Documento universitario di Diritto sulla Storia del Diritto Commerciale. Il Pdf esplora le fonti del diritto nel Medioevo e nell'Età Moderna, con focus su Ius Commune, Iura Propria, Diritto Romano pre-Giustiniano e l'opera di Irnerio, fondatore dell'insegnamento universitario a Bologna.
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STORIA DEL DIRITTO COMMERCIALE
Baglietto C.
In general: economia europea: origini, caratteristiche, fonti ed evoluzione dal Medioevo al Codice civile italiano vigente
1. 3 tipi di fonti del diritto (= da dove ha origine il diritto e le sue norme)
Il.
Scansioni cronologiche essenziali
III. Le fonti del diritto nel Medioevo e nell'Età moderna
Why ?- > il diritto legislativo ha poca valenza nel Medioevo, cresce nell'Età Moderna
So->sistema fonti medioevo= Sistema del diritto comune, costituito dal loro coordinamento
Caratterizzato da Particolarismo giuridico=mancanza di unitarietà e coerenza dell'insieme delle fonti giuridiche vigenti in una data area spazio-temporale, + ordinamenti che coesistono
In +>anche per status diversi, c'erano diritti diversi (tipo: tribunale di commercio x diritto commerciale; tribunale signorile x signori feudali)
Alla fine dell'Età Moderna >chi aveva uno status speciale aveva un tribunale di suoi pari
IV. Alto Medioevo
V. Diritto Romano pre Giustiniano:
Periodo di decadenza>economia autoconsumo, cadono strade romane, difficile spostarsi e commerciare
NO more>testi giuridici fondamentali dell'età romana classica, qualche residuo è utilizzato in maniera limitata, perché i vari barbari parlano un latino rozzo e non sono studiosi
Le fonti di diritto romano si riducono essenzialmente a:
Necessità di raccolta della copiosa produzione legislativa degli Imperatori in:
VI. I regni romano-barbarici (400-600):
Barbaro=colui che balbetta
Regni romano-barbarici-> subito dopo caduta Imp. d'Occidente
L'autorità statuale non esiste, esercito come unica struttura istituzionale/dimensione pubblica
Why ?- >sono nomadi, non gli servono cose stabili
Monarca >"primo tra i suoi pari" è capo dell'esercito, con poteri limitati dall'assemblea degli uomini liberi (primus inter pares)
>non produce leggi, ma è custode delle consuetudini (fonte per eccellenza, orali). Sua prerogativa (facoltà/potere) è lo ius dicere, cioè giudicare
Controversie giuridiche -> si risolvono per lo più in ambito privato, attraverso la faida (bellum iudiciale) o una composizione pecuniaria (compositio) MODELLO DI LUNGA PERSISTENZA
FAIDA-> ritorsione verso la famiglia del soggetto offensore, sangue, morti ecc.
COMPOSIZIONE PECUNIARIA > paghi con denaro o beni, più pacifico
Un assassino->lasciato a lecita vendetta (faida), oppure può cercare di stipulare pace pagando
Diritto, fonti e leggi->Soggetti viventi in un medesimo regno adoperano leggi diverse a seconda della loro appartenenza etnica (x loro, il diritto è legato al popolo, non al luogo)
In +>le popolazioni germaniche non tendevano a imporre il proprio diritto ai territori occupati
Poi però si formano delle fonti che uniscono i 2 tipi di diritto:
Lex romana Burgundionum > (inizio 6° sec.) comprende same cose del Brev.Alarici ma parafrasati. Consiste in un insieme di principi di diritto romano rielaborati dal re dei Burgundi.
>> Diritto dei barbari con integrato quello romano
>Diritto usato dai romani integrato a quello dei barbari conquistatori
Lex->Insieme di leggi, complesso di regole, consuetudini destinati a disciplinare
Cian cianin i germanici uniscono sempre + tutto, o meglio il d.romano al loro.
Alarici -- >(raccolta codice Teo) si espande al di là del regno Visigoto, il lex Burg. NO
VI-VII sec .-- >si diffonde la professio iuris (altro segnale di amalgamazione)
=dichiarazione di diritto -- >istituto che permette a 2 parti di etnie diverse, con negozio giuridico bilaterale, di decidere subito quale diitto usare in caso di problemi nell'esecuzione della stipulazione di un contratto (negozio)
esempio: negozio tra latino romano e barbaro -- >mettono per iscritto il diritto che useranno negli atti dei notai troviamo la professio iuris sempre più
Si può notare quindi questa amalgamazione di etnie che comunicano, commerciano, stipulano contratti)
In+ -- >viene sempre + preferito il diritto dei vinti perchè più sofisticato
Si seguono due criteri di applicazione della legge:
Giustiano e il corpus iuris civilis:
Imperatore romano d'Oriente -- >dal 527 al 565
E' stato un big legislatore della storia-> Napoleone anche infatti verrà chiamato "nuovo Giustiniano"
Fa un sacco di leges-costitutiones(generali, + importanti)
La sua big opera -- > Corpus Iuris Civilis (cic) che sarà anche la sua big eredità
Importante specialmente nei secoli dopo -- >nel Basso M.evo si studia all'uni
-- >base fondamentale del diritto civile
Nel 529 -- > comincia un programma di restaurativo dell'Impero:
Ci riesce? goal 1 -- >in parte, prende Italia ma NO Impero
goal 2->NO
goal 3->big successo
Formazione del Corpius Iuris Civile:
529 Novus iustinianums codex (codice)->contiene leges-costituzioni imperiali, prende cose di Teodosiano + costituzioni minori, rappresenta diritto legislativo
nel '30 -- >nomina commissione con Triboniano, per raccogliere le iura, comincia sta belin di stesura con Teo. e parte di dottrina