Slide dall'Università di Cagliari su Le Fonti del Diritto Tributario ed il Principio di Riserva di Legge. Il Pdf esplora i regolamenti legislativi e la delegificazione in materia tributaria, evidenziando il ruolo degli atti aventi forza di legge e regolamentari nel diritto tributario sostanziale per gli studenti universitari di Diritto.
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Prof. Andrea Poddighe Corso E.G.A. Università di Cagliari
Art. 23 Cost: "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Funzione di garanzia che rientra nel diritto all'autoimposizione
Necessità del consenso dei soggetti passivi del tributo (per il mezzo dei loro rappresentanti) per l'istituzione di un tributo Tutela della proprietà e della libertà dei cittadini
Recentemente alla funzione di garanzia si aggiunge la funzione redistributiva, in quanto l'imposizione tributaria diviene anche strumento di politica sociale e di redistribuzione del reddito. Conseguentemente, l'istituzione di un tributo deve essere riservata all'organo più direttamente rappresentativo della volontà popolare e titolare della funzione di indirizzo politico: il parlamento, che ha il potere di imporre i tributi.
Momenti essenziali del principio di riserva di legge
Sono tutte le prestazioni che lo Stato può imporre ai propri consociati giacché nell'atto di imposizione agisce in una posizione giuridica di supremazia. Per fare alcuni esempi, tra le prestazioni personali rientra l'assunzione obbligatoria di funzioni pubbliche (ad es. omissione di soccorso per i medici); tra le prestazioni patrimoniali rientrano tutte le entrate coattive, ossia le prestazioni i cui effetti sono indipendenti dalla volontà del soggetto ma anche le prestazioni che nascono da contratto inerente ad un servizio pubblico che però soddisfa un bisogno essenziale e sia reso in regime di monopolio di Stato. In quest'ultimo caso, infatti, la libertà del cittadino è solo astratta: si può scegliere solo se rinunciare alla soddisfazione di un bisogno essenziale o di accettarlo senza potere fare nulla. Le leggi che istituiscono i tributi istituiscono nelle prestazioni imposte in quanto si tratta di entrate coattive imposte dalla legge
«In base alla legge» La formulazione dell'art. 23 Cost. («in base alla legge»), palesa che si tratta di una riserva di legge relativa. Infatti, allorquando la Costituzione ha voluto istituire una riserva di legge assoluta ha previsto una diversa formulazione letterale. Si pensi ad esempio, all'art. 101, c. 2, Cost. (i giudici sono soggetti soltanto alla legge), all'art. 108, c.1, Cost. (le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge) o, infine, all'art. 25 Cost. (Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso). NB: la previsione costituzionale di una riserva di legge assoluta comporta l'obbligo che un specifico settore del diritto specifico venga disciplinato esclusivamente dalla legge ordinaria o da atto avente forza di legge. Viceversa, laddove la Costituzione prevede una riserva di legge relativa la legge deve disciplinare solo gli elementi essenziali.
La «legge» Si tratta di una legge tributaria sostanziale
Elementi essenziali che la legge che istituisce un tributo (imposta, tassa, contributo o monopolio) deve disciplinare per rispettare l'art. 23 Cost .:
Le legge Leggi regional .... K Art. 71/74 Cost: legge ordinaria Art. 77 Cost .: decreto legge Art. 76 Cost .: decreti legislativi
Art 4, L. 212/2000: "non si può disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi ne prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti".
Leggi regionali Regioni a Statuto ordinario artt. 117- 120 Cost. Il procedimento di formazione della legge è disciplinato dagli artt. 126 e 127 Cost. (NB: conflitti di competenza) Art. 117 Cost .: «Lo Stato ha legislazione esclusiva .... nel sistema tributario e contabile dello Stato» Art, 119 Cost .: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Attuato con la legge delega del 5 maggio 2009, n. 42 e i DD.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) e 6 marzo 2011, n. 68 (regioni a statuto ordinario
Leggi regionali Regioni a Statuto speciale, Art. 116 Cost .: Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Es .: l'art. 8 dello statuto della Regione Sardegna le conferisce il potere di istituire "imposte e tasse sul turismo" e "altri tributi che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Autonomia (anche tributaria) regolamentata dai rispettivi statuti approvati con legge costituzionale
Regolamenti legislativi (art. 17, L. 400/1988)
Interessano la materia tributaria Illegittimi in materia tributaria perchè non rispettano il principio di riserva di legge
Stravolgimento delle fonti del diritto (anche) in materia tributaria dovuto al fenomeno della delegificazione Es: decreti ministeriali «di natura non regolamentare» oppure D.Lgs. In violazione dell'art. 17, L. 400/1988, per es. in tema di derivazione rafforzata Lo statuto dei diritti del contribuente è costantemente violato
Ricapitolando Atti aventi forza di legge Per rispettare l'art. 23 Cost. devono contenere: - presupposto - ammontare (lim. min/max) - soggetti passivi Diritto tributario sostanziale Atti regolamentari (regolamenti del Governo, interministeriali o decreti ministeriali) Possono solo integrare il contenuto della legge che istituisce il tributo
Le fonti dell'Unione Europea L'essere nel Mercato Comune Europeo ha comportato, oltre all'adozione di una Moneta Unica, una limitazione di sovranità in materie di interesse comunitario tra le quali c'è anche parte del diritto tributario. Nella gerarchia delle fonti, le norme dell'Unione Europea si collocano sopra la Costituzione per le materie che il Trattato UE e il Trattato di Funzionamento dell'UE (art. 117 Cost.) individuano come di competenza dell'UE. Tuttavia, le norme UE non possono violare il nucleo essenziale delle norme costituzionali relative ai valori fondanti espressi dalle prime dodici disposizioni (c.d. contro-limiti). Esistono due tipi di fonti: di diritto primario (Carta di Nizza, Trattato UE, Trattato FUE.) e di diritto derivato. Queste ultime sono i Regolamenti comunitari (portata generale perché diretti ai cittadini, obbligatori erga omnes, direttamente applicabili); le Direttive comunitarie (verso gli Stati, indicano i risultati da raggiungere e lasciano libertà sui mezzi e tempi, invocabili da subito se indicano obblighi incondizionati, precisi e a termine scaduto); le Decisioni (sono veri e propri atti amministrativi, valgono solo verso i destinatari, vengono usati per la revoca degli aiuti di Stato); le Raccomandazioni ed i Pareri. Art. 117 Cost .; "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"
Rapporto tra le fonti «europee» e il principio di riserva di legge Le fonti dell'Unione Europea prevalgono sulle fonti di diritto interno per competenza (art. 117 Cost.). Quindi, ad una espansione del diritto dell'Unione Europea segue una riduzione degli spazi di operatività del principio di riserva di legge. Problema: come salvaguardare la democraticità in considerazione del fatto che le norme europee più importanti (regolamenti e direttive) vengono approvate dal Consiglio dell'Unione Europea?
Altre fonti ??? Art. 117: rispetto degli «obblighi internazionali» Soft law >>>> es. Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni Carta Europea dei diritti dell'Uomo
Leggi interpretative Le c.d. leggi interpretative individuano tra le diverse interpretazioni che sono state offerte nell'applicazione di una legge quella corretta e cioè più vicina alla ratio della disposizione interpretata. Stabilendo il «corretto» significato da attribuire ad una disposizione sono naturalmente retroattive, ossia si applicano anche ai fatti che si sono verificati in costanza di legge interpretata e prima dell'entrata in vigore della legge interpretativa. Art. 1, c.2, Statuto dei diritti del contribuente: « ... l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica ( ... )" < Rischio: di un abuso da parte del Governo come espressione della maggioranza.
Le circolari dell'A.F. sono fonti del diritto? Non sono fonti del diritto non vincolando i cittadini; tuttavia rappresentano un vincolo per il personale dell'Amministrazione Finanziaria cui sono dirette. Tuttavia: l'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente afferma che «non sono irrogate sanzioni ne richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima ( ... )». J