Documento da Corso Pratico di Diritto su Riassunti Pratici di Diritto Penale – Parte Generale e Speciale. Il Pdf è un riassunto di diritto per l'Università, che tratta concetti introduttivi e l'efficacia della legge penale nello spazio, utile per lo studio della materia Diritto.
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Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, attraverso la minaccia di una sanzione o pena, proibisce determinati comportamenti umani - reati - ritenuti contrari ai fini che esso persegue.
Pertanto, può dirsi che la funzione principale del diritto penale è la difesa della società dai reati, cioè dai comportamenti individuali aggressivi di rilevanti beni giuridici (quali la vita, l'integrità fisica, l'onore, il patrimonio, la fede pubblica, ecc).
Quando la lesione o la messa in pericolo di tali beni è rilevante, l'ordinamento risponde con sanzioni penali; quando l'offesa è di minore rilevanza, vengono applicate sanzioni civili (ad esempio, risarcimento dei danni) o amministrative (ad esempio, sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali).
Il diritto penale presenta diversi caratteri:
Per norma penale in senso stretto o norma incriminatrice si intende quella disposizione di legge che vieta un determinato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena. Gli elementi costitutivi della norma incriminatrice sono:
Non possono, pertanto, essere definite norme penali in senso stretto le disposizioni generali del codice penale, che non descrivono reati ma si limitano a precisare, ad esempio, quale sia la struttura del reato; le cause di esclusione della punibilità; la disciplina del concorso di reati e del concorso di persone.
La dottrina prevalente (MANTOVANI, PADOVANI, FIANDACA-MUSCO) ha individuato i seguenti caratteri essenziali delle norme penali:
Il diritto penale è retto da cinque principi fondamentali:
Il PRINCIPIO DI LEGALITA' è sancito dall'art. 1 c.p., ai sensi del quale "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". Esso può essere definito anche come principio del nullum crimen nulla poena sine lege, il quale trova riferimento anche nell'art. 25, comma 2, Cost, ove si legge che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".
La dottrina ritiene che questo principio può essere inteso in due accezioni:
Il principio di legalità ha quattro corollari:
Il principio della riserva di legge comporta il divieto di punire un determinato fatto in mancanza di una specifica norma di legge che lo configuri come reato: esso, quindi, esclude dalle fonti del diritto penale sia le fonti non scritte, sia quelle scritte diverse dalla legge (ad esempio, i regolamenti, le ordinanze, ecc). Tale principio risponde all'esigenza di garanzia dei cittadini contro i possibili arbitri del potere giudiziario e del potere esecutivo.
Collegato al principio della riserva di legge è il problema dell'ammissibilità dei decreti- legge e dei decreti-legislativi in materia penale. Si ritiene che il giudice non possa fondare una condanna sulla base di un decreto-legge non ancora convertito in legge violando, in caso contrario, il principio di cui al secondo comma dell'art. 25 Cost ma anche quello sancito dal secondo comma dell'art. 101 Cost (sottoposizione dei giudici alla legge).
Il principio di tassatività indica il dovere del legislatore di determinare, in modo preciso, la fattispecie penale astratta che, in quanto tale, risponde all'esigenza della certezza del diritto. Ciò per evitare l'arbitrio del potere giudiziario, garantendo inoltre all'imputato il diritto di difesa. Il principio consiste, pertanto, nella riconducibilità dei fatti incriminati ai modelli legali contenuti nel codice penale e nelle altre norme penali.
Il principio di irretroattività comporta che le norme penali incriminatrici hanno efficacia soltanto per i fatti commessi dopo la loro entrata in vigore. Ciò significa che la legge penale dispone solo per l'avvenire. Questo principio verrà spiegato in maniera più diffusa nella lezione n. 4.
L'analogia consiste nel procedimento con cui ad un caso concreto non previsto dalla legge si applica la disciplina prevista per un caso analogo, avente in comune con il primo la ratio legis
Il ricorso all'analogia è ammissibile solo quando:
Il secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede, oltre all'analogia legis di cui si è ora trattato, anche il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico (c.d. Analogia juris), nel caso in cui non vi siano previsioni previsioni di casi analoghi tali da colmare la lacuna normativa.
Il ricorso all'analogia nel diritto penale incontra del limiti, stabiliti dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Il divieto vale per le leggi penali in senso stretto, cioè per le c.d. Norme incriminatrici speciali e per quelle che le integrano, in quanto limitano i diritti dell'individuo (divieto di analogia in "malam partem". Si discute invece se il divieto si applichi a disposizioni che non comportano un aggravamento della siutazione dell'imputato (c.d. Analogia in "bonam partem"). Sul punto, parte della dottrina (ANTOLISEI) ne consente il ricorso purché si tratti di norme non eccezionali.
Ugualmente (secondo MANTOVANI), l'analogia in bonam partem resta circoscritta ad ipotesi marginali, ovvero:
Il PRINCIPIO DI MATERIALITA', sancito dall'art. 25 Cost., comporta che il reato debba necessariamente consistere in un fatto umano che si estrinseca materialmente nel mondo esteriore. Pertanto, la sola intenzione di commettere un reato non è punibile.
Il PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' richiede che, per aversi reato, occorre che il fatto concreto sia effettivamente offensivo del bene protetto dalla stessa norma. In ossequio al brocardo latino nullum crimen sine iniuria, sussiste reato, e dunque è possibile applicare la sanzione penale, solo dove si verifichi l'offesa, intesa quale lesione attuale (danno) o meramente potenziale (pericolo) di un bene-interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento. Ad esempio, se un soggetto si appropria di un ago da cucire di un'altra persona, astrattamente è configurabile il delitto di furto, poiché l'agente si è appropriato di cosa mobile altrui. In realtà, secondo dottrina e giurisprudenza, poiché l'ago ha un valore assolutamente trascurabile, la condotta posta in essere non è idonea a recare un'effettiva lesione al bene giuridico patrimonio, e pertanto non è punibile. L'applicazione del principio di offensività rende, inoltre, non punibile il falso grossolano, quando è realizzato in modo tale da non poter ingannare nessuno (si pensi alla riproduzione di banconote gigantesche per fini pubblicitari).
Secondo il PRINCIPIO DI SOGGETTIVITA', un comportamento umano costituisce reato quando è anche riferibile alla volontà dell'agente. Pertanto, affinché possa configurarsi reato,