Famiglia e diritto privato: concetti fondamentali, separazione e divorzio

Documento dall'Università degli Studi di Cagliari su Famiglia, Diritto Privato. Il Pdf approfondisce i concetti chiave del diritto di famiglia, come matrimonio, separazione e divorzio, ed è utile per studenti universitari di Diritto che necessitano di ripassare i concetti fondamentali.

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Famiglia - Riassunto - Diritto privato
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LA FAMIGLIA
FAMIGLIA E MATRIMONIO
Famiglia → realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto. Nella costituzione è
definita come società naturale → organizzazione dell'esistenza umana non creata artificialmente
dalle norme giuridiche, ma costruito e praticato dagli uomini nella effettività della loro esperienza
di vita sociale.
La forza regolatrice delle norme si esercita su una realtà preesistente e socialmente determinata, che
le norme giuridiche non sono in grado di plasmare a proprio arbitrio → limite
Autonomia della famiglia → confini che il diritto non può e non deve superare: rapporti tra la
famiglia e lo stato.
Tre concezioni ideali e politiche a tal proposito:
Concezione statalista : la famiglia non è altro che un ingranaggio dello stato, sottoposto ai
controlli dell'autonomia pubblica. È una concezione coerente con la teoria dello stato
totalitario o autoritario, nemico della libertà e del pluralismo. Cancella quindi l'autonomia
della famiglia.
Concezione giusnaturalistica : la famiglia è regolata dalle norme del diritto naturale, di
origine divina. Lo stato non può quindi intervenire. Attraverso questa concezione si ha
un'esaltazione dell'autonomia della famiglia.
Compromesso : famiglia come realtà sociale con problemi che toccano interessi generali di
cui lo stato può e deve occuparsi, disciplinando la famiglia con le norme. Questo senza mai
superare quelli che sono i campi riservati all'autonomia della famiglia.
Questa è la concezione che viene seguita.
Diritti della famiglia : diritti che le persone umane hanno in quanto membri di una famiglia. Ciò
che il diritto disciplina sono gli interessi e le posizioni.
Pluralità di forme e strutture familiari diverse: famiglia estesa, famiglia nucleare, famiglia
tradizionale, unioni civili.
Il primo libro del codice civile si intitola << Delle persone e dalla famiglia >>, ed è per la massima
parte dedicato alla disciplina dei rapporti familiari. Il diritto di famiglia codificato nel 1942
rifletteva idee e principi arretrati, poco lontani da quelli della tradizione ottocentesca: concepiva una
famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli
patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione
dei figli nati fuori dal matrimonio (considerati illegittimi), cui riservava un trattamento giuridico
deteriore rispetto ai figli legittimi.
I principi costituzionali in materia di famiglia sono i seguenti: autonomia della famiglia,
uguaglianza fra marito e moglie, tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, autonomia educativa,
sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia, intervento pubblico sussidiario.
Fra i vari settori del diritto privato, il diritto di famiglia è quello più ampiamente e profondamente
toccato dagli interventi innovatori della legislazione successiva al codice: l. 151/1975 che ha
operato con la tecnica della novellazione.
L'evoluzione legislativa si avvia prima della della riforma del '75. Negli anni '60 vengono integrate
le norme del codice in tema di adozione, nel 1970 viene introdotto il divorzio, nel 1984 avviene
l'accordo tra stato e chiesa per la modifica della disciplina del matrimonio concordatario,
innovamento in materia di affidamento dei figli nella crisi di coppia, regolazione della procreazione
assistita, realizzazione della parificazioni dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio,
regolazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
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Famiglia e Matrimonio

Famiglia -> realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto. Nella costituzione è definita come società naturale -> organizzazione dell'esistenza umana non creata artificialmente dalle norme giuridiche, ma costruito e praticato dagli uomini nella effettività della loro esperienza di vita sociale.

La forza regolatrice delle norme si esercita su una realtà preesistente e socialmente determinata, che le norme giuridiche non sono in grado di plasmare a proprio arbitrio -> limite Autonomia della famiglia -> confini che il diritto non può e non deve superare: rapporti tra la famiglia e lo stato.

Tre concezioni ideali e politiche a tal proposito:

  • Concezione statalista : la famiglia non è altro che un ingranaggio dello stato, sottoposto ai controlli dell'autonomia pubblica. È una concezione coerente con la teoria dello stato totalitario o autoritario, nemico della libertà e del pluralismo. Cancella quindi l'autonomia della famiglia.
  • Concezione giusnaturalistica : la famiglia è regolata dalle norme del diritto naturale, di origine divina. Lo stato non può quindi intervenire. Attraverso questa concezione si ha un'esaltazione dell'autonomia della famiglia.
  • Compromesso : famiglia come realtà sociale con problemi che toccano interessi generali di cui lo stato può e deve occuparsi, disciplinando la famiglia con le norme. Questo senza mai superare quelli che sono i campi riservati all'autonomia della famiglia.

Questa è la concezione che viene seguita.

Diritti della famiglia : diritti che le persone umane hanno in quanto membri di una famiglia. Ciò che il diritto disciplina sono gli interessi e le posizioni.

Pluralità di forme e strutture familiari diverse: famiglia estesa, famiglia nucleare, famiglia tradizionale, unioni civili.

Il primo libro del codice civile si intitola << Delle persone e dalla famiglia >>, ed è per la massima parte dedicato alla disciplina dei rapporti familiari. Il diritto di famiglia codificato nel 1942 rifletteva idee e principi arretrati, poco lontani da quelli della tradizione ottocentesca: concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (considerati illegittimi), cui riservava un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.

I principi costituzionali in materia di famiglia sono i seguenti: autonomia della famiglia, uguaglianza fra marito e moglie, tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, autonomia educativa, sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia, intervento pubblico sussidiario.

Fra i vari settori del diritto privato, il diritto di famiglia è quello più ampiamente e profondamente toccato dagli interventi innovatori della legislazione successiva al codice: l. 151/1975 che ha operato con la tecnica della novellazione.

L'evoluzione legislativa si avvia prima della della riforma del '75. Negli anni '60 vengono integrate le norme del codice in tema di adozione, nel 1970 viene introdotto il divorzio, nel 1984 avviene l'accordo tra stato e chiesa per la modifica della disciplina del matrimonio concordatario, innovamento in materia di affidamento dei figli nella crisi di coppia, regolazione della procreazione assistita, realizzazione della parificazioni dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, regolazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

Matrimonio: Atto e Rapporto

Matrimonio -> l'atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia.

Nella concezione accolta dal legislatore, il matrimonio implica la diversità dei sessi. Da tempo questa concezione è contestata come ingiustamente discriminatoria, promuovendo iniziative in favore del matrimonio omosessuale. Da qui l'istituzione, nel 2016, delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Il matrimonio, inteso come ATTO, è un negozio giuridico: la volontà di chi lo compie è volontà di determinarne gli effetti giuridici. È bilaterale perché si fonda sul consenso degli sposi. È non patrimoniale per il suo contenuto extraeconomico.

Il matrimonio può intendersi anche come RAPPORTO, cioè complesso di effetti giuridici che l'atto fa nascere fra i coniugi stessi.

Il matrimonio è regolato dal diritto. Nello stesso tempo appartiene (per i credenti) alla sfera della religione. Perciò è esposto all'influenza normativa di due ordinamenti: quello dello stato che disciplina il matrimonio civile, e quello della chiesa che disciplina il matrimoni religioso. Nasce dunque il problema di regolare i rapporti, i confini e le rispettive competenze. A questo proposito nascono due sistemi: quello separatista e quello concordatario.

  • Il sistema separatista è il più semplice, perchè basato sull'assenza di collegamenti e interferenze fra i due tipi di matrimonio: il matrimonio civile produce effetti esclusivamente per lo stato e il matrimonio religioso è efficace solo nell'ordinamento della chiesa.
  • Nel 1929 viene introdotto il matrimonio concordatario, che con l'istituto del matrimonio religioso con effetti civili stabilisce un collegamento fra i due ordinamenti in senso unidirezionale.

La legge richiede che se un matrimonio religioso è destinato ad avere effetti civili, le relative pubblicazioni devono essere fatte presso la parrocchia e presso il comune di residenza, e che durante la cerimonia il sacerdote dia lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi. Valore essenziale ha la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile, a cui il sacerdote deve mandare copia originale dell'atto entro cinque giorni dalla celebrazione (operando retroattivamente). Se il termine dei 5 giorni non viene rispettato si ha la trascrizione tardiva che ha gli stessi effetti con la differenza che deve essere richiesta dagli sposi.

Il matrimonio religioso, pur valido per la chiesa, non può essere trascritto se presenta vizi che l'ordinamento statale considera particolarmente gravi: interdizione giudiziale di uno degli sposi, difetto di età minima, difetto di libertà di stato (vincolo di precedente matrimonio civile), impedimenti matrimoniali inderogabili secondo la legge dello stato.

Il trattamento giuridico del matrimonio concordatario si basa sulla distinzione fra matrimonio atto e matrimonio rapporto:

  • ATTO DI MATRIMONIO: lo stato accetta che esso sia regolato dal diritto della chiesa, per decidere se il matrimonio è valido o invalido si applicano le norme del diritto canonico. Ma secondo la giurisprudenza, dopo la revisione del 1984 la giurisdizione ecclesiastica sulla validità dei matrimoni concordatari non è più giurisdizione esclusiva: il matrimonio concordatario può essere anche impugnato davanti ai giudici italiani che possono annullarlo se lo trovano invalido in base alle norme del diritto italiano.
  • RAPPORTO MATRIMONIALE: è soggetto alla disciplina e giurisdizione esclusiva dello stato, in quanto i diritti e doveri dei coniugi (sia personali, sia patrimoniali, sia nei rapporti reciproci, sia nei riguardi dei figli) sono regolati esclusivamente dal diritto italiano.

Per quanto riguarda i cittadini di religione non cattolica, anche a questi si consente di sposarsi secondo il proprio rito e di ottenerne gli effetti civili mediante trascrizione nei registri dello stato civile. È comunque diverso dal matrimonio concordatario poiché il ministro del culto acattolico deve aver ricevuto la preventiva approvazione dalle autorità italiane e il matrimonio è interamente soggetto alla giurisdizione italiana. Un alleggerimento dei controlli preventivi statali si è realizzato nei confronti di alcune confessioni (ebraica, valdese, avventista) per effetto delle intese avvenute.

Matrimonio Civile: Procedura e Impedimenti

Deve essere preceduto dalle pubblicazioni, che vanno affisse per otto giorni consecutivi presso la sede del comune di residenza degli sposi. Il matrimonio va celebrato nei 180 giorni successivi, se no occorre ripetere le pubblicazioni. La pubblicazioni sono pubblicità notizia, la loro funzione è portare alla conoscenza generale il matrimonio e consentire alle persone di fare eventuale opposizione al matrimonio imminente.

La celebrazione si compie pubblicamente, nella sede comunale davanti all'ufficiale di stato civile e a due testimoni (la presenza dell'ufficiale dello stato civile qualifica il matrimonio come atto complesso, risultante dalle dichiarazioni di volontà degli sposi ma anche dalla conseguente attestazione da parte del pubblico ufficiale). È valido anche il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale di stato civile.

Il matrimonio è un atto personale, ciò significa che va compiuto personalmente e non vi è possibilità di farsi rappresentare se non in singolari circostanze (militari in guerra e residenti all'estero) e viene chiamato matrimonio per procura.

È un atto che non sopporta termine né condizione, altrimenti non si può procedere con la celebrazione.

L'atto di matrimonio si materializza in un documento che l'ufficiale di stato civile deve formare e inserire nei registri dello stato civile. Tale documento è l'unico mezzo di prova del matrimonio.

Se l'atto è distrutto o smarrito, la prova del matrimonio può darsi con ogni mezzo.

Se risulta non inserito nei registri per dolo o colpa del pubblico ufficiale, o per forza maggiore è ammesso ogni mezzo di prova purché gli interessati portino lo stesso nome.

Se l'atto presenta difetti di forma questi sono sanati dal possesso di stato.

Gli impedimenti matrimoniali sono condizioni soggettive che la legge considera incompatibile con l'assunzione del vincolo matrimoniale e che precludono la possibilità per il soggetto di contrarre matrimonio.

Vi sono due tipi di impedimenti, assoluti e relativi.

Impedimenti Assoluti

  • età (bisogna essere maggiorenni);
  • interdizione giudiziale
  • non libertà di stato (non può sposarsi chi è vincolato ad un matrimonio precedente; lutto vedovile temporaneo).

Impedimenti Relativi

  • rapporti familiari fra gli interessati;
  • delitto (chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato non può sposare il coniuge della sua vittima).

Il matrimonio è reso invalido da altre tre cause, oltre gli impedimenti matrimoniali:

  • invalidità per incapacità naturale :il matrimonio contratto da chi risulti incapace d'intendere e di volere, anche per causa transitoria, al momento della celebrazione. L'atto di matrimonio è così delicato e importante, e coinvolge così intensamente la persona dell'autore, che l'esigenza di garantire la consapevolezza e l'integrità del suo consenso prevale sull'esigenza di tutelare l'altrui affidamento;
  • causano invalidità i vizi della volontà, che sono tre:
    • la violenza, cioè la minaccia esercitata su uno sposo per indurlo al matrimonio;
    • il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo, si differenzia dalla violenza perché non deriva da minacce altrui, ma piuttosto da pressioni indirette dell'ambiente familiare-sociale dello sposo;
    • l'errore è rilevante solo quando riguarda l'identità della persona dell'altro coniuge oppure

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