Documento di Diritto Penale sul nesso causale, reato, forza maggiore, recidiva e punibilità. Il Pdf esplora concetti fondamentali del diritto penale, come il concorso di persone nel reato e il delitto preterintenzionale, utile per studenti universitari di Diritto.
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Che cosa è il nesso causale del reato?/ Cosa si intende per "rapporto di causalità"? Il nesso di causalità è anche definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l'azione (o la condotta) e l'evento affinché la condotta stessa sia punibile.In ogni reato possiamo distinguere l'elemento soggettivo e quello oggettivo; quest'ultimo consta della condotta e dell'evento. Occorre però che tra la condotta e l'evento ci sia un nesso tale che uno possa essere ricondotto all'altra e che la condotta sia la causa che ha provocato l'evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto. Occorre insomma che tra condotta ed evento ci sia un rapporto di causa-effetto, o, come si dice in termine tecnico, un nesso di causalità. Dobbiamo quindi chiederci quali sono i criteri per accertare l'esistenza del nesso di causalità. Il nostro codice detta una disposizione ben precisa, quella dell'articolo 40: Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Dunque il reato è attribuito all'agente quando l'evento è conseguenza della sua azione.
Che cosa è il reato? Il reato è un fatto umano, tipico e colpevole, che lede o mette in pericolo un bene giuridico, in difesa del quale una norma incriminatrice, ispirata a valori costituzionali che tale bene rendono meritevole di protezione, ha predisposto un intervento giudiziario di carattere sanzionatorio, in ambito penale, a condizione che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena criminale e purché sanzioni diverse da quella penale appaiano inadeguate a prestare efficace tutela.
Che cosa è il reato putativo? Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un reato, ma in realtà realizza un fatto che reato non è (art. 49, comma primo). La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall'agente nella convinzione (determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto lecito (ovvero non punito dall'Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una norma penale a cui la legge fa discendere l'applicazione di una sanzione. Il reato putativo non è quindi punibile e ciò nel rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all'interno dell'Ordinamento giuridico. II secondo comma dell'art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che "la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Esempio classico è quello dell'utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell'azione (che comprende anche i mezzi di esecuzione della stessa).
Che cosa è l'evento? Nell'ambito del diritto penale, sulla nozione di evento si fronteggiano sostanzialmente due diverse tesi. Da una parte, l'evento viene inteso come un elemento esterno diverso sia logicamente che cronologicamente dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale. Secondo tale tesi, dunque, non tutti i reati nell'ambito del diritto penale sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto sussisterebbero reati di pura condotta. Secondo una diversa impostazione teorica, invece, l'evento, nell'ambito del dirito penale, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale con la conseguenza che esso non potrebbe mai mancare, nè nei reati cc.dd. d'evento nè in quelli cc.dd. di pura condotta. L'evento, così inteso, si distingue dalla condotta soltanto sotto il profilo logico ma non sotto quello temporale. Con riferimento alla normativa codicistica, il Legislatore ha fatto riferimento, di volta in volta, all'evento in senso giuridico ed all'evento in senso naturalistico; in particolare fanno riferimento all'evento in senso naturalistico tutte quelle norme che, nell'ambito del diritto penale, disciplinano il rapporto di causalità (es. artt. 40, 41, 42), fanno, invece, riferimento all'evento giuridico, a parere della dottrina che ritiene tale evento come elemento costitutivo del fatto, norme che attengono, in via diretta o indiretta, all'attribuzione psicologicadel fatto di reato medesimo (es. artt. 43 e 49); in particolare, con riferimento all'art. 43 cp, si osserva come, ove l'evento fosse inteso in senso naturalistico, finirebbero per esulare dal dolo tutti i reati nei quali difetta un evento naturalistico. Con riferimento all'evento in senso naturalistico possono individuarsi diverse tipologie di reato: i reati d'evento e quelli di pura condotta, i reati ad evento frazionato (si pensi al caso dell'estorsione produttiva, a fronte di un'unica minaccia iniziale, di vari atti di versamento di tangenti), i reati ad evento plurimo (es. la truffa che determina l'errore altrui, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto dell'agente), i reati ad evento differito, nei quali l'evento si verifica a distanza di tempo dalla condotta ed i reati a distanza, laddove l'evento si verifica in un luogo distante da quello ove è stata posta in essere la condotta illecita. Con riferimento all'evento giuridico, possono distinguersi i reati di danno dai reati di pericolo, i primi consistenti in una lesione immediata dell'interesse protetto dalla norma penale, i secondi consistenti in una mera sua messa in pericolo; possono, poi, distinguersi i reati istantanei nei quali l'evento giuridico di lesione o di messa in pericolo si produce in un solo istante dai reati permanentinei quali l'evento giuridico si protrae per un certo lasso di tempo durante il quale l'autore dell'illecito ha la facoltà di far cessare l'evento lesivo o di messa in pericolo (si pensi alle fattispecie del sequestro di persona, dell'associazione per delinquere, della renitenza alla leva).
Che cosa è la forza maggiore e cosa comporta? L'art. 45 del codice penale prevede che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.". Si è posta in dottrina la questione se, nell'ambito del diritto penale, il caso fortuito e la forza maggiore incidano sulla colpevolezza e, quindi, sull'elemento soggettivo del reato o anche sul nesso di causalità e, quindi, sul suo elemento oggettivo.
Che cosa è la recidiva? L'articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo "dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro [ ... ]". Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).L'articolo 99 c.p. prevede tre ipotesi di recidiva:
Chi è il soggetto attivo del reato? Il soggetto attivo del reato (o autore, reo, agente, colpevole ecc.) è ogni essere umano che pone in essere un fatto penalmente illecito. A seconda delle fattispecie penali soggetto attivo del reato può essere chiunque, o solo soggetti in possesso di particolari requisiti. Quando soggetto attivo del reato può essere chiunque, il reato viene definito comune (es. omicidio, furto, rapina, ingiuria, diffamazione, danneggiamento ecc.); negli altri casi invece la fattispecie incriminatrice prende l'etichetta di reato proprio, quando cioè sono richiesti in capo al soggetto attivo requisiti particolari sia naturalistici (es. l'essere madre nel delitto di infanticidio) che giuridici (es. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).
Chi è il soggetto passivo del reato? Il soggetto legittimato a proporre la querela e l'istanza. Il soggetto passivo del reato, o persona offesa o vittima, è il titolare del bene protetto dalla norma e offeso dal reato. Il soggetto passivo non corrisponde necessariamente con la persona che subisce un danno dal reato, ma è il titolare del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato e, quindi, colui che subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato (nell'omicidio, sebbene i famigliari subiscono un danno, il soggetto passivo è il titolare del bene della vita). Il soggetto passivo del reato va, peraltro, distinto, dall'oggetto materiale del reato, sebbene spesso tendano a coincidere, come nell'omicidio, dal soggetto passivo della condotta, essendo non necessariamente coincidenti, dal danneggiato civilmente dal reato, che è colui che subisce il danno risarcibile ed è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e colui che può costituirsi parte civile. Egli coincide di regola con il soggetto passivo del reato, ma non necessariamente. Il soggetto passivo può essere una persona fisica, anche incapace, o una persona giuridica o ente di fatto, se la natura del reato lo consente. Lo Stato è soggetto passivo dei reati che offendono i suoi specifici interessi. Può aversi anche una pluralità di soggetti passivi, quando sono più i titolari del bene offeso.
Cosa è il dolo e quanti tipi di dolo esistono? L'art. 43 recita "Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Secondo la teoria della volontà il dolo è la volontà anche dell'evento tipico, vi ricomprende, non solo l'intenzione, ma anche l'accettazione del rischio della causazione dell'evento, rimproverabile normativamente e, pertanto, meritevole di sanzione come reato doloso. Quindi, è rappresentazione e volontà, affinché il reato possa dirsi voluto, ai sensi dell'art. 43 c.p., è sufficiente che il soggetto agente abbia accettato il rischio della sua verificazione. È necessario precisare come rappresentazione e volontà siano due concetti collegati ma distinti, in quanto può esservi la prima senza la seconda, ma non il contrario, poiché non è configurabile volontà senza rappresentazione. Diverse sono i tipi di dolo può manifestarsi, tra i quali:
Altra distinzione è quella tra dolo di danno e il dolo di pericolo che si hanno rispettivamente quando il reo vuole ledere il bene giuridico protetto o solo minacciarlo.
Cosa è l'aberratio delicti? L'aberratio delicti ricorre allorché l'agente cagiona un evento diverso da quello voluto e quindi realizza l'elemento obiettivo di una diversa fattispecie criminosa.
Cosa è l'aberratio ictus? L'aberratio ictus è disciplinato all'art 82 del cp, consiste nel cagionare offesa solo alla persona diversa dalla vittima designata. Il reo risponde del fatto come se l'avesse commesso nei confronti di quest'ultima. Si parla di aberratio ictus quando l'evento voluto viene realizzato, ma incide su una persona diversa da quella contro cui l'azione era indirizzata