Corso di diritto penale: introduzione e principi costituzionali

Slide dalla Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli su Corso di diritto penale – Prof.ssa Severino. Il Pdf esplora l'introduzione e i principi costituzionali del diritto penale, trattando concetti come offensività, colpevolezza, proporzione e sussidiarietà, oltre all'articolo 13 della Costituzione.

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19 pagine

Luiss
Corso di diritto penale Prof.ssa Severino
Introduzione e principi costituzionali in materia penale
Avv. Luca D’Agostino
Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli
.
La struttura del corso
Prima parte (studio della parte generale del codice penale: principi e concetti generali e
astratti applicabili alla totalità, o a una parte, dei reati descritti nella parte speciale del
nostro codice):
- Introduzione al diritto penale e i principi costituzionali in materia penale;
- Principio di legalità e corollari;
- Il Reato (sistematica, struttura, classificazioni);
- Lelemento oggettivo e l’elemento soggettivo del reato;
- Le formazione di manifestazione del reato;
- Pene e misure di sicurezza

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Anteprima

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Corso di diritto penale - Prof.ssa Severino Introduzione e principi costituzionali in materia penale . Avv. Luca D'Agostino

La struttura del corso

Prima parte: principi e concetti generali

Prima parte (studio della parte generale del codice penale: principi e concetti generali e astratti applicabili alla totalità, o a una parte, dei reati descritti nella parte speciale del nostro codice):

  • Introduzione al diritto penale e i principi costituzionali in materia penale;
  • Principio di legalità e corollari;
  • Il Reato (sistematica, struttura, classificazioni);
  • L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del reato;
  • Le formazione di manifestazione del reato;
  • Pene e misure di sicurezza

La struttura del corso

Seconda parte: fattispecie criminose

Seconda parte (studio delle singole fattispecie criminose avuto riguardo ai seguenti 3 settori):

  • Delitti contro il patrimonio;
  • Delitti contro la pubblica amministrazione;
  • Delitti contro l'amministrazione della giustizia;

--- Testo consigliato: Antolisei, Manuale di diritto penale (Giuffrè, ultime ed.): nelle parti corrispondenti agli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

Che cos'è il Diritto Penale?

Il diritto penale è definibile come quel complesso di norme di diritto pubblico che prevedono quei particolari fatti illeciti - i reati - per i quali l'ordinamento commina delle conseguenze penali (incidenti, quindi, sulla libertà personale dell'agente)

Che cos'è il Reato?

  • Nel corso dei vari secoli la concezione del reato ha subito profondi mutamenti, sempre contrassegnati dalla costante dialettica tra diritto penale, Politica e Morale
  • Per le concezioni storiche più risalenti il reato era sostanzialmente assimilato al peccato, nell'ambito di una visione del diritto penale soggettivistica e «moralistisca» (in tal senso, ad esempio, era orientato il diritto penale canonico, ove si puniva la mera cogitatio con la finalità trascendentale della salus animarum)

Nascita del diritto penale moderno

DEI DELITTI E DELLE PENE CESARE BECCARIA EDIZIONE NUOVISSIMA CORREDATA 01 COMMENTI DE CHIXIXALESTI ITALESMI , FRANCESI ED ALEMANES IN RAPPORTO ALL'ATTUALE CODICE CHINXALS AUSTELLCO FELICE TUROTTI MILANO PER FRANCESCO SANVITO CESARE BECCARIA Sonerasure & Bareent e Scotti «La vera misura dei delitti è il danno alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette». C. Beccaria La svolta epocale che ha determinato la nascita del diritto penale moderno (nell'epoca illuministica) è stata segnata dal passaggio dall'equazione «reato=peccato» all'equazione «reato=fatto dannoso per la società», cioè dalla repressione di comportamenti (o anche solo intenzioni) puniti perché in contrasto con la legge divina, alla punizione dei soli comportamenti che ledono beni individuali o collettivi (c.d. diritto penale del fatto, ad impronta oggettivistica)

L'attacco della Scuola Positiva al diritto penale del fatto

All'inizio del novecento la c.d. Scuola positiva elaborò la concezione del reato quale fatto socialmente pericoloso/dannoso, traducendo in schemi giuridici la concezione criminologica dell'uomo delinquente, individuabile in base a caratteristiche biologico-somatiche. Un diritto penale, dunque, del reo o della personalità, in cui il legislatore potrebbe fare a meno di elencare i singoli reati, in quanto (unico) compito del diritto penale sarebbe quello di rendere innocuo ogni soggetto pericoloso per ciò che egli è, e non per ciò che egli fa [ .... una suggestione recente sul punto: agente provocatore vs agente sotto copertura]

La dottrina dell'epoca tardo-ottocentesca tuttavia reagì con forza agli evidenti risvolti illiberali di una simile concezione soggettivistica del reato, elaborando diverse teorie:

  • Per il filosofo tedesco Feuerbach, ad esempio, il reato dovrebbe concepirsi quale lesione di un diritto soggettivo [ma è sufficientemente ampia tale nozione?]

Per il giurista tedesco J.M.F. Birnbaum (XIX sec.), invece, dovrebbe considerarsi reato la lesione (o la messa in pericolo) di un bene giuridico, essendo oggetto di tutela penale soltanto gli interessi o i beni considerati come meritevoli di protezione da parte di una certa comunità sociale [Ma chi, e soprattutto sulla base di quali criteri, decide quali beni siano meritevoli di protezione?]

L'area anglo-americana: John Stuart Mill e il principio del danno ad altri

L'area anglo-americana: John Stuart Mill e il principio del danno ad altri [1859]: la società può restringere le libertà dell'individuo soltanto per proteggersi ed evitare un danno ad altri (non potendosi costringere un singolo ad accogliere una certa concezione di vita e di società).

  • Teoria ripresa da Joel Feinberg: secondo cui il danno, cagionato in modo ingiusto alla stregua di norme positive o giudizi morali ragionevoli, è la lesione di un un interesse riconducibile al benessere individuale o al buon funzionamento della società. Non sarebbero sanzionabili offese di scarso valore e che non raggiungono un sufficiente grado di intensità tali da essere concretamente meritevoli di pena.

L'utopia degli anni '70

Negli anni '70, grazie all'opera del Bricola viene elaborata la teoria del reato quale fatto offensivo di beni giuridici di rango costituzionale. Secondo l'autore, infatti, « ... il reato è fatto lesivo di un valore costituzionale, la cui significatività si riflette sulla misura della pena». Il reato quale fatto lesivo di beni a implicita rilevanza costituzionale? Si tratta di una concezione sostenibile ?

Alcuni punti fermi e interrogativi

· La selezione dei fatti punibili rientra ampiamente nei poteri discrezionali del legislatore democratico, con i limiti del palese contrasto con i diritti costituzionalmente tutelati e dell'irragionevolezza manifesta. · È del tutto vero che non vi è alcun legame tra diritto penale e morale? (scelte di incriminazione, interpretazione, strategie della pubblica accusa ... )

Ad ogni modo parte della dottrina ha evidenziato come si sia cercato invano di costruire un concetto pregiuridico di reato. Di regola, infatti, nel nostro ordinamento i reati si distinguono dalle altre categorie di illeciti (civili o amministrativi) sulla base di un criterio nominalistico-formale, in quanto un fatto costituisce reato solo quando la legge gli ricollega una pena. Il compito di selezionare i reati, peraltro, è affidato solo alle pene principali, alle sole sanzioni penali [cioè ergastolo, reclusione, multa (DELITTO), arresto e ammenda (CONTRAVVENZIONE) (art. 17 c.p.)], mentre le pene accessorie, le misure di sicurezza e le sanzioni sostitutive non svolgono tale funzione. N.B .: La regola nei delitti è la punibilità soltanto a titolo di dolo (a meno che il legislatore non sancisca espressamente che il reato è sanzionato a titolo di colpa); le contravvenzioni, invece, sono sanzionate indifferentemente a titolo di dolo o colpa (sulle nozioni di dolo o colpa torneremo più avanti .... ) Tanto premesso, bisogna chiedersi: è identificabile una nozione sostanziale di reato ? [I criteri Engel (qualificazione, natura, scopo retributivo o compensativo e severità della misura), la materia penale ex art. 6 CEDU e la Corte EDU]

Cosa legittima l'intervento punitivo dello Stato?

gre .....Cosa legittima l'intervento punitivo dello Stato? La risposta a tale interrogativo è offerta, al di là delle concettualizzazioni ricordate, dalle teorie della pena ed in particolare dalla:

  1. Teoria Retributiva: la pena statuale si legittima quale male inflitto dall'ordinamento per compensare il male inflitto dall'uomo alla società [sguardo al passato/contrapposizione di mali]
  2. Teoria Generalpreventiva: sia in funzione negativa, nel senso di concepire la minaccia della pena quale coazione psicologica, quale deterrente per distogliere la collettività dalla commissione di reati; sia in funzione positiva: la pena, da un lato, e la sua applicazione concreta quale strumento per riaffermare la vigenza delle leggi penali e rinsaldare la fiducia dei cittadini nel diritto; la pena, dall'altro (e conseguentemente), come mezzo orientativo delle scelte di comportamento della generalità dei consociati
  3. Teoria Specialpreventiva: sia in una duplice accezione negativa: la pena quale strumento di neutralizzazione fisica del reo, volta a impedirgli di commettere reati al di fuori del carcere, e quale mezzo di intimidazione psicologica, ingenerando il timore che la commissione in futuro di un reato comporterà le stesse conseguenze negative; sia in funzione positiva: la pena quale occasione e mezzo di rieducazione e risocializzazione del condannato

Oggi tendono ad affermarsi anche le teorie polifunzionali della pena

I principi fondamentali del diritto penale

I criteri-guida per il legislatore nella selezione dei fatti penalmente rilevanti:

  • Principio di offensività (il reato deve necessariamente rappresentare l'offesa a un bene giuridico/interesse tutelato, nelle forme sia dell'effettiva lesione, sia della mera messa in pericolo di quel bene);
  • Principio di colpevolezza (rinvio);
  • Principio di proporzione (vantaggi per la società devono essere superiori ai costi immanenti alla pena stessa);
  • Principio di sussidiarietà (ultima ratio: al diritto penale può ricorrersi solo ove ogni altra sanzione, civile o amministrativa, risulti inadeguata a proteggere l'interesse tutelato in modo altrettanto efficace)

Costituzione e diritto penale

art. 13 Cost .: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcune di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicata tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva»;

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