Slide sul Presidente della Repubblica Italiana che ne illustra la figura, il ruolo e le funzioni. Il Pdf, adatto per l'Università e la materia di Diritto, copre gli articoli della Costituzione, il processo di elezione e la durata del mandato presidenziale, con menzione del Quirinale.
Mostra di più15 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
· Il Titolo II della Parte II della Costituzione Italiana (artt. 83 - 91 Cost.) è dedicato alla figura del Presidente della Repubblica.
. Il Presidente della Repubblica è un organo monocratico. . Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, della Cost. «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri». . Il comma 2 precisa che: «All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato». (I delegati regionali sono in tutto 58). . Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, della Cost. «L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».
. Ai sensi dell'articolo 84, comma 1, della Cost. «Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici». · Il comma 2 precisa che: « L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica». . Il comma 3, invece, stabilisce che: «L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
. L'articolo 85, comma 1, della Cost. statuisce che: «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni». . Il comma 2 afferma che: « Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica». . L'art. 85, comma 3, della Cost. dichiara: «Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
· Sabato 29 gennaio 2022, Sergio Mattarella è stato eletto, per la seconda volta, Presidente della Repubblica. · La sua elezione è avvenuta alla votazione nº 8, superando agevolmente il quorum di 505 voti, ottenendo 759 voti. · Sergio Mattarella ha ricevuto ampiamente la maggioranza assoluta dei voti da parte dei Grandi Elettori. · L'art. 91 della Cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
· Dalla lettura degli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione si evince chiaramente che il Presidente della Repubblica Italiana non è eletto direttamente dal popolo. L'elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo è stata esclusa dai nostri Costituenti perché si temeva che il Presidente della Repubblica sarebbe divenuto, di volta in volta, il leader politico più importante e come tale non sarebbe potuto essere un organo super partes, come è richiesto nel sistema parlamentare. · Ai sensi dell'art. 84 Cost. «Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici». «Ogni cittadino» = uomo o donna». · Per l'elezione del Presidente della Repubblica si procede con votazioni che avvengono a scrutinio segreto ed è richiesta una speciale maggioranza: il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea nelle prime tre votazioni. Nelle votazioni successive, invece, è sufficiente il voto favorevole della metà più uno ovvero la maggioranza assoluta dell'Assemblea. Le votazioni procedono finche nessuno ottiene la maggioranza prevista. · Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente neo eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, innanzi alle Camere riunite. · La durata della carica è fissa: è pari a 7 anni, salvo dimissioni o impedimento permanente. L'impedimento permanente si verifico nel caso del Presidente della Repubblica Antonio Segni, colpito da ictus celebrale. Quando il Presidente della Repubblica è impedito nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente del Senato gli subentra, in qualità di supplente. Alla scadenza del suo mandato il Presidente della Repubblica uscente entra di diritto a far parte del Senato della Repubblica, come senatore a vita.
· La sede istituzionale del Presidente della Repubblica è un palazzo storico di Roma denominato «Palazzo del Quirinale»
IL REGGIMENTO DEI CORAZZIERI E LA GUARDIA D'ONORE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. SI TRATTA DI UN REPARTO SPECIALIZZATO DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON LO SPECIFICO COMPITO DI FORNIRE PROTEZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Il Presidente della Repubblica non detiene alcuno dei poteri fondamentali dello Stato: ▪ Non ha il potere legislativo (che appartiene al Parlamento) Non ha il potere esecutivo(che appartiene al Governo) Non ha il potere giudiziario (che appartiene alla Magistratura) · Il Presidente della Repubblica, come garante della Costituzione, esercita funzioni che lo mettono, di volta in volta, in relazione col potere legislativo, con l'esecutivo e con quello giudiziario.
· Tra i molti poteri sostanziali ricordiamo i principali: la promulgazione delle leggi o il loro rinvio alle Camere per una seconda deliberazione. l'emanazione degli atti normativi del Governo, quali i decreti legge, i decreti-legislativi e i regolamenti, in occasione della quale egli può fare osservazioni sul loro contenuto. i messaggi alle Camere, con i quali si segnalano problemi di primaria importanza per la vita dello Stato. Sebbene non sia previsto dalla Costituzione, si è affermato un generale potere di esternazione, in occasioni pubbliche, alla stampa, alla televisione, che permette al Presidente della Repubblica di far conoscere il proprio pensiero sui maggiori problemi sociali e politici. la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e del Consiglio Supremo di Difesa. Il significato della presenza presidenziale in questi organi è di garanzia, affinché nella Magistratura non si affermino posizioni corporative e affinché la politica militare sia sempre conforme alle esigenze della democrazia e alla vocazione pacifista dell'Italia, sancita nella Costituzione.
· Tutti questi poteri qui elencati non devono essere usati per fini personali del Presidente della Repubblica , per esempio per imporre governi graditi a lui stesso ma sgraditi alle Camere, o per sciogliere le Camere quando le maggioranze politiche non siano conformi alle sue vedute. Nel caso del Governo, la nomina deve mirare a una soluzione della crisi e, quindi, riscuotere il consenso parlamentare, cioè la fiducia al nuovo Governo; . Nel caso delle Camere, lo scioglimento anticipato deve rimettere la soluzione dei contrasti politici al corpo elettorale, quando sia obiettivamente impossibile la formazione di una maggioranza parlamentare in grado di dare la fiducia al Governo e sostenere l'operato del Governo medesimo.
. La Costituzione Italiana non riconosce al Presidente della Repubblica nessuna funzione di natura politica. · Egli a differenza di quanto accade nei sistemi presidenziali (pensiamo per es. alla Repubblica degli Stati Uniti d'America) o semipresidenziali (pensiamo per es. alla Repubblica francese) non è anche Capo del Governo, per cui: non dirige la politica nazionale, non prende decisioni di natura politica
. Gli atti del Presidente della Repubblica · Gli atti del Presidente della Repubblica sono tutti decreti, i quali vengono indicati con la sigla DPR (iniziali di «decreto del Presidente della Repubblica»), cui si aggiunge la data e il numero (per esempio, DPR 30 Marzo 1957 numero 361). La forma di questi atti è dunque sempre la stessa, quali che ne siano i contenuti che, come abbiamo visto possono essere i più vari. . I decreti sono firmati dal Presidente della Repubblica. A tale firma, però, si deve aggiungere la controfirma di un ministro. L'art. 89 della Cost. stabilisce infatti che «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità», e aggiunge che «gli atti che hanno valore legislativo (le leggi del Parlamento e gli atti normativi del Governo) e gli altri indicati dalla legge (per esempio, la nomina dei cinque giudici costituzionali) sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri». · La controfirma ministeriale è una conseguenza dell' irresponsabilità del Capo dello Stato. . L'art. 90 della Cost. stabilisce che «Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni» (salvo che per i casi gravissimi di alto tradimento e attentato alla Costituzione). I Padri Costituenti hanno stabilito che i ministri debbano partecipare all'atto del Presidente e di questa partecipazione, testimoniata dalla loro controfirma, essi assumano la responsabilità di fronte al Parlamento.
· Il Presidente della Repubblica, però, non può essere considerato irresponsabile per quegli atti che mettono in pericolo l'esistenza della Repubblica. · Per questo motivo sono esplicitamente previsti i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. (art. 90 Cost.). · Per alto tradimento si intende un comportamento doloso, cioè voluto, che viola il giuramento di fedeltà alla Repubblica, come ad esempio un'attività volta a eliminare l'indipendenza dello Stato esponendolo al pericolo di dominazione da parte di potenze straniere. · L'attentato alla Costituzione è, invece, un comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione, come ad es. l'organizzazione di un colpo di Stato per instaurare una dittatura. . Per tali atti il Presidente della Repubblica viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale.