Diritto romano: la successione mortis causa e inter vivos

Documento dall'Università sulla successione nel diritto romano, distinguendo tra mortis causa e inter vivos. Il Pdf, un approfondimento di Diritto, esplora i requisiti di capacità giuridica per ereditando ed erede, le tipologie di legati e le riforme come la lex Falcidia, utile per studenti universitari.

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Capitolo VIII
L’espressione successio in locum rende l’idea di un soggetto che prende il posto di un altro
soggetto. Questa, insieme ai termini successio in ius, successio e, in italiano successione esprime,
nell’ambito del linguaggio giuridico, l’idea del passaggio di posizioni giuridiche soggettive da un
soggetto all’altro. Questo fenomeno riguarda sia situazioni/posizioni giuridiche attive (diritti
soggettivi) che passive (doveri giuridici): fondamentalmente questi sono proprietà, crediti e
debiti.
Terminologia dante in causa: colui che trasmette; successore o avente causa: colui che riceve, il
quale acquista a titolo derivativo (cilo si riceve così com’era il bene prima della successione
servitù di passaggio attiva su un terreno, il proprietario del terreno decede e il figlio eredita; la servitù
rimane).
La successione, quindi, indica il subentro di un soggetto nei rapporti giuridici attivi e
passivi di un altro soggetto. La successione può essere mortis causa o inter vivos.
Oggi quando parliamo di successioni si parla di successioni mortis causa il soggetto avente causa
subentra nel momento in cui il dante causa viene a mancare; questo è un fenomeno mortis causa
perché si verifica in seguito all’evento morte.
In diritto romano invece bisogna specificare se mortis causa o inter vivos che si verifica quando
si compie l’adrogatio, ovvero quando un soggetto sui iuris adotta un altro soggetto anch’egli sui iuris,
ovvero un altro pater familias. Siccome il soggetto adottato è giuridicamente autonomo avrà un
patrimonio attivo e passivo; nel momento in cui viene adottato, passa sotto la potestà di colui che lo
ha adottato e questo comporta il passaggio di patrimonio attivo e passivo a colui che lo ha adottato.
Un altro caso, anche se trasferisce solo l’attivo del patrimonio, è quello della successione in favore
del pater che avviene con la conventio in manu di donna sui iuris. esempi di successioni iure civile.
Un esempio di successione iure praetorio è quella del bonorum emptor in dipendenza della bonorum
venditio (il debitore inadempiente perde i suoi beni che vengono venduti all’asta attraverso la
bonorum venditio e acquistati da un bonorum emptor).
Quindi, la successione inter vivos è in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos, mentre quella
mortis causa è in dipendenza dalla morte del titolare dei diritti e doveri che passano all’avente causa
(successore)
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale complesso, se non c’è subentra la legge
che tiene conto del grado di parentela (oggi) e del rapporto di connubio (rapporto con il coniuge).
Oggi la successione è entro il sesto grado.
Una distinzione importante che riguarda il diritto delle persone (persona in latino significa
maschera) è che i soggetti si dividono in soggetti alieni iuris o sui iuris. Per comprendere il senso di
questi termini bisogna introdurre il concetto di capacità che può essere:
capacità giuridica essere titolari di diritti e doveri
capacità di agire porre in essere atti e negozi giuridici
diritto romano la capacità giuridica non si acquisisce con la nascita e per averla bisogna essere un
soggetto :
cittadino
libero
sui iuris: a Roma, come dicono le fonti, tutti gli uomini sono o liberi o schiavi
uomini liberi
uomini schiavi
soggetto sui iuris: soggetto giuridicamente
autonomo, è quel soggetto che non è sottoposto
a nessun altro
soggetti alieni iuris: soggetto non autonomo
giuridicamente, sottoposto alla potestà di un
altro soggetto
La successione, in entrambi i casi, mortis causa o inter vivos si verifica quando un soggetto subentra
in tutti i rapporti giuridici di un altro soggetto, nei crediti ma anche nei debiti.
Le successioni mortis causa sono un argomento molto vicino al diritto attuale.
La capacità giuridica, a Roma, era un presupposto fondamentale per poter essere sia ereditando che
erede. Alla successione ereditaria erano chiamati anche nascituri, detti postumi, purché fossero già
stati concepiti al momento della morte dell’ ereditando.
Ma la capacità giuridica, in quale momento doveva essere presente per poter essere ereditando o
erede?
Successione ab intestato
Successione testamentaria (testamenti factio)
Ereditando la capacità
giuridica è richiesta al momento
della morte
Ereditando (testamenti factio attiva) richiede entrambe le
capacità: quella giuridica deve sussistere al momento del
perfezionamento del testamento, cioè al momento del
completamento e doveva durare senza interruzioni fino al
momento della morte; quella d’agire è necessaria solo al
momento del perfezionamento.
Erede la capacità giuridica è
richiesta al momento della
delazione (eccetto per i
postumi); per gli eredi volontari
anche al momento
dell’accettazione
Erede (testamenti factio passiva) esclusi i postumi;
capacità giuridica richiesta sia al momento del
perfezionamento che al tempo della delazione; per gli eredi
volontari questa doveva sussistere anche al momento
dell’accettario. Per la testamenti factio passiva però si
derogava sia nei casi di filii familias direttamente sottoposti
alla patria potestas del testatore, sia nei riguardi dei servi
manomessi tramite testamento, in quanto entrambe queste
categorie sarebbero diventati giuridicamente capaci solo con
la morte dell’ereditando.
Potevano essere istituiti eredi anche figli e servi altrui. Questi, però tramite l’accettazione, non
avrebbero acquistato a se stessi (direttamente) ma all’avente potestà e, potevano compiere l’atto
dell’accettazione, solo in seguito all'autorizzazione (espresso autoritario invito - iussus) del
pater/dominus; questo perchè era quest’ultimo che, con l’accettazione, sarebbe diventato erede.
La successione può essere:
a titolo universale (in universum ius) un soggetto subentra, per l’intero o per una quota, in
tutti i rapporti patrimoniali sia attivi che passivi;
a titolo particolare (in singulas res) un soggetto subentra, per l’intero o per una quota, in
determinate situazioni giuridiche, cioè viene trasferita solo una determinata posizione giuridica
soggettiva, che può essere attiva o passiva.
Nel diritto romano, i successori mortis causa a titolo universale erano gli heredes, ovvero gli eredi e
l’insieme delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius (defunto/ereditando), che veniva
trasmesse agli eredi, costituivano l’hereditas (eredità).
L’acquisto dell’eredi presuppone la delazione ereditaria, ovvero la chiamata all’eredi che,
solitamente, coincide nel momento stesso della morte dell’ereditando.
Queste poteva essere di due tipi (ieri come oggi):
Testamentaria (ex testamento) il de cuius (lett. della cui eredità si tratta ereditando o
testatore) fa testamento, cioè dispone delle proprie sostanze attraverso il testamento; in questo
caso, la delazione ereditaria è in forza di un testamento valido ed efficace

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Capitolo VIII

L'espressione successio in locum rende l'idea di un soggetto che prende il posto di un altro soggetto. Questa, insieme ai termini successio in ius, successio e, in italiano successione esprime, nell'ambito del linguaggio giuridico, l'idea del passaggio di posizioni giuridiche soggettive da un soggetto all'altro. Questo fenomeno riguarda sia situazioni/posizioni giuridiche attive (diritti soggettivi) che passive (doveri giuridici): fondamentalmente questi sono -> proprietà, crediti e debiti.

Terminologia -> dante in causa: colui che trasmette; successore o avente causa: colui che riceve, il quale acquista a titolo derivativo (cioè lo si riceve così com'era il bene prima della successione-> servitù di passaggio attiva su un terreno, il proprietario del terreno decede e il figlio eredita; la servitù rimane).

La successione, quindi, indica il subentro di un soggetto nei rapporti giuridici attivi e passivi di un altro soggetto. La successione può essere mortis causa o inter vivos.

Oggi quando parliamo di successioni si parla di successioni mortis causa -> il soggetto avente causa subentra nel momento in cui il dante causa viene a mancare; questo è un fenomeno mortis causa perché si verifica in seguito all'evento morte.

In diritto romano invece bisogna specificare se mortis causa o inter vivos -> che si verifica quando si compie l'adrogatio, ovvero quando un soggetto sui iuris adotta un altro soggetto anch'egli sui iuris, ovvero un altro pater familias. Siccome il soggetto adottato è giuridicamente autonomo avrà un patrimonio attivo e passivo; nel momento in cui viene adottato, passa sotto la potestà di colui che lo ha adottato e questo comporta il passaggio di patrimonio attivo e passivo a colui che lo ha adottato.

Un altro caso, anche se trasferisce solo l'attivo del patrimonio, è quello della successione in favore del pater che avviene con la conventio in manu di donna sui iuris. « esempi di successioni iure civile.

Un esempio di successione iure praetorio è quella del bonorum emptor in dipendenza della bonorum venditio (il debitore inadempiente perde i suoi beni che vengono venduti all'asta attraverso la bonorum venditio e acquistati da un bonorum emptor).

Quindi, la successione inter vivos è in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos, mentre quella mortis causa è in dipendenza dalla morte del titolare dei diritti e doveri che passano all'avente causa (successore)

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale complesso, se non c'è subentra la legge che tiene conto del grado di parentela (oggi) e del rapporto di connubio (rapporto con il coniuge).

Oggi la successione è entro il sesto grado.

Distinzione dei soggetti

Una distinzione importante che riguarda il diritto delle persone (persona-> in latino significa maschera) è che i soggetti si dividono in soggetti alieni iuris o sui iuris. Per comprendere il senso di questi termini bisogna introdurre il concetto di capacità che può essere:

  • capacità giuridica -> essere titolari di diritti e doveri
  • capacità di agire -> porre in essere atti e negozi giuridici

diritto romano-> la capacità giuridica non si acquisisce con la nascita e per averla bisogna essere un soggetto :

  • cittadino
  • libero
  • sui iuris: a Roma, come dicono le fonti, tutti gli uomini sono o liberi o schiavi

uomini liberi uomini schiavi soggetto sui iuris: soggetto giuridicamente autonomo, è quel soggetto che non è sottoposto a nessun altro soggetti alieni iuris: soggetto non autonomo giuridicamente, sottoposto alla potestà di un altro soggetto

La successione, in entrambi i casi, mortis causa o inter vivos si verifica quando un soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici di un altro soggetto, nei crediti ma anche nei debiti.

Le successioni mortis causa sono un argomento molto vicino al diritto attuale.

La capacità giuridica, a Roma, era un presupposto fondamentale per poter essere sia ereditando che erede. Alla successione ereditaria erano chiamati anche nascituri, detti postumi, purché fossero già stati concepiti al momento della morte dell' ereditando.

Ma la capacità giuridica, in quale momento doveva essere presente per poter essere ereditando o erede?

Successione ab intestato

Successione testamentaria (testamenti factio)

Ereditando -> la capacità giuridica è richiesta al momento della morte

Ereditando (testamenti factio attiva) -> richiede entrambe le capacità: quella giuridica deve sussistere al momento del perfezionamento del testamento, cioè al momento del completamento e doveva durare senza interruzioni fino al momento della morte; quella d'agire è necessaria solo al momento del perfezionamento.

Erede -> la capacità giuridica è richiesta al momento della delazione (eccetto per i postumi); per gli eredi volontari anche al momento dell'accettazione

Erede (testamenti factio passiva) -> esclusi i postumi; capacità giuridica richiesta sia al momento del perfezionamento che al tempo della delazione; per gli eredi volontari questa doveva sussistere anche al momento dell'accettario. Per la testamenti factio passiva però si derogava sia nei casi di filii familias direttamente sottoposti alla patria potestas del testatore, sia nei riguardi dei servi manomessi tramite testamento, in quanto entrambe queste categorie sarebbero diventati giuridicamente capaci solo con la morte dell'ereditando.

Potevano essere istituiti eredi anche figli e servi altrui. Questi, però tramite l'accettazione, non avrebbero acquistato a se stessi (direttamente) ma all'avente potestà e, potevano compiere l'atto dell'accettazione, solo in seguito all'autorizzazione (espresso autoritario invito - iussus) del pater/dominus; questo perchè era quest'ultimo che, con l'accettazione, sarebbe diventato erede.

Tipi di successione

La successione può essere:

  • a titolo universale (in universum ius)-> un soggetto subentra, per l'intero o per una quota, in tutti i rapporti patrimoniali sia attivi che passivi;
  • a titolo particolare (in singulas res)-> un soggetto subentra, per l'intero o per una quota, in determinate situazioni giuridiche, cioè viene trasferita solo una determinata posizione giuridica soggettiva, che può essere attiva o passiva.

Nel diritto romano, i successori mortis causa a titolo universale erano gli heredes, ovvero gli eredi e l'insieme delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius (defunto/ereditando), che veniva trasmesse agli eredi, costituivano l'hereditas (eredità).

L'acquisto dell'eredità presuppone la delazione ereditaria, ovvero la chiamata all'eredità che, solitamente, coincide nel momento stesso della morte dell'ereditando.

Queste poteva essere di due tipi (ieri come oggi):

  • Testamentaria (ex testamento)-> il de cuius (lett. della cui eredità si tratta -> ereditando o testatore) fa testamento, cioè dispone delle proprie sostanze attraverso il testamento; in questo caso, la delazione ereditaria è in forza di un testamento valido ed efficace
  • Legittima ( ex lege) -> in forza di legge -> soggetto colpito dall'evento morte senza aver fatto testamento; la legge stabilisce a chi devono andare quei beni. Detta anche ab intestato, o successione intestata, in quanto l'intestatus era la persona che non aveva fatto testamento.

Una volta trasferita l'eredità, il chiamato all'eredità (delato) diventa erede automaticamente_e necessariamente, a volte questo accade in seguito all'accettazione dell'eredità (aditio). Da qui nasce la differenza tra eredi legittimi ed eredi necessari. Gli eredi, per il diritto romano, che fossero eredi legittimi (ab intestato) o eredi di una successione testamentaria, potevano essere necessari o volontari (il termine necessario non deve essere inteso nell'accezione con cui lo intendiamo noi nel nostro ordinamento, ovvero gli eredi necessari indicano gli eredi legittimari, ossia quei soggetti che non possono essere esclusi dall'eredità e a cui va riconosciuta una quota legittima) ->

  • Heredes necessarii -> i sui (i familiari immediatamente sottoposti alla potestas del pater familias nel momento della morte; in particolare quei familiari che diventano sui iuris alla morte del pater) e gli schiavi manomessi nel testamento dal dominus e nello stesso testamento istituiti eredi. Erano detti così in quanto diventavano necessariamente e automaticamente eredi con la morte del pater/dominus. Questi erano i familiari immediatamente soggetti alla potestà dell' ereditando al tempo della sua morte; gli stessi familiari che , con la morte del soggetto, avrebbero acquistato lo status di sui iuris. Questi avevano la qualifica di sui sia nella successione legittima sia in quella testamentaria. Essendo solo i soggetti maschili a possedere la patria potestas/ manus, gli heredes sui, potevano essere solo eredi di un de cuius di sesso maschile. questi, una volta di minuti eredi, su pensavano al de cuius sia nell'attivo che nel passivo; così che essere il passivo superava l'attivo gli eredi avrebbero dovuto onorare il passivo anche attraverso l'uso del proprio patrimonio personale; non avendone la possibilità sarebbero andati incontro al rischio di dover subire le procedure esecutive con le relative conseguenze. Dall'ultima età repubblicana, però, il pretore concesse ai sui heres il beneficium abstinendi -> questi potevano così, pur conservando formalmente la qualifica di eredi, di evitare la proscriptio che, insieme alla conseguente bonorum venditio, Avrebbero avuto luogo il nome del defunto, rendendone ignominiosa la memoria, cioè avrebbe disonorato la sua memoria. Spesso, per timore di ciò, lo stesso ereditando ma non metteva nel testamento un proprio schiavo istituendolo contemporaneamente erede (heredis institutio cum libertate). Il servo allora sarebbe stato erede necessario e, non potendo però allo stesso tempo essere anche heres suus, non avrebbe goduto del beneficio abstinendi. Pertanto la bonorum venditio, con le relative conseguenze, sarebbe stata a suo nome.
  • Heredes voluntarii (heres extranei)-> gli eredi, sia per successione ab intestato sia testamentaria, diversi dai sui e dagli schiavi manomessi nel testamento. Questi non diventavano Elide automaticamente per effetto della chiamata all'eredità ma di seguito ad accettazione o adizione (aditio). Prima dell'accettazione l'eredità era considerata giacente (hereditas iacens) ed esposta all'eventualità di usucapio pro herede.

La differenza principale tra queste due tipologie di eredi era che gli eredi necessari non avevano bisogno di accettare l'eredità, diventavano eredi direttamente con la morte del de cuius, e non potevano nemmeno rinunciare (almeno fino a un certo periodo). Gli eredi volontari dovevano accettarla. Una volta acquisita la qualità di erede, non si perdeva più -> 'semel heres, semper heres', una volta erede, sempre erede; pertanto questa non poteva essere ceduta.

Forme di accettazione dell'eredità

Ma quali sono le forme di accettazione dell'eredità?

  • creatio -> un actio formale e uno degli actus legitimi. Si compivano con la pronuncia di parole solenni (certa verba). Era necessaria per la successione testamentaria, quando il testatore, nel istituire un soggetto erede, specificava, come condizione, che l'accettazione dell'eredità dovesse avvenire tramite creatio ed entro un determinato termine; cadde in disuso in età postclassica.
  • pro herede gestio -> accettazione non formale ma tacita dell'eredità; consisteva in comportamenti che rendevano evidente l'accettazione dell'eredità. Nella maggior parte dei casi questo avveniva tramite atti di gestione del patrimonio del de cuius (es. A eredita da B accetta pagando i debiti del de cuius). Si ammise anche, però, che questa venisse eseguita

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