Capitolo 8 Penale: applicazione della legge penale italiana nello spazio

Documento di Diritto sul Capitolo 8 Penale, che analizza l'applicazione della legge penale italiana nello spazio. Il Pdf esamina i principi di territorialità, universalità e personalità, e il riconoscimento delle sentenze penali straniere, offrendo una trattazione approfondita per l'università.

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CAPITOLO 8 PENALE
1. Il diritto penale nazionale ed il rapporto con gli altri ordinamenti: i criteri.
Con quali limiti spaziali, cioè all'interno di quali confini territoriali, Si applica la legge
penale italiana? La risposta al quesito impone di analizzare alcune norme del codice
vigente, che disciplinano l'obbligatorietà della legge penale italiana (art. 3 c.p.), il
concetto di territorio dello stato (art. 4 c.p.) e di delitto commesso nel territorio dello
Stato (art. 6 c.p.), la nozione di delitto politico (art. 8), la rilevanza penale dei fatti
commessi interamente all'estero (artt. 7, 9 e 10 c.p.). Inoltre, alcuni istituti al confine
con il diritto processuale penale regolano l'estradizione sia attiva che passiva (cioè
concessa o richiesta, art. 13 c.p.) nonc la rilevanza delle sentenze penali straniere
(art. 11 e 12 c.p.). Si tratta di un quadro piuttosto articolato, fortemente influenzato
dalla tendenziale "universalità" delle scelte operate dal codice del 1930: la gran parte
dei fatti di reato commessi all'estero sono sottoposti alla giurisdizione italiana, se
commessi da un cittadino italiano, oppure da uno straniero, ma ai danni di un
cittadino italiano, ed addirittura se commessi dallo straniero ai danni di uno
straniero, qualora - oltre ad alcune altre condizioni che vedremo nel dettaglio, v. $
3.3.- il colpevole si trovi nel territorio dello Stato. Inoltre, i progressivi obblighi cui è
sottoposto il nostro ordinamento nei confronti dell'Unione Europea, nonc la
creazione della Corte Penale Internazionale (v. cap. IV, $ 6) hanno contribuito ad
aumentare, soprattutto con riferimento ai crimini transnazionali l'ambito di
operatività della nostra legge penale per i fatti commessi all'estero. Prima di
analizzare, nel dettaglio, la disciplina codicistica, occorre chiarire che, in termini
generali, i criteri alla stregua dei quali valutare l'obbligatorietà della legge penale
italiana nello spazio sono quattro, Secondo il principio di universalità, è punito alla
stregua del diritto penale italiano qualsiasi delitto, commesso da chiunque, a danno
di chiunque, anche all'estero. Il principio di territorialità, al contrario limita
l'applicazione della nostra legge penale ai soli fatti commessi nel territorio dello
Stato. Il principio di personalità passiva prevede l'applicazione della legge penale
dello Stato cui appartiene il titolare del bene offeso dal reato. Infine, alla stregua del
principio di personalità attiva, si applica la legge penale dello Stato di appartenenza
del reo. Occorre subito precisare che nessun sistema applica uno di questi criteri
nella sua versione pura: un esasperato universalismo, infatti, rende inefficace il
sistema, quanto meno per ragioni di carico giudiziario, mentre la rigorosa limitazione
ai soli fatti commessi nel territorio dello Stato lascerebbe prive di tutela situazioni
che, per la gravità dei fatti, la nazionalità della vittima, o la presenza del colpevole
entro i confini dello Stato stesso, non possono essere trascurati dall'ordina mento:
non è certo opportuno, per esempio, lasciare impunito un omicidio commesso
all'estero contro un proprio cittadino né, d'altro canto, si può consentire ai cittadini
italiani di commettere impunemente gravi reati al di fuori del territorio dello Stato.
Pertanto, ogni ordinamento giuridico disciplina l'efficacia della legge penale nello
spazio attraverso la combinazione di tutti e quattro i criteri indicati. In termini di
estrema sintesi, si può affermare che il nostro ordinamento ha esplicitamente
previsto, all'art. 6, comma 1,c.p., il principio di territorialità, ma ha introdotto tante e
rilevanti deroghe, in virtù delle quali, ai sensi degli art. 7-10 c.p., la legge penale
italiana si applica ai fatti commessi all'estero, da registrare una significativa
tendenza, come già accennato, verso il principio di universalità, pur temperato da
alcuni limiti, derivanti dalla parziale applicazione dei due altri criteri, di personali
passiva e attiva.
2. I principio di territorialità.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, c.p., <La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini
o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato>, con le uniche, tassative eccezioni
previste dal diritto pubblico o internazionale (per esempio, le immunità consolari).
Tale obbligatorietà non può conoscere deroghe diverse da quelle indicate, come
chiarito da una recente pronuncia di legittimità: < L'art. 3 c.p., sancisce principio
dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla. La rilevanza della
disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa
esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico
interno o dal diritto internazionale e territorio dello Stato, di implicano che le
tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nella natura essenzialmente
consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano
essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale. Il principio
assume particolare valore morale e sociale allorc nella specie come la tutela
penale I riguardi materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia che la legge
fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza
morale giuridica dei coniugi (art. 29 cost.), uguaglianza che costituisce pertanto un
valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della
persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti
(nella specie, il ricorrente, un cittadino del Marocco imputato del reato di cui all'art.
572 c.p. per maltrattamenti nei confronti della moglie, aveva basato la propria tesi
difensiva sul fatto che i coniugi erano portatori di cultura, religione e valori differenti
da quelli italiani, tali da influire sotto il profilo sia della gravità del reato che dell'entità
della pena e sulla sussistenza delle attenuanti generiche) >. Conseguenza di questa
"obbligatorietà" della legge penale è che tutti coloro che si trovano nel territorio dello
Stato sono tenuti ad osservarla, e che, pertanto, com'è ovvio, < Chiunque commette

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Il diritto penale nazionale e il rapporto con gli altri ordinamenti: i criteri

1. Il diritto penale nazionale ed il rapporto con gli altri ordinamenti: i criteri. Con quali limiti spaziali, cioè all'interno di quali confini territoriali, Si applica la legge penale italiana? La risposta al quesito impone di analizzare alcune norme del codice vigente, che disciplinano l'obbligatorietà della legge penale italiana (art. 3 c.p.), il concetto di territorio dello stato (art. 4 c.p.) e di delitto commesso nel territorio dello Stato (art. 6 c.p.), la nozione di delitto politico (art. 8), la rilevanza penale dei fatti commessi interamente all'estero (artt. 7, 9 e 10 c.p.). Inoltre, alcuni istituti al confine con il diritto processuale penale regolano l'estradizione sia attiva che passiva (cioè concessa o richiesta, art. 13 c.p.) nonché la rilevanza delle sentenze penali straniere (art. 11 e 12 c.p.). Si tratta di un quadro piuttosto articolato, fortemente influenzato dalla tendenziale "universalità" delle scelte operate dal codice del 1930: la gran parte dei fatti di reato commessi all'estero sono sottoposti alla giurisdizione italiana, se commessi da un cittadino italiano, oppure da uno straniero, ma ai danni di un cittadino italiano, ed addirittura se commessi dallo straniero ai danni di uno straniero, qualora - oltre ad alcune altre condizioni che vedremo nel dettaglio, v. $ 3.3 .- il colpevole si trovi nel territorio dello Stato. Inoltre, i progressivi obblighi cui è sottoposto il nostro ordinamento nei confronti dell'Unione Europea, nonché la creazione della Corte Penale Internazionale (v. cap. IV, $ 6) hanno contribuito ad aumentare, soprattutto con riferimento ai crimini transnazionali l'ambito di operatività della nostra legge penale per i fatti commessi all'estero. Prima di analizzare, nel dettaglio, la disciplina codicistica, occorre chiarire che, in termini generali, i criteri alla stregua dei quali valutare l'obbligatorietà della legge penale italiana nello spazio sono quattro, Secondo il principio di universalità, è punito alla stregua del diritto penale italiano qualsiasi delitto, commesso da chiunque, a danno di chiunque, anche all'estero. Il principio di territorialità, al contrario limita l'applicazione della nostra legge penale ai soli fatti commessi nel territorio dello Stato. Il principio di personalità passiva prevede l'applicazione della legge penale dello Stato cui appartiene il titolare del bene offeso dal reato. Infine, alla stregua del principio di personalità attiva, si applica la legge penale dello Stato di appartenenza del reo. Occorre subito precisare che nessun sistema applica uno di questi criteri nella sua versione pura: un esasperato universalismo, infatti, rende inefficace il sistema, quanto meno per ragioni di carico giudiziario, mentre la rigorosa limitazione ai soli fatti commessi nel territorio dello Stato lascerebbe prive di tutela situazioni che, per la gravità dei fatti, la nazionalità della vittima, o la presenza del colpevole entro i confini dello Stato stesso, non possono essere trascurati dall'ordina mento: non è certo opportuno, per esempio, lasciare impunito un omicidio commesso all'estero contro un proprio cittadino né, d'altro canto, si può consentire ai cittadiniitaliani di commettere impunemente gravi reati al di fuori del territorio dello Stato. Pertanto, ogni ordinamento giuridico disciplina l'efficacia della legge penale nello spazio attraverso la combinazione di tutti e quattro i criteri indicati. In termini di estrema sintesi, si può affermare che il nostro ordinamento ha esplicitamente previsto, all'art. 6, comma 1,c.p., il principio di territorialità, ma ha introdotto tante e rilevanti deroghe, in virtù delle quali, ai sensi degli art. 7-10 c.p., la legge penale italiana si applica ai fatti commessi all'estero, da registrare una significativa tendenza, come già accennato, verso il principio di universalità, pur temperato da alcuni limiti, derivanti dalla parziale applicazione dei due altri criteri, di personalità passiva e attiva.

Il principio di territorialità

2. I principio di territorialità. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, c.p., <La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato>, con le uniche, tassative eccezioni previste dal diritto pubblico o internazionale (per esempio, le immunità consolari). Tale obbligatorietà non può conoscere deroghe diverse da quelle indicate, come chiarito da una recente pronuncia di legittimità: < L'art. 3 c.p., sancisce principio dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale e territorio dello Stato, di implicano che le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nella natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché nella specie come la tutela penale I riguardi materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale giuridica dei coniugi (art. 29 cost.), uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti (nella specie, il ricorrente, un cittadino del Marocco imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. per maltrattamenti nei confronti della moglie, aveva basato la propria tesi difensiva sul fatto che i coniugi erano portatori di cultura, religione e valori differenti da quelli italiani, tali da influire sotto il profilo sia della gravità del reato che dell'entità della pena e sulla sussistenza delle attenuanti generiche) >. Conseguenza di questa "obbligatorietà" della legge penale è che tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla, e che, pertanto, com'è ovvio, < Chiunque commetteun reato nel territorio dello Stato punito secondo la legge italiana >, come recita - rendendo, verosimilmente, pleonastico il disposto di cui all'art. 3 c.p. - il comma dell'art. 6 c.p. 1 Il primo, fondamentale criterio di riferimento per l'applicazione della legge penale nello spazio, pertanto, è il principio di territorialità ribadito dalle due norme citate con riferimento sia ai soggetti (chi si trova nel nostro territorio è sottoposto alla legge penale italiana, sia esso cittadino o straniero) che ai fatti (i reati commessi in territorio italiano sono puniti ai sensi della nostra legge penale). Il codice del 1930, in ossequio a quella che è stata definita "ideologia autarchica", detta, poi, alcuni criteri di collegamento tra fatto di reato e ordinamento italiano estremamente estesi: ai sensi del comma 2 dell'art. 6 c.p., infatti, < Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando lazione o l'omissione, che lo costituisce, ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione dell'omissione >. Si tratta, come detto, di un criterio molto esteso: il reato è punito ai sensi della legge italiana anche se solo la condotta è stata tenuta in Italia e l'evento si è verificato all'estero; oppure, ancora, anche se la condotta (sia essa attiva o omissiva) è stata tenuta interamente all'estero, qualora l'evento si verifichi nel nostro territorio. Questo ampio criterio - detto, indottrina, dell'ubiquità ma che sarebbe più corretto chiamare della sineddoche, dal momento che si considera come commesso interamente nel territorio dello Stato un fatto del quale sono una parte si è qui tenuta o realizzata - viene poi "estremizzato", dal momento che anche solo una parte della condotta può essere tenuta in Italia, con la conseguenza che si applicherà la nostra legge penale anche ad un fatto avvenuto quasi completamente all'estero, il cui evento si è realizzato all'estero, purché un frammento anche minimo della condotta si sia tenuto in Italia. In questo senso si esprime la giurisprudenza di legittimità: < In caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di cui all'art. 270-bis c.p., in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ravvisato la giurisdizione italiana in relazione alla condotta dell'imputato che, introdottosi illegalmente in Italia, in possesso di documenti falsi e condannato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., deteneva materiali idonei allo svolgimento di attività di proselitismo e si tratteneva illecitamente nel territorio dello Stato italiano, in assenza di elementi che evidenziassero la rescissione del vincolo associativo con l'organizzazione criminale denominata Isis)>. Nei reati commissivi mediante omissione (v. cap. XII, $ 3), in presenza di una condotta colposa di un medico ortopedico che, omettendo alcuni indispensabili accertamenti diagnostici, effettui un' erronea prescrizione terapeutica - imporre l'applicazione di un bustorigido ad un bimbo affetto da una rara Patologia che rende il busto stesso pericoloso, per l'estrema fragilità dei tessuti molli, con conseguente fragilità vasale presenza di aneurismi arteriosi - si ritenuta applicabile la legge italiana anche se il busto fu applicato in Francia, ed ivi si verificò il decesso della creatura: < I reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale, qualora abbia avuto luogo in tale territorio anche una sola parte della omissione causativa dell'evento > La definizione di reato commesso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., appare, inoltre, davvero troppo lata con riferimento a frammenti della condotta, avvenuti in Italia, che attengano al mero accordo a commettere un reato. Tale accordo, non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p. perché ancora non ha raggiunto la soglia del tentativo. rende comunque applicabile la legge penale italiana, qualora il reato stesso. Si consumi all', estero. In particolare: < Nell'ipotesi di concorso in traffico internazionale di stupefacenti, il reato è da ritenere commesso nel territorio dello Stato anche nel caso in cui sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo la stessa essere intesa come frammento di un unico ed inscindibile "iter" delittuoso > Infine, un reato commesso interamente all'estero < non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione [v. cap. XXVI, $ 4] con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 c.p., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano >.

La nozione di territorio dello Stato

2.1 la nozione di territorio dello stato Il territorio dello stato (principale criterio di collegamento fra fatto di reato e ordinamento italiano chiuso) non va inteso come il suolo entro i confini d'Italia (comprensivo del sottosuolo, delle acque interne e delle coste), ma identifica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, c.p., ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato, come il mare costiero (sino a 12 miglia dalle coste, art. 2, comma 2, cod. navig.) e lo spazio aereo nazionale (art. 3, cod. navig.). Inoltre, ai sensi della medesima norma: < Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera>. Infine, occorre chiarire che il codice non riserva alcuna disciplina ai reati commessi a bordo di una nave straniera, che si trovi nelle acque territoriali italiane. Peraltro, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione internazionale concernente il mare territoriale e la zona attigua (Ginevra, 29 aprile 1958), lo Stato costiero non può esercitare la propria giurisdizione penale, a meno che non si

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