Le professioni turistiche: normativa, formazione e ruolo della Conferenza Stato-Regioni

Documento di Diritto universitario sulle professioni turistiche in Italia, normativa, percorsi formativi e ruolo della Conferenza Stato-Regioni. Il Pdf analizza l'impatto della legislazione europea e le sentenze della Corte Costituzionale, discutendo concetti chiave e l'evoluzione del regime delle professioni turistiche.

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LE PROFESSIONI TURISTICHE
IL CONCETTO DI PROFESSIONI TURISTICHE
Iniziamo con la nozione di professioni turistiche, con l'analisi delle tipologie di professioni turistiche e
soffermandoci sul fatto che esistano delle tensioni su questo argomento date dalla mancanza di un
quadro unitario in materia di professioni turistiche oltre che da tensioni derivanti dall'applicazione dei
principi dell’Ue
ARTICOLO 6
Professioni turistiche nell'articolo 6 del codice del turismo troviamo la definizione delle professioni
turistiche. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di
promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida,
diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della
conoscenza dei luoghi visitati.
Questa è una definizione molto scarna di professioni turistiche contenuta nel codice. Da questa
definizione emergono 2 considerazioni:
1. La prima riguarda il tipo di attività individuata dall’articolo 6. Le professioni turistiche sono
attività di lavoro autonomo, che sono svolte in maniera individuale. Questo ci permette di
distinguerle dalle imprese turistiche
2. Un secondo dato che emerge da questa definizioni è l’importanza che il legislatore assegna al
possesso di un’adeguata preparazione dello svolgimento di queste attività nella parte in cui
specifica che queste attività devono consentire al turista la migliore fruizione possibile della
vacanza e del viaggio, anche sotto il profilo della conoscenza di luoghi visitatati. Si pone l’accento
sula qualità della fruizione che deve essere garantita.
ARTICOLO 7
In questo senso l’articolo 6 si collega all’articolo successivo del codice che parla dei percorsi formativi
che possono essere intrapresi per perseguire le finalità evocate dell’articolo 6. L’articolo 7 ci dice che al
fine di favorire la realizzazione di percorsi formativi che consentano di inserire nel mondo del lavoro
giovani laureati e diplomati, il ministro del turismo, di intesa con il ministro del lavoro e con il ministri
dell’università e della ricerca, previa intesa in seno alla conferenza stato-regioni, possono concludere
degli accordi o delle convenzioni con istituzioni anche universitarie e con enti di formazione per lo
svolgimento di corsi di formazione destinati agli operatori.
Questa norma quindi individua lo strumento attraverso il quale possono essere individuati questi percorsi
formativi per la formazione degli operatori del settore
In questa norma confluiscono ambiti materiali e quindi competenze diverse stiamo parlando di
turismo, quindi una competenza residuale del turismo; stiamo parlando di istruzione e le norme generali
in materia di istruzione sono di competenza esclusiva dello stato, mentre la disciplina dell’istruzione sono
di competenza concorrente; parliamo anche della materia del lavoro non è assegnata a stato e regioni
con una competenza tipica, perché la tutela e la sicurezza del lavoro è di potestà concorrente, ma sul
lavoro si incorniciano anche altre materie.
LA CONFERENZA STATO-REGIONI
Cosa succede se in un ambito materiale confluiscono competenze diverse? La definizione di quelle
politiche deve passare attraverso il rispetto del
principio di leale collaborazione. Come si assicura il
rispetto di questo principio? La giurisprudenza della corte costituzionale stabilisce che il principio della
leale collaborazione venga soddisfatto attraverso il coinvolgimento del sistema delle conferenze e in
particolare la conferenza stato-regioni che in realtà si chiama
Conferenza permanente dei rapporti tra
lo stato e le regioni e le regioni autonome di Trento e Bolzano
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Conferenza stato-regioni organo collegiale permanente che ha il compito di favorire la cooperazione
tra l’attività dello stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ogni qualvolta una politica
generale incroci competenze sia statali che delle autonomie territoriali. È una sorta di sede di
negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e quelle regionali. La conferenza stato-regioni si
riunisce ogni 15 giorni e si concertano le politiche statali che incidono sulle autonomie regionali, così si
assicura la leale collaborazione tra stato e regioni. La conferenza opera in maniera diversa attraverso
l’emissione di pareri che vengono richiesti alla conferenza stato-regioni oppure attraverso la conclusione
di intese. La conferenza stato-regioni è composta dal presidente del consiglio dei ministri, il ministro per
gli affari regionali e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i
rappresentanti dello stato e delle autonomie regionali, poi possono essere invitati anche i ministri
competenti.
Questa non è l’unica Conferenza presente nel nostro sistema istituzionale: vi è anche la Conferenza stato,
città e autonomie locali che è una conferenza in cui sono rappresentate le amministrazioni statali e quelle
degli enti locali (province e comuni). L’insieme della conferenza stato-regioni e della conferenza stato,
città e autonomie locali, prende il nome di Conferenza unificata in cui sono rappresentate le
amministrazioni statali e quelle regionali e locali. La logica è sempre la stessa: organo collegiale che si
riunisce per concertare le politiche che incidono sul sistema delle autonomie locali.
Il coinvolgimento del sistema delle conferenze assicura la leale collaborazione, tutte quelle volte in cui le
politiche generali del governo incidono sulle autonomie regionali.
EVOLUZIONE DEL REGIME DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
La prima norma organica in materia di professioni turistiche è stata la prima legge quadro del 1983, in
particolare l’articolo 11
LEGGE DEL 1888
Prima di questa norma non vi era una disciplina organica in materia di professioni turistiche. Vi era in
realtà una
legge del 1888 che disciplinava i mestieri girovaghi, tra cui la guida turistica, l’interprete e il
corriere. L'obiettivo quindi era di garantire la sicurezza pubblica. Per l'esercizio di queste professioni non
era richiesto solo un giudizio di idoneità tecnica ma anche un giudizio di affidabilità morale. Questi due
giudizi dovevano essere conseguiti per l'iscrizione in un registro nazionale di questi mestieri girovaghi.
Questo registro nazionale con la prima regionalizzazione viene assegnato ai comuni. Quindi questa norma
era molto diversa dall'attuale disciplina delle professioni turistiche
PRIMA LEGGE QUADRO NEL 1983
La prima legge quadro del 1983 disciplina poi in maniera organica tutto il segmento delle professioni
turistiche.
Questa legge non dava una definizione generale di professioni, ma dava un enumerazione di
professioni turistiche. Per questo il riferimento alla prima legge quadro, benché sia stata abrogata da
tempo, è ancora un utile riferimento, perché la norma rappresenta il canovaccio attorno al quale poi si
sono sviluppate tutte le normative regionali sulle professioni turistiche. In questo elenco possiamo
distinguere tra
1. le professioni turistiche tradizionali le guide turistiche, l’accompagnatore turistico e
l’interprete turistico. Differenza tra guida e accompagnatore: guida è il professionista che
accompagna i visitatori all’interno di siti culturali e che ha il compito di illustrare, spiegare ai
turisti le caratteristiche di questi siti; accompagnatore è colui che accompagna il visitatore o
gruppi limitandosi a fornire informazioni di carattere logistico
2. le nuove professioni organizzatore congressuale e l’animatore turistico
3. le professioni turistico-sportive maestro di scii, guida alpina, guida speleologica. Queste sono
oggetto di una disciplina particolare nel nostro ordinamento, perché sono particolari, richiedono
particolari competenze da parte degli operatori.
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IL CONCETTO DI PROFESSIONI TURISTICHE

. Iniziamo con la nozione di professioni turistiche, con l'analisi delle tipologie di professioni turistiche e soffermandoci sul fatto che esistano delle tensioni su questo argomento date dalla mancanza di un quadro unitario in materia di professioni turistiche oltre che da tensioni derivanti dall'applicazione dei principi dell'Ue

ARTICOLO 6

  • Professioni turistiche -> nell'articolo 6 del codice del turismo troviamo la definizione delle professioni turistiche. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
  • Questa è una definizione molto scarna di professioni turistiche contenuta nel codice. Da questa definizione emergono 2 considerazioni:
    1. La prima riguarda il tipo di attività individuata dall'articolo 6. Le professioni turistiche sono attività di lavoro autonomo, che sono svolte in maniera individuale. Questo ci permette di distinguerle dalle imprese turistiche
    2. Un secondo dato che emerge da questa definizioni è l'importanza che il legislatore assegna al possesso di un'adeguata preparazione dello svolgimento di queste attività nella parte in cui specifica che queste attività devono consentire al turista la migliore fruizione possibile della vacanza e del viaggio, anche sotto il profilo della conoscenza di luoghi visitatati. Si pone l'accento sula qualità della fruizione che deve essere garantita.

ARTICOLO 7

. In questo senso l'articolo 6 si collega all'articolo successivo del codice che parla dei percorsi formativi che possono essere intrapresi per perseguire le finalità evocate dell'articolo 6. L'articolo 7 ci dice che al fine di favorire la realizzazione di percorsi formativi che consentano di inserire nel mondo del lavoro giovani laureati e diplomati, il ministro del turismo, di intesa con il ministro del lavoro e con il ministri dell'università e della ricerca, previa intesa in seno alla conferenza stato-regioni, possono concludere degli accordi o delle convenzioni con istituzioni anche universitarie e con enti di formazione per lo svolgimento di corsi di formazione destinati agli operatori.

· Questa norma quindi individua lo strumento attraverso il quale possono essere individuati questi percorsi formativi per la formazione degli operatori del settore

· In questa norma confluiscono ambiti materiali e quindi competenze diverse > stiamo parlando di turismo, quindi una competenza residuale del turismo; stiamo parlando di istruzione e le norme generali in materia di istruzione sono di competenza esclusiva dello stato, mentre la disciplina dell'istruzione sono di competenza concorrente; parliamo anche della materia del lavoro non è assegnata a stato e regioni con una competenza tipica, perché la tutela e la sicurezza del lavoro è di potestà concorrente, ma sul lavoro si incorniciano anche altre materie.

LA CONFERENZA STATO-REGIONI

. Cosa succede se in un ambito materiale confluiscono competenze diverse? La definizione di quelle politiche deve passare attraverso il rispetto del principio di leale collaborazione. Come si assicura il rispetto di questo principio? La giurisprudenza della corte costituzionale stabilisce che il principio della leale collaborazione venga soddisfatto attraverso il coinvolgimento del sistema delle conferenze e in particolare la conferenza stato-regioni che in realtà si chiama Conferenza permanente dei rapporti tra lo stato e le regioni e le regioni autonome di Trento e Bolzano 11 Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-del-turismo-1/9877484/ Downloaded by: pietro_ambesi (pietroambesi@icloud.com)

· Conferenza stato-regioni -> organo collegiale permanente che ha il compito di favorire la cooperazione tra l'attività dello stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ogni qualvolta una politica generale incroci competenze sia statali che delle autonomie territoriali. È una sorta di sede di negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e quelle regionali. La conferenza stato-regioni si riunisce ogni 15 giorni e si concertano le politiche statali che incidono sulle autonomie regionali, così si assicura la leale collaborazione tra stato e regioni. La conferenza opera in maniera diversa attraverso l'emissione di pareri che vengono richiesti alla conferenza stato-regioni oppure attraverso la conclusione di intese. La conferenza stato-regioni è composta dal presidente del consiglio dei ministri, il ministro per gli affari regionali e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i rappresentanti dello stato e delle autonomie regionali, poi possono essere invitati anche i ministri competenti.

· Questa non è l'unica Conferenza presente nel nostro sistema istituzionale: vi è anche la Conferenza stato, città e autonomie locali che è una conferenza in cui sono rappresentate le amministrazioni statali e quelle degli enti locali (province e comuni). L'insieme della conferenza stato-regioni e della conferenza stato, città e autonomie locali, prende il nome di Conferenza unificata in cui sono rappresentate le amministrazioni statali e quelle regionali e locali. La logica è sempre la stessa: organo collegiale che si riunisce per concertare le politiche che incidono sul sistema delle autonomie locali.

. Il coinvolgimento del sistema delle conferenze assicura la leale collaborazione, tutte quelle volte in cui le politiche generali del governo incidono sulle autonomie regionali.

EVOLUZIONE DEL REGIME DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

· La prima norma organica in materia di professioni turistiche è stata la prima legge quadro del 1983, in particolare l'articolo 11

LEGGE DEL 1888

· Prima di questa norma non vi era una disciplina organica in materia di professioni turistiche. Vi era in realtà una legge del 1888 che disciplinava i mestieri girovaghi, tra cui la guida turistica, l'interprete e il corriere. L'obiettivo quindi era di garantire la sicurezza pubblica. Per l'esercizio di queste professioni non era richiesto solo un giudizio di idoneità tecnica ma anche un giudizio di affidabilità morale. Questi due giudizi dovevano essere conseguiti per l'iscrizione in un registro nazionale di questi mestieri girovaghi. Questo registro nazionale con la prima regionalizzazione viene assegnato ai comuni. Quindi questa norma era molto diversa dall'attuale disciplina delle professioni turistiche

PRIMA LEGGE QUADRO NEL 1983

· La prima legge quadro del 1983 disciplina poi in maniera organica tutto il segmento delle professioni turistiche. Questa legge non dava una definizione generale di professioni, ma dava un enumerazione di professioni turistiche. Per questo il riferimento alla prima legge quadro, benché sia stata abrogata da tempo, è ancora un utile riferimento, perché la norma rappresenta il canovaccio attorno al quale poi si sono sviluppate tutte le normative regionali sulle professioni turistiche. In questo elenco possiamo distinguere tra

  1. le professioni turistiche tradizionali > le guide turistiche, l'accompagnatore turistico e l'interprete turistico. Differenza tra guida e accompagnatore: guida è il professionista che accompagna i visitatori all'interno di siti culturali e che ha il compito di illustrare, spiegare ai turisti le caratteristiche di questi siti; accompagnatore è colui che accompagna il visitatore o gruppi limitandosi a fornire informazioni di carattere logistico
  2. le nuove professioni -> organizzatore congressuale e l'animatore turistico
  3. le professioni turistico-sportive -> maestro di scii, guida alpina, guida speleologica. Queste sono oggetto di una disciplina particolare nel nostro ordinamento, perché sono particolari, richiedono particolari competenze da parte degli operatori.

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. Questo elenco della 1 legge quadro non era chiuso. Questo lo deduciamo se leggiamo il 1 comma dell'articolo 11 dove si spiega il ruolo delle regioni. Il ruolo del legislatore regionale era quello di individuare i requisiti per l'esercizio delle professioni elencate nei commi successivi, nonché di ogni altra professione attinente al turismo. Difatti dopo l'entrata in vigore della 1 legge quadro è esplosa la legislazione regionale in materia di professioni turistiche perché i legislatori regionali hanno iniziato ad adottare delle leggi regionali in materia di professioni, individuando anche professioni nuove.

· Esempi: partendo dalla professione di guida turistica sono state adottate leggi regionali sulle guide naturalistiche, escursionistiche, subacquee, di archeologia subacquea.

· Un discorso a parte va fatto per le professioni turistico-sportive perché il legislatore statale alla fine degli anni 80 adottò 2 leggi quadro in materia di professioni turistico sportive che sono tutt'ora vigenti che sono:

  1. La legge quadro in materia di maestri di sci
  2. La legge quadro in materia di guida alpina

. La ragione di questa scelta è che ci sono delle professioni che richiedono una competenza tecnico peculiare per cui il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre una disciplina statale che individuasse dei livelli minimi e uniformi di esercizio della professione. Il rischio era infatti che gli standard di sicurezza fossero inferiori. Queste leggi quadro prevedono un'abilitazione che viene conseguita a livello regionale, previo superamento di una provo teorico pratica (test fisico), dopo aver frequentato specifici corsi di formazione. L'iscrizione all'albo ha valenza triennale. Le due leggi quadro affidano poi alle regioni il compito di disciplinare le procedure per il trasferimento a un'altra regione, previo parere del Consiglio regionale dei maestri di scii.

· Si trattava dunque di una disciplina statale

SECONDA LEGGE QUADRO DEL 2001

· La 1 legge quadro viene abrogata dalla 2 legge quadro del 2001. Il legislatore abbandona l'enumerazione, ma introduce una definizione generale di professioni turistiche, che poi è identica a quella del codice del turismo.

. Il compito delle regioni è autorizzare l'esercizio della professione a livello regionale. Lo stato definisce i principi fondamentali e le regioni adottano una disciplina di dettaglio.

· Ma il legislatore del 2001 affida a un decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottarsi di intesa con le regioni e le province autonome, il compito di adottare un provvedimento attuativo (quindi un regolamento) che individui i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si avverte l'esigenza di individuare dei criteri e degli standard minimi uniformi di esercizio, con particolare attenzione alle professioni emergenti. *

RIFORMA DEL TITOLO V DEL 2001

. Si trattava dunque di una disciplina statale. Oggi la situazione è cambiata. L'attuale disciplina delle professioni turistiche deve confrontarsi con un sistema istituzionale che è completamente diverso > Dopo la riforma del titolo V il turismo è infatti stato assegnato alla potestà residuale delle regioni. Invece nell'elenco delle materie a potestà concorrente troviamo la materia delle professioni.

  • Dopo la riforma del titolo V quindi ci si iniziò a chiedere a chi spettasse la disciplina delle professioni turistiche. La corte costituzionale dal 2008 e poi con diverse sentenze, ha assegnato la competenza legislativa in materia di professioni turistiche alla potestà concorrente stato-regioni. Quindi non competenza piena delle regioni.
  • Questo determina delle conseguenze, perché se viene assegnata alla potestà concorrente vuol dire che lo stato deve definire i principi fondamentali della materia e alle regioni spetta la disciplina di dettaglio.
    1. Nel caso dello professioni turistiche questo vuol dire che spetta solo allo stato l'individuazione di nuove professioni turistiche e solo lo stato può disciplinare i profili, i requisiti e i titoli per lo svolgimento di quelle professioni.
    2. Il legislatore regionale invece disciplina le procedure da seguire per l'abilitazione all'esercizio di quella professione all'interno di quelle regioni. Può anche individuare delle norme di dettaglio 13 Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-del-turismo-1/9877484/ Downloaded by: pietro_ambesi (pietroambesi@icloud.com)

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