Le Misure Cautelari nel diritto penale: applicabilità e procedure

Documento di università sulle Misure Cautelari. Il Pdf esplora le misure cautelari nel diritto penale, delineando i profili procedurali per l'applicazione e l'esecuzione, inclusi arresti domiciliari e custodia cautelare, per la materia di Diritto.

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LE MISURE CAUTELARI
Le condizioni generali di applicabilità delle limitazioni alla libertà della
persona
La libertà della persona è tutelata dall’art. 13 della Costituzione che dispone: "non è
ammessa alcuna forma di... restrizione della libertà personale se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e nei casi e modi previsti dalla legge
(riserva di legge)”.
L’art. 272 fornisce una ulteriore garanzia tramite il principio di tassatività: "le libertà
della persona possono essere limitate con misure cautelari solo a norma delle disposizioni
del titolo I del libro IV".
L’art. 273 detta le condizioni generali di applicabilità di tutte le misure cautelari
personali: “qualunque sia il carattere afflittivo della misura che si intende applicare,
nessuno può esservi sottoposto se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza
(il c.d. fumus commissi delicti).
Indizi che devono far ritenere che la persona sottoposta alla misura cautelare sarà
condannata. In mancanza di questo presupposto, la misura cautelare sarà considerata
illegittima in quanto porterebbe ad una limitazione non giustificata della libertà personale.
Proprio per le motivazioni fin ora esposte, larticolo 273 vieta l’adozione di misure
cautelari in tutti quei casi in cui non si possa giungere alla condanna:
a) presenza di una causa di giustificazione sintomo di un fumus boni iuris che elude il
fumus commissi delicti (es. adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, legittima
difesa, consenso dell’avente diritto).
b) fatto compiuto in presenza di una causa di non punibilità (ad es. artt. 308, 309, 384 e
649 c.p.);
c) fatto compiuto cui è sopravvenuta una causa di estinzione del reato (es remissione di
querela accettata dal querelato, amnistia non rinunciata, prescrizione).
d) fatto compiuto in presenza di una causa di estinzione della pena che si ritiene possa
essere irrogata (si fa riferimento prevalentemente all’istituto dell’indulto).
In tutti questi casi sarebbe illogico sanzionare in via indiretta, con la restrizione di una
libertà fondamentale della persona, un fatto rispetto al quale il giudizio penale non può
proseguire.
Le esigenze cautelari
L’art. 274 si occupa delle esigenze cautelari: cioè di quelle ragioni o finalità per la cui
tutela è consentita la restrizione della libertà personale. Ci sono 3 situazioni in cui il codice
consente limitazioni alle libertà delle persone con gravi indizi a carico:
1) Pericolo di
inquinamento delle prove
(lett.A):
In questo caso la misura
cautelare viene disposta
dinanzi a situazioni di
concreto ed attuale pericolo
per l'acquisizione o la
genuinità della prova. La
norma impone al giudice di
indicare in motivazione la
mancanza di alternative
all’adozione della misura e
le ragioni che in concreto
fanno temere
l’inquinamento probatorio.
Se manca questa indicazione
o se è essa è inconsistente, si
determina la nullità,
rilevabile anche d’ufficio, del
provvedimento restrittivo
adottato.
2) Pericolo di fuga (lett.B):
è possibile disporre una
misura cautelare quando
l’imputato si è dato alla fuga
o sussiste concreto pericolo
che egli si dia alla fuga,
sempre che il giudice ritenga
che possa essere irrogata
una pena superiore a 2 anni
di reclusione”.
Obiettivo della norma è
assicurare la soggezione al
procedimento e all’eventuale
condanna. Dalla lettura della
norma si capisce che la
limitazione della libertà
personale è possibile:
a)Se il pericolo di fuga è
concreto: un indizio in tal
senso è l’acquisto di biglietti
aerei per l’espatrio o il
possesso di documenti falsi.
b)La pena che il giudice
ritiene di poter irrogare
deve essere superiore ai 2
anni di reclusione: sia
perché una pena di questa
entità può comportare il
beneficio della sospensione
condizionale della pena, sia
perché la pena non sarebbe
espressiva di un illecito
particolarmente grave o di
una concreta pericolosità, di
conseguenza la latitanza non
determinerebbe allarme
sociale.
3) Pericolosità sociale
(lett.C):
In questo caso la
limitazione della libertà
personale è possibile se
sussiste il concreto pericolo
che l’indagato/imputato
possa commettere:
I. Gravi delitti: con uso di
armi o di altri mezzi di
violenza personale.
II. Delitti diretti contro
l'ordine costituzionale.
III. Delitti di criminalità
organizzata o della stessa
specie di quello per cui si
procede.
(Rispetto a quest’ultima
ipotesi, le misure cautelari
possono essere disposte
soltanto se si tratta di delitti
per i quali è prevista la
reclusione non inferiore nel
massimo a 4 anni).
È sufficiente il configurarsi di una delle tre esigenze cautelari perché l’adozione della
misura diventi doverosa. Queste esigenze condizionano non solo la possibilità di applicare
la misura cautelare, ma anche la persistenza della stessa, dovendo le misure essere
revocate (se le esigenze cautelari vengono meno) ovvero essere modificate o sostituite con
altre misure di diverso tipo (se quelle esigenze si modificano) come previsto dallart. 299
c.p.p.

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Le condizioni generali di applicabilità delle limitazioni alla libertà della persona

La libertà della persona è tutelata dall'art. 13 della Costituzione che dispone: "non è ammessa alcuna forma di ... restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge)". L'art. 272 fornisce una ulteriore garanzia tramite il principio di tassatività: "le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari solo a norma delle disposizioni del titolo I del libro IV". L'art. 273 detta le condizioni generali di applicabilità di tutte le misure cautelari personali: "qualunque sia il carattere afflittivo della misura che si intende applicare, nessuno può esservi sottoposto se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza" (il c.d. fumus commissi delicti). Indizi che devono far ritenere che la persona sottoposta alla misura cautelare sarà condannata. In mancanza di questo presupposto, la misura cautelare sarà considerata illegittima in quanto porterebbe ad una limitazione non giustificata della libertà personale. Proprio per le motivazioni fin ora esposte, l'articolo 273 vieta l'adozione di misure cautelari in tutti quei casi in cui non si possa giungere alla condanna:

  • a) presenza di una causa di giustificazione sintomo di un fumus boni iuris che elude il fumus commissi delicti (es. adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, legittima difesa, consenso dell'avente diritto).
  • b) fatto compiuto in presenza di una causa di non punibilità (ad es. artt. 308, 309, 384 e 649 c.p.);
  • c) fatto compiuto cui è sopravvenuta una causa di estinzione del reato (es remissione di querela accettata dal querelato, amnistia non rinunciata, prescrizione).
  • d) fatto compiuto in presenza di una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata (si fa riferimento prevalentemente all'istituto dell'indulto).

In tutti questi casi sarebbe illogico sanzionare in via indiretta, con la restrizione di una libertà fondamentale della persona, un fatto rispetto al quale il giudizio penale non può proseguire.

Le esigenze cautelari

L'art. 274 si occupa delle esigenze cautelari: cioè di quelle ragioni o finalità per la cui tutela è consentita la restrizione della libertà personale. Ci sono 3 situazioni in cui il codice consente limitazioni alle libertà delle persone con gravi indizi a carico:

  1. Pericolo di inquinamento delle prove (lett.A): In questo caso la misura cautelare viene disposta dinanzi a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. La norma impone al giudice di indicare in motivazione la mancanza di alternative all'adozione della misura e le ragioni che in concreto fanno temere l'inquinamento probatorio. Se manca questa indicazione o se è essa è inconsistente, si determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del provvedimento restrittivo adottato.
  2. Pericolo di fuga (lett.B): è possibile disporre una misura cautelare quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a 2 anni di reclusione". Obiettivo della norma è assicurare la soggezione al procedimento e all'eventuale condanna. Dalla lettura della norma si capisce che la limitazione della libertà personale è possibile: a)Se il pericolo di fuga è concreto: un indizio in tal senso è l'acquisto di biglietti aerei per l'espatrio o il possesso di documenti falsi. b)La pena che il giudice ritiene di poter irrogare deve essere superiore ai 2 anni di reclusione: sia perché una pena di questa entità può comportare il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia perché la pena non sarebbe espressiva di un illecito particolarmente grave o di una concreta pericolosità, di conseguenza la latitanza non determinerebbe allarme sociale.
  3. Pericolosità sociale (lett.C): In questo caso la limitazione della libertà personale è possibile se sussiste il concreto pericolo che l'indagato/imputato possa commettere: I. Gravi delitti: con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale. II. Delitti diretti contro l'ordine costituzionale. III. Delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. (Rispetto a quest'ultima ipotesi, le misure cautelari possono essere disposte soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni).

È sufficiente il configurarsi di una delle tre esigenze cautelari perché l'adozione della misura diventi doverosa. Queste esigenze condizionano non solo la possibilità di applicare la misura cautelare, ma anche la persistenza della stessa, dovendo le misure essere revocate (se le esigenze cautelari vengono meno) ovvero essere modificate o sostituite con altre misure di diverso tipo (se quelle esigenze si modificano) come previsto dall'art. 299 c.p.p.

I criteri di scelta delle misure

L'art. 275 del c.p.p. si occupa dei criteri di scelta delle misure cautelari che possono essere così riassunti:

  1. Il principio dell'adeguatezza (comma 1): in base a questo principio la misura deve essere adeguata alle esigenze cautelari da soddisfare in concreto.
  2. Il principio di proporzionalità (comma 2): in base al quale ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
  3. Il principio per cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (comma 2- bis). In questo caso, infatti, il legislatore ritiene che la custodia in carcere sia sproporzionata rispetto alla gravità del caso.
  4. La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (comma 3): la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Da notare che la custodia cautelare in carcere è obbligatoria quando sussistano gravi indizi di colpevolezza riguardo ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione mafiosa). In questo caso, in presenza di gravi indizi, deve essere applicata la misura della custodia in carcere, senza la necessità di accertare la sussistenza delle esigenze cautelari che sono presunte ex lege.
  5. La custodia cautelare in carcere non può essere disposta quando è necessario tutelare la salute di cui all'articolo 32 della Costituzione. Per questo il comma 4 vieta la custodia in carcere per: A. La donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole); B. La Persona che ha superato l'età di settanta anni"; C. Tossicodipendenti e alcooldipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero (T.U. Stupefacenti). D. Per lo stesso motivo il comma 4-bis impedisce la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è affetto da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria accertate ovvero da altra malattia particolarmente grave (la stessa disciplina si applica nel caso di malattia terminale, di cui al comma 4-quinquies) E. In tutti questi casi il comma 4-ter, per evitare una sorta di "licenza a delinquere" a favore di quanti volessero sfruttare per finalità illecite lo stato di malattia, è stato previsto che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, vanno disposti gli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. F. Nonostante quanto detto fin ora, la custodia in carcere può essere disposta anche nei casi sopra esposti, qualora gravi delitti siano commessi dopo l'applicazione delle più blandemisure o vengano trasgredite le prescrizioni inerenti, l'applicata misura non carceraria (art. 276 c. 1 bis).

La tipologia delle misure cautelari personali

Tra le misure cautelari personali possiamo distinguere 9 tipi di misure coercitive e 3 tipi di misure interdittive.

Le MISURE COERCITIVE

L'articolo 280 del c.p.p. si occupa delle condizioni necessarie per l'applicabilità delle misure coercitive: Possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Ciò nonostante il legislatore prevede la possibilità di applicare le misure coercitive anche per reati meno gravi, purché esse vengano applicane in sede di udienza di convalida dell'arresto. Una particolare disciplina è prevista per la custodia cautelare in carcere che può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (salvo che vengano violate le prescrizioni relative ad una misura cautelare che non prevede la custodia cautelare in carcere. Le misure coercitive sono indicate tassativamente dalla legge. Possono essere obbligatorie o custodiali.

MISURE COERCITIVE OBBLIGATORIE

  • a) Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.): lascia intatta la libertà di circolazione entro lo Stato.
  • b) Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282): non impedisce la circolazione in Italia e all'estero se non nella misura in cui impone la presenza in Italia e il presentarsi alla PG in determinati giorni e ore.
  • c) Allontanamento dalla casa familiare: (art. 282 bis): previsto per coloro che sono imputati in casi di violenza nelle relazioni familiari. Questa misura, che riguarda normalmente la casa familiare, può applicarsi anche ai luoghi di lavoro della persona offesa e dei suoi prossimi congiunti.
  • d) Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: (art. 282 ter): l'imputato non deve avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero deve mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
  • e) Divieto di dimora (art. 283): lascia libertà di circolazione con eccezione di un luogo determinato (ad es. quello di commissione del reato).
  • f) Obbligo di dimora: (art. 283): circoscrive la libertà di circolazione al territorio del comune di dimora o frazione di questo. L'obbligo di dimora può anche incidere limitatamente sulla libertà personale, il giudice può prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno.

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