Documento dall'Università di Pavia su L'uomo romano nella familia. Il Pdf esplora il concetto di "familia" nel diritto romano, il ruolo del "pater familias" e le forme di parentela, utile per lo studio del Diritto universitario.
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Corso di Istituzioni di diritto romano - (prof. Luigi Pellecchi) Parte I
[Cfr. M. Marrone, Istituzioni di diritto romano, §§ 77, 87, 90, 96]
1. Ulp. 46 ad ed. D. 50.16.195.2 : Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater familias moritur, quot- quot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. ( ... ) Communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt.
Ulp. = Domizio Ulpiano (+ nel 228 d.C .; cfr. Marrone § 25) D. = Digesta Justiniani Augusti (cfr. Marrone § 26) Il termine 'famiglia' riporta anche al significato di 'gruppo organizzato', formato o sul diritto proprio dei componenti o su una generale parentela comune. a Indichiamo come famiglia di proprio diritto' la pluralità di persone che sono sottoposte o per natura o per diritto al potere di uno solo, [1]per es. il padre di famiglia, la madre di famiglia, il figlio di famiglia, la figlia di famiglia e poi coloro che prendono il posto di costoro, per es. i nipoti e le nipoti e via dicendo. Peraltro, 'padre di famiglia' è il nome dato a colui che esercita il dominio nella casa, e viene indicato corret- tamente così, anche qualora non abbia alcun figlio: difatti non indichiamo semplicemente la sua persona, ma pure la sua condizione giuridica: e pertanto anche il pupillo lo chiamiamo padre di famiglia. E quando il padre di famiglia muore, tutti quanti gli individui che gli erano subordinati, cominciano ad avere ciascuno una famiglia: essi passano infatti singolarmente sotto il nome di padri di famiglia. ( ... ) Come famiglia di diritto comune' indichiamo l'insieme di tutti gli agnati: difatti anche se per la morte del padre di famiglia hanno ciascuno una famiglia, tuttavia tutti coloro che furono sotto la potestà di uno solo, correttamente vengono indicati come membri della stessa famiglia, poiché provengono dalla stessa casa e stirpe.
familia come ? come gruppo organizzato
f. proprio iure dicta : a definizione; f. communi iure dicta Gruppo di perso- b esemplificazione; ne riunite sotto il e dato giuridico vs. dato naturale; potere del mede- d dissoluzione della f. p.i.dicta simo titolare Gruppo di persone che precedente- mente condividevano il potere del medesimo titolare
2. Gai 1.55 : 'Quod ius proprium civium Romanorum est. fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus. Gai = Istituzioni di Gaio (Marrone §§ 25-26) Questo diritto è proprio dei cittadini Romani: non vi sono infatti praticamente altri uomini che hanno sui loro figli una potestà analoga a quella che abbiamo noi.
3. Mod. 2 reg. D. 1.7.1 : Filios familias non solum natura, verum et adoptiones faciunt. Mod. = Modestino (Marrone, § 25) A rendere tali i figli di famiglia concorrono non solo la natura, ma anche le adozioni.
Filius familias per nascita per adozione
4. Tit. Ulp. 5.1 : In potestate sunt liberi parentum ex iusto matrimonio nati. Tit. Ulp. = Tituli ex corpore Ulpiani (Marrone § 27) Sotto potestà dei padri sono i figli nati da un matrimonio legittimo.
Filius familias per nascita per adozione da matrimonio legittimo
5. Tit. Ulp. 5.2 : Iustum matrimonium est, si inter eos, qui Si ha matrimonio legittimo a condizione che tra coloro che si nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt. sposano vi sia il conubium, e che tanto il maschio abbia rag- giunto la pubertà quanto la femmina la capacità di sopportare l'atto riproduttivo, e che acconsentano entrambi alle nozze, se sono autonomi, oltre ai loro padri, se sono sotto potestà.
Conubium, Età, Consenso (se del caso duplice)
6. Gai 1.64 : Ergo si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem habere videtur neque liberos; itaque hi qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere videntur, patrem vero non utique; nec ob id in potestate eius sunt, quales sunt hi, quos mater vulgo concepit: nam et hi patrem habere non intelleguntur, cum is et incertus sit. Se taluno contrae nozze nefande o incestuose, si ritiene che non abbia né moglie né figli, e quindi i nati da tale unione si reputano avere la madre, non il padre. Essi dunque non sono sottoposti alla potestà paterna, allo stesso modo di coloro che la madre ha concepito da un rapporto promiscuo: difatti pure costoro sono considerati non avere un padre, anche perché costui non si sa chi sia.
7. Ulp. 9 ad Sab.D. 1.6.6 : Filium eum definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur. Sed si fingamus afuisse maritum verbi gratia per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis Iuliani sententia hunc non esse mariti filium. Non tamen ferendum Iulianus ait eum, qui cum uxore sua adsidue moratus nolit filium adgnoscere quasi non suum. Sed mihi videtur, quod et Scaevola probat, si constet maritum aliquamdiu cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente vel alia causa, vel si ea valetudine pater familias fuit, ut generare non possit, huic, qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse. Ulp. = Domizio Ulpiano (; nel 228 d.C .; cfr. Marrone § 25) Scevola = Cervidio Scevola ((+ intorno al 200 d.C .; cfr. Marrone § 25) Giuliano = Salvio Giuliano (attivo nel 130 d.C .; cfr. Marrone §§ 17 e 25) Definiamo 'figlio' colui che nasce da un marito e una moglie. Ma se immaginiamo che il marito fosse assente, magari per dieci anni e che al ritorno si sia trovato in casa un bambino di un anno, concordiamo con l'opinione di Giuliano che costui non è figlio del marito. Giuliano dice tuttavia che non va assecondato colui che rifiuta di riconoscere il figlio come suo, pur avendo dimorato assiduamente con la moglie. A me però sembra - ed anche Scevola è d'accordo - che qualora risulti che il marito per parecchio tempo non si accoppiò con la mo- glie, per una malattia sopravenuta o per altra ragione, oppure anche se il padre di famiglia aveva una malattia tale da non poter generare, la persona che sia nata in casa, nonostante la consapevolezza dei vicini, non gli sia figlio.
Filius familias per nascita per adozione da matrimonio legittimo purché il marito non disconosca ragionevolmente la prole
8. Mod. 2 reg. D. 1.7.1.1 : Quod adoptionis nomen est quidem generale, in duas autem species dividitur, quarum altera adoptio similiter dicitur, altera adrogatio. adoptantur filii familias, adrogantur qui sui iuris sunt. Quanto alla parola 'adozione', essa è certamente un termine generale, ma da distinguere in due specie, delle quali una si chiama parimenti adozione (adoptio), l'altra arrogazione (adro- gatio): si adottano i figli di famiglia, vengono arrogati coloro che sono autonomi.
Filius familias per nascita per adozione Adoptio Adrogatio adottandi alieni iuris negozio + finto processo adottandi sui iuris procedura comiziale identità di effetti
a) le donne non possono adottare
9. Gai 1.104 : Feminae vero nullo modo adoptare possunt, quia ne quidem naturales liberos in potestate habent. Le donne non possono invece adottare in nessuno dei due modi, non avendo sotto potestà nemmeno i figli naturali.
b) i celibi possono adottare
10. Paul. 1 reg. D. 1.7.30 : Et qui uxores non habent filios adoptare possunt. Anche coloro che non hanno mogli possono adottare dei figli.
c) tra l'adottato e chi non sia sotto il potere paterno dell'adottante o non sia stato (in passato) sotto lo stesso potere paterno condiviso con l'adottante non si instaura alcuna parentela (artificiale)
11. Paul. 35 ad ed. D. 1.7.23 : Qui in adoptionem datur, his quibus adgnascitur et cognatus fit, quibus vero non adgnascitur nec cognatus fit: adoptio enim non ius sanguinis, sed ius adgnationis adfert. et ideo si filium adoptavero, uxor mea illi matris loco non est, neque enim adgnascitur ei, propter quod nec cognata eius fit: item nec mater mea aviae loco illi est, quoniam his, qui extra familiam meam sunt. Colui che viene dato ad adozione diviene anche parente (cognatus) di coloro con i quali stringe un legame agnatizio, viceversa con coloro con cui non stringe un legame agnatizio, egli non diviene nemmeno parente (cognatus). Difatti l'adozione non attribuisce un diritto di sangue, ma un diritto di agnazione. Dunque, se avrò adottato un figlio, mia moglie non assume nei suoi confronti il titolo di madre, perché non stringe con lui un rapporto agnatizio e di conseguenza non ne diviene nemmeno pa- rente: allo stesso modo, nemmeno mia madre assume nei suoi confronti il titolo di nonna, poiché (la persona che io adotto) non stringe un legame agnatizio con coloro che sono al di fuori della mia famiglia.
d) differenze rispetto all'attuale adozione
forme attuali
Adozione di minori abbandonati · solo da parte di coniugi idonei · per assegnare una famiglia (esclusiva) all'adottato Adozione di maggiorenni · solo da parte di chi (celibe o coniuge) non abbia figli · per assegnare un discendente all'adottante