Istituzioni di Diritto Privato e Civile: principi fondamentali e contratti

Documento di Università sul Diritto Privato e Civile: principi fondamentali e contratti. Il Pdf riassume i principi fondamentali del diritto privato e civile, trattando la norma giuridica, la sua gerarchia e le fonti, utile per lo studio universitario di Diritto.

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42 pagine

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO
DIRITTO CIVILE
EDIZIONI SIMONE
RIASSUNTI
INTRODUZIONE
Lo Stato è una forma di associazione di individui che, su un dato territorio si una serie di regole comuni per
organizzare la vita della collettività stessa. Queste regole costituiscono il diritto.
Il diritto può essere:
-oggettivo: insieme di regole che disciplinano in astratto la condotta dei consociati
-soggettivo: potere di agire riconosciuto ad un soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.
Il comando giuridico ha le seguenti caratteristiche:
-alterità: il diritto regola rapporti sociali che perciò diventano giuridici. -statualità: lo Stato crea norme
obbligatorie e garantisce l'osservanza dell'ordinamento -obbligatorietà: l'applicazione e l'osservanza delle norme
devono essere assicurate anche mediante ricorso alla forza.
Diritto pubblico: concerne l'organizzazione dei rapporti tra Stato e cittadino, Stato ed enti pubblici, organizzazione
dello stato. Diritto privato: è il complesso di norme che regola i rapporti giuridici tra i membri della collettività
fissando dei limiti e dei presupposti agli interessi dei singoli.
CAPITOLO 1: LA NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è un comando generale ed astratto con il quale si impone una determinata condotta alla
violazione della quale corrisponde una sanzione. La norma gode di: generalità (vale per tutta la comunità),
astrattezza (la norma prende in considerazione una situazione generale ed astratta e non il caso specifico),
obbligatorietà (l'osservanza della norma è garantita con la forza).
È composta da precetto (comando o regola contenuto nella norma) e sanzione (reazione da parte dell'ordinamento
giuridico in caso di violazione del precetto). Sanzioni: pena, esecuzione, risarcimento.
TIPI DI NORME: precettive: contengono un comando rivolto ai destinatari; proibitive: contengono un divieto;
permissive: concedono determinate facoltà.
Imperative: la cui applicazione è imposta dall'ordinamento; derogabili: la cui applicazione può essere evitata
dagli interessati, esse sono dispositive (regolano un rapporto permettendo però di regolarlo diversamente) e
suppletive (regolano un rapporto nel caso non venga raggiunto un accordo tra le parti).
Perfette: munite di sanzione; imperfette: che non sono munite di sanzione; minum quam perfectae: norme
munite di sanzioni non adeguate.
Di diritto materiale: regolano rapporti; di diritto strumentale: servono per attuare in concreto un comando
giuridico.
Generali: in vigore sull'intero territorio; locali: in vigore solo in alcune parti del paese; comuni: dettate in generale
per tutti i rapporti giuridici; speciali: si applicano soltanto in determinate materie, circostanze, categorie di persone;
regolari: sono dettate in conformità ai principi generali dell'ordinamento; eccezionali: a causa di esigenze
particolari deviano dai principi generali.
Fonti delle norme giuridiche: tutti quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Fonti di
produzione: costituite da quegli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme
giuridiche; fonti di cognizione: quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e
rese conoscibili. Fonti atto: manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello Stato-soggetto legittimati
dalla Costituzione; fonti fatto: comportamento oggettivo al quale il nostro ordinamento riconosce, in determinate
condizioni, l'idoneità a porre in essere norme.
Gerarchia: 1) fonti costituzionali [Costituzione, leggi costituzionali] 2) fonti comunitarie [atti dell'UE], alcune
fonti internazionali 3) fonti primarie [leggi ordinarie (leggi formali), decreti lg e lgs, regolamenti parlamentari
(leggi sostanziali), referendum abrogativo, leggi regionali] 4) fonti secondarie [regolamenti amministrativi] 5) fonti
terziarie [consuetudini, regolamenti e statuti di condominio, d'impresa, d'associazione]. I conflitti sono risolti
tramite criteri: gerarchico, di specialità e cronologico.
La legge è qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nelle forme previste dalla
Costituzione.
Gli usi e le consuetudini per essere validi devo essere forniti dell'elemento oggettivo (il comportamento deve essere
tenuto dalla generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo) e soggettivo (deve sussistere la
convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento). USO praeter legem (regola materie non
disciplinate dalla legge); secundum legem richiamato da una legge); contra legem (non valido); contrattuale
(applicato in un determinato luogo in un determinato tipo di affari); interpretativo (uso con il quale è intesa, in un
certo luogo, un'espressione ambigua presente in un contratto).
Fonti comunitarie: insieme delle norme dell'ordinamento comunitario che regolano i rapporti tra i privati, le
norme di attuazione delle direttive comunitarie e l'attività della Corte di Giustizia Europea. Regolamenti, Decisioni,
direttive.

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Anteprima

Introduzione al Diritto

Lo Stato è una forma di associazione di individui che, su un dato territorio si dà una serie di regole comuni per organizzare la vita della collettività stessa. Queste regole costituiscono il diritto.

Il diritto può essere:

  • oggettivo: insieme di regole che disciplinano in astratto la condotta dei consociati
  • soggettivo: potere di agire riconosciuto ad un soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.

Il comando giuridico ha le seguenti caratteristiche:

  • alterità: il diritto regola rapporti sociali che perciò diventano giuridici. - statualità: lo Stato crea norme obbligatorie e garantisce l'osservanza dell'ordinamento -obbligatorietà: l'applicazione e l'osservanza delle norme devono essere assicurate anche mediante ricorso alla forza.

Diritto pubblico: concerne l'organizzazione dei rapporti tra Stato e cittadino, Stato ed enti pubblici, organizzazione dello stato. Diritto privato: è il complesso di norme che regola i rapporti giuridici tra i membri della collettività fissando dei limiti e dei presupposti agli interessi dei singoli.

La Norma Giuridica

La norma giuridica è un comando generale ed astratto con il quale si impone una determinata condotta alla violazione della quale corrisponde una sanzione. La norma gode di: generalità (vale per tutta la comunità), astrattezza (la norma prende in considerazione una situazione generale ed astratta e non il caso specifico), obbligatorietà (l'osservanza della norma è garantita con la forza).

È composta da precetto (comando o regola contenuto nella norma) e sanzione (reazione da parte dell'ordinamento giuridico in caso di violazione del precetto). Sanzioni: pena, esecuzione, risarcimento.

Tipi di Norme Giuridiche

TIPI DI NORME: precettive: contengono un comando rivolto ai destinatari; proibitive: contengono un divieto; permissive: concedono determinate facoltà.

Imperative: la cui applicazione è imposta dall'ordinamento; derogabili: la cui applicazione può essere evitata dagli interessati, esse sono dispositive (regolano un rapporto permettendo però di regolarlo diversamente) e suppletive (regolano un rapporto nel caso non venga raggiunto un accordo tra le parti).

Perfette: munite di sanzione; imperfette: che non sono munite di sanzione; minum quam perfectae: norme munite di sanzioni non adeguate.

Di diritto materiale: regolano rapporti; di diritto strumentale: servono per attuare in concreto un comando giuridico.

Generali: in vigore sull'intero territorio; locali: in vigore solo in alcune parti del paese; comuni: dettate in generale per tutti i rapporti giuridici; speciali: si applicano soltanto in determinate materie, circostanze, categorie di persone; regolari: sono dettate in conformità ai principi generali dell'ordinamento; eccezionali: a causa di esigenze particolari deviano dai principi generali.

Fonti delle Norme Giuridiche

Fonti delle norme giuridiche: tutti quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Fonti di produzione: costituite da quegli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche; fonti di cognizione: quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. Fonti atto: manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello Stato-soggetto legittimati dalla Costituzione; fonti fatto: comportamento oggettivo al quale il nostro ordinamento riconosce, in determinate condizioni, l'idoneità a porre in essere norme.

Gerarchia: 1) fonti costituzionali [Costituzione, leggi costituzionali] 2) fonti comunitarie [atti dell'UE], alcune fonti internazionali 3) fonti primarie [leggi ordinarie (leggi formali), decreti lg e lgs, regolamenti parlamentari (leggi sostanziali), referendum abrogativo, leggi regionali] 4) fonti secondarie [regolamenti amministrativi] 5) fonti terziarie [consuetudini, regolamenti e statuti di condominio, d'impresa, d'associazione]. I conflitti sono risolti tramite criteri: gerarchico, di specialità e cronologico.

La legge è qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione.

Gli usi e le consuetudini per essere validi devo essere forniti dell'elemento oggettivo (il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo) e soggettivo (deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento). USO praeter legem (regola materie non disciplinate dalla legge); secundum legem (è richiamato da una legge); contra legem (non valido); contrattuale (applicato in un determinato luogo in un determinato tipo di affari); interpretativo (uso con il quale è intesa, in un certo luogo, un'espressione ambigua presente in un contratto).

Fonti comunitarie: insieme delle norme dell'ordinamento comunitario che regolano i rapporti tra i privati, le norme di attuazione delle direttive comunitarie e l'attività della Corte di Giustizia Europea. Regolamenti, Decisioni, direttive.L'efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo che di spazio. Entra in vigore dopo promulgazione, pubblicazione, vacatio legis. L'abrogazione della norma (cessa l'efficacia) si ha per: dichiarazione espressa, tacita, referendum abrogativo, decisione di illegittimità costituzionale, cause intrinseche. La legge non è retroattiva tranne leggi penali più favorevoli al reo, leggi di interpretazione autentica, ordine pubblico che tutela gli interessi dello Stato. Annullamento: la legge è come se non fosse mai esistita.

Interpretazione della Norma Giuridica

L'interpretazione è un'attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa. Può essere letterale: ricerca il significato proprio delle parole utilizzate secondo la loro connessione; logica: cerca il vero contenuto della norma, l'intenzione del legislatore, ossia la ratio della legge secondo i criteri teleologico (viene posta in relazione con le sue finalità), sistematico (con il sistema), storico (con le circostanze storiche); evolutiva: cambia al mutare di altre leggi o della società; giudiziale: espressa da un giudice nello svolgimento delle sue funzioni, è vincolante soltanto per le parti in causa; dottrinale: espressa dagli studiosi di materie giuridiche, non vincolante; autentica: espressa dal legislatore stesso al fine di rendere chiaro l'esatto significato di una norma, vincolante erga omnes; dichiarativa: i risultati dell'interpretazione letterale e di quella logica sono coincidenti; estensiva: l'ambito d'applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla formulazione letterale; restrittiva: contrario.

Analogia: in caso un giudice, nell'esercizio delle sue funzione si trovi a dover decidere su un caso non previsto da alcuna fattispecie astratta agisce secondo una norma che regola un caso simile o una materia analoga.

Il Rapporto Giuridico

Rapporto giuridico: relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Soggetto attivo: l'ordinamento gli attribuisce determinati poteri; soggetto passivo: colui su cui grava il corrispondente obbligo o un soggezione.

La nascita del rapporto si ha quando questo si costituisce e il titolare acquista un diritto. A titolo originario (diritto che sorge senza essere trasmesso da altri), a titolo derivativo (viene trasmesso da un dante causa ad un avente causa). Il rapporto si modifica quando il contenuto subisce una limitazione o ci sono mutazioni nell'oggetto o nel soggetto. Si estingue quando il diritto (o l'obbligo) viene definitivamente meno nei confronti di tutti.

Situazioni Giuridiche Soggettive Attive

Situazioni soggettive attive. Diritto Soggettivo: potere di agire di un soggetto per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico; Potestà: poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui; Aspettativa: Posizione nella quale si trova un soggetto nei confronti del quale sta maturando un diritto soggettivo; Diritto potestativo: potere di modificare unilateralmente e a proprio vantaggio la situazione giuridica di un altro soggetto; Interesse legittimo: pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa; Status: complesso di diritti e doveri relativi alla posizione di un soggetto in un gruppo sociale; Interessi diffusi: situazioni giuridiche attive appartenenti alla generalità dei soggetti; interessi collettivi: sit. giur. att. appartenenti ad una collettività determinata, tutelati da un ente esponenziale.

Situazioni Giuridiche Soggettive Passive

Situazioni soggettive passive. Obbligo giuridico: dovere di tenere un comportamento (dare, fare, non fare) di contenuto specifico funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui. Dovere generico di astensione: situazione di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui. Onere: facoltà di sacrificare un proprio interesse per ottenere o conservare un vantaggio giuridico. Soggezione: sottoposizione di un soggetto all'esercizio di un altrui diritto potestativo.

Classificazione dei Diritti

Diritti assoluti: garantiscono al titolare che il diritto valga verso la generalità dei soggetti; relativi: valgono solamente nei confronti di soggetti determinati; patrimoniali: tutelano gli interessi economici e sono quindi valutabili in denaro; non patrimoniali: realizzano interessi di prevalente natura morale; trasmissibili: possono essere trasferiti da un soggetto ad un altro; non trasmissibili: che non possono essere trasferiti ad altri; reali: facoltà di un soggetto di agire sopra un bene per la realizzazione di un proprio interesse; d'obbligazione (credito): alla pretesa di un soggetto fa capo un obbligo corrispondente ad un altro soggetto; accessori: hanno vita e si trasmettono insieme ad altri diritti detti principali.

Atti emulativi: atti che hanno il solo scopo di nuocere ad altri. Abuso del diritto: uso anormale del diritto stesso che travalica i confini del diritto soggettivo per qualificarsi come illecito.

Il Soggetto di Diritto

Il soggetto di diritto è l'uomo in quanto capace di essere titolare di diritti e doveri giuridici. Ogni essere umano perché persona fisica è anche soggetto di diritto, paritariamente agli altri. Sono Soggetti di Diritto: persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto.

Status della Persona

Lo Status indica la situazione della persona connessa con la sua appartenenza ad una comunità. È il presupposto di una serie di situazioni soggettive. Status personae: è il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito all'uomo; Status civitatis: è la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato; Status familae: è la speciale capacità di un soggetto in relazione al suo nucleo familiare. I diritti di stato sono diritti assoluti nei confronti dei terzi e della pubblica autorità.

Capacità Giuridica

La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, in modo che possa vivere ed operare nel mondo del diritto. Essa si acquista al momento della nascita con la separazione del feto dal corpo materno, purché sia vivo, anche solo per pochi istanti. Il concepito può ricevere per donazione ed ha capacità di succedere a causa di morte. Il concepturus può succedere a causa di morte solo in caso di vocazione testamentaria, può ricevere per donazione soltanto se figlio di una determinata persona vivente.

La capacità giuridica non può essere revocata, ma esistono incapacità speciali che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici. Cause: età, sesso, salute, condanne penali, onore. La capacità giuridica cessa solo in seguito alla morte dell'individuo. Nessuno può esserne privato. Morte: assenza di qualsiasi attività elettrica celebrale.

Commorienza, Scomparsa, Assenza e Morte Presunta

Si ha commorienza quando più persone perdono la vita a causa dello stesso evento e non sia possibile risalire la priorità della morte dell'una o dell'altra. Pertanto i soggetti si ritengono morti nello stesso istante. È consentito agli interessati provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro.

La scomparsa è una situazione di fatto che consiste nell'allontanamento di una persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relative. Lo scomparso non può ricevere eredità né acquistare altri diritti. Può essere nominato dal tribunale un curatore che provveda a conservarne il patrimonio.

L'assenza è una situazione di diritto dichiarata con provvedimento giudiziale qualora la scomparsa si protragga per due anni. Opera nei soli diritti patrimoniali: apertura del testamento, immissione nel possesso temporaneo dei beni. Cessa per accertamento di morte, morte presunta, ritorno (in questo caso sono ripristinati tutti i diritti).

Morte presunta: dichiarazione del tribunale a seguito della scomparsa protratta per dieci anni. Il soggetto è considerato morto dal giorno dell'ultima notizia. Gli effetti sono analoghi alla morte accertata. In caso di ritorno al presunto morto vengono restituiti i beni nello stato in cui si trovano. L'eventuale nuovo matrimonio contratto dal coniuge è nullo, ma i figli restano legittimi.

Capacità d'Agire

La capacità d'agire è l'idoneità di un soggetto ad acquistare ed esercitare da solo e con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. Essa si acquista con il conseguimento dell'attitudine a curare da sé i propri affare ed interessi: la maggiore età che si presuppone coincidere con il pieno conseguimento della capacità di intendere e di volere. Quando l'idoneità viene meno o è limitata, la capacità di agire segue la medesima sorte. In caso di determinate condizioni psicofisiche o condanne penali.

Minore Età ed Emancipazione

Quando il minore che abbia compiuto i 16 anni è autorizzato a contrarre il matrimonio, per gravi motivi, è emancipato, ossia in status che comporta una limitata capacità di agire che fa cessare la potestà parentale e si limita all'ordinaria amministrazione. Viene però sottoposto, per taluni atti, a curatela.

L'inabilitazione è la situazione giuridica conseguente a determinate condizioni psicofisiche del soggetto che lo pongono in posizione di parziale incapacità per: infermità abituale di mente non grave, prodigalità, imperfezioni o menomazioni fisiche che non siano state accompagnate da una corretta educazione. Minore emancipato ed inabilitato, conservando una limitata capacità d'agire, godono di capacità legale limitata.

La minore età dà luogo a una figura di incapacità legale assoluta. Il minore è abilitato a compiere atti giuridici in senso stretto, rispondere delle conseguenze dell'atto illecito, se abbia raggiunto una minima capacità d'intendere e di volere. Non può compiere atti di natura negoziale né stare in giudizio.

Interdizione e Incapacità Naturale

L'interdizione giudiziale si ha quando colui che è affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi. Ne deriva un'incapacità totale di porre in essere negozi patrimoniali e familiari. Ne viene nominato un tutore.

L'interdizione legale è una pena accessoria per effetto di condanna d'ergastolo o di reclusione non inferiore a 5 anni per reati dolosi. È limitata agli atti patrimoniali.

Incapacità naturale: è quella di intendere e di volere dovuta a diverse cause, anche transitorie. Consiste nell'effettiva e reale inettitudine psichica nella quale viene a trovarsi un soggetto normalmente capace, nel momento in cui compie un determinato atto. Gli atti posti in essere sono annullabili. Atti unilaterali: l'annullabilità è ammessa

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