Diritto di Famiglia Completo: riforma 1975 e sue conseguenze, Appunti

Documento dall'Università degli Studi di Genova su Diritto di Famiglia Completo (Arrigo). Il Pdf esplora la riforma del 1975, il patriarcato, la potestà genitoriale e i regimi patrimoniali, fornendo una panoramica chiara delle normative vigenti in Diritto per l'Università.

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Diritto Di Famiglia Completo (Arrigo)
Servizio sociale (Università degli Studi di Genova)
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CAPITOLO 1: IL PATRIARCATO (PATRIA POTESTÀ )
La famiglia è il settore del d.privato che di più ha risentito delle influenze di fattori storici, sociali e religiosi >
per esempio, dal punto di vista religioso, la Chiesa ha influenzato >ammissibilità divorzio/aborto, riconoscimento
di famiglie non fondate sul matrimonio. Dal punto di vista storico, ad ispirare il c.c. furono i c.ottocenteschi > i
quali delineavano un modello di famiglia chiuso: incentrato sul principio di indissolubilità (famiglia: interesse
pubblicistico) e sulla figura del "pater familias". Il marito era titolare della potestà maritale e della patria potestà
(potere su moglie e figli) > non veniva però così tutelato l’interesse del minore (oggetto dei diritti degli adulti)
Inoltre, per quanto riguarda i figli avuti al di fuori del matrimonio > erano visti come minaccia per la famiglia e per
l'intera società, definiti: figli illegittimi o figli della colpa”.
CAPITOLO 1: LA RIFORMA DEL 1975 (ANNI DELLA RIVOLUZIONE)
Il codice civile (1942) è la fonte principale del d.di famiglia > con la promulgazione della Costituzione (1948), il
codice si sarebbe dovuto adeguare ad essa, ma così non fu per i successivi 30 anni: il codice rimase basato su
un modello di famiglia patriarcale (gerarchico), in contrasto con il p.di uguaglianza della Costituzione (Art.3).
Il modello di famiglia cambiò solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 > La famiglia passò dall'essere
un interesse pubblico ad uno privato, ed a basarsi sul principio di uguaglianza e della libertà di scelta
Gli anni 70 furono, infatti, un periodo di rivoluzione >vennero introdotte le l. sul divorzio (l.898/70) sull’aborto
(L.194/78) e sull’adozione speciale (L.341/67) Queste innovazioni furono adottate pero solo sottoforma di leggi
speciali > si affiancano al codice, ma non sono contenute in esso (vennero concesse solo dal punto di vista
civile e non religioso: diritto civile andò contro gli ideali della chiesa)
CAPITOLO 1: LA RIFORMA DEL 1975 (UGUAGLIANZA E POTESTÀ DEI GENITORI)
La riforma del 1975 ha portato ad un concetto di famiglia fondata sull'eguaglianza dei coniugi > tra i coniugi ci
sono diritti/doveri reciproci e le relazioni tra di essi sono regolate sulla base dell'accordo (=consenso).
La Famiglia non è quindi più incentrata sulla figura del pater familia (patria potestà), ma è introdotta la potestà
dei genitori > l’attribuzione ad entrambi i genitori del dovere di proteggere, educare e curare gli interessi del
minore: entrambi i genitori hanno eguale potere decisionale nei confronti dei figli (= soggetto del diritto)
Il principio guida è, infatti, quello della salvaguardia dell'interesse del minore > i genitori devono agire sulla
base dell’esclusivo interesse del minore, non sulla base dell’interesse di genitori nei confronti del minore.
Si parla di famiglia puerocentrica" > il bambino ed i suoi interessi diventano il centro familiare, ed il rapporto
genitori-figli costituisce l'unico legame indissolubile. Per quanto riguarda i figli > la riforma ha mantenuto però
alcune differenze tra figli legittimi e figli naturali (prima chiamati: “figli per colpa”).
CAPITOLO 1: POST-RIFORMA DEL 1975 (DIVORZIO E FIGLI: BIGENITORIALITA)
Dal 1975 sino ad oggi il diritto di famiglia ha subito continue innovazioni > la legge 55/2015 ha, per esempio,
abbreviato i tempi di attesa tra separazione e divorzio (non più 3 anni): 6 mesi in caso di sepa.consensuale, e 1
anno in caso di separazione giudiziale (= divorzio breve). Per quanto riguarda gli effetti del divorzio sui figli >
prevale oggi il modello della bigenitorialità >il minore ha il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed
equilibrato con ciascuno dei genitori. Infine, per quanto riguarda la filiazione, la legge 219/2012 > ha equiparato
i figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) e figli legittimi (nati nel matrimonio): non vi sono più distinzioni.
Inoltre, le tecnologie mediche sviluppatesi negli ultimi anni (es.test DNA) >hanno permesso di emettere la prova
contraria alla presunzione di paternità (nei casi in cui si voglia attuare un disconoscimento di paternità)
Grazie alle legge 76/2016 >oggi è ammessa la convivenza al di fuori del matrimonio: “convivenza di fatto”: sia
tra persone di sesso diverso, sia tra persone dello stesso sesso (non si parla più di famiglia: “famiglie”)
La convivenza di fatto, tuttavia, non è tutelata dal codice civile, perciò coloro che non sono sposati possono
tutelarsi attraverso un: contratto di convivenza e possono formalizzare la convivenza di fatto effettuando una
dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza.
CAPITOLO 1: INIZIATIVE POST-RIFORMA Dalla riforma presero via ulteriori iniziative in campo civilistico:
1)Legge sull'aborto (194/1978)
3)congedi parentali (151/2001) >entrambi genitori possono usufruire di conge. parentali per assistere figli piccoli
3)Legge sulla procreazione assistita (40/2004)
4)affidamento dei figli (54/2006) > previsione dell'affidamento condiviso in caso di crisi coniugale (bigenitorialità)
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Anteprima

Diritto di Famiglia: Il Patriarcato e la Patria Potestà

La famiglia è il settore del d.privato che di più ha risentito delle influenze di fattori storici, sociali e religiosi > per esempio, dal punto di vista religioso, la Chiesa ha influenzato >ammissibilità divorzio/aborto, riconoscimento di famiglie non fondate sul matrimonio. Dal punto di vista storico, ad ispirare il c.c. furono i c.ottocenteschi > i quali delineavano un modello di famiglia chiuso: incentrato sul principio di indissolubilità (famiglia: interesse pubblicistico) e sulla figura del "pater familias". Il marito era titolare della potestà maritale e della patria potestà (potere su moglie e figli) > non veniva però così tutelato l'interesse del minore (oggetto dei diritti degli adulti) Inoltre, per quanto riguarda i figli avuti al di fuori del matrimonio > erano visti come minaccia per la famiglia e per l'intera società, definiti: "figli illegittimi" o "figli della colpa".

La Riforma del 1975: Anni della Rivoluzione

Il codice civile (1942) è la fonte principale del d.di famiglia > con la promulgazione della Costituzione (1948), il codice si sarebbe dovuto adeguare ad essa, ma così non fu per i successivi 30 anni: il codice rimase basato su un modello di famiglia patriarcale (gerarchico), in contrasto con il p.di uguaglianza della Costituzione (Art.3). Il modello di famiglia cambiò solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 > La famiglia passò dall'essere un interesse pubblico ad uno privato, ed a basarsi sul principio di uguaglianza e della libertà di scelta Gli anni 70 furono, infatti, un periodo di rivoluzione >vennero introdotte le I. sul divorzio (1.898/70) sull'aborto (L. 194/78) e sull'adozione speciale (L.341/67) Queste innovazioni furono adottate pero solo sottoforma di leggi speciali > si affiancano al codice, ma non sono contenute in esso (vennero concesse solo dal punto di vista civile e non religioso: diritto civile andò contro gli ideali della chiesa)

La Riforma del 1975: Uguaglianza e Potestà dei Genitori

La riforma del 1975 ha portato ad un concetto di famiglia fondata sull'eguaglianza dei coniugi > tra i coniugi ci sono diritti/doveri reciproci e le relazioni tra di essi sono regolate sulla base dell'accordo (=consenso). La Famiglia non è quindi più incentrata sulla figura del pater familia (patria potestà), ma è introdotta la "potestà dei genitori" > l'attribuzione ad entrambi i genitori del dovere di proteggere, educare e curare gli interessi del minore: entrambi i genitori hanno eguale potere decisionale nei confronti dei figli (= soggetto del diritto) Il principio guida è, infatti, quello della salvaguardia dell'interesse del minore > i genitori devono agire sulla base dell'esclusivo interesse del minore, non sulla base dell'interesse di genitori nei confronti del minore. Si parla di "famiglia puerocentrica" > il bambino ed i suoi interessi diventano il centro familiare, ed il rapporto genitori-figli costituisce l'unico legame indissolubile. Per quanto riguarda i figli > la riforma ha mantenuto però alcune differenze tra figli legittimi e figli naturali (prima chiamati: "figli per colpa").

Post-Riforma del 1975: Divorzio e Bigenitorialità

Dal 1975 sino ad oggi il diritto di famiglia ha subito continue innovazioni > la legge 55/2015 ha, per esempio, abbreviato i tempi di attesa tra separazione e divorzio (non più 3 anni): 6 mesi in caso di sepa.consensuale, e 1 anno in caso di separazione giudiziale (= divorzio breve). Per quanto riguarda gli effetti del divorzio sui figli > prevale oggi il modello della bigenitorialità >il minore ha il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori. Infine, per quanto riguarda la filiazione, la legge 219/2012 > ha equiparato i figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) e figli legittimi (nati nel matrimonio): non vi sono più distinzioni. Inoltre, le tecnologie mediche sviluppatesi negli ultimi anni (es.test DNA) >hanno permesso di emettere la prova contraria alla presunzione di paternità (nei casi in cui si voglia attuare un disconoscimento di paternità) Grazie alle legge 76/2016 >oggi è ammessa la convivenza al di fuori del matrimonio: "convivenza di fatto": sia tra persone di sesso diverso, sia tra persone dello stesso sesso (non si parla più di famiglia: "famiglie") La convivenza di fatto, tuttavia, non è tutelata dal codice civile, perciò coloro che non sono sposati possono tutelarsi attraverso un: "contratto di convivenza" e possono formalizzare la convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza.

Iniziative Post-Riforma in Campo Civilistico

Dalla riforma presero via ulteriori iniziative in campo civilistico:

  1. Legge sull'aborto (194/1978)
  2. congedi parentali (151/2001) >entrambi genitori possono usufruire di conge. parentali per assistere figli piccoli
  3. Legge sulla procreazione assistita (40/2004)
  4. affidamento dei figli (54/2006) > previsione dell'affidamento condiviso in caso di crisi coniugale (bigenitorialità) Scaricato da Beatrice Ghislotti (beatrice.ghi2004@gmail.com)In campo penalistico poi:
  • legge sulla violenza > un tempo vi erano molti casi di violenza sessuale all'interno del matrimonio: si sessuale (66/1996). pensava che la donna avesse l'obbligo di avere rapporti sessuali in quanto moglie.
  • legge sulla violenza nelle > la violenza domestica un tempo era tollerata: la famiglia era un luogo di immunità rela.familiari (154/2001). nei confronti del marito (aveva il compito di "correggere" certi comportamenti)
  • atti persecutori > in passato il marito era legittimato (in quanto colui che provvedeva alle spese familiari) a (38/2009) a seguire la moglie per controllarla: poteva controllare le sue scelte (#oggi: scelte proprie)

Il Diritto di Famiglia in Europa

La Carta di Nizza (2000) individua i principi comuni in materia di diritto di famiglia nell'U.E (tutti devono adattarsi)

  • art.7 -> assicura il rispetto alla vita privata e familiare
  • art.9 -> garantisce diritto di sposarsi +costruire famiglia (vanno considerati distintamente: es.unioni di fatto)
  • art.23 ->codificazione del diritto alla parità tra uomo e donna;
  • art.24 ->diritto del bambino;

Evoluzione del Matrimonio: Da Cattolico a Laico

In passato era il diritto ecclesiastico a disciplinare il matrimonio (corrispondenza Matrimonio-Famiglia), vigeva infatti il "principio di indissolubilità del matrimonio"-> secondo il quale il matrimonio non poteva essere sciolto (se non con la morte di 1 dei coniugi). La laicizzazione del matrimonio (matrimonio è disciplinato dal diritto civile) per la prima volta in Francia con la promulgazione del "Code Civil" (1804) di Napoleone > il Matrimonio inizia ad essere considerato un contratto: dev'essere celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile (produce eff. civili). In Italia il processo di laicizzazione avviene più tardi (1865) ->con la previsione del mat.civile come unica forma di matrimonio valido per tutti (indipendentemente dal proprio credo) Successivamente con i "Patti Lateranensi" (1929)-> Stato e Chiesa stipularono un accordo per il quale sia ha la possibilità di contrarre matrimonio canonico cui vengono collegati gli effetti civili mediante la trascrizione nei registri di stato civile ("matrimonio concordatario"). L'evoluzione del sistema matrimoniale italiano di deve però alla promulgazione della legge sul divorzio (898/70) valida sia per il matrimonio civile che concordatario -> nel caso di matrimonio concordatario, con il divorzio cessano solo gli effetti civili, ma restano quelli canonici

Modi di Formazione del Vincolo Matrimoniale

Nel sistema italiano attuale i modi di formazione del vincolo matrimoniale sono:

  1. matrimonio -> riconosciuto solo dallo Stato italiano ma non dalla Chiesa. Dev'essere celebrato davanti ad un civile. ufficiale di stato civile il quale dovrà leggere ai coniugi gli artt. 143-147 (diritti/doveri reciproci)
  2. matrimonio -> celebrato in chiesa davanti a un sacerdote. È un atto riconosciuto solo dalla chiesa cattolica, cattolico ed è irrilevante per lo Stato italiano (non produce effetti civili)
  3. matrimonio -> riconosciuto sia dallo Stato che dalla Chiesa (sottoposta sia alle norme del c.c., sia alle norme concordatario norme del diritto canonico).La celebrazione avviene in chiesa davanti al sacerdote, ma è seguita dalla trascrizione dell'atto nei registri di stato civile (per produrre effetti)
  4. matrimonio -> celebrato con i riti di altre confessioni religiose e riconosciuto dallo Stato (es.ebraico, valdese) acattolico Viene celebrato dal ministro del culto acattolico (=delegato ufficiale di stato civile) e produce (P.L. 1929) effetti civili solo se trascritto nei registri dello stato civile. I requisiti necessari perché produca effetti civili cambiano in base al rapporto esistente tra la confessione religiosa e lo Stato Italiano.

La Promessa di Matrimonio: Effetti Patrimoniali

Il fidanzamento (manifestazione della volontà di sposarsi) costituisce un istituto giuridico in disuso: oggi vige il "principio di libertà matrimoniale"-> l'impegno assunto può essere revocato fino al giorno della celebrazione. L'Inadempimento della promessa provoca solo gli effetti patrimoniali derivanti dalla inutile preparazione matri:

  1. restituzione -> entrambi i coniugi possono chiedere la restituzione dei soli doni fatti a causa della promessa dei doni. (facoltà di chiedere la restituzione spetta ad entrambi: non dipende da chi ha causato la crisi) Scaricato da Beatrice Ghislotti (beatrice.ghi2004@gmail.com)
  2. risarcimento ->coniugi possono chiedere il risarcimento delle spese fatte in ragione della promessa, solo se del danno. si trattava di una "promessa solenne" ->trascritta pubblicamente (atto pubblico/scrittura priva.) In passato, il "Codice Rocco", prevedeva conseguenze penali (reclusione fino a 2 anni), per l'uomo che, con falsa promessa di matrimonio, inducesse la donna ad acconsentire ad una congiunzione carnale (tutela donna)

Matrimonio Civile: Volontà e Condizioni

Oggi, in conformità del principio di uguaglianza (Art.3 C), il consenso/volontà dei coniugi à contrarre matrimonio sono considerati gli elementi costitutivi del matrimonio civile. Ad accertare la volontà è l'Ufficiale di Stato Civile che, durante la celebrazione è tenuto a leggere agli sposi gli artt.143,144,147 (cui sposi devono dare consenso). Per sposarsi occorre, per legge, che gli sposi possiedono dei requisiti (sennò: matrimonio celebrato è invalido):

  1. età -> maggiorenni o minori emancipati
  2. interdizione -> l'interdetto non può contrarre matrimonio civile
  3. monogamia -> i nubendi non devono essere già legati da altro vincolo matrimoniale (penale:reato di bigamia)
  4. incesto ->i nubendi non devono essere da vincoli di parentela, adozione, ecc .. (cod. penale: reato di incesto)
  5. condanna per omicidio -> 1 dei 2 ha consumato/tentato un omicidio nei confronti del coniuge dell'altro
  6. divieto temporaneo ->la donna che si risposa deve rispettato il termine di 300 giorni dallo scioglimento del di nuove nozze precedente matrimonio, così da evitare dubbi sulla paternità (presunzione di paternità)
  7. diversità di sesso ->non viene espressa nel c.c, ma si ritiene una condizione implicita x sposarsi (#invalidità)

Condizioni del Matrimonio Civile: Minori Emancipati e Interdetti

Il matrimonio può essere contratto anche dal minore che ha compiuto 16 anni e che ha personalmente richiesto e ottenuto l'autorizzazione del Tribunale dei Minori (minore emancipato). I requisiti per l'autorizzazione sono:

  1. maturità psicofisica
  2. la presenza di -> si considera "grave motivo", ogni volta in cui non autorizzando il matrimonio, si privi il minore gravi motivi di una positiva esperienza di vita o si pongano ostacoli alla sua realizzazione personale. Per legge l'interdetto non può contrarre matrimonio, poiché per esso è necessario il libero consenso che, in quanto incapace, non può dare. Alla base c'è la tutela dell'incapace -> che potrebbe subire pregiudizio dal matrimonio che è fonte di obblighi/responsabilità. Nel caso in cui il matrimonio venga contratto lo stesso il P.M ha l'obbligo di fare opposizione al matrimonio, ovvero di richiederne la sospensione (=diritto di opposizione)

Matrimonio del Cittadino all'Estero e dello Straniero in Italia

Il cittadino italiano può celebrare all'estero un matrimonio che abbia effetti civili nel nostro ordinamento ->ma per far sì che produca effetti civili, la pubblicazione e la trascrizione devono avvenire in Italia. Esso può essere:

  1. matrimonio-> per produrre effetti dev'essere celebrato nelle forme diplomatiche/consolari o in quelle previste civile dalla legge dello Stato estero. Il cittadino deve cmq possedere requisiti previsti da legge italiana
  2. m.religioso->produce effetti qualora la legge dello Stato Estero (in cui avviene m.) ne riconosca gli effetti civili Per quanto riguarda lo straniero che contrae matrimonio (civile/canonico) in Italia, deve possedere:
  3. requisiti-> richiesti dalla legge italiana,
  4. permesso di soggiorno ->sul territorio italiano
  5. certificato di nulla osta -> emesso dal paese di provenienza che accerta che lo straniero possiede i requisiti richiesti dalla sua legge nazionale per sposarsi (va presentato all'Uff.di Stato civile)

La Cittadinanza Acquistata con il Matrimonio

Il matrimonio non fa perdere la cittadinanza allo straniero, ma gli permette di acquistare anche la cittadinanza italiana -> le modalità di acquisto variano a seconda del tempo di permanenza nello Stato:

  1. residente in Italia -> può chiedere la cittadinanza dopo 2 anni dal matrimonio
  2. residente all'estero-> può chiedere la cittadinanza dopo 3 anni dal matrimonio (se non vi è stata separazione legale, scioglimento, annullamento del matrimonio). Scaricato da Beatrice Ghislotti (beatrice.ghi2004@gmail.com)

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