Slide dall'Università San Raffaele sulla catalogazione delle norme e delle fonti del diritto, con un focus sulla gerarchia delle fonti. Il Pdf esplora gli atti aventi forza di legge, inclusi i decreti legislativi e i regolamenti regionali, ed è pensato per studenti universitari di Diritto che studiano Economia e diritto dei consumi.
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insegnamento Economia e diritto dei consumi: regole giuridiche ed economiche in nutrizione
Professore Rachele Marseglia
Argomento Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto. La gerarchia delle fonti.
1T Università San Raffaele Roma Prof.ssa Rachele Marseglia
l'ordinamento attribuisce il potere legislativo al Parlamento ed il potere esecutivo al Governo. L'espressione del potere legislativo si sostanzia nella produzione di leggi ordinarie. Talvolta, tuttavia, l'iter procedurale prolisso e complesso che si articola nelle cinque fasi di produzione della legge ordinaria, si scontra con le necessità e le urgenze proprie di una determinata situazione concreta che deve essere regolamentata con imminenza. In questi casi, quando necessità, urgenze e tecnicismi richiedono un intervento normativo più celere perché frutto di un iter di formazione più snello e ridotto, la Costituzione ammette che il potere legislativo venga eccezionalmente trasmesso anche al Governo.
Lezione 5. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto. La gerarchia delle fonti
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Atti aventi forza di legge Sono l'espressione del potere legislativo eccezionalmente Esercitato dagli organi del potere esecutivo
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Atti aventi forza di legge denominatore comune: il fatto di essere adottati dal Consiglio dei Ministri e di essere emanati, con forza costitutiva, dal Presidente della Repubblica. Hanno lo stesso valore di una legge ordinaria
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Atti aventi forza di legge Materie residue: Non possono toccare le materie coperte dalla riserva di legge costituzionale ed ordinaria
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Proprio perché atti eccezionali, giustificati dalle ragioni di necessità ed urgenza che permettono loro di "sfuggire" alle briglie dell'iter legislativo ordinario del Parlamento, questi decreti sono destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, ovvero ad essere provvisori: venute meno le ragioni che li giustificano, non essendoci più urgenze o necessità particolari, il potere di disciplinare quelle materie torna al Parlamento e i decreti legge perdono efficacia, tanto da non essere più vincolanti. In concreto, quindi, una volta pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i decreti legge restano in vigore per 60 giorni.
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La legge parlamentare di delega definisce oggetto e termine della delega nonché principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi.
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Queste "definizioni" predeterminate consistono concretamente nei margini in cui viene perimetrato l'esercizio del potere eccezionale di legiferare che l'ordinamento attribuisce al Consiglio dei Ministri. Pertanto, qualora il Governo dovesse andare oltre queste sponde predeterminate, il suo operato si sostanzierebbe in una violazione della legge delega e la violazione della legge delega sarebbe causa di illegittimità del decreto legislativo.
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Espressione della potestà legislativa di cui l'ordinamento investe le Regioni art. 117 cost.
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Art. 117 della Costituzione. «RISERVA DI LEGGE REGIONALE». Per queste specifiche materie infatti, la legge regionale assume la portata di una legge ordinaria
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inferiori gerarchicamente annullamento o disapplicazione in caso di contrasto con norme di rango superiore regolamenti adottati dall'Esecutivo o dagli enti pubblici territoriali.
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atti di portata formalmente amministrativa perché provengono dall'Esecutivo, dagli enti territoriali, dalle Province, dai Comuni o dalle Autorità amministrative indipendenti (come, ad esempio, l'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l'autorità garante per l'energia ed il gas, l'autorità garante per la privacy) e non dal Parlamento. I regolamenti dell'Esecutivo sono atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge
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O adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Appartengono a questa categorie di atti i così detti regolamenti esecutivi, che si differenziano dai regolamenti indipendenti con i quali, invece, l'Esecutivo interviene per disciplinare materie non regolate dalla legge.
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Non sono fonti scritte Non sono fonti emanate da un potere pubblico Sono le fonti più antiche del diritto
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Sono regole consolidate nel tempo. Perché acquistino rilevanza giuridica è necessario che ricorrano quattro elementi:
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A fronte della sussistenza degli elementi soggettivi ed di quello oggettivo, perché i comportamenti consuetudinari si ergano al rango di fonti terziaria è necessario che siano pubblicati nelle fonti di cognizione. Dal momento della pubblicazione, infatti, le fonti terziarie possono presumersi esistenti fino a prova contraria. Generalmente, l'efficacia (piena) vincolante delle consuetudini si estende alle materie che non sono oggetto di regolamentazione da parte di norme di rango superiore. Tuttavia, talvolta l'efficacia vincolante delle consuetudini può estendersi anche alle materie regolate mediante la legge: perché si verifichi questa situazione però è necessario che siano, preventivamente, richiamate dalle norme stesse. L'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile dispone, infatti, che "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati". Da ciò deriva il fatto che il nostro ordinamento non ammette la validità delle consuetudini contra legem ovvero contrarie alle fonti scritte, ma solo delle consuetudini secundum legem, perché conformi alle fonti sovraordinate gerarchicamente, e delle consuetudini praeter legem, ovvero delle consuetudini strumentali a regolare materie che le fonti scritte non disciplinano, neanche attraverso regolamenti.
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