Documento dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro su manuale di diritto dell'UE, capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 9. Il Pdf, adatto a studenti universitari di Diritto, esplora il potere di controllo della Commissione sugli aiuti di Stato, le deroghe e la gestione in contesti di crisi come il COVID-19.
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Diritto dell'Unione Europea Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) 31 pag.
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Il mercato comune ha sicuramente un ruolo fondamentale nel contesto dell'Unione Europea: la Corte ha ribadito più volte che gli articoli del TFUE relativi alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sono norme fondamentali della Comunità, ed è quindi vietato qualsiasi ostacolo a detta libertà.
L'espressione "mercato comune" tuttavia non è mai stata definita e precisata nel TFUE: ne troviamo una definizione in una sentenza della Corte di Giustizia ([ ... ]il mercato comune mira a fondere i mercati nazionali in un mercato unico, eliminando ogni intralcio agli scambi intracomunitari) e una simil-definizione nell'art.26 TFUE.
La realizzazione del Mercato Unico era prefigurata nell'art. 2 del Trattato di Roma in cui si stabiliva che gli Stati membri dovevano svilupparsi armoniosamente e al contempo ravvicinarsi gradualmente. L'integrazione ha riguardato due dimensioni:
Oltre a tale Atto risulta importante il Trattato di Maastricht con la creazione dell'UEM.
Prima di tutto precisiamo che la nozione di "merce" comprende tutti i prodotti valutabili in denaro, e quindi suscettibili di essere oggetto di transazioni commerciali.
Per "paese di origine" invece intendiamo il luogo in cui il prodotto è fabbricato (se la lavorazione è plurifase, il Paese di origine è quello in cui si è avuta l'ultima lavorazione sostanziale c.d. criterio dello stadio produttivo determinante).
Il "processo di liberalizzazione", fu realizzato a partire dal Giugno 1968, ed era strutturato su:
a. Unione Doganale: ai sensi dell'art.28 TFUE tale unione comportava da un lato l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente / dall'altro la fissazione di una tariffa doganale comune.
Era stata inizialmente trattata nel GATT ma la c.d. unione doganale perfetta si è avuta solo con l'operato dell'Unione stessa (è perfetta perché: garantisce la libera circolazione anche per i prodotti originari di Paesi terzi, una volta che questi sono entrati Document shared on www.docsity.com Downloaded by: salva114 (salvatorelagreca923@gmail.com) Scaricato da Cross (c36254029@gmail.com)nella zona comunitaria / attua un regime di preferenza per i prodotti comunitari/ sancisce una disciplina doganale uniforme, fissando altresì una tariffa doganale comune).
b. Divieto di imposizioni fiscali discriminatorie per i prodotti importati: l'art.110 TFUE vieta infatti di applicare tributi interni che siano discriminatori per i prodotti importati (riguarda sia imposte dirette che indirette, e mira a garantire neutralità fiscale fra prodotti nazionali e prodotti importati). Si precisa che una tassa è contraria a tale disposizione solo per la parte in cui colpisce le merci importate più di quelle nazionali.
Va distinto dal "divieto di tasse di effetto equivalente" (queste ultime infatti vanno semplicemente abolite, mentre le imposte ex art. 110 TFUE vanno applicate a patto che escludano discriminazioni).
L'art. 110 al c.1 parla poi di "similarità" (affermando che uno Stato non può applicare ai prodotti degli altri Stati membri dei tributi superiori rispetto a quelli applicati ai prodotti nazionali similari); e al c.2. di "concorrenza" (non si possono applicare ai prodotti degli altri Stati membri dei tributi che siano volti a proteggere indirettamente altre produzioni).
c. Abolizione delle restrizioni quantitative agli scambi intracomunitari (e delle misure di effetto equivalente), nonché abolizione dei monopoli commerciali: prima di tutto evidenziamo che nella sentenza DASSONVILLE (1988) la Corte ha dato una nozione di "misura di effetto equivalente" ad oggi ancora valida, affermando che: ogni normativa commerciale degli Stati che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, gli scambi intracomunitari, vada considerata come una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative.
Tra le misure d'effetto equivalente possiamo distinguere:
Ad esempio nel caso di: discipline sui prezzi (ad esempio quando si fissano dei prezzi This document is available of on wyma studocu Downloaded by: salva114 (salvatorelagreca923@gmail.com) Scaricato da Cross (c36254029@gmail.com)volti a favorire l'industria nazionale, attraverso un'analisi dei fattori di costo che sfavorisca i prodotti importati); normative sulla qualità e presentazione del prodotto (si è affermato principio generale secondo cui un prodotto legittimamente commercializzato in uno Stato membro può essere, senza ostacoli, commercializzato anche negli altri Stati membri c.d. principio del mutuo riconoscimento).
La formula DASSONVILLE non si applica solo ai prodotti, ma anche alle modalità dell'attività commerciale: ma a trattare tale campo sarà la "Sentenza KECK- HUNERMUND 1993" in cui viene stabilito che le modalità legate all'attività commerciale, se non contrastano con il libero mercato e con l'uguaglianza dei prodotti, non rientrano tra le misure a effetto equivalente (che sappiamo essere vietate).
L'art.36 TFUE tratta le ipotesi in cui uno Stato può compiere una di quelle operazioni vietate dagli artt. 34-35 TFUE (e cioè dei divieti e delle restrizioni sulle importazioni ed esportazioni): si tratta di ipotesi motivate da ragioni di interesse pubblico, pubblica sicurezza ed ordine pubblico, tutela della salute o del patrimonio ecc.
Sono ipotesi tassative, in cui comunque le operazioni e le deroghe consentite ex art.36 devono rispettare il "principio di proporzionalità" (il controllo della Commissione verterà proprio su tale aspetto). Esempio: per la tutela della moralità pubblica uno Stato può impedire l'importazione di oggetti osceni o indecenti.
Lo stesso art.36 prevede delle deroghe per la tutela della proprietà industriale e commerciale. La tematica si è concentrata su due aspetti: da un lato la tutela della proprietà intellettuale / dall'altro il rispetto del mercato comune, basato sul principio di libertà degli scambi. In questo caso è stato stabilito che le eventuali deroghe applicate dagli Stati siano giustificate solo dall'effettiva esigenza di tutela l'oggetto della proprietà intellettuale, fatto salvo che comunque tali operazioni non debbano comportare una discriminazione arbitraria degli scambi intracomunitari.
L'autonomia degli Stati in merito alla proprietà intellettuale non è però illimitata; la Corte ha infatti stabilito che:
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L'art.37 TFUE sancisce principio secondo cui debba aversi un riordino dei monopoli commerciali nazionali, riordino volto all'eliminazione di qualsiasi discriminazione. Deve trattarsi di un monopolio che si estende in tutto il territorio nazionale e che attenga a scambi di merci (in caso contrario è estraneo all'art.37).
L'art.37 a seguito del Trattato di Amsterdam è stato in larga parte sostituito, nella sua applicazione, dall'art.106 TFUE avente una definizione più ampia (mira all'eliminazione di qualsiasi misura che, adottata nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese aventi diritti esclusivi, sia contraria al Trattato e alle norme sulla concorrenza).
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Per realizzare il mercato comune bisogna rimuovere non solo gli ostacoli relativi agli scambi commerciali, ma anche quelli riguardanti la circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali: in particolare la "libera circolazione delle persone" riguarda tutti quei principi in base ai quali si consente ai cittadini dell'Unione di effettuare un'attività, subordinata o autonoma, senza tener conto dei confini nazionali.
Abbiamo quindi tre gruppi di norme:
Non esiste una nozione di "cittadinanza europea", infatti le norme dell'Unione che affermano che un soggetto debba essere cittadino europeo per poter fruire di determinate fattispecie, di fatto rinviano alla Legge Nazionale dello Stato la cui cittadinanza stessa si riferisce. Questo rinvio si evidenzia anche nell'art.20 TFUE che sancisce che "[ ... ] si definisce cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro [ ... ]".
Lo status di cittadino europeo attribuisce ai soggetti tutta una serie di diritti, come quello di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri art.21 TFUE.
Partiamo col dire che le difficoltà legate alla libera circolazione delle persone sono attualmente dovute ai controlli di polizia effettuati alla frontiera, i quali tuttavia si rendono ancora necessari per il monitoraggio sulle politiche di immigrazione, criminalità e terrorismo.
Queste tematiche trovano poi un primo riferimento (che si ricollega alla libertà di circolazione) negli accordi di Schengen in cui nel 3º pilastro si trattava della "cooperazione in materia di giustizia e affari interni".
Nel nuovo titolo V TFUE (artt. 67 e succ.) dedicato allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia c.d. SLSG vengono quindi a confluire tutte le disposizioni riguardanti: i controlli alle frontiere, i controlli all'asilo e all'immigrazione, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
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