Storia del Diritto Commerciale: fonti nel Medioevo ed Età Moderna

Documento universitario di Diritto sulla Storia del Diritto Commerciale. Il Pdf esplora le fonti del diritto nel Medioevo e nell'Età Moderna, con focus su Ius Commune, Iura Propria, Diritto Romano pre-Giustiniano e l'opera di Irnerio, fondatore dell'insegnamento universitario a Bologna.

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18 pagine

STORIA DEL DIRITTO COMMERCIALE
LEZIONE 1
-Nozioni introduttive fondamentali sull’esperienza giuridica ed economica europea nel
Medioevo
-Tratti basilari dell’esperienza economica europea; origini, caratteristiche, fonti ed evoluzione
del diritto commerciale dal Medioevo al Codice civile italiano vigente
In general: economia europea: origini, caratteristiche, fonti ed evoluzione dal Medioevo al Codice
civile italiano vigente
I. 3 tipi di fonti del diritto (= da dove ha origine il diritto e le sue norme)
Legislazioneatto normativo/fonte-atto (x noi legislatura=diritto)
=Regole di condotta (espressione della volontà normativa) scritte emanate dai soggetti da
un’autorità riconosciuta dall'ordinamento giuridico (es.il re, il Parlamento...) = «diritto del
legislatore»
Dottrinascienza giuridica, chi studia/analizza il diritto
=il nostro libro di testo è dottrina, frutto della sua attività giuridica. Cioè frutto dell’attività di
chi per lavoro interpreta e studia il diritto= «diritto dei professori»
Età Medievale: no forte legislazione quindi prevale la Dottrina
Prassiconsuetudine/fatto normativo/fonte-fatto (fonte spontanea e involontaria)
=comportamento sociale giuridicamente vincolante. Nel tempo le consuetudini p importanti
sono state fissate e formulate dai notai e nelle sentenze in tribunale. Consapevolezza del fatto
che diviene giuridicamente vincolante e obbligatorio. Non statica=cambia con i tempi
Dalla consuetudine al «diritto dei giudici» o «giurisprudenz
II. Scansioni cronologiche essenziali
476cade Impero Romano d’Occidente
Alto M. barbari arrivano a occupare Europa e Italia, fondendo i loro usi e costumi,
con un’economia basata sulla sussistenza, autoconsumo, NON sviluppata
Basso M. ripresa economica generale, di vita e sociale, nasce il diritto commerciale
Età Moderna1492 scoperta America + cadono last governi musulmani in EU +
muore Lorenzo il Magnifico + 1760 first rivoluzione industriale Inghilterra
Età Contemporanea1789 rivoluzione francese, poi metà dell’800 second
rivoluzione industriale ma sta volta in Europa + trasformazioni p rapide (navi
vapore, ferrovie) + è l’ETA’ DEI CODICI=new strumento, quindi codificazione diritto
commerciale
ALTO MEDIOEVO
476-1000
BASSO MEDIOEVO
1000-1492
ETA' MODERNA
1492-1789
ETA'
CONTEMPORANEA
1789-oggi
LEZIONE 2
III. Le fonti del diritto nel Medioevo e nell’Età moderna
IUS COMMUNE (dottrina) diritto romano-giustinianeo e diritto canonico, interpretati dalla
dottrina (=valore universale)
IURA PROPRIA(prassi)norma giuridiche particolari con valenza specifica=solo per certi beni,
solo per certi territori, solo per certi tipi di persone (consuetudini locali, statuti, diritto feudale,
ecc.)
Why?il diritto legislativo ha poca valenza nel Medioevo, cresce nell’Età Moderna
Sosistema fonti medioevo= Sistema del diritto comune, costituito dal loro coordinamento
Caratterizzato da Particolarismo giuridico=mancanza di unitarietà e coerenza dell’insieme
delle fonti giuridiche vigenti in una data area spazio-temporale, + ordinamenti che coesistono
In +anche per status diversi, c’erano diritti diversi (tipo: tribunale di commercio x diritto
commerciale; tribunale signorile x signori feudali)
Alla fine dell’Età Modernachi aveva uno status speciale aveva un tribunale di suoi pari
IV. Alto Medioevo
395: divisione dell’Impero Romano
410: il visigoto Alarico saccheggia Roma
476: Odoacre, re degli Eruli(germanici), depone l’Imperatore romano d’Occidente
Romolo Augustolo. NO brutta rottura=riconosce l’autorità dell’Imp. d’Oriente Zenone, gli
chiede di poter essere magister militium (amministratore giustizia/esercito) lo fa senza
cambiare molto le norme già vigenti.
493: l’ostrogoto Teodorico il Grande si insedia in Italia, rispetta le istituzioni precedenti.
553: l’Imperatore romano d’Oriente Giustiniano ha il goal di riunire Impero, vedremo
bene dopo
568: i Longobardi si insediano in Italia, forse vera rottura, perché rompono con il
passato, con old istituzioni e diritto
Da qui, big instabilità
774: il regno longobardo cade per mano dei Franchi di Carlo Magno(germanici very forti)
V. Diritto Romano pre Giustiniano:
Periodo di decadenzaeconomia autoconsumo, cadono strade romane, difficile spostarsi e
commerciare
NO moretesti giuridici fondamentali dell’età romana classica, qualche residuo è utilizzato in
maniera limitata, perché i vari barbari parlano un latino rozzo e non sono studiosi
Le fonti di diritto romano si riducono essenzialmente a:
IURA(ius vetus=vecchio) cioè opinioni dottrinali dei big giuristi di età classica
LEGES(ius novum=nuovo) cioè norme giuridiche di carattere legislativo, divise in:
-costitutiones=provvedimenti autonomi e insindacabili dell’Imperatore, generali,
……………………………...+importanti
-rescripta=pronunce dell’Imperatore o dei funzionari centrali emesse per

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STORIA DEL DIRITTO COMMERCIALE
Baglietto C.

LEZIONE 1

  1. -Nozioni introduttive fondamentali sull'esperienza giuridica ed economica europea nel Medioevo
  2. -Tratti basilari dell'esperienza economica europea; origini, caratteristiche, fonti ed evoluzione del diritto commerciale dal Medioevo al Codice civile italiano vigente

In general: economia europea: origini, caratteristiche, fonti ed evoluzione dal Medioevo al Codice civile italiano vigente

Tipi di fonti del diritto

1. 3 tipi di fonti del diritto (= da dove ha origine il diritto e le sue norme)

  • Legislazione -> atto normativo/fonte-atto (x noi legislatura=diritto)
    =Regole di condotta (espressione della volontà normativa) scritte emanate dai soggetti da un'autorità riconosciuta dall'ordinamento giuridico (es.il re, il Parlamento ... ) = «diritto del legislatore»
  • Dottrina -> scienza giuridica, chi studia/analizza il diritto
    =il nostro libro di testo è dottrina, frutto della sua attività giuridica. Cioè frutto dell'attività di chi per lavoro interpreta e studia il diritto= «diritto dei professori»
    Età Medievale: no forte legislazione quindi prevale la Dottrina
  • Prassi-> consuetudine/fatto normativo/fonte-fatto (fonte spontanea e involontaria)
    =comportamento sociale giuridicamente vincolante. Nel tempo le consuetudini più importanti sono state fissate e formulate dai notai e nelle sentenze in tribunale. Consapevolezza del fatto che diviene giuridicamente vincolante e obbligatorio. Non statica=cambia con i tempi
    Dalla consuetudine al «diritto dei giudici» o «giurisprudenza»

Scansioni cronologiche essenziali

Il.
Scansioni cronologiche essenziali

  • ALTO MEDIOEVO
    476-1000
  • BASSO MEDIOEVO
    1000-1492
  • ETA' MODERNA
    1492-1789
  • ETA
    CONTEMPORANEA
    1789-oggi
  • 476->cade Impero Romano d'Occidente
  • Alto M. >barbari arrivano a occupare Europa e Italia, fondendo i loro usi e costumi, con un'economia basata sulla sussistenza, autoconsumo, NON sviluppata
  • Basso M. >ripresa economica generale, di vita e sociale, nasce il diritto commerciale
  • Età Moderna->1492 scoperta America + cadono last governi musulmani in EU + muore Lorenzo il Magnifico + 1760 first rivoluzione industriale Inghilterra
  • Età Contemporanea->1789 rivoluzione francese, poi metà dell'800 second rivoluzione industriale ma sta volta in Europa + trasformazioni più rapide (navi vapore, ferrovie) + è l'ETA' DEI CODICI=new strumento, quindi codificazione diritto commerciale

LEZIONE 2

Le fonti del diritto nel Medioevo e nell'Età moderna

III. Le fonti del diritto nel Medioevo e nell'Età moderna

  • IUS COMMUNE (dottrina)> diritto romano-giustinianeo e diritto canonico, interpretati dalla dottrina (=valore universale)
  • IURA PROPRIA(prassi) >norma giuridiche particolari con valenza specifica=solo per certi beni, solo per certi territori, solo per certi tipi di persone (consuetudini locali, statuti, diritto feudale, ecc.)

Why ?- > il diritto legislativo ha poca valenza nel Medioevo, cresce nell'Età Moderna
So->sistema fonti medioevo= Sistema del diritto comune, costituito dal loro coordinamento
Caratterizzato da Particolarismo giuridico=mancanza di unitarietà e coerenza dell'insieme delle fonti giuridiche vigenti in una data area spazio-temporale, + ordinamenti che coesistono
In +>anche per status diversi, c'erano diritti diversi (tipo: tribunale di commercio x diritto commerciale; tribunale signorile x signori feudali)
Alla fine dell'Età Moderna >chi aveva uno status speciale aveva un tribunale di suoi pari

Alto Medioevo

IV. Alto Medioevo

  • 395: divisione dell'Impero Romano
  • 410: il visigoto Alarico saccheggia Roma
  • 476: Odoacre, re degli Eruli(germanici), depone l'Imperatore romano d'Occidente Romolo Augustolo. NO brutta rottura=riconosce l'autorità dell'Imp. d'Oriente Zenone, gli chiede di poter essere magister militium (amministratore giustizia/esercito) lo fa senza cambiare molto le norme già vigenti.
  • 493: l'ostrogoto Teodorico il Grande si insedia in Italia, rispetta le istituzioni precedenti.
  • 553: l'Imperatore romano d'Oriente Giustiniano ha il goal di riunire Impero, vedremo bene dopo
  • 568: i Longobardi si insediano in Italia, forse vera rottura, perché rompono con il passato, con old istituzioni e diritto
    Da qui, big instabilità
  • 774: il regno longobardo cade per mano dei Franchi di Carlo Magno(germanici very forti)

Diritto Romano pre Giustiniano

V. Diritto Romano pre Giustiniano:

Periodo di decadenza>economia autoconsumo, cadono strade romane, difficile spostarsi e commerciare
NO more>testi giuridici fondamentali dell'età romana classica, qualche residuo è utilizzato in maniera limitata, perché i vari barbari parlano un latino rozzo e non sono studiosi
Le fonti di diritto romano si riducono essenzialmente a:

  • IURA-> (ius vetus=vecchio) cioè opinioni dottrinali dei big giuristi di età classica
  • LEGES-> (ius novum=nuovo) cioè norme giuridiche di carattere legislativo, divise in:
    • -costitutiones=provvedimenti autonomi e insindacabili dell'Imperatore, generali, +importanti
    • -rescripta=pronunce dell'Imperatore o dei funzionari centrali emesse persingole questioni/problemi->le + importanti vengono estese anche a casi simili
  • LEGGE DELLE CITAZIONI->426, parificata a leges e iura, è una cernita di iura + importanti/utili emanate da Valentiniano III e Teodosio II

Necessità di raccolta della copiosa produzione legislativa degli Imperatori in:

  1. -raccolte private: 3°sec.(200-300) per la prima volta si usa il nome "Codice"
    Contiene il Codice Gregoriano e il Codice Ermogeniano (rescripta fino all'età di Diocleziano) NO conservate
    Da qui il termine Codice viene usato per varie cose
  2. -raccolte ufficiali: 438, messe in ordine cronologico
    Codice Teodosiano (constitutiones dall'età di Costantino sino a quell'anno)
    Sostituisce Codice Gregoriano e Codice Ermogeniano e rimane un importante riferimento per molti secoli, soprattutto in Francia (invece, l'Italia si baserà principalmente sul diritto giustinianeo)

I regni romano-barbarici (400-600)

VI. I regni romano-barbarici (400-600):

Barbaro=colui che balbetta
Regni romano-barbarici-> subito dopo caduta Imp. d'Occidente
L'autorità statuale non esiste, esercito come unica struttura istituzionale/dimensione pubblica
Why ?- >sono nomadi, non gli servono cose stabili
Monarca >"primo tra i suoi pari" è capo dell'esercito, con poteri limitati dall'assemblea degli uomini liberi (primus inter pares)
>non produce leggi, ma è custode delle consuetudini (fonte per eccellenza, orali). Sua prerogativa (facoltà/potere) è lo ius dicere, cioè giudicare
Controversie giuridiche -> si risolvono per lo più in ambito privato, attraverso la faida (bellum iudiciale) o una composizione pecuniaria (compositio) MODELLO DI LUNGA PERSISTENZA
FAIDA-> ritorsione verso la famiglia del soggetto offensore, sangue, morti ecc.
COMPOSIZIONE PECUNIARIA > paghi con denaro o beni, più pacifico
Un assassino->lasciato a lecita vendetta (faida), oppure può cercare di stipulare pace pagando
Diritto, fonti e leggi->Soggetti viventi in un medesimo regno adoperano leggi diverse a seconda della loro appartenenza etnica (x loro, il diritto è legato al popolo, non al luogo)
In +>le popolazioni germaniche non tendevano a imporre il proprio diritto ai territori occupati
Poi però si formano delle fonti che uniscono i 2 tipi di diritto:

  • Breviarum Alarici-> (506, Alarico II) fatta dai Visigoti, raccolta di leggi scritte, praticamente riassunto del Codice Teodosiano + some editti di Valentiniano III
  • Lex Visigothorum -> (654, re Recesvindo) fatta dai Visigoti, insieme di leggi promulgate, abolisce la tradizione di applicare diritti diversi per Romani e Visigoti.
  • Lex Burgundionum -> (fine 5° sec. 400-500) è un simil Breviarum Alarici, è un codice unitario di 46 libri, con brani provenienti dai codici Gregoriano, Ergemoniano e Teodosiano

Lex romana Burgundionum > (inizio 6° sec.) comprende same cose del Brev.Alarici ma parafrasati. Consiste in un insieme di principi di diritto romano rielaborati dal re dei Burgundi.
>> Diritto dei barbari con integrato quello romano
>Diritto usato dai romani integrato a quello dei barbari conquistatori
Lex->Insieme di leggi, complesso di regole, consuetudini destinati a disciplinare
Cian cianin i germanici uniscono sempre + tutto, o meglio il d.romano al loro.
Alarici -- >(raccolta codice Teo) si espande al di là del regno Visigoto, il lex Burg. NO
VI-VII sec .-- >si diffonde la professio iuris (altro segnale di amalgamazione)
=dichiarazione di diritto -- >istituto che permette a 2 parti di etnie diverse, con negozio giuridico bilaterale, di decidere subito quale diitto usare in caso di problemi nell'esecuzione della stipulazione di un contratto (negozio)
esempio: negozio tra latino romano e barbaro -- >mettono per iscritto il diritto che useranno negli atti dei notai troviamo la professio iuris sempre più
Si può notare quindi questa amalgamazione di etnie che comunicano, commerciano, stipulano contratti)
In+ -- >viene sempre + preferito il diritto dei vinti perchè più sofisticato
Si seguono due criteri di applicazione della legge:

  1. Personalità della legge -- >quando ogni popolo applica la propria
  2. Territorialità della legge -- >in base al territorio dove si è, cioè in un posti tutti hanno quella
    man mano si passa da 1 a 2

LEZIONE 3

Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis

Giustiano e il corpus iuris civilis:

Imperatore romano d'Oriente -- >dal 527 al 565
E' stato un big legislatore della storia-> Napoleone anche infatti verrà chiamato "nuovo Giustiniano"
Fa un sacco di leges-costitutiones(generali, + importanti)
La sua big opera -- > Corpus Iuris Civilis (cic) che sarà anche la sua big eredità
Importante specialmente nei secoli dopo -- >nel Basso M.evo si studia all'uni
-- >base fondamentale del diritto civile
Nel 529 -- > comincia un programma di restaurativo dell'Impero:

  1. goal militare -- >strategico, vuole attaccare i germanici (ostrogoti, Teodorico) in Italia, per recuperare le terre perdute in Occidente e riunificare tutto
  2. goal religioso->unificazione religiosa, sradicare il paganesimo o non cristiani, in modo spietato, reprimendo nel sangue
  3. goal giuridico -- >opera di riordino, mette insieme le + importanti fonti dell'età dell'oro(età romana classica) fino al suo tempo (insomma una codificazione)
    + o - ciò che farà Napo o Luigi 16°.

Ci riesce? goal 1 -- >in parte, prende Italia ma NO Impero
goal 2->NO
goal 3->big successo

Formazione del Corpus Iuris Civilis

Formazione del Corpius Iuris Civile:

529 Novus iustinianums codex (codice)->contiene leges-costituzioni imperiali, prende cose di Teodosiano + costituzioni minori, rappresenta diritto legislativo
nel '30 -- >nomina commissione con Triboniano, per raccogliere le iura, comincia sta belin di stesura con Teo. e parte di dottrina

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