Documento dall'Università sulla successione nel diritto romano, distinguendo tra mortis causa e inter vivos. Il Pdf, un approfondimento di Diritto, esplora i requisiti di capacità giuridica per ereditando ed erede, le tipologie di legati e le riforme come la lex Falcidia, utile per studenti universitari.
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L'espressione successio in locum rende l'idea di un soggetto che prende il posto di un altro soggetto. Questa, insieme ai termini successio in ius, successio e, in italiano successione esprime, nell'ambito del linguaggio giuridico, l'idea del passaggio di posizioni giuridiche soggettive da un soggetto all'altro. Questo fenomeno riguarda sia situazioni/posizioni giuridiche attive (diritti soggettivi) che passive (doveri giuridici): fondamentalmente questi sono -> proprietà, crediti e debiti.
Terminologia -> dante in causa: colui che trasmette; successore o avente causa: colui che riceve, il quale acquista a titolo derivativo (cioè lo si riceve così com'era il bene prima della successione-> servitù di passaggio attiva su un terreno, il proprietario del terreno decede e il figlio eredita; la servitù rimane).
La successione, quindi, indica il subentro di un soggetto nei rapporti giuridici attivi e passivi di un altro soggetto. La successione può essere mortis causa o inter vivos.
Oggi quando parliamo di successioni si parla di successioni mortis causa -> il soggetto avente causa subentra nel momento in cui il dante causa viene a mancare; questo è un fenomeno mortis causa perché si verifica in seguito all'evento morte.
In diritto romano invece bisogna specificare se mortis causa o inter vivos -> che si verifica quando si compie l'adrogatio, ovvero quando un soggetto sui iuris adotta un altro soggetto anch'egli sui iuris, ovvero un altro pater familias. Siccome il soggetto adottato è giuridicamente autonomo avrà un patrimonio attivo e passivo; nel momento in cui viene adottato, passa sotto la potestà di colui che lo ha adottato e questo comporta il passaggio di patrimonio attivo e passivo a colui che lo ha adottato.
Un altro caso, anche se trasferisce solo l'attivo del patrimonio, è quello della successione in favore del pater che avviene con la conventio in manu di donna sui iuris. « esempi di successioni iure civile.
Un esempio di successione iure praetorio è quella del bonorum emptor in dipendenza della bonorum venditio (il debitore inadempiente perde i suoi beni che vengono venduti all'asta attraverso la bonorum venditio e acquistati da un bonorum emptor).
Quindi, la successione inter vivos è in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos, mentre quella mortis causa è in dipendenza dalla morte del titolare dei diritti e doveri che passano all'avente causa (successore)
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale complesso, se non c'è subentra la legge che tiene conto del grado di parentela (oggi) e del rapporto di connubio (rapporto con il coniuge).
Oggi la successione è entro il sesto grado.
Una distinzione importante che riguarda il diritto delle persone (persona-> in latino significa maschera) è che i soggetti si dividono in soggetti alieni iuris o sui iuris. Per comprendere il senso di questi termini bisogna introdurre il concetto di capacità che può essere:
diritto romano-> la capacità giuridica non si acquisisce con la nascita e per averla bisogna essere un soggetto :
uomini liberi uomini schiavi soggetto sui iuris: soggetto giuridicamente autonomo, è quel soggetto che non è sottoposto a nessun altro soggetti alieni iuris: soggetto non autonomo giuridicamente, sottoposto alla potestà di un altro soggetto
La successione, in entrambi i casi, mortis causa o inter vivos si verifica quando un soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici di un altro soggetto, nei crediti ma anche nei debiti.
Le successioni mortis causa sono un argomento molto vicino al diritto attuale.
La capacità giuridica, a Roma, era un presupposto fondamentale per poter essere sia ereditando che erede. Alla successione ereditaria erano chiamati anche nascituri, detti postumi, purché fossero già stati concepiti al momento della morte dell' ereditando.
Ma la capacità giuridica, in quale momento doveva essere presente per poter essere ereditando o erede?
Successione testamentaria (testamenti factio)
Ereditando -> la capacità giuridica è richiesta al momento della morte
Ereditando (testamenti factio attiva) -> richiede entrambe le capacità: quella giuridica deve sussistere al momento del perfezionamento del testamento, cioè al momento del completamento e doveva durare senza interruzioni fino al momento della morte; quella d'agire è necessaria solo al momento del perfezionamento.
Erede -> la capacità giuridica è richiesta al momento della delazione (eccetto per i postumi); per gli eredi volontari anche al momento dell'accettazione
Erede (testamenti factio passiva) -> esclusi i postumi; capacità giuridica richiesta sia al momento del perfezionamento che al tempo della delazione; per gli eredi volontari questa doveva sussistere anche al momento dell'accettario. Per la testamenti factio passiva però si derogava sia nei casi di filii familias direttamente sottoposti alla patria potestas del testatore, sia nei riguardi dei servi manomessi tramite testamento, in quanto entrambe queste categorie sarebbero diventati giuridicamente capaci solo con la morte dell'ereditando.
Potevano essere istituiti eredi anche figli e servi altrui. Questi, però tramite l'accettazione, non avrebbero acquistato a se stessi (direttamente) ma all'avente potestà e, potevano compiere l'atto dell'accettazione, solo in seguito all'autorizzazione (espresso autoritario invito - iussus) del pater/dominus; questo perchè era quest'ultimo che, con l'accettazione, sarebbe diventato erede.
La successione può essere:
Nel diritto romano, i successori mortis causa a titolo universale erano gli heredes, ovvero gli eredi e l'insieme delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius (defunto/ereditando), che veniva trasmesse agli eredi, costituivano l'hereditas (eredità).
L'acquisto dell'eredità presuppone la delazione ereditaria, ovvero la chiamata all'eredità che, solitamente, coincide nel momento stesso della morte dell'ereditando.
Queste poteva essere di due tipi (ieri come oggi):
Una volta trasferita l'eredità, il chiamato all'eredità (delato) diventa erede automaticamente_e necessariamente, a volte questo accade in seguito all'accettazione dell'eredità (aditio). Da qui nasce la differenza tra eredi legittimi ed eredi necessari. Gli eredi, per il diritto romano, che fossero eredi legittimi (ab intestato) o eredi di una successione testamentaria, potevano essere necessari o volontari (il termine necessario non deve essere inteso nell'accezione con cui lo intendiamo noi nel nostro ordinamento, ovvero gli eredi necessari indicano gli eredi legittimari, ossia quei soggetti che non possono essere esclusi dall'eredità e a cui va riconosciuta una quota legittima) ->
La differenza principale tra queste due tipologie di eredi era che gli eredi necessari non avevano bisogno di accettare l'eredità, diventavano eredi direttamente con la morte del de cuius, e non potevano nemmeno rinunciare (almeno fino a un certo periodo). Gli eredi volontari dovevano accettarla. Una volta acquisita la qualità di erede, non si perdeva più -> 'semel heres, semper heres', una volta erede, sempre erede; pertanto questa non poteva essere ceduta.
Ma quali sono le forme di accettazione dell'eredità?