Riassunti pratici di diritto penale, parte generale e speciale

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RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE E SPECIALE
CORSO PRATICO DI DIRITTO 1
RIASSUNTI PRATICI DI
DIRITTO PENALE
PARTE GENERALE E SPECIALE -
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RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE E SPECIALE
CORSO PRATICO DI DIRITTO 2
1. CONCETTI INTRODUTTIVI SUL DIRITTO PENALE
Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, attraverso la minaccia di una
sanzione o pena, proibisce determinati comportamenti umani reati ritenuti contrari ai fini che
esso persegue.
Pertanto, può dirsi che la funzione principale del diritto penale è la difesa della società dai reati, cioè
dai comportamenti individuali aggressivi di rilevanti beni giuridici (quali la vita, l’integrità fisica,
l’onore, il patrimonio, la fede pubblica, ecc).
Quando la lesione o la messa in pericolo di tali beni è rilevante, l’ordinamento risponde con sanzioni
penali; quando l’offesa è di minore rilevanza, vengono applicate sanzioni civili (ad esempio,
risarcimento dei danni) o amministrative (ad esempio, sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali).
Il diritto penale presenta diversi caratteri:
è un diritto positivo, in quanto può risultare solo da norme giuridiche poste dallo Stato;
è un diritto statuale, potendo le norme essere emanate solo dallo Stato;
è un diritto autonomo, nel senso che mutua i suoi concetti non da altri rami dell’ordinamento
ma nell’ambito dei suoi principi fondamentali;
è un diritto pubblico, in quanto mira a tutelare l’interesse generale alla conservazione e al
progresso della società.
Per norma penale in senso stretto o norma incriminatrice si intende quella disposizione di legge
che vieta un determinato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l’inflizione di una
pena. Gli elementi costitutivi della norma incriminatrice sono:
il precetto, cioè il comando o il divieto di compiere una determinata azione od omissione;
la sanzione, ovvero la conseguenza giuridica che discende dall’inosservanza del precetto.
Non possono, pertanto, essere definite norme penali in senso stretto le disposizioni generali del
codice penale, che non descrivono reati ma si limitano a precisare, ad esempio, quale sia la struttura
del reato; le cause di esclusione della punibilità; la disciplina del concorso di reati e del concorso
di persone.
La dottrina prevalente (MANTOVANI, PADOVANI, FIANDACA-MUSCO) ha individuato i
seguenti caratteri essenziali delle norme penali:
autonomia, nel senso di complesso di norme dotato di proprie regole e propri principi;
sussidiarietà, nel senso che il ricorso al diritto penale deve costituire l'extrema ratio, cioè
deve limitarsi ai soli casi in cui altre sanzioni (civili, amministrative o tributarie) non appaiano
adeguate a dissuadere i consociati dall'offendere determinati beni o interessi;
frammentarietà, nel senso che l'illecito penale si configura soltanto a fronte di alcune
modalità di aggressione dei beni: difatti, non tutto ciò che è immorale costituisce reato tutto
ciò che è giuridicamente illecito lo è anche dal punto di vista penale;
necessarietà o meritevolezza, nel senso che l'intervento del diritto penale deve essere limitato
ai casi in cui l'aggressione dei beni di maggiore rilevanza raggiunga un certo livello di gravità.

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Anteprima

Concetti Introduttivi sul Diritto Penale

Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, attraverso la minaccia di una sanzione o pena, proibisce determinati comportamenti umani - reati - ritenuti contrari ai fini che esso persegue.

Pertanto, può dirsi che la funzione principale del diritto penale è la difesa della società dai reati, cioè dai comportamenti individuali aggressivi di rilevanti beni giuridici (quali la vita, l'integrità fisica, l'onore, il patrimonio, la fede pubblica, ecc).

Quando la lesione o la messa in pericolo di tali beni è rilevante, l'ordinamento risponde con sanzioni penali; quando l'offesa è di minore rilevanza, vengono applicate sanzioni civili (ad esempio, risarcimento dei danni) o amministrative (ad esempio, sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali).

Il diritto penale presenta diversi caratteri:

  • è un diritto positivo, in quanto può risultare solo da norme giuridiche poste dallo Stato;
  • è un diritto statuale, potendo le norme essere emanate solo dallo Stato;
  • è un diritto autonomo, nel senso che mutua i suoi concetti non da altri rami dell'ordinamento ma nell'ambito dei suoi principi fondamentali;
  • è un diritto pubblico, in quanto mira a tutelare l'interesse generale alla conservazione e al progresso della società.

Per norma penale in senso stretto o norma incriminatrice si intende quella disposizione di legge che vieta un determinato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena. Gli elementi costitutivi della norma incriminatrice sono:

  • il precetto, cioè il comando o il divieto di compiere una determinata azione od omissione;
  • la sanzione, ovvero la conseguenza giuridica che discende dall'inosservanza del precetto.

Non possono, pertanto, essere definite norme penali in senso stretto le disposizioni generali del codice penale, che non descrivono reati ma si limitano a precisare, ad esempio, quale sia la struttura del reato; le cause di esclusione della punibilità; la disciplina del concorso di reati e del concorso di persone.

La dottrina prevalente (MANTOVANI, PADOVANI, FIANDACA-MUSCO) ha individuato i seguenti caratteri essenziali delle norme penali:

  • autonomia, nel senso di complesso di norme dotato di proprie regole e propri principi;
  • sussidiarietà, nel senso che il ricorso al diritto penale deve costituire l'extrema ratio, cioè deve limitarsi ai soli casi in cui altre sanzioni (civili, amministrative o tributarie) non appaiano adeguate a dissuadere i consociati dall'offendere determinati beni o interessi;
  • frammentarietà, nel senso che l'illecito penale si configura soltanto a fronte di alcune modalità di aggressione dei beni: difatti, non tutto ciò che è immorale costituisce reato né tutto ciò che è giuridicamente illecito lo è anche dal punto di vista penale;
  • necessarietà o meritevolezza, nel senso che l'intervento del diritto penale deve essere limitato ai casi in cui l'aggressione dei beni di maggiore rilevanza raggiunga un certo livello di gravità.

I Principi del Diritto Penale

Il diritto penale è retto da cinque principi fondamentali:

  1. il principio di legalità;
  2. il principio di materialità;
  3. il principio di offensività;
  4. il principio di soggettività;
  5. il principio di proporzione e di sussidiarietà.

Il Principio di Legalità

Il PRINCIPIO DI LEGALITA' è sancito dall'art. 1 c.p., ai sensi del quale "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". Esso può essere definito anche come principio del nullum crimen nulla poena sine lege, il quale trova riferimento anche nell'art. 25, comma 2, Cost, ove si legge che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".

La dottrina ritiene che questo principio può essere inteso in due accezioni:

  • come principio di legalità in senso formale, il quale comporta il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla stessa legge espressamente stabilite;
  • come principio di legalità in senso sostanziale, con il quale si intende il diritto penale destinato a limitare e comprimere la libertà individuale attraverso sanzioni afflittive, come una extrema ratio.

Il principio di legalità ha quattro corollari:

  • il principio di riserva di legge;
  • il principio di tassatività;
  • il principio di irretroattività;
  • il divieto di analogia.

Il Principio della Riserva di Legge

Il principio della riserva di legge comporta il divieto di punire un determinato fatto in mancanza di una specifica norma di legge che lo configuri come reato: esso, quindi, esclude dalle fonti del diritto penale sia le fonti non scritte, sia quelle scritte diverse dalla legge (ad esempio, i regolamenti, le ordinanze, ecc). Tale principio risponde all'esigenza di garanzia dei cittadini contro i possibili arbitri del potere giudiziario e del potere esecutivo.

Collegato al principio della riserva di legge è il problema dell'ammissibilità dei decreti- legge e dei decreti-legislativi in materia penale. Si ritiene che il giudice non possa fondare una condanna sulla base di un decreto-legge non ancora convertito in legge violando, in caso contrario, il principio di cui al secondo comma dell'art. 25 Cost ma anche quello sancito dal secondo comma dell'art. 101 Cost (sottoposizione dei giudici alla legge).

Il Principio di Tassatività

Il principio di tassatività indica il dovere del legislatore di determinare, in modo preciso, la fattispecie penale astratta che, in quanto tale, risponde all'esigenza della certezza del diritto. Ciò per evitare l'arbitrio del potere giudiziario, garantendo inoltre all'imputato il diritto di difesa. Il principio consiste, pertanto, nella riconducibilità dei fatti incriminati ai modelli legali contenuti nel codice penale e nelle altre norme penali.

Il Principio di Irretroattività

Il principio di irretroattività comporta che le norme penali incriminatrici hanno efficacia soltanto per i fatti commessi dopo la loro entrata in vigore. Ciò significa che la legge penale dispone solo per l'avvenire. Questo principio verrà spiegato in maniera più diffusa nella lezione n. 4.

Il Divieto di Analogia

L'analogia consiste nel procedimento con cui ad un caso concreto non previsto dalla legge si applica la disciplina prevista per un caso analogo, avente in comune con il primo la ratio legis

Il ricorso all'analogia è ammissibile solo quando:

  • il caso in questione non sia previsto da alcuna norma;
  • tra la fattispecie prevista e quella non prevista vi siano caratteristiche comuni;
  • tali elementi comuni riguardino la ratio della disciplina legislativa.

Il secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede, oltre all'analogia legis di cui si è ora trattato, anche il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico (c.d. Analogia juris), nel caso in cui non vi siano previsioni previsioni di casi analoghi tali da colmare la lacuna normativa.

Il ricorso all'analogia nel diritto penale incontra del limiti, stabiliti dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Il divieto vale per le leggi penali in senso stretto, cioè per le c.d. Norme incriminatrici speciali e per quelle che le integrano, in quanto limitano i diritti dell'individuo (divieto di analogia in "malam partem". Si discute invece se il divieto si applichi a disposizioni che non comportano un aggravamento della siutazione dell'imputato (c.d. Analogia in "bonam partem"). Sul punto, parte della dottrina (ANTOLISEI) ne consente il ricorso purché si tratti di norme non eccezionali.

Ugualmente (secondo MANTOVANI), l'analogia in bonam partem resta circoscritta ad ipotesi marginali, ovvero:

  • alle scriminanti le quali, riferendosi a fatti ab origine leciti, sono esse stesse espressione di principi generali;
  • al principio di irresponsabilità dei non imputabili, collegato al generale principio della capacità di intendere e di volere.

Il Principio di Materialità

Il PRINCIPIO DI MATERIALITA', sancito dall'art. 25 Cost., comporta che il reato debba necessariamente consistere in un fatto umano che si estrinseca materialmente nel mondo esteriore. Pertanto, la sola intenzione di commettere un reato non è punibile.

Il Principio di Offensività

Il PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' richiede che, per aversi reato, occorre che il fatto concreto sia effettivamente offensivo del bene protetto dalla stessa norma. In ossequio al brocardo latino nullum crimen sine iniuria, sussiste reato, e dunque è possibile applicare la sanzione penale, solo dove si verifichi l'offesa, intesa quale lesione attuale (danno) o meramente potenziale (pericolo) di un bene-interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento. Ad esempio, se un soggetto si appropria di un ago da cucire di un'altra persona, astrattamente è configurabile il delitto di furto, poiché l'agente si è appropriato di cosa mobile altrui. In realtà, secondo dottrina e giurisprudenza, poiché l'ago ha un valore assolutamente trascurabile, la condotta posta in essere non è idonea a recare un'effettiva lesione al bene giuridico patrimonio, e pertanto non è punibile. L'applicazione del principio di offensività rende, inoltre, non punibile il falso grossolano, quando è realizzato in modo tale da non poter ingannare nessuno (si pensi alla riproduzione di banconote gigantesche per fini pubblicitari).

Il Principio di Soggettività

Secondo il PRINCIPIO DI SOGGETTIVITA', un comportamento umano costituisce reato quando è anche riferibile alla volontà dell'agente. Pertanto, affinché possa configurarsi reato,

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