Slide dalla Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli su Corso di diritto penale – Prof.ssa Severino. Il Pdf esplora l'introduzione e i principi costituzionali del diritto penale, trattando concetti come offensività, colpevolezza, proporzione e sussidiarietà, oltre all'articolo 13 della Costituzione.
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Corso di diritto penale - Prof.ssa Severino Introduzione e principi costituzionali in materia penale . Avv. Luca D'Agostino
Prima parte (studio della parte generale del codice penale: principi e concetti generali e astratti applicabili alla totalità, o a una parte, dei reati descritti nella parte speciale del nostro codice):
Seconda parte (studio delle singole fattispecie criminose avuto riguardo ai seguenti 3 settori):
--- Testo consigliato: Antolisei, Manuale di diritto penale (Giuffrè, ultime ed.): nelle parti corrispondenti agli argomenti trattati nel corso delle lezioni.
Il diritto penale è definibile come quel complesso di norme di diritto pubblico che prevedono quei particolari fatti illeciti - i reati - per i quali l'ordinamento commina delle conseguenze penali (incidenti, quindi, sulla libertà personale dell'agente)
DEI DELITTI E DELLE PENE CESARE BECCARIA EDIZIONE NUOVISSIMA CORREDATA 01 COMMENTI DE CHIXIXALESTI ITALESMI , FRANCESI ED ALEMANES IN RAPPORTO ALL'ATTUALE CODICE CHINXALS AUSTELLCO FELICE TUROTTI MILANO PER FRANCESCO SANVITO CESARE BECCARIA Sonerasure & Bareent e Scotti «La vera misura dei delitti è il danno alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette». C. Beccaria La svolta epocale che ha determinato la nascita del diritto penale moderno (nell'epoca illuministica) è stata segnata dal passaggio dall'equazione «reato=peccato» all'equazione «reato=fatto dannoso per la società», cioè dalla repressione di comportamenti (o anche solo intenzioni) puniti perché in contrasto con la legge divina, alla punizione dei soli comportamenti che ledono beni individuali o collettivi (c.d. diritto penale del fatto, ad impronta oggettivistica)
All'inizio del novecento la c.d. Scuola positiva elaborò la concezione del reato quale fatto socialmente pericoloso/dannoso, traducendo in schemi giuridici la concezione criminologica dell'uomo delinquente, individuabile in base a caratteristiche biologico-somatiche. Un diritto penale, dunque, del reo o della personalità, in cui il legislatore potrebbe fare a meno di elencare i singoli reati, in quanto (unico) compito del diritto penale sarebbe quello di rendere innocuo ogni soggetto pericoloso per ciò che egli è, e non per ciò che egli fa [ .... una suggestione recente sul punto: agente provocatore vs agente sotto copertura]
La dottrina dell'epoca tardo-ottocentesca tuttavia reagì con forza agli evidenti risvolti illiberali di una simile concezione soggettivistica del reato, elaborando diverse teorie:
Per il giurista tedesco J.M.F. Birnbaum (XIX sec.), invece, dovrebbe considerarsi reato la lesione (o la messa in pericolo) di un bene giuridico, essendo oggetto di tutela penale soltanto gli interessi o i beni considerati come meritevoli di protezione da parte di una certa comunità sociale [Ma chi, e soprattutto sulla base di quali criteri, decide quali beni siano meritevoli di protezione?]
L'area anglo-americana: John Stuart Mill e il principio del danno ad altri [1859]: la società può restringere le libertà dell'individuo soltanto per proteggersi ed evitare un danno ad altri (non potendosi costringere un singolo ad accogliere una certa concezione di vita e di società).
Negli anni '70, grazie all'opera del Bricola viene elaborata la teoria del reato quale fatto offensivo di beni giuridici di rango costituzionale. Secondo l'autore, infatti, « ... il reato è fatto lesivo di un valore costituzionale, la cui significatività si riflette sulla misura della pena». Il reato quale fatto lesivo di beni a implicita rilevanza costituzionale? Si tratta di una concezione sostenibile ?
· La selezione dei fatti punibili rientra ampiamente nei poteri discrezionali del legislatore democratico, con i limiti del palese contrasto con i diritti costituzionalmente tutelati e dell'irragionevolezza manifesta. · È del tutto vero che non vi è alcun legame tra diritto penale e morale? (scelte di incriminazione, interpretazione, strategie della pubblica accusa ... )
Ad ogni modo parte della dottrina ha evidenziato come si sia cercato invano di costruire un concetto pregiuridico di reato. Di regola, infatti, nel nostro ordinamento i reati si distinguono dalle altre categorie di illeciti (civili o amministrativi) sulla base di un criterio nominalistico-formale, in quanto un fatto costituisce reato solo quando la legge gli ricollega una pena. Il compito di selezionare i reati, peraltro, è affidato solo alle pene principali, alle sole sanzioni penali [cioè ergastolo, reclusione, multa (DELITTO), arresto e ammenda (CONTRAVVENZIONE) (art. 17 c.p.)], mentre le pene accessorie, le misure di sicurezza e le sanzioni sostitutive non svolgono tale funzione. N.B .: La regola nei delitti è la punibilità soltanto a titolo di dolo (a meno che il legislatore non sancisca espressamente che il reato è sanzionato a titolo di colpa); le contravvenzioni, invece, sono sanzionate indifferentemente a titolo di dolo o colpa (sulle nozioni di dolo o colpa torneremo più avanti .... ) Tanto premesso, bisogna chiedersi: è identificabile una nozione sostanziale di reato ? [I criteri Engel (qualificazione, natura, scopo retributivo o compensativo e severità della misura), la materia penale ex art. 6 CEDU e la Corte EDU]
gre .....Cosa legittima l'intervento punitivo dello Stato? La risposta a tale interrogativo è offerta, al di là delle concettualizzazioni ricordate, dalle teorie della pena ed in particolare dalla:
Oggi tendono ad affermarsi anche le teorie polifunzionali della pena
I criteri-guida per il legislatore nella selezione dei fatti penalmente rilevanti:
art. 13 Cost .: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcune di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicata tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva»;