Documento sul Corso Raccoglitore di Piante Officinali Spontanee. Il Pdf, utile per la Formazione professionale in Educazione ambientale, tratta la normativa e le norme igienico-sanitarie relative alla raccolta e prima trasformazione delle piante officinali spontanee, inclusi rischi e prevenzione.
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23 gennaio 2025 d.r Christian Ghisoli, ph.d.
Norme Nazionali con rimandi alle principali Norme Europee.
D.lgs 21 maggio 2018, n. 75: Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione. Art. 2 Coltivazione, raccolta e prima trasformazione. Art. 3 Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee. Art. 4 Piano di settore della filiera delle piante officinali. Art. 5 Tavolo tecnico del settore delle piante officinali. Art. 6 Registri varietali delle specie di piante officinali. Art. 7 Marchi collettivi di qualità delle piante officinali. Art. 8 Sanzioni. Art. 9 Neutralità finanziaria. Art. 10 Disposizioni transitorie e finali.
Art.1, comma 1: Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi [Cfr. MAP (Medicinal and Aromatic Plants)].
Art. 1, comma 4: Il risultato dell'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di: lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
La necessità della prima trasformazione a ridosso della raccolta è dovuta a tre ragioni fondamentali: deperibilità, conservazione e minima valorizzazione:
1- minima valorizzazione per l'accesso al mercato: alcuni prodotti derivati dalle piante officinali non sono conosciuti se non nella loro forma trasformata, dunque non esistono nella forma nativa (pianta appena raccolta), ma esistono da sempre e sono presenti in commercio solo in determinate forme, come ad esempio: erbe essiccate o olio essenziale. In questo caso la materia prima di origine, ovvero la pianta, non ha mercato e pertanto la coltivazione o la raccolta spontanea, se non connesse alla trasformazione, non hanno significato alcuno. Ad esempio, la lavanda non ha mercato come pianta fresca (se non in ambito vivaistico), ma solo come olio essenziale; in questi casi, pertanto, la prima trasformazione va considerata come la minima valorizzazione per poter collocare il prodotto coltivato o raccolto presso le aziende utilizzatrici/trasformatrici.
Art.1, comma 5: La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile [per come modificato dall'art. 1 del d.lgs 228/2001].
Art. 1, comma 6: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 [def. di pianta officinale] disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 1, comma 7: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.
La raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, ad esclusione di quelle da cui si ricavano gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, sono considerate, a tutti gli effetti, attività agricole. La precisazione è importante perché la vecchia Legge del 1931 limitava l'intervento sulle piante officinali a tre figure professionali: il raccoglitore, l'erborista e il farmacista. Tale circostanza ha posto il problema della inclusione dell'imprenditore agricolo, soprattutto dopo che l'articolo 2135 del codice civile è stato modificato dal decreto legislativo n. 228 del 2001*, ampliando la nozione di imprenditore agricolo e di attività connesse, certamente idonee a ricomprendere anche la lavorazione di piante officinali.
* È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Art. 2, comma 1: La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 [sostanze stupefacenti e psicotrope], e dal comma 2 del presente articolo [NB. rimangono in vigore gli eventuali adempimenti amministrativi necessari (es. comunicazione al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive). Il passaggio che modifica il prodotto agricolo primario indifferenziato in un prodotto con un impiego specifico con determinati requisiti di sicurezza ed efficacia, è 2detto qualificazione ed è escluso dalle attività agricole previste dal Testo Unico. La qualificazione del prodotto è soggetta al controllo dei processi (GACP, BIO, GMP, HACCP) e dei prodotti (analisi sicurezza e qualità, rispetto standard Farmacopea)].
Art. 2, comma 2: La coltivazione e la raccolta delle piante officinali a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali è da effettuarsi in accordo alle «Good Agricultural and Collection Practice (GACP)>> senza necessità di specifica autorizzazione; le GACP sono richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle Good Manufacturing Practice (GMP) dell'Unione europea che sono obbligatorie sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto dal titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 [attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano].
Art. 2, comma 3: Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell'ambito della rispettiva autonomia normativa. [ ... ] le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo [ ... ].
Art. 3, comma 1: In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 [relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio], dalla legge 1 dicembre 2015, n. 194 [disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare], dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 [legge quadro sulle aree protette], nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 [regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche], ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.
Art. 3, comma 2: Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3 [decreto previsto con l'elenco delle specie di piante officinali coltivate, oggi decreto interministeriale 21 gennaio 2022], disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 [relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91] ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1 dicembre 2015, n. 194 [disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare].
Art. 3, comma 3: La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale è effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.
Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 previgente. In particolare, nell'Allegato II, capitolo Norme dettagliate di produzione di cui al Capo III, Parte I: Norme di produzione vegetale, al paragrafo 2.2: Norme relative alla raccolta di piante selvatiche, si esplicita che: La raccolta di piante selvatiche e delle loro parti che crescono naturalmente nelle aree 3