenuta spettava a loro. Questa idea in realtà non ha mai trovato attuazione tanto che il registro delle imprese è stato istituito ben in ritardo rispetto a quell'anno, infatti la legge istitutiva è stata approvata e promulgata nel 1993 con la legge Nº580 del 1993 il legislatore ha fatto una scelta diversa rispetto a quella del 1942 perché ha pensato per maggiore praticità di istituire il registro delle imprese presso la Camera di Commercio. In realtà già da prima presso la Camera di Commercio esisteva già un sistema di pubblicità delle imprese perciò anziché duplicare tale funzione ha preferito affidarla ad essa in quanto era già abituata a ricevere informazioni riguardo le imprese. L'autorità giudiziaria comunque ha mantenuto il suo ruolo di controllo nonostante se ne occupi la Camera di Commercio sul registro delle imprese, in particolare presso ogni capoluogo di provincia c'è un giudice che viene designato dal presidente del Tribunale come sovraintendente di questo sistema pubblicitario, perciò se vi fossero delle ragioni per cui fare ricorso contro il conservatore del registro delle imprese ci si deve rivolgere a questo giudice(Es: conservatore si rifiuta di iscrivere l'azienda nel registro, posso fare ricorso). Nella legge del 1993 non soltanto il legislatore ha deciso di collocare il registro presso le camere di commercio mantenendo però il ruolo di controllo ma ha anche previsto che questo registro abbia una natura informatizzata(ovvero via computer). "art. 2188 c.c .: «È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico" divisione del registro in sezioni: sezione ordinaria e sezioni speciali (con diversità di effetti); 11art. 2189 c.c .: "Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione"

Effetti dell'Iscrizione nel Registro delle Imprese

3) Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese: Quale valore la legge attribuisce ad un fatto che sia stato iscritto o meno? Premessa sulle forme di pubblicità: Il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità che produce effetti di natura dichiarativa. La pubblicità di natura dichiarativa allude al fatto che la vicenda oggetto di pubblicità diventa opponibile ai terzi, dove opponibilità si intende che tale vicenda si considera conosciuta. Tale pubblicità ha un effetto positivo(la vicenda è effettivamente iscritta) e ha un effetto negativo(l'imprenditore non ha iscritto la vicenda), questo produce effetti diversi:

  1. Se la vicenda è effettivamente iscritta si considera opponibile e quindi conosciuta;
  2. Se invece la vicenda non è stata iscritta si considera non conosciuta, fino a che non viene iscritta.

L'art. 2193 C.C. stabilisce il funzionamento dell'efficacia:

  1. Efficacia dichiarativa positiva: «l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta» (art. 2193, comma 2, c.c.)(Presunzione assoluta),
  2. Efficacia dichiarativa negativa: «i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza» (art. 2193, comma 1, c.c.)(Presunzione relativa);

La mancata iscrizione crea una presunzione di non conoscenza del terzo a meno che l'imprenditore non provi che i terzi ne avevano conoscenza(ammette prova contraria). In alcune situazioni la legge prevede altro, la legge prescrive che certe situazioni producono effetti di pubblicità notizia ad es: il deposito del bilancio di un azienda/società presso il registro delle imprese e ha la sola funzione di mettere a conoscenza dei terzi la sua situazione ma non ha il potere di essere opponibile. La pubblicità costitutiva crea una situazione giudirica ulteriore ad es: l'ipoteca, la sua trascrizione nel registro immobiliare è un presupposto necessario affinchè nasca un diritto di ipoteca.

Soggetti Tenuti all'Iscrizione e Dati Iscrivibili

4) Soggetti tenuti all'iscrizione e dati iscrivibili Il registro delle imprese nasce come strumento di pubblicità commerciale deputato esclusivamente l'impresa commerciale medio grande. Tradizionalmente questo significava che non erano tenute ad iscriversi sia l'imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori ed effettivamente le norme del codice civile noi troviamo che tra i soggetti tenuti ad iscriversi abbiamo soltanto gli imprenditori commerciali e un'altra norma ci dice che il piccolo imprenditore non si deve iscrivere. Nel 1993 però al momento della nascita del registro delle imprese il legislatore estende tale dovere anche a coloro che erano esclusi. Rispetto al regime tradizionale e quella del 1993 vi sono 2 differenze:

  1. Profilo formale/strutturale: L'imprenditori medio grande si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese, gli altri si iscrivono nella sezione speciale.
  2. L'iscrizione nella sezione ordinaria produce effetti di pubblicità dichiarativa, la pubblicità della sezione speciale ha una funzione di pubblicità notizia.

Nel 2001 il legislatore ritoccando la disciplina dell'impresa agricola la pubblicità diventa dichiarativa pur rimanendo nella sezione speciale. Ha deciso ciò perché l'imprenditore agricolo essendo sottoposto ad un doppio rischio di impresa ovvero a 12

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