Lezione sulla catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

Slide dall'Università San Raffaele su Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto. Il Pdf esplora l'ordinamento giuridico, le fonti costituzionali e comunitarie, inclusi trattati e regolamenti, per studenti universitari di Diritto.

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Prof.ssa Rachele Marseglia
Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle
fonti del diritto.
insegnamento
Economia e diritto dei consumi:
regole giuridiche ed economiche
in nutrizione
Professore
Rachele Marseglia
Argomento
Lezione 3. La catalogazione delle
norme e delle fonti del diritto.
1
Prof.ssa Rachele Marseglia
Lordinamento giuridico si compone
di
2
Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del
diritto
Norme
giuridiche
Leggi
norme
giuridiche e
leggi
costituiscono
due realtà
differenti

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Università San Raffaele Roma: Economia e Diritto dei Consumi

Prof.ssa Rachele Marseglia insegnamento Economia e diritto dei consumi: regole giuridiche ed economiche in nutrizione

Professore Rachele Marseglia

Argomento Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto.

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto.

1T Università San Raffaele Roma Prof.ssa Rachele Marseglia

L'ordinamento Giuridico: Norme e Leggi

L'ordinamento giuridico si compone di Norme giuridiche Leggi norme giuridiche e leggi costituiscono due realtà differenti

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Distinzione delle Norme Giuridiche

Norme Giuridiche Definitorie

Le norme giuridiche si distinguono in: Norme giuridiche definitorie delineano il significato o la portata di un diritto, di una condotta, di un obbligo, di un procedimento, di un contratto etc.

Lezione 3. la catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Norme Giuridiche Precettive

Norme giuridiche precettive Precetto Sanzione

Lezione 3. la catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Le Fonti del Diritto: Definizione e Distinzioni

COSA SONO LE FONTI DEL DIRITTO? Le fonti del diritto sono GLI ATTI O I FATTI, giuridicamente rilevanti, che danno origine alle norme giuridiche. Le fonti, a loro volta, si distinguono in: fonti di produzione e fonti di cognizione.

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Le Fonti di Produzione: Gli Atti

Le fonti di produzione Gli atti sono il prodotto volontario dell'esercizio del potere legislativo di cui sono investiti determinati soggetti: le leggi o gli atti aventi forza di legge; i regolamenti (del singolo Ministro o dell'intero Governo), ecc ...

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Le Fonti di Produzione: I Fatti

Le fonti di produzione I Fatti Sono invece i comportamenti dettati dall'agire umano che assumono rilevanza giuridica.

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Le Fonti di Cognizione

Le fonti di cognizione Sono gli atti scritti da autorità pubbliche Sono funzionali a diffondere la conoscenza della norma nella collettività (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana).

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Catalogazione e Gerarchia delle Fonti

La catalogazione e la gerarchia delle fonti L'art. 1 delle preleggi del Codice Civile (del 1942) annovera come fonti del diritto:

  1. le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);
  2. i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);
  3. gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).

Questo elenco però, oggi, non rappresenta più un novero completo ed aggiornato.

Lezione 3. La catalogazione delle norme e delle fonti del diritto

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Gerarchia Attuale delle Fonti

Oggi le fonti possono essere catalogate secondo la seguente gerarchia:

  1. Fonti costituzionali: Carta Costituzionale e leggi costituzionali
  2. Fonti comunitarie: regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni della Comunità Europea
  3. Fonti primarie: leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali
  4. Fonti secondarie : regolamenti amministrativi
  5. Fonti terziarie: usi o consuetudini

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Fonti Costituzionali: La Carta Costituzionale

Fonti costituzionali: La Carta Costituzionale La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato perché è volta a regolarne l'organizzazione ed il funzionamento. La Costituzione Italiana è stata adottata dall'Assemblea Costituente ed è entrata in vigore nel 1948.

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Caratteristiche della Costituzione Italiana

Fonti costituzionali: La Carta Costituzionale La Costituzione italiana è una costituzione "rigida" I Principi fondamentali, libertà e diritti inviolabili riconosciuti dalla nostra Costituzione sono immodificabili ed inderogabili

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Diritti Inviolabili Riconosciuti

I diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione sono:

  • inviolabili
  • personali
  • essenziali
  • assoluti
  • Non patrimoniali
  • originari
  • Inalienabili ed intrasmissibili
  • irrinunciabili
  • imprescrittibili

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Portata Programmatica delle Norme Costituzionali

Le norme contenute nella Costituzione hanno portata programmatica: necessitano di essere applicate tramite una disciplina più dettagliata. Esempio : diritto «sensibIle» del consumatore alla sicurezza dei prodotti alimentari. Questo diritto viene dettagliato attraverso una serie di disposizioni e normative più specifiche e puntuali (es: codice del consumo) che scandiscono procedure di controllo e sanzione necessari per tutelare il consumatore.

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Il Primato delle Norme Costituzionali

IL PRIMATO DELLE NORME COSTITUZIONALI Le norme costituzionali sono all'apice della gerarchia delle Fonti del diritto. Le norme contrastanti col dettato costituzionale, dunque sono oggetto di: Annullamento o Abrogazione disapplicazione tramite sentenza della Corte costituzionale

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Fonti Costituzionali: Le Leggi Costituzionali

Fonti costituzionali: le leggi costituzionali Sono le leggi emanate secondo l'iter "aggravato" o rafforzato (più rigoroso rispetto a quello delle leggi ordinarie). Si riferiscono esclusivamente a materie coperte dalla così detta "riserva di legge costituzionale", ovvero a tutte quelle materie sulle quali non può intervenire una semplice legge o un atto ad essa parificato. Esempio: L'art. 132 della Costituzione riserva alla legge costituzionale il potere di creare un'altra Regione italiana, in quanto si tratta di una scelta “grave", "decisiva", importantissima che può essere assunta solo con una legge adottata a seguito del rispetto del procedimento "rafforzato".

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Fonti Comunitarie: Trattati, Regolamenti, Direttive, Decisioni

Fonti comunitarie: Sono entrate a far parte del nostro ordinamento e sono state incardinate nella gerarchia delle fonti, subito dopo l'entrata del nostro Stato nella Comunità Europea. Le fonti comunitarie si suddividono in:

a. Trattati

a. TRATTATI Atti vincolanti per tutti i Paesi membri della Comunità europea che li sottoscrivono. Esempio: atto unico europeo del 1986 (entrato in vigore il 1º luglio 1987); Trattato sull'Unione europea o Trattato di Maastricht del 1992 (entrato in vigore il 1º novembre 1993); Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore il 1º maggio 1999); Trattato di Nizza del 2000 (entrato in vigore il 1º febbraio 2003); Trattato di Adesione dei dieci nuovi Stati membri del 2003 (entrato in vigore il 1º maggio 2004).

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b. Regolamenti

b. REGOLAMENTI provvedimenti di portata generale Orivolti ad numero indeterminato di destinatari direttamente vincolanti per tutti gli Stati membri e per tutti i loro cittadini già dal momento della loro entrata in vigore nel territorio europeo Osufficientemente dettagliati e contenenti norme puntuali e specifiche (di applicazione diretta) ONon necessitano di essere recepiti attraverso un atto di "nazionalizzazione"

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c. Direttive

c. DIRETTIVE atti della Comunità europea che non hanno una portata direttamente applicativa per essere attuate, vincolanti ed applicabili nel territorio di ogni singolo Stato membro devono essere recepite ed adottate dal legislatore nazionale non scandiscono i dettagli di attuazione della loro disciplina, ma si limitano a prefissare il risultato al quale gli Stati membri devono mirare vincolano gli Stati membri al raggiungimento di un determinato risultato, lasciandoli liberi di sceglierne il mezzo nel rispetto dei canoni che il legislatore comunitario predetermina definiscono il risultato da raggiungere ed i canoni da seguire in un'ottica di armonizzazione delle legislazioni degli Stati appartenenti alla Comunità europea non devono essere recepite solo le direttive self executing qualora uno Stato europeo non dovesse recepire, totalmente o parzialmente, entro i termini, la direttiva comunitaria sarebbe responsabile per inadempimento della disciplina comunitaria, rispondendone davanti agli organi giurisdizionali della Comunità europea (Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia delle Comunità europee).

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d. Decisioni

d. DECISIONI atti vincolanti in tutti i loro elementi e per tutti i destinatari a cui si rivolgono, siano essi Stati membri, ovvero persone fisiche o giuridiche atti di carattere amministrativo e sono emanati dal Consiglio o dalla Commissione della Comunità europea per disciplinare situazioni concrete possono anche essere rivolte ad imporre ad uno Stato membro l'obbligo di attribuire una posizione più vantaggiosa al singolo cittadino ed al pari delle direttive, in questo caso, necessitano di un atto di recepimento interno se sufficientemente dettagliate, anche le decisioni self executing sono applicate direttamente senza necessitare di un atto di recepimento. N.B: le norme comunitarie sono sottoposte alle norme costituzionali, ma sono prevalgono rispetto alle norme nazionali sottoposte. Pertanto, il giudice che è chiamato ad applicare la legge al caso concreto e che nell'esercizio delle sue funzioni riscontri la mancata rispondenza delle norme di diritto interno primarie, secondarie o terziarie rispetto alle norme di rango comunitario è tenuto a disapplicare le prime in favore delle seconde.

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