Documento dall'Università degli Studi di Genova su Diritto di Famiglia Completo (Arrigo). Il Pdf esplora la riforma del 1975, il patriarcato, la potestà genitoriale e i regimi patrimoniali, fornendo una panoramica chiara delle normative vigenti in Diritto per l'Università.
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La famiglia è il settore del d.privato che di più ha risentito delle influenze di fattori storici, sociali e religiosi > per esempio, dal punto di vista religioso, la Chiesa ha influenzato >ammissibilità divorzio/aborto, riconoscimento di famiglie non fondate sul matrimonio. Dal punto di vista storico, ad ispirare il c.c. furono i c.ottocenteschi > i quali delineavano un modello di famiglia chiuso: incentrato sul principio di indissolubilità (famiglia: interesse pubblicistico) e sulla figura del "pater familias". Il marito era titolare della potestà maritale e della patria potestà (potere su moglie e figli) > non veniva però così tutelato l'interesse del minore (oggetto dei diritti degli adulti) Inoltre, per quanto riguarda i figli avuti al di fuori del matrimonio > erano visti come minaccia per la famiglia e per l'intera società, definiti: "figli illegittimi" o "figli della colpa".
Il codice civile (1942) è la fonte principale del d.di famiglia > con la promulgazione della Costituzione (1948), il codice si sarebbe dovuto adeguare ad essa, ma così non fu per i successivi 30 anni: il codice rimase basato su un modello di famiglia patriarcale (gerarchico), in contrasto con il p.di uguaglianza della Costituzione (Art.3). Il modello di famiglia cambiò solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 > La famiglia passò dall'essere un interesse pubblico ad uno privato, ed a basarsi sul principio di uguaglianza e della libertà di scelta Gli anni 70 furono, infatti, un periodo di rivoluzione >vennero introdotte le I. sul divorzio (1.898/70) sull'aborto (L. 194/78) e sull'adozione speciale (L.341/67) Queste innovazioni furono adottate pero solo sottoforma di leggi speciali > si affiancano al codice, ma non sono contenute in esso (vennero concesse solo dal punto di vista civile e non religioso: diritto civile andò contro gli ideali della chiesa)
La riforma del 1975 ha portato ad un concetto di famiglia fondata sull'eguaglianza dei coniugi > tra i coniugi ci sono diritti/doveri reciproci e le relazioni tra di essi sono regolate sulla base dell'accordo (=consenso). La Famiglia non è quindi più incentrata sulla figura del pater familia (patria potestà), ma è introdotta la "potestà dei genitori" > l'attribuzione ad entrambi i genitori del dovere di proteggere, educare e curare gli interessi del minore: entrambi i genitori hanno eguale potere decisionale nei confronti dei figli (= soggetto del diritto) Il principio guida è, infatti, quello della salvaguardia dell'interesse del minore > i genitori devono agire sulla base dell'esclusivo interesse del minore, non sulla base dell'interesse di genitori nei confronti del minore. Si parla di "famiglia puerocentrica" > il bambino ed i suoi interessi diventano il centro familiare, ed il rapporto genitori-figli costituisce l'unico legame indissolubile. Per quanto riguarda i figli > la riforma ha mantenuto però alcune differenze tra figli legittimi e figli naturali (prima chiamati: "figli per colpa").
Dal 1975 sino ad oggi il diritto di famiglia ha subito continue innovazioni > la legge 55/2015 ha, per esempio, abbreviato i tempi di attesa tra separazione e divorzio (non più 3 anni): 6 mesi in caso di sepa.consensuale, e 1 anno in caso di separazione giudiziale (= divorzio breve). Per quanto riguarda gli effetti del divorzio sui figli > prevale oggi il modello della bigenitorialità >il minore ha il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori. Infine, per quanto riguarda la filiazione, la legge 219/2012 > ha equiparato i figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) e figli legittimi (nati nel matrimonio): non vi sono più distinzioni. Inoltre, le tecnologie mediche sviluppatesi negli ultimi anni (es.test DNA) >hanno permesso di emettere la prova contraria alla presunzione di paternità (nei casi in cui si voglia attuare un disconoscimento di paternità) Grazie alle legge 76/2016 >oggi è ammessa la convivenza al di fuori del matrimonio: "convivenza di fatto": sia tra persone di sesso diverso, sia tra persone dello stesso sesso (non si parla più di famiglia: "famiglie") La convivenza di fatto, tuttavia, non è tutelata dal codice civile, perciò coloro che non sono sposati possono tutelarsi attraverso un: "contratto di convivenza" e possono formalizzare la convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza.
Dalla riforma presero via ulteriori iniziative in campo civilistico:
La Carta di Nizza (2000) individua i principi comuni in materia di diritto di famiglia nell'U.E (tutti devono adattarsi)
In passato era il diritto ecclesiastico a disciplinare il matrimonio (corrispondenza Matrimonio-Famiglia), vigeva infatti il "principio di indissolubilità del matrimonio"-> secondo il quale il matrimonio non poteva essere sciolto (se non con la morte di 1 dei coniugi). La laicizzazione del matrimonio (matrimonio è disciplinato dal diritto civile) per la prima volta in Francia con la promulgazione del "Code Civil" (1804) di Napoleone > il Matrimonio inizia ad essere considerato un contratto: dev'essere celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile (produce eff. civili). In Italia il processo di laicizzazione avviene più tardi (1865) ->con la previsione del mat.civile come unica forma di matrimonio valido per tutti (indipendentemente dal proprio credo) Successivamente con i "Patti Lateranensi" (1929)-> Stato e Chiesa stipularono un accordo per il quale sia ha la possibilità di contrarre matrimonio canonico cui vengono collegati gli effetti civili mediante la trascrizione nei registri di stato civile ("matrimonio concordatario"). L'evoluzione del sistema matrimoniale italiano di deve però alla promulgazione della legge sul divorzio (898/70) valida sia per il matrimonio civile che concordatario -> nel caso di matrimonio concordatario, con il divorzio cessano solo gli effetti civili, ma restano quelli canonici
Nel sistema italiano attuale i modi di formazione del vincolo matrimoniale sono:
Il fidanzamento (manifestazione della volontà di sposarsi) costituisce un istituto giuridico in disuso: oggi vige il "principio di libertà matrimoniale"-> l'impegno assunto può essere revocato fino al giorno della celebrazione. L'Inadempimento della promessa provoca solo gli effetti patrimoniali derivanti dalla inutile preparazione matri:
Oggi, in conformità del principio di uguaglianza (Art.3 C), il consenso/volontà dei coniugi à contrarre matrimonio sono considerati gli elementi costitutivi del matrimonio civile. Ad accertare la volontà è l'Ufficiale di Stato Civile che, durante la celebrazione è tenuto a leggere agli sposi gli artt.143,144,147 (cui sposi devono dare consenso). Per sposarsi occorre, per legge, che gli sposi possiedono dei requisiti (sennò: matrimonio celebrato è invalido):
Il matrimonio può essere contratto anche dal minore che ha compiuto 16 anni e che ha personalmente richiesto e ottenuto l'autorizzazione del Tribunale dei Minori (minore emancipato). I requisiti per l'autorizzazione sono:
Il cittadino italiano può celebrare all'estero un matrimonio che abbia effetti civili nel nostro ordinamento ->ma per far sì che produca effetti civili, la pubblicazione e la trascrizione devono avvenire in Italia. Esso può essere:
Il matrimonio non fa perdere la cittadinanza allo straniero, ma gli permette di acquistare anche la cittadinanza italiana -> le modalità di acquisto variano a seconda del tempo di permanenza nello Stato: