Documento di università sulle Misure Cautelari. Il Pdf esplora le misure cautelari nel diritto penale, delineando i profili procedurali per l'applicazione e l'esecuzione, inclusi arresti domiciliari e custodia cautelare, per la materia di Diritto.
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La libertà della persona è tutelata dall'art. 13 della Costituzione che dispone: "non è ammessa alcuna forma di ... restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge)". L'art. 272 fornisce una ulteriore garanzia tramite il principio di tassatività: "le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari solo a norma delle disposizioni del titolo I del libro IV". L'art. 273 detta le condizioni generali di applicabilità di tutte le misure cautelari personali: "qualunque sia il carattere afflittivo della misura che si intende applicare, nessuno può esservi sottoposto se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza" (il c.d. fumus commissi delicti). Indizi che devono far ritenere che la persona sottoposta alla misura cautelare sarà condannata. In mancanza di questo presupposto, la misura cautelare sarà considerata illegittima in quanto porterebbe ad una limitazione non giustificata della libertà personale. Proprio per le motivazioni fin ora esposte, l'articolo 273 vieta l'adozione di misure cautelari in tutti quei casi in cui non si possa giungere alla condanna:
In tutti questi casi sarebbe illogico sanzionare in via indiretta, con la restrizione di una libertà fondamentale della persona, un fatto rispetto al quale il giudizio penale non può proseguire.
L'art. 274 si occupa delle esigenze cautelari: cioè di quelle ragioni o finalità per la cui tutela è consentita la restrizione della libertà personale. Ci sono 3 situazioni in cui il codice consente limitazioni alle libertà delle persone con gravi indizi a carico:
È sufficiente il configurarsi di una delle tre esigenze cautelari perché l'adozione della misura diventi doverosa. Queste esigenze condizionano non solo la possibilità di applicare la misura cautelare, ma anche la persistenza della stessa, dovendo le misure essere revocate (se le esigenze cautelari vengono meno) ovvero essere modificate o sostituite con altre misure di diverso tipo (se quelle esigenze si modificano) come previsto dall'art. 299 c.p.p.
L'art. 275 del c.p.p. si occupa dei criteri di scelta delle misure cautelari che possono essere così riassunti:
Tra le misure cautelari personali possiamo distinguere 9 tipi di misure coercitive e 3 tipi di misure interdittive.
L'articolo 280 del c.p.p. si occupa delle condizioni necessarie per l'applicabilità delle misure coercitive: Possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Ciò nonostante il legislatore prevede la possibilità di applicare le misure coercitive anche per reati meno gravi, purché esse vengano applicane in sede di udienza di convalida dell'arresto. Una particolare disciplina è prevista per la custodia cautelare in carcere che può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (salvo che vengano violate le prescrizioni relative ad una misura cautelare che non prevede la custodia cautelare in carcere. Le misure coercitive sono indicate tassativamente dalla legge. Possono essere obbligatorie o custodiali.