Pdf da Cgil Caaf su Guida Operativa 2024, Cenni al sistema tributario italiano. Il Materiale di Diritto per l'Università esplora l'IVAFE, l'IVIE, il contribuente deceduto e tutelato, e il ruolo del sostituto d'imposta, fornendo spiegazioni dettagliate.
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30 Guida operativa 2024 | Cenni al sistema tributario italiano CGIL CAAF
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, l'aliquota dello 0,76% (0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie A/1, A/8 o A/9) e deve essere versata proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso.
Se l'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile non supera € 200, valore calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta, il versamento non è dovuto ma l'immobile deve comunque essere dichiarato.
2.4.4 L'IVAFE - IMPOSTA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE L'IVAFE è l'imposta che grava sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia ancorché cittadini non italiani.
L'imposta, di natura patrimoniale, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia (sono quindi escluse le società di qualsiasi tipo) che detengono attività finanziarie in paesi esteri a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Sono quindi soggette all'IVAFE anche le attività finanziarie estere pervenute al residente in Italia per successione o donazione.
La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota che è stabilita, in via generale, nella misura del 2%o.
Esclusivamente per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero in qualsiasi Paese, l'imposta è stabilita nella misura fissa di € 34,20 pari all'imposta di bollo attualmente in vigore in Italia e va versata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio avente una giacenza media nell'anno d'imposta superiore a € 5.000.
Occorre considerare tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, indipendentemente dal periodo di detenzione del rapporto durante l'anno, e ai fini della verifica del limite di € 5.000, se il conto o il libretto è cointestato, occorre considerare l'importo suddiviso per il numero degli intestatari.
CRIPTO-ATTIVITA' novità La Legge di Bilancio 2023 ha disposto che fra le attività finanziarie detenute all'estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, rientrano anche le cripto-attività (art. 1, comma 129 Legge n. 197/2022).
Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
IVIE - IVAFE: QUADRO RW DEL MODELLO REDDITI PF I soggetti che detengono immobili e/o attività finanziarie all'estero, in alcuni casi potrebbero avere l'obbligo di presentare il quadro RW del modello REDDITI "Monitoraggio - IVIE/IVAFE" anche se per tali beni non fossero dovute IVIE e IVAFE.31 I soggetti | Guida operativa 2024
I soggetti Capitolo 3
I SOGGETTI32 Guida operativa 2024 | I soggetti CGIL CAAF
3.1 IL CONTRIBUENTE 3.1.1 IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE - TESSERA SANITARIA - CODICE FISCALE Il contribuente è il soggetto tenuto a pagare imposte e tasse in virtù di un dovere costituzionale (art. 53, comma 1 della Costituzione) che prevede che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche.
Le leggi tributarie italiane definiscono il contribuente come il "soggetto passivo d'imposta".
Ai fini dell'applicazione dell'IRPEF "soggetto passivo" è la persona fisica che deve presentare la dichiarazione dei redditi, calcolare l'imposta e versarla.
IL CODICE FISCALE E LA TESSERA SANITARIA Il contribuente si identifica con il codice fiscale in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'errata indicazione dei codici fiscali o l'utilizzo di codici fiscali non attribuiti dall'Agenzia delle Entrate sono motivo di scarto della dichiarazione dei redditi al momento della sua presentazione.
Il codice fiscale è attribuito dall'Agenzia delle Entrate a tutti i cittadini. Il soggetto, che ne è sprovvisto, deve farne richiesta all'Ufficio locale dell'Agenzia presentando un documento di riconoscimento.
Per i neonati è il Comune di nascita, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria, ad attribuire il codice fiscale al momento dell'iscrizione nei registri anagrafici.
Per i residenti all'estero può essere rilasciato tramite i Consolati italiani nel paese di residenza, mentre per i cittadini stranieri è rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione a seguito della domanda di ingresso in Italia oppure dalla Questura a seguito del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; per i cittadini extra- comunitari occorrono passaporto o permesso di soggiorno, altrimenti è sufficiente un documento di riconoscimento.
Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di sedici caratteri.
IS REPUBBLICA ITALIANA TESSERA SANITARIA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI REPUBBLICA ITALIANA CARTA NICOLASdi SERVIZI Sesso M FINANZE Codice Fiscale PNCPLN82B02G224X PNC PLN 82B02 G224 X Cognome Nome PALLINO COGNOME Data di scadenza Luogo di nascita PADOVA NOME SESSO LUOGO DI NASCITA Provincia PD PROVINCIA DATA DI NASCITA Il Ministro delle Finanze PNC Prima, seconda e terza consonante del cognome PLN Prima, terza e quarta consonante del nome Primi 2 numeri = anno di nascita Lettera = mese di nascita * Ultimi 2 numeri = giorno di nascita, da questi ultimi 2 numeri si rileva anche il sesso: 82B02 · per i maschi il giorno di nascita resta invariato, con i numeri da 1 a 31 facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese da 1 a 9; · per le femmine il giorno di nascita viene aumentato di 40 unità per cui figura con i numeri da 41 a 71 (es: nata il giorno 10 sarà 50) G224 I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita sono costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, secondo la codifica stabilita dall'Agenzia del Territorio X Carattere di controllo: ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi quindici caratteri e viene determinato secondo un algoritmo di calcolo predefinito * gennaio = A; febbraio = B; marzo = C; aprile = D; maggio = E; giugno = H; luglio = L; agosto = M; settembre = P; ottobre = R; novembre = S; dicembre = T Dati sanitari regional Data di nascita 02/02/1982 MINISTERO DELLE PINCO CODICE FISCALE33 I soggetti | Guida operativa 2024
Oltre alle precedenti, sono previste ulteriori regole per la composizione del codice fiscale delle persone fisiche: " se il cognome contiene solo 2 consonanti si utilizzano tali 2 consonanti e la prima vocale; se contiene solo una consonante si rileva tale consonante e le prime due vocali; se contiene una sola consonante e una sola vocale si rilevano entrambe e si assume come terzo carattere la lettera x; " se il nome contiene solo tre consonanti, si utilizzano tali tre consonanti; se ne contiene meno si applicano le stesse regole indicate per il cognome; · per le donne coniugate si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile (ad esempio, i primi sei caratteri del codice fiscale della signora De Rossi Maria Luisa coniugata Bianchi corrispondono a DRS MLS); i cognomi composti da più parti ed i nomi doppi si considerano scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
OMOCODIA Quando due o più soggetti hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale - omocodici - per ciascuno di essi si provvede a differenziare il codice fiscale.
A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo una tabella predefinita.
CODICE FISCALE PROVVISORIO L'Amministrazione finanziaria può attribuire alle persone fisiche un numero di codice fiscale provvisorio.
Il codice fiscale provvisorio delle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesimo è il carattere numerico di controllo.
La TESSERA SANITARIA (TS) è il documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale e viene rilasciata a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Dal 2011 la TS è sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip, tessera che consente anche l'accesso ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione.
La Tessera Sanitaria-CNS è gratuita, ha validità di 6 anni o pari alla durata del permesso di soggiorno, salvo che nel periodo di validità si verifichino variazioni del codice fiscale; in quest'ultimo caso il cittadino può richiederne l'aggiornamento a un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presentando un documento d'identità in corso di validità. Alla sua scadenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze spedisce la nuova tessera a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
DUPLICATO DEL CODICE FISCALE E DELLA TESSERA SANITARIA In caso di smarrimento o furto del tesserino del codice fiscale o della Tessera Sanitaria è possibile ottenere il duplicato tramite il servizio online senza autenticazione oppure può essere richiesto al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La Tessera Sanitaria con microchip, valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS), può essere richiesta online solo tramite i servizi telematici Fisconline/Entratel.
Dopo l'invio della richiesta, i dati inseriti vengono confrontati con quelli registrati in Anagrafe Tributaria: " se le informazioni sono corrette, la Tessera sanitaria viene spedita all'indirizzo presente in Anagrafe Tributaria; se il richiedente non è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, viene inviato il tesserino di codice fiscale.
I SOGGETTI