Quali sono i presupposti per la LG e da chi può essere domandata?
Presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza del debitore, cioè lo stato che si
manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che
l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Presupposto soggettivo è che l'imprenditore deve essere commerciale (non agricolo),
non pubblico e deve superare una certa soglia dimensionale:
- attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000
nei tre es. precedenti,
- ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000 nei
tre es. precedenti
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro 500.000.
La LG, secondo i principi costituzionali di terzietà del giudice e del giusto processo, non
può essere avviata d'ufficio, ma è attivabile solo su istanza di parte:
- del debitore stesso, in quanto in questo modo egli riesce a liberarsi dai debiti e
ha l'incentivo di ripararsi dal rischio di responsabilità penali
- di uno o più creditori, caso più frequente
- l'organo di controllo di una società, quindi collegio sindacale o sindaco unico.
- del pubblico ministero (art. 37 CCI): è tenuto a presentare la domanda per
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha avuto
notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza dell'impresa.
Programma di liquidazione
È la terza tappa della procedura di LG.
Il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del
comitato dei creditori, entro 60 giorni e non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa
dell'apertura di liquidazione giudiziale.
Tale programma indica:
- criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, degli altri beni e della
riscossione crediti
- le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa
- le modalità di cessione unitaria dell'azienda
- il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il
termine del suo presumibile completamento.
Effetti della LG per il debitore
L'apertura di LG produce 2 effetti per il debitore:
Effetti di natura patrimoniale (beni del debitore)
la sentenza che dichiara aperta la LG priva il debitore dell'amministrazione e della
disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura di LG > spossessamento.
Sono compresi sia i beni che pervengono al debitore durante la procedura sia beni
presenti e futuri.
Sulla base di questo articolo, i poteri di amministrazione dei beni vengono sottratti al
debitore e attribuiti al curatore.
Nonostante ciò, il debitore mantiene la proprietà del bene finché il curatore non
procede alla liquidazione dei beni.
Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura di
LG sono INEFFICACI rispetto ai creditori (validi ma non efficaci).
Il legislatore esclude alcuni beni dallo spossessamento:
- beni e diritti di natura strettamente personale
- gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, la pensione e i salari entro i
limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale su beni dei figli
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
Effetti di natura personale
Si dividono in 2 categorie:
- OBBLIGHI del debitore:
il debitore persona fisica, ovvero amministratori e liquidatori della società
debitrice, non possono trasferire la propria residenza senza comunicarlo
al curatore, in modo da essere sempre reperibili per le esigenze della
procedura e le comunicazioni del caso;
pertanto, essi possono in ogni momento comparire ed essere ascoltati
dal Giudice Delegato e dagli organi della procedura.
Inoltre, il debitore deve consegnare al curatore tutta la propria
corrispondenza, anche elettronica, di natura commerciale, ai fini della
migliore informazione e trasparenza
- PREVISIONI sullo STATUS del debitore:
o alcune previsioni legislative prevedono decadenza dalla carica di
amministrazione o sindaco di SPA
o incapacità all'ufficio tutelare
o queste incapacità e decadenze cessano automaticamente con la
chiusura della LG
Effetti della LG per il creditore
La LG determina l'apertura di due concorsi:
- Concorso sostanziale:
o salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di
apertura della LG nessuna azione individuale esecutiva o cautelare,
anche per i crediti maturati durante la LG, può essere iniziata o
proseguita su beni compresi nella procedura.
Si verifica quindi l'effetto di cristallizzazione.
Esistono due deroghe che permettono di avviare azioni individuale esecutive
su crediti che originano da operazioni di credito fondiario, ovvero
finanziamenti di banche che prevedono una garanzia di ipoteca di primo
grado su immobili e su crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio
- Concorso formale: ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o
prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare,
deve essere accertato secondo le norme stabilite, salvo diverse disposizioni
della legge.
Per partecipare al concorso ogni creditore dovrà presentare la domanda di
ammissione al passivo attraverso la quale il creditore concorsuale può
diventare creditore concorrente, cioè ha diritto a partecipare, in concorso con gli
altri creditori, alla ripartizione dell'attivo.
Compensazione
La compensazione, che rappresenta una deroga alla par condicio creditorum, è un
modo di estinzione dell'obbligo diverso dall'inadempimento.
Si verifica quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro e i debiti si estinguono
per le quantità corrispondenti.
La compensazione può operare entro stretti limiti, solo in presenza di 5 rigorose
condizioni:
- reciprocità delle obbligazioni
- anteriorità rispetto all'apertura di LG
- omogeneità dei crediti
- liquidità dei crediti
- esigibilità dei crediti
Gestione dei contratti in corso
L'art. 172 CCI delinea una regola generale da seguire in tutti quei contratti ove non
esiste una regola specifica.
In base a questo articolo i contratti pendenti rimangono sospesi affinché il curatore
non decida se far proseguire o sciogliere il contratto.
3Per essere considerati in corso, i contratti devono essere opponibili, pertanto avere
tutte le formalità e la data certa richiesta per legge.
Deve trattarsi di contratti non eseguiti o in corso di esecuzione, per i quali quindi
mancano coppie di prestazioni ancora da eseguire, non un contratto a esecuzione
istantanea.
- Se un contratto è ancora pendente da entrambe le parti, al momento di
apertura della LG, rimane sospeso fino a quando il curatore dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo tutti i relativi obblighi,
oppure di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti reali sia già avvenuto
il trasferimento del diritto
- il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal GD un
termine non superiore a 60 gg, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
- in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili, ovvero da pagare
nei modi contrattualmente previsti, soltanto i crediti maturati nel corso della
procedura
- lo scioglimento del contratto lascia impregiudicato il diritto del contraente, il
quale ha diritto di insinuarsi al passivo per il suo credito
- l'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura di LG spiega i
suoi effetti nei confronti del curatore
- ogni clausola contrattuale che preveda lo scioglimento del contratto o altri
effetti automatici a seguito dell'accesso di una delle parti a LG sono INEFFICACI
Azioni revocatorie
L'azione revocatoria giudiziale (esiste solo nella liquidazione giudiziale e nella AS) è
un'azione di massa promossa dal curatore nell'interesse di tutti i creditori, con lo
scopo di ricostituire la massa attiva alla situazione in cui si trovava nell'imminenza
dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, dando attuazione in questo
modo al principio della par condicio creditorum.
Lo scopo di tali azioni revocatorie è quello di impedire che i creditori che si trovano
nella medesima posizione giuridica non vengano soddisfatti nella medesima misura,
rendendo inefficaci quegli atti compiuti dal debitore che in qualche modo abbiano
pregiudicato la par condicio creditorum nel così detto periodo sospetto, il quale inizia
a decorrere a ritroso dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della
liquidazione giudiziale.
Un altro scopo delle azioni revocatorie e quello di disincentivare i creditori di avere
rapporti con un soggetto che sa essere insolvente, in quanto ha il rischio di finire in una
causa in seguito ad una revocatoria.
4NB. La tendenza oggi è quella di diminuire i casi in cui si possa procedere ad un'azione
revocatoria, con lo scopo di non rendere troppo incerte le relazioni con un soggetto a
rischio insolvenza.
Quali atti sono inefficaci di diritto in una LG?
Gli atti compiuti dal debitore nel periodo sospetto, che risultano privi di effetto ex lege
dopo l'apertura della LG sono:
- atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di
apertura della LG o nei 2 anni anteriori
- pagamenti anticipati di debiti che sarebbero scaduti dopo l'apertura della
liquidazione compiuti nei due anni antecedenti
- il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della SRL è postergato rispetto
alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Chi decide l'esercizio provvisorio dell'impresa in LG e quali
sono i principali effetti
Con esercizio provvisorio s'intende la prosecuzione pro tempore dell'attività
d'impresa in corso di procedura della liquidazione, che può riguardare l'intera attività o
solo alcuni rami d'azienda (rami = segmento dell'organizzazione con una propria
autonoma funzionalità).
L'esercizio provvisorio può essere disposto:
- In via cautelare: prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
- In via d'urgenza in sentenza, con la sentenza che dichiara l'apertura della LG, il
tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche
limitatamente a specifici rami, se dall'interruzione può derivare un grave danno,
purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
- In corso di procedura con decreto del Giudice Delegato successivamente, su
proposta del curatore, il GD, previo parere favorevole del comitato dei creditori,
autorizza con decreto motivato l'esercizio dell'impresa, fissandone la durata.
Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne
ravvisi l'opportunità, può avvenire per:
- Scadenza del termine prefissato;
- Provvedimento del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori;
- Decreto del tribunale in camera di consiglio, sentito il curatore e il comitato
dei creditori.