Legislazione dei Beni Culturali e diritto amministrativo per l'Università

Documento da Università su Legislazione dei Beni Culturali. Il Pdf esplora il diritto amministrativo e la legislazione dei beni culturali, analizzando il potere della Pubblica Amministrazione, i provvedimenti amministrativi e i ritrovamenti archeologici, utile per lo studio del Diritto.

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15 pagine

LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI. Il dirio amministravo (Legge 241/90) regolamenta i rapportra un privato e una PA, due
sogge che non sono pos sullo stesso piano, per questo è speciale rispeo al dirio comune. Il privato agisce per un interesse di
parte, proprio, personale, la PA è un soggeo giuridico che agisce per un interesse pubblico, comunitario, per questo il rapporto è
impari, non sinallagmaco come il dirio privato (tra marito e moglie, acquirente e venditore). Nel dirio amministravo, il soggeo
privato entra in rapporto giuridico con un ente pubblico, il quale, agendo per un interesse generale, è dotato di un potere che lo
pone in posizione di supremazia: nel dirio comune, se il tolare di un bene ne viene sorao da un soggeo che se ne impossessa
in modo illecito, egli può andare dalla polizia e davan al giudice per denunciarlo, dimostrando che quel bene è suo, rivendicando il
suo dirio di proprietà, tutelato appieno e direamente dall’ordinamento giuridico. Nel dirio amministravo, invece, se al tolare
di un bene viene nocata una raccomandata di procedimento per espropriazione dalla PA che vuole costruirci un’opera pubblica,
non c’è tutela e il dirio di proprietà soccombe. Da questo presupposto, mentre nel dirio privato ci dev’essere reciproco consenso,
nella PA, il processo si esercita prescindendo dal consenso del privato desnatario del suo potere. Inoltre, nel dirio privato, i ni
per i quali si agisce (matrimonio, acquisto) sono irrilevan per l’ordinamento, non bisogna giuscare il movo per cui si compie un
acquisto o ci si vuole sposare: nell’ambito dei rappor privasci, i movi sono liberi in quanto determina dalle par secondo il
principio dell’autonomia privata. Nel dirio amministravo, non c’è la libertà dei ni, perché ques sono previse indicadalla
legge, che individua tanministeri per ogni ne: ogni struura ha un determinato ne pubblico previsto a monte dal legislatore.
POTERE DELLA PA E DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Il potere è lo strumento di cui si avvale la PA per realizzare un interesse
pubblico, di fronte ad esso, il potere del privato, che esiste nei rappor pariteci, soccombe. Il potere della PA e dei provvedimen
che emana è unilaterale perché promana soltanto da un soggeo, la PA (mentre il potere del privato è il dirio soggevo, ma
svanisce dinanzi alla PA); autoritavo perché la PA esercita il potere perlopiù in veste di autori e raramente in forma pariteca;
imperavo perché non si p controbaere, ma ha la capacità di costuire (quindi dare, garanre, permeere, concedere,
autorizzare), modicare o esnguere (espropriazione) le situazioni giuridiche della sfera privata, indipendentemente dal consenso
dei desnatari dei suoi a amministravi; esecuvo perché produce immediatamente gli ee giuridici, senza bisogno di un'altra
fase o controlli, appena l’ao è nocato dal desnatario. Conoscere il tempo eevo di un provvedimento amministravo (di
norma 60 giorni, in alcuni casi, come gli appal, solo 30) è ule per capire entro quando si può fare ricorso e, di fronte alla PA, il
temine è decadenziale, perché la PA deve avere certezza nel proprio dirio e non paspeare; esecutorio, perché la PA ha il potere
di porre in esecuzione materiale il preceo contenuto entro un suo provvedimento anche in via coava, con l’uso della forza
pubblica, mano militari, nei modi previsdalla legge; dotato di autotutela perché la PA ha la capacità di autodifendersi, ossia di
ritornare su un suo precedente ao e, qualora lo considerasse non più opportuno, illegimo, non più confacente, aeo da qualche
vizio, può porre in essere un provvedimento di secondo grado ed eliminarlo (revoca, annullamento d’ucio, abrogazione) entro 12
mesi o sanarlo (convalida, sanatoria, raca).
INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO. Di fronte al potere della PA, il privato ha il cd interesse legimo, che può essere pretensivo, cioè,
la condizione del soggeo che non ha una res o ulitas ma vorrebbe oenerla dalla PA e avvia un procedimento per il suo rilascio
(come un’autorizzazione amministrava che consenta lavori a chi possiede un bene sooposto a vincolo); e opposivo, che è la
condizione giuridica di un soggeo che ha già una res o ulitas e vorrebbe conservarla quindi agisce contro la PA che vuole
togliergliela (con un processo di espropriazione o vincolo di bene culturale), vericando se la PA incorre in qualche vizio. Il giudice
amministravo è speciale rispeo a quello ordinario: per agire contro un provvedimento della PA, bisogna appellarsi al TAR (tribunale
amministravo regionale), il cui secondo grado di giudizio (i casi ordinari ne hanno tre: tribunale, corte d’appello e cassazione) è il
Consiglio di Stato a Roma.
CATEGORIE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. La PA agisce per provvedimen, il provvedimento amministravo è l’ao conclusivo
di un procedimento amministravo, il quale è una sequenza ordinata di fasi volte appunto all’emanazione del provvedimento nale.
Il provvedimento emanato dalla PA è riservato alla PA, nessuno ci può meere bocca, neanche il giudice, che può solo vericare se
sia incorsa in qualche vizio in fase procedimentale e intaccare quindi il procedimento, non il provvedimento, che è intoccabile. I vizi
che può riscontrare il giudice sono incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere; se rileva, il ricorso viene accolto e si
annulla il provvedimento (se si viene boccia ad un concorso e il ricorso viene approvato, non si viene promossi ma si annulla il
concorso; se viene annullato un esproprio, la PA avvia un altro procedimento). La tutela del giudice nei confrondel privato è sempre
mediata, non soddisfa in maniera totale.
I provvedimen possono essere favorevoli o sfavorevoli; i primi sono quelli autorizzatori, come il rilascio di un’autorizzazione (ad
esempio quella di cui all’arcolo 21 del Codice dei Beni Culturali, araverso cui la PA rimuove il limite che ha un privato a poter
esercitare un dirio in ordine al suo bene, a protezione dello stesso) e concessori, come il rilascio di una concessione, avente valore
costuvo, in quanto la PA concede qualcosa al privato accrescendo la sua sfera giuridica, non la tolarità ma l’esercizio del potere
pubblico (come quella di ricerca ai sensi dell’arcolo 88 del Codice dei Beni Culturali, in un cui il privato diviene esercente di un
pubblico servizio, per ao di concessione). Che il privato possa esercitare un pubblico potere è deo nell’arcolo 1 della legge
241/90 e nell’arcolo 118 comma 4 della Costuzione (principio di sussidiarietà orizzontale), secondo cui gli en territoriali pubblici
promuovono avità di interesse generale anche araverso avità singole di ciadini e società private che gesscono, per ao di
concessione, funzioni amministrave per lo Stato, in una maggior esternalizzazione dei servizi pubblici contro il sempre minor
riscorso a procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi.
I provvedimen sfavorevoli sono quelli ablatori, contraddisn dai sei caraeri del potere, che privano un bene dalla proprietà di un
privato, per istuirla ad un’autorità pubblica, come l’espropriazione, che rappresenta la capacità della PA di trasferire la proprietà di
un bene da un soggeo privato ad uno pubblico, in vista del perseguimento di un pubblico interesse; la pubblica ulità deve essere
indicata nel primo ao del provvedimento ablatorio, pena considerazione dell’ao nullo: i proge esecuvi per realizzare un’opera
pubblica, ai sensi dell’arcolo 98 del Codice dei Beni Culturali, non hanno bisogno della dichiarazione di pubblico interesse perché
esso è implicito nell’elaborazione del progeo, ma in tu gli altri ambi, questa è un presupposto imprescindibile.
FORME NORMATIVE. La legge è una fonte normava emanata dal Parlamento, il decreto è un ao avente valor di legge emanato dal
Governo, in due pologie: il decreto-legge, in situazione di emergenza, avente valore per 60 giorni, dopo i quali può essere
confermato come legge o decadere, e il decreto legislavo, stabile nel tempo e pveloce ad essere emanato rispeo all’iter della
legge, per questo, il Parlamento delega la propria funzione legislava al Governo (che può svolgerlo con più speditezza in quanto ha
la maggioranza) come normato dagli arcoli 76 e 77 della Costuzione, secondo cui la funzione legislava può essere delegata al
Governo dal Parlamento solo per normare un periodo eccezionale e sempre soostando a determina principi e criteri direvi
contenu nella legge-delega. L’ao di delega può essere richiesto anche dal Governo al Parlamento in caso di necessità, perché
emanare un decreto legislavo è molto più veloce rispeo ad emanare una legge.
La legge-delega del Codice dei Beni Culturali è contenuta nell’arcolo 10 della legge 137/2002, ossia, la delega per il riasseo e la
codicazione in materia di beni culturali e ambientali, speacolo, sport, proprietà leeraria e dirio d'autore, secondo cui il Governo
ha concessione di aggiornare e codicare le disposizioni in merito alle suddee materie, aenendosi a determina princìpi e criteri
direvi, tra cui: l’adeguamento agli arcoli 117 e 118 della Costuzione, alla normava comunitaria e agli accordi internazionali, il
miglioramento dell'ecacia degli interven per conseguire l'omizzazione delle risorse e l'incremento delle entrate, lo snellimento
dei procedimen, l’adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie (digitalizzazione), l’aggiornamento degli strumen di
individuazione, conservazione e protezione dei beni, anche araverso en e sogge priva (principio della sussidiarietà orizzontale).
Il codice (civile, penale, di procedura civile e di procedura penale) è un insieme di arcoli o disposizioni normave disciplinante,
duraturo, illuminisco e napoleonico, completo, esausvo; i decre legislavi (come il 42/2004) sono vol a disciplinare solo un
determinato ambito ad hoc e sono provvisori, desna a mutare, e connessi (ai sensi del) a una legge-delega allo scopo di ordinare
un determinato seore, che deve subire connuamente riforme e correvi che la società amministrava richiede.
COMPETENZA LEGISLATIVA E PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ. Ai sensi dell’arcolo 117 della Costuzione, la potestà legislava può essere
esercitata da Stato (competenza legislava statale) e Regioni (competenza legislava regionale), nel rispeo della Costuzione e dei
vincoli della Comunità Europea: cè competenza legislava concorrente quando sia Parlamento che Regione sono competen a
normare in riferimento ad una materia, secondo il criterio che lo Stato indichi i principi generali (norme fondamentali, la cd legge-
cornice) e la Regione la disciplina di deaglio, specica (ciò che riempie il quadro), ed è il caso della valorizzazione e della fruizione
dei beni culturali, ossia l’avità volta a promuovere, rendere fruibile e accessibile dall’esterno un bene, questo perché la Regione
conosce il proprio territorio; c’è poi una competenza legislava esclusiva dello Stato, che ricade su alcuni temi, tra cui la tutela dei
beni culturali, l’iter volto all’individuazione del bene, all’imposizione del vincolo e alla sua protezione e conservazione, nel Codice
dei Beni Culturali, c’è infa una preponderanza di arcoli ineren alla tutela (100 contro i 30 riferi a valorizzazione e fruizione),
perché, essendo un decreto legislavo, è stato emanato dallo Stato, che ha competenza solo in merito alla tutela, mentre le
normave di deaglio dei beni culturali si trovano nelle leggi regionali.
Prima del 2001, c’era una concezione stato-centrica, una forma di decentramento gerarchico, un’allocazione delle risorse dallo Stato,
alle Regioni, alle Cià Metropolitane, alle Province, ai Comuni. La legge costuzionale 3/2001 ha riscrio il Titolo V della Costuzione
(Le Regioni, le provincie, i comuni), denendo una equiparazione istuzionale tra tu gli organi della Repubblica, dierenzia solo in
base all’entà territoriale, livellando la loro forma di governo e rendendoli autonomi. Partendo da questo principio, secondo
l’arcolo 118 della Costuzione, le funzioni amministrave (organizzazione, procedimen, regolamentazione) devono essere geste
dall’ente territoriale pvicino e che più conosce le esigenze del ciadino (neezza urbana, trasporto pubblico, luce e gas), salvo
che questo non ce la faccia, allora dovrà intervenire in ausilio l’ente territoriale più vasto in scala gerarchica, pracando il principio
di sussidiarietà vercale (comma 1), secondo cui l’organo superiore di governo interviene solo quando quello inferiore non è in grado
di gesre adeguatamente la funzione. La legge disciplina forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia dei beni
culturali, in virtù della competenza legislava concorrente (comma 3). La sussidiarietà si estende ai ciadini in forma singola o
associata, incenva a svolgere avità d’interesse generale, promulgava, di conoscibilità, secondo il principio di sussidiarietà
orizzontale (comma 4): tutela, valorizzazione e fruizione sono i tre step essenziali per far conoscere un bene culturale, per questo a
tale scopo spesso intervengono i priva in collaborazione con le Regioni.
L’arcolo 1 della legge 241/90 denisce i princípi generali dell'avità amministrava e dice che essa persegue i principi di legalied
è rea da criteri di economicità, ecacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione, buona fede e quelli desun
dall’ordinamento comunitario (proporzionalità, precauzione, legimo adamento). In merito al principio di sussidiarietà
orizzontale, il comma 1-ter soolinea che anche i sogge priva prepos all'esercizio di avità amministrave sono obbliga ad
assicurare il rispeo di ques princípi tanto quanto le PA, perché stanno svolgendo un’avità di pubblico interesse.

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Legislazione dei Beni Culturali

LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI. Il diritto amministrativo (Legge 241/90) regolamenta i rapporti tra un privato e una PA, due soggetti che non sono posti sullo stesso piano, per questo è speciale rispetto al diritto comune. Il privato agisce per un interesse di parte, proprio, personale, la PA è un soggetto giuridico che agisce per un interesse pubblico, comunitario, per questo il rapporto è impari, non sinallagmatico come il diritto privato (tra marito e moglie, acquirente e venditore). Nel diritto amministrativo, il soggetto privato entra in rapporto giuridico con un ente pubblico, il quale, agendo per un interesse generale, è dotato di un potere che lo pone in posizione di supremazia: nel diritto comune, se il titolare di un bene ne viene sottratto da un soggetto che se ne impossessa in modo illecito, egli può andare dalla polizia e davanti al giudice per denunciarlo, dimostrando che quel bene è suo, rivendicando il suo diritto di proprietà, tutelato appieno e direttamente dall'ordinamento giuridico. Nel diritto amministrativo, invece, se al titolare di un bene viene notificata una raccomandata di procedimento per espropriazione dalla PA che vuole costruirci un'opera pubblica, non c'è tutela e il diritto di proprietà soccombe. Da questo presupposto, mentre nel diritto privato ci dev'essere reciproco consenso, nella PA, il processo si esercita prescindendo dal consenso del privato destinatario del suo potere. Inoltre, nel diritto privato, i fini per quali si agisce (matrimonio, acquisto) sono irrilevanti per l'ordinamento, non bisogna giustificare il motivo per cui si compie un acquisto o ci si vuole sposare: nell'ambito dei rapporti privatistici, i motivi sono liberi in quanto determinati dalle parti secondo il principio dell'autonomia privata. Nel diritto amministrativo, non c'è la libertà dei fini, perché questi sono previsti e indicati dalla legge, che individua tanti ministeri per ogni fine: ogni struttura ha un determinato fine pubblico previsto a monte dal legislatore.

Potere della PA e del provvedimento amministrativo

POTERE DELLA PA E DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Il potere è lo strumento di cui si avvale la PA per realizzare un interesse pubblico, di fronte ad esso, il potere del privato, che esiste nei rapporti paritetici, soccombe. Il potere della PA e dei provvedimenti che emana è unilaterale perché promana soltanto da un soggetto, la PA (mentre il potere del privato è il diritto soggettivo, ma svanisce dinanzi alla PA); autoritativo perché la PA esercita il potere perlopiù in veste di autorità e raramente in forma paritetica; imperativo perché non si può controbattere, ma ha la capacità di costituire (quindi dare, garantire, permettere, concedere, autorizzare), modificare o estinguere (espropriazione) le situazioni giuridiche della sfera privata, indipendentemente dal consenso dei destinatari dei suoi atti amministrativi; esecutivo perché produce immediatamente gli effetti giuridici, senza bisogno di un'altra fase o controlli, appena l'atto è notificato dal destinatario. Conoscere il tempo effettivo di un provvedimento amministrativo (di norma 60 giorni, in alcuni casi, come gli appalti, solo 30) è utile per capire entro quando si può fare ricorso e, di fronte alla PA, il temine è decadenziale, perché la PA deve avere certezza nel proprio diritto e non può aspettare; esecutorio, perché la PA ha il potere di porre in esecuzione materiale il precetto contenuto entro un suo provvedimento anche in via coattiva, con l'uso della forza pubblica, mano militari, nei modi previsti dalla legge; dotato di autotutela perché la PA ha la capacità di autodifendersi, ossia di ritornare su un suo precedente atto e, qualora lo considerasse non più opportuno, illegittimo, non più confacente, affetto da qualche vizio, può porre in essere un provvedimento di secondo grado ed eliminarlo (revoca, annullamento d'ufficio, abrogazione) entro 12 mesi o sanarlo (convalida, sanatoria, ratifica).

Interesse legittimo del privato

INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO. Di fronte al potere della PA, il privato ha il cd interesse legittimo, che può essere pretensivo, cioè, la condizione del soggetto che non ha una res o utilitas ma vorrebbe ottenerla dalla PA e avvia un procedimento per il suo rilascio (come un'autorizzazione amministrativa che consenta lavori a chi possiede un bene sottoposto a vincolo); e oppositivo, che è la condizione giuridica di un soggetto che ha già una res o utilitas e vorrebbe conservarla quindi agisce contro la PA che vuole togliergliela (con un processo di espropriazione o vincolo di bene culturale), verificando se la PA incorre in qualche vizio. Il giudice amministrativo è speciale rispetto a quello ordinario: per agire contro un provvedimento della PA, bisogna appellarsi al TAR (tribunale amministrativo regionale), il cui secondo grado di giudizio (i casi ordinari ne hanno tre: tribunale, corte d'appello e cassazione) è il Consiglio di Stato a Roma.

Categorie di provvedimenti amministrativi

CATEGORIE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. La PA agisce per provvedimenti, il provvedimento amministrativo è l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, il quale è una sequenza ordinata di fasi volte appunto all'emanazione del provvedimento finale. Il provvedimento emanato dalla PA è riservato alla PA, nessuno ci può mettere bocca, neanche il giudice, che può solo verificare se sia incorsa in qualche vizio in fase procedimentale e intaccare quindi il procedimento, non il provvedimento, che è intoccabile. I vizi che può riscontrare il giudice sono incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere; se rilevati, il ricorso viene accolto e si annulla il provvedimento (se si viene bocciati ad un concorso e il ricorso viene approvato, non si viene promossi ma si annulla il concorso; se viene annullato un esproprio, la PA avvia un altro procedimento). La tutela del giudice nei confronti del privato è sempre mediata, non soddisfa in maniera totale.

I provvedimenti possono essere favorevoli o sfavorevoli; i primi sono quelli autorizzatori, come il rilascio di un'autorizzazione (ad esempio quella di cui all'articolo 21 del Codice dei Beni Culturali, attraverso cui la PA rimuove il limite che ha un privato a poter esercitare un diritto in ordine al suo bene, a protezione dello stesso) e concessori, come il rilascio di una concessione, avente valore costitutivo, in quanto la PA concede qualcosa al privato accrescendo la sua sfera giuridica, non la titolarità ma l'esercizio del potere pubblico (come quella di ricerca ai sensi dell'articolo 88 del Codice dei Beni Culturali, in un cui il privato diviene esercente di un pubblico servizio, per atto di concessione). Che il privato possa esercitare un pubblico potere è detto nell'articolo 1 della legge 241/90 e nell'articolo 118 comma 4 della Costituzione (principio di sussidiarietà orizzontale), secondo cui gli enti territoriali pubblici promuovono attività di interesse generale anche attraverso attività singole di cittadini e società private che gestiscono, per atto di concessione, funzioni amministrative per lo Stato, in una maggior esternalizzazione dei servizi pubblici contro il sempre minor riscorso a procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi.I provvedimenti sfavorevoli sono quelli ablatori, contraddistinti dai sei caratteri del potere, che privano un bene dalla proprietà di un privato, per istituirla ad un'autorità pubblica, come l'espropriazione, che rappresenta la capacità della PA di trasferire la proprietà di un bene da un soggetto privato ad uno pubblico, in vista del perseguimento di un pubblico interesse; la pubblica utilità deve essere indicata nel primo atto del provvedimento ablatorio, pena considerazione dell'atto nullo: i progetti esecutivi per realizzare un'opera pubblica, ai sensi dell'articolo 98 del Codice dei Beni Culturali, non hanno bisogno della dichiarazione di pubblico interesse perché esso è implicito nell'elaborazione del progetto, ma in tutti gli altri ambiti, questa è un presupposto imprescindibile.

Forme normative

FORME NORMATIVE. La legge è una fonte normativa emanata dal Parlamento, il decreto è un atto avente valor di legge emanato dal Governo, in due tipologie: il decreto-legge, in situazione di emergenza, avente valore per 60 giorni, dopo i quali può essere confermato come legge o decadere, e il decreto legislativo, stabile nel tempo e più veloce ad essere emanato rispetto all'iter della legge, per questo, il Parlamento delega la propria funzione legislativa al Governo (che può svolgerlo con più speditezza in quanto ha la maggioranza) come normato dagli articoli 76 e 77 della Costituzione, secondo cui la funzione legislativa può essere delegata al Governo dal Parlamento solo per normare un periodo eccezionale e sempre sottostando a determinati principi e criteri direttivi contenuti nella legge-delega. L'atto di delega può essere richiesto anche dal Governo al Parlamento in caso di necessità, perché emanare un decreto legislativo è molto più veloce rispetto ad emanare una legge.

La legge-delega del Codice dei Beni Culturali è contenuta nell'articolo 10 della legge 137/2002, ossia, la delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, secondo cui il Governo ha concessione di aggiornare e codificare le disposizioni in merito alle suddette materie, attenendosi a determinati principi e criteri direttivi, tra cui: l'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali, il miglioramento dell'efficacia degli interventi per conseguire l'ottimizzazione delle risorse e l'incremento delle entrate, lo snellimento dei procedimenti, l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie (digitalizzazione), l'aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni, anche attraverso enti e soggetti privati (principio della sussidiarietà orizzontale). Il codice (civile, penale, di procedura civile e di procedura penale) è un insieme di articoli o disposizioni normative disciplinante, duraturo, illuministico e napoleonico, completo, esaustivo; i decreti legislativi (come il 42/2004) sono volti a disciplinare solo un determinato ambito ad hoc e sono provvisori, destinati a mutare, e connessi (ai sensi del) a una legge-delega allo scopo di ordinare un determinato settore, che deve subire continuamente riforme e correttivi che la società amministrativa richiede.

Competenza legislativa e principi di sussidiarietà

COMPETENZA LEGISLATIVA E PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa può essere esercitata da Stato (competenza legislativa statale) e Regioni (competenza legislativa regionale), nel rispetto della Costituzione e dei vincoli della Comunità Europea: c'è competenza legislativa concorrente quando sia Parlamento che Regione sono competenti a normare in riferimento ad una materia, secondo il criterio che lo Stato indichi i principi generali (norme fondamentali, la cd legge- cornice) e la Regione la disciplina di dettaglio, specifica (ciò che riempie il quadro), ed è il caso della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali, ossia l'attività volta a promuovere, rendere fruibile e accessibile dall'esterno un bene, questo perché la Regione conosce il proprio territorio; c'è poi una competenza legislativa esclusiva dello Stato, che ricade su alcuni temi, tra cui la tutela dei beni culturali, l'iter volto all'individuazione del bene, all'imposizione del vincolo e alla sua protezione e conservazione, nel Codice dei Beni Culturali, c'è infatti una preponderanza di articoli inerenti alla tutela (100 contro i 30 riferiti a valorizzazione e fruizione), perché, essendo un decreto legislativo, è stato emanato dallo Stato, che ha competenza solo in merito alla tutela, mentre le normative di dettaglio dei beni culturali si trovano nelle leggi regionali.

Prima del 2001, c'era una concezione stato-centrica, una forma di decentramento gerarchico, un'allocazione delle risorse dallo Stato, alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province, ai Comuni. La legge costituzionale 3/2001 ha riscritto il Titolo V della Costituzione (Le Regioni, le provincie, i comuni), definendo una equiparazione istituzionale tra tutti gli organi della Repubblica, differenziati solo in base all'entità territoriale, livellando la loro forma di governo e rendendoli autonomi. Partendo da questo principio, secondo l'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative (organizzazione, procedimenti, regolamentazione) devono essere gestite dall'ente territoriale più vicino e che più conosce le esigenze del cittadino (nettezza urbana, trasporto pubblico, luce e gas), salvo che questo non ce la faccia, allora dovrà intervenire in ausilio l'ente territoriale più vasto in scala gerarchica, praticando il principio di sussidiarietà verticale (comma 1), secondo cui l'organo superiore di governo interviene solo quando quello inferiore non è in grado di gestire adeguatamente la funzione. La legge disciplina forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia dei beni culturali, in virtù della competenza legislativa concorrente (comma 3). La sussidiarietà si estende ai cittadini in forma singola o associata, incentivati a svolgere attività d'interesse generale, promulgativa, di conoscibilità, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (comma 4): tutela, valorizzazione e fruizione sono i tre step essenziali per far conoscere un bene culturale, per questo a tale scopo spesso intervengono i privati in collaborazione con le Regioni.

L'articolo 1 della legge 241/90 definisce i principi generali dell'attività amministrativa e dice che essa persegue i principi di legalità ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione, buona fede e quelli desunti dall'ordinamento comunitario (proporzionalità, precauzione, legittimo affidamento). In merito al principio di sussidiarietà orizzontale, il comma 1-ter sottolinea che anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono obbligati ad assicurare il rispetto di questi principi tanto quanto le PA, perché stanno svolgendo un'attività di pubblico interesse.

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