Catalogazione delle norme e delle fonti del diritto, la gerarchia delle fonti

Slide dall'Università San Raffaele sulla catalogazione delle norme e delle fonti del diritto, con un focus sulla gerarchia delle fonti. Il Pdf esplora gli atti aventi forza di legge, inclusi i decreti legislativi e i regolamenti regionali, ed è pensato per studenti universitari di Diritto che studiano Economia e diritto dei consumi.

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Prof.ssa Rachele Marseglia
Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle
fonti del diritto. La gerarchia delle fonti
insegnamento
Economia e diritto dei consumi:
regole giuridiche ed economiche
in nutrizione
Professore
Rachele Marseglia
Argomento
Lezione 5. La catalogazione delle
norme e delle fonti del diritto. La
gerarchia delle fonti.
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Prof.ssa Rachele Marseglia
b. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
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Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto.
La gerarchia delle fonti
l’ordinamento attribuisce il potere legislativo al
Parlamento ed il potere esecutivo al Governo.
Lespressione del potere legislativo si sostanzia nella
produzione di leggi ordinarie. Talvolta, tuttavia, l’iter
procedurale prolisso e complesso che si articola nelle
cinque fasi di produzione della legge ordinaria, si scontra
con le necessità e le urgenze proprie di una determinata
situazione concreta che deve essere regolamentata con
imminenza. In questi casi, quando necessità, urgenze e
tecnicismi richiedono un intervento normativo più celere
perché frutto di un iter di formazione più snello e ridotto,
la Costituzione ammette che il potere legislativo venga
eccezionalmente trasmesso anche al Governo.

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Università San Raffaele Roma

Prof.ssa Rachele Marseglia

insegnamento Economia e diritto dei consumi: regole giuridiche ed economiche in nutrizione

Professore Rachele Marseglia

Argomento Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto. La gerarchia delle fonti.

Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto. La gerarchia delle fonti

1T Università San Raffaele Roma Prof.ssa Rachele Marseglia

b. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

l'ordinamento attribuisce il potere legislativo al Parlamento ed il potere esecutivo al Governo. L'espressione del potere legislativo si sostanzia nella produzione di leggi ordinarie. Talvolta, tuttavia, l'iter procedurale prolisso e complesso che si articola nelle cinque fasi di produzione della legge ordinaria, si scontra con le necessità e le urgenze proprie di una determinata situazione concreta che deve essere regolamentata con imminenza. In questi casi, quando necessità, urgenze e tecnicismi richiedono un intervento normativo più celere perché frutto di un iter di formazione più snello e ridotto, la Costituzione ammette che il potere legislativo venga eccezionalmente trasmesso anche al Governo.

Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto. La gerarchia delle fonti

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Atti aventi forza di legge

Atti aventi forza di legge Sono l'espressione del potere legislativo eccezionalmente Esercitato dagli organi del potere esecutivo

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Atti aventi forza di legge: denominatore comune

Atti aventi forza di legge denominatore comune: il fatto di essere adottati dal Consiglio dei Ministri e di essere emanati, con forza costitutiva, dal Presidente della Repubblica. Hanno lo stesso valore di una legge ordinaria

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Atti aventi forza di legge: materie residue

Atti aventi forza di legge Materie residue: Non possono toccare le materie coperte dalla riserva di legge costituzionale ed ordinaria

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ATTI «LEGISLATIVI ECCEZIONALI» DELL'ESECUTIVO: DECRETI LEGGE

  • adottati dall'Esecutivo adotta «in casi straordinari di necessità e urgenza»
  • emanati dal Presidente della Repubblica
  • pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale

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DECRETI LEGGE: vigenza ed efficacia

  • Vigenti dal giorno stesso della pubblicazione ovvero il giorno successivo.
  • efficaci per 60 gg., caducazione effetti salvo conversione in legge

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DECRETI LEGGE: efficacia circoscritta

Proprio perché atti eccezionali, giustificati dalle ragioni di necessità ed urgenza che permettono loro di "sfuggire" alle briglie dell'iter legislativo ordinario del Parlamento, questi decreti sono destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, ovvero ad essere provvisori: venute meno le ragioni che li giustificano, non essendoci più urgenze o necessità particolari, il potere di disciplinare quelle materie torna al Parlamento e i decreti legge perdono efficacia, tanto da non essere più vincolanti. In concreto, quindi, una volta pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i decreti legge restano in vigore per 60 giorni.

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ATTI «LEGISLATIVI ECCEZIONALI» DELL'ESECUTIVO: DECRETI LEGISLATIVI

  • approvati dal Governo sulla base di una legge-delega
  • emanati dal Presidente della Repubblica
  • pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  • efficacia vincolante, dopo 15 gg dalla pubblicazione

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DECRETI LEGISLATIVI: legge parlamentare di delega

La legge parlamentare di delega definisce oggetto e termine della delega nonché principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi.

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DECRETI LEGISLATIVI: violazione della legge delega

Queste "definizioni" predeterminate consistono concretamente nei margini in cui viene perimetrato l'esercizio del potere eccezionale di legiferare che l'ordinamento attribuisce al Consiglio dei Ministri. Pertanto, qualora il Governo dovesse andare oltre queste sponde predeterminate, il suo operato si sostanzierebbe in una violazione della legge delega e la violazione della legge delega sarebbe causa di illegittimità del decreto legislativo.

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REGOLAMENTI REGIONALI

Espressione della potestà legislativa di cui l'ordinamento investe le Regioni art. 117 cost.

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REGOLAMENTI REGIONALI: Art. 117 della Costituzione

Art. 117 della Costituzione. «RISERVA DI LEGGE REGIONALE». Per queste specifiche materie infatti, la legge regionale assume la portata di una legge ordinaria

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Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano

inferiori gerarchicamente annullamento o disapplicazione in caso di contrasto con norme di rango superiore regolamenti adottati dall'Esecutivo o dagli enti pubblici territoriali.

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a. REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI

atti di portata formalmente amministrativa perché provengono dall'Esecutivo, dagli enti territoriali, dalle Province, dai Comuni o dalle Autorità amministrative indipendenti (come, ad esempio, l'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l'autorità garante per l'energia ed il gas, l'autorità garante per la privacy) e non dal Parlamento. I regolamenti dell'Esecutivo sono atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge

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REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI: adozione e pubblicazione

O adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Appartengono a questa categorie di atti i così detti regolamenti esecutivi, che si differenziano dai regolamenti indipendenti con i quali, invece, l'Esecutivo interviene per disciplinare materie non regolate dalla legge.

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Le fonti terziarie dell'ordinamento italiano

Non sono fonti scritte Non sono fonti emanate da un potere pubblico Sono le fonti più antiche del diritto

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Usi o consuetudini

Sono regole consolidate nel tempo. Perché acquistino rilevanza giuridica è necessario che ricorrano quattro elementi:

  1. Esistenza gruppo sociale che scelga di adottare un comportamento uniforme (elemento oggettivo o materiale);
  2. La reiterazione continua e uniforme della condotta (elemento oggettivo o materiale);
  3. La convinzione, da parte dei membri di tale gruppo sociale, che si tratti di una condotta che adempie ad un obbligo di legge (elemento psicologico o opinio iuris ac necessitatis).
  4. La pubblicazione nelle fonti di cognizione (es. raccolte ufficiali enti pubblici).

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Usi o consuetudini: efficacia vincolante

A fronte della sussistenza degli elementi soggettivi ed di quello oggettivo, perché i comportamenti consuetudinari si ergano al rango di fonti terziaria è necessario che siano pubblicati nelle fonti di cognizione. Dal momento della pubblicazione, infatti, le fonti terziarie possono presumersi esistenti fino a prova contraria. Generalmente, l'efficacia (piena) vincolante delle consuetudini si estende alle materie che non sono oggetto di regolamentazione da parte di norme di rango superiore. Tuttavia, talvolta l'efficacia vincolante delle consuetudini può estendersi anche alle materie regolate mediante la legge: perché si verifichi questa situazione però è necessario che siano, preventivamente, richiamate dalle norme stesse. L'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile dispone, infatti, che "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati". Da ciò deriva il fatto che il nostro ordinamento non ammette la validità delle consuetudini contra legem ovvero contrarie alle fonti scritte, ma solo delle consuetudini secundum legem, perché conformi alle fonti sovraordinate gerarchicamente, e delle consuetudini praeter legem, ovvero delle consuetudini strumentali a regolare materie che le fonti scritte non disciplinano, neanche attraverso regolamenti.

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