Appunti di Diritto Penale: Nesso Causale, Reato e Punibilità

Documento di Diritto Penale sul nesso causale, reato, forza maggiore, recidiva e punibilità. Il Pdf esplora concetti fondamentali del diritto penale, come il concorso di persone nel reato e il delitto preterintenzionale, utile per studenti universitari di Diritto.

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Che cosa è il nesso causale del reato?/ Cosa si intende per “rapporto di causalità”?
ll nesso di causalità è anche definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione
(o la condotta) e l’evento affinché la condotta stessa sia punibile.In ogni reato possiamo distinguere
l’elemento soggettivo e quello oggettivo; quest’ultimo consta della condotta e dell’evento. Occorre però
che tra la condotta e l'evento ci sia un nesso tale che uno possa essere ricondotto all'altra e che la condotta
sia la causa che ha provocato l'evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto.
Occorre insomma che tra condotta ed evento ci sia un rapporto di causa-effetto, o, come si dice in termine
tecnico, un nesso di causalità. Dobbiamo quindi chiederci quali sono i criteri per accertare l'esistenza del
nesso di causalità. Il nostro codice detta una disposizione ben precisa, quella dell'articolo 40: Nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende
l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Dunque il reato è attribuito all'agente quando l'evento
è conseguenza della sua azione.
Che cosa è il reato?
Il reato è un fatto umano, tipico e colpevole, che lede o mette in pericolo un bene giuridico, in difesa del
quale una norma incriminatrice, ispirata a valori costituzionali che tale bene rendono meritevole di
protezione, ha predisposto un intervento giudiziario di carattere sanzionatorio, in ambito penale, a
condizione che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena criminale e
purché sanzioni diverse da quella penale appaiano inadeguate a prestare efficace tutela.
Che cosa è il reato putativo?
Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un reato, ma in realtà realizza un fatto che
reato non è (art. 49, comma primo). La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall’agente nella
convinzione
(determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto
lecito (ovvero non punito dall’Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una
norma penale a cui la legge fa discendere l’applicazione di una sanzione. Il reato putativo non è quindi
punibile e ciò nel
rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all’interno dell’Ordinamento giuridico. Il
secondo comma dell’art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che “la punibilità è altresì esclusa quando, per
la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”.
Esempio classico è
quello dell’utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il
decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più
semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell’azione (che comprende anche i
mezzi di esecuzione della stessa).
Che cosa è l’evento?
Nell'ambito del diritto penale, sulla nozione di evento si fronteggiano sostanzialmente due diverse tesi. Da
una parte, l'evento viene inteso come un elemento esterno diverso sia logicamente che cronologicamente
dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale. Secondo tale tesi, dunque, non tutti i
reati nell'ambito del diritto penale sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto
sussisterebbero reati di pura condotta. Secondo una diversa impostazione teorica, invece, l'evento,
nell'ambito del dirito penale, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la
messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale con la conseguenza che esso non potrebbe mai
mancare, nè nei reati cc.dd. d'evento nè in quelli cc.dd. di pura condotta. L'evento, così inteso, si distingue
dalla condotta soltanto sotto il profilo logico ma non sotto quello temporale. Con riferimento alla
normativa codicistica, il Legislatore ha fatto riferimento, di volta in volta, all'evento in senso giuridico ed
all'evento in senso naturalistico; in particolare fanno riferimento all'evento in senso naturalistico tutte
quelle norme che, nell'ambito del diritto penale, disciplinano il rapporto di causali (es. artt. 40, 41, 42),
fanno, invece, riferimento all'evento giuridico, a parere della dottrina che ritiene tale evento come
elemento costitutivo del fatto, norme che attengono, in via diretta o indiretta, all'attribuzione psicologica
del fatto di reato medesimo (es. artt. 43 e 49); in particolare, con riferimento all'art. 43 cp, si osserva come,
ove l'evento fosse inteso in senso naturalistico, finirebbero per esulare dal dolo tutti i reati nei quali difetta
un evento naturalistico. Con riferimento all'evento in senso naturalistico possono individuarsi diverse
tipologie di reato: i reati d'evento e quelli di pura condotta, i reati ad evento frazionato (si pensi al caso
dell'estorsione produttiva, a fronte di un'unica minaccia iniziale, di vari atti di versamento di tangenti), i
reati ad evento plurimo (es. la truffa che determina l'errore altrui, l'atto di disposizione patrimoniale, il
danno e il profitto dell'agente), i reati ad evento differito, nei quali l'evento si verifica a distanza di tempo
dalla condotta ed i reati a distanza, laddove l'evento si verifica in un luogo distante da quello ove è stata
posta in essere la condotta illecita. Con riferimento all'evento giuridico, possono distinguersi i reati di
danno dai reati di pericolo, i primi consistenti in una lesione immediata dell'interesse protetto dalla norma
penale, i secondi consistenti in una mera sua messa in pericolo; possono, poi, distinguersi i reati
istantanei nei quali l'evento giuridico di lesione o di messa in pericolo si produce in un solo istante dai reati
permanentinei quali l'evento giuridico si protrae per un certo lasso di tempo durante il quale l'autore
dell'illecito ha la facoltà di far cessare l'evento lesivo o di messa in pericolo (si pensi alle fattispecie del
sequestro di persona, dell'associazione per delinquere, della renitenza alla leva).
Che cosa è la forza maggiore e cosa comporta?
L'art. 45 del codice penale prevede che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per
forza maggiore.". Si è posta in dottrina la questione se, nell'ambito del diritto penale, il caso fortuito e la
forza
maggiore incidano sulla colpevolezza e, quindi, sull'elemento soggettivo del reato o anche sul nesso di
causalità e, quindi, sul suo elemento oggettivo.
Che cosa è la recidiva?
L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma
prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne
commette un altro […]”. Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza
evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).L’articolo 99 c.p. prevede
tre ipotesi di recidiva:
1) semplice (art. 99 primo comma c.p.) quando, il reo, dopo una condanna irrevocabile per un reato ne
commette un altro. Il Codice prevede un aumento di pena fino a un sesto della sanzione da infliggere per il
nuovo reato;
2) aggravata (art. 101 c.p.) quando in nuovo reato commesso dal reo è della stessa indole di quello
precedente (recidiva specifica), quando è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente
(infraquinquennale) o se è stato realizzato durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il
condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena stessa. Il Codice prevede un aumento di
pena fino a un terzo e, aumento fino alla metà, se concorrono più circostanze;3) reiterata (art. 99 quarto
comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento, prevede
l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si
tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo
l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.Molte
modifiche sono state apportate all’articolo 99 del codice penale. In particolare, dopo la L. 251/2005 (cd. Legge
ex Cirielli) si è introdotto nell’Ordinamento una rigorosa risposta sanzionatoria a carico di chi ricade nel
crimine.
Chi è il soggetto attivo del reato?
Il soggetto attivo del reato (o autore, reo, agente, colpevole ecc.) è ogni essere umano che pone in essere un
fatto penalmente illecito. A seconda delle fattispecie penali soggetto attivo del reato può essere chiunque, o
solo soggetti in possesso di particolari requisiti. Quando soggetto attivo del reato può essere chiunque, il
reato viene definito comune (es. omicidio, furto, rapina, ingiuria, diffamazione, danneggiamento ecc.); negli
altri casi invece la fattispecie incriminatrice prende l’etichetta di reato proprio, quando cioè sono richiesti in
capo al soggetto attivo requisiti particolari sia naturalistici (es. l’essere madre nel delitto di infanticidio) che
giuridici (es. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

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Anteprima

Nesso Causale del Reato

Che cosa è il nesso causale del reato?/ Cosa si intende per "rapporto di causalità"? Il nesso di causalità è anche definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l'azione (o la condotta) e l'evento affinché la condotta stessa sia punibile.In ogni reato possiamo distinguere l'elemento soggettivo e quello oggettivo; quest'ultimo consta della condotta e dell'evento. Occorre però che tra la condotta e l'evento ci sia un nesso tale che uno possa essere ricondotto all'altra e che la condotta sia la causa che ha provocato l'evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto. Occorre insomma che tra condotta ed evento ci sia un rapporto di causa-effetto, o, come si dice in termine tecnico, un nesso di causalità. Dobbiamo quindi chiederci quali sono i criteri per accertare l'esistenza del nesso di causalità. Il nostro codice detta una disposizione ben precisa, quella dell'articolo 40: Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Dunque il reato è attribuito all'agente quando l'evento è conseguenza della sua azione.

Definizione di Reato

Che cosa è il reato? Il reato è un fatto umano, tipico e colpevole, che lede o mette in pericolo un bene giuridico, in difesa del quale una norma incriminatrice, ispirata a valori costituzionali che tale bene rendono meritevole di protezione, ha predisposto un intervento giudiziario di carattere sanzionatorio, in ambito penale, a condizione che la misura dell'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena criminale e purché sanzioni diverse da quella penale appaiano inadeguate a prestare efficace tutela.

Reato Putativo

Che cosa è il reato putativo? Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un reato, ma in realtà realizza un fatto che reato non è (art. 49, comma primo). La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall'agente nella convinzione (determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto lecito (ovvero non punito dall'Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una norma penale a cui la legge fa discendere l'applicazione di una sanzione. Il reato putativo non è quindi punibile e ciò nel rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all'interno dell'Ordinamento giuridico. II secondo comma dell'art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che "la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Esempio classico è quello dell'utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell'azione (che comprende anche i mezzi di esecuzione della stessa).

L'Evento nel Diritto Penale

Che cosa è l'evento? Nell'ambito del diritto penale, sulla nozione di evento si fronteggiano sostanzialmente due diverse tesi. Da una parte, l'evento viene inteso come un elemento esterno diverso sia logicamente che cronologicamente dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale. Secondo tale tesi, dunque, non tutti i reati nell'ambito del diritto penale sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto sussisterebbero reati di pura condotta. Secondo una diversa impostazione teorica, invece, l'evento, nell'ambito del dirito penale, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale con la conseguenza che esso non potrebbe mai mancare, nè nei reati cc.dd. d'evento nè in quelli cc.dd. di pura condotta. L'evento, così inteso, si distingue dalla condotta soltanto sotto il profilo logico ma non sotto quello temporale. Con riferimento alla normativa codicistica, il Legislatore ha fatto riferimento, di volta in volta, all'evento in senso giuridico ed all'evento in senso naturalistico; in particolare fanno riferimento all'evento in senso naturalistico tutte quelle norme che, nell'ambito del diritto penale, disciplinano il rapporto di causalità (es. artt. 40, 41, 42), fanno, invece, riferimento all'evento giuridico, a parere della dottrina che ritiene tale evento come elemento costitutivo del fatto, norme che attengono, in via diretta o indiretta, all'attribuzione psicologicadel fatto di reato medesimo (es. artt. 43 e 49); in particolare, con riferimento all'art. 43 cp, si osserva come, ove l'evento fosse inteso in senso naturalistico, finirebbero per esulare dal dolo tutti i reati nei quali difetta un evento naturalistico. Con riferimento all'evento in senso naturalistico possono individuarsi diverse tipologie di reato: i reati d'evento e quelli di pura condotta, i reati ad evento frazionato (si pensi al caso dell'estorsione produttiva, a fronte di un'unica minaccia iniziale, di vari atti di versamento di tangenti), i reati ad evento plurimo (es. la truffa che determina l'errore altrui, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto dell'agente), i reati ad evento differito, nei quali l'evento si verifica a distanza di tempo dalla condotta ed i reati a distanza, laddove l'evento si verifica in un luogo distante da quello ove è stata posta in essere la condotta illecita. Con riferimento all'evento giuridico, possono distinguersi i reati di danno dai reati di pericolo, i primi consistenti in una lesione immediata dell'interesse protetto dalla norma penale, i secondi consistenti in una mera sua messa in pericolo; possono, poi, distinguersi i reati istantanei nei quali l'evento giuridico di lesione o di messa in pericolo si produce in un solo istante dai reati permanentinei quali l'evento giuridico si protrae per un certo lasso di tempo durante il quale l'autore dell'illecito ha la facoltà di far cessare l'evento lesivo o di messa in pericolo (si pensi alle fattispecie del sequestro di persona, dell'associazione per delinquere, della renitenza alla leva).

Forza Maggiore e Conseguenze

Che cosa è la forza maggiore e cosa comporta? L'art. 45 del codice penale prevede che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.". Si è posta in dottrina la questione se, nell'ambito del diritto penale, il caso fortuito e la forza maggiore incidano sulla colpevolezza e, quindi, sull'elemento soggettivo del reato o anche sul nesso di causalità e, quindi, sul suo elemento oggettivo.

La Recidiva

Che cosa è la recidiva? L'articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo "dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro [ ... ]". Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).L'articolo 99 c.p. prevede tre ipotesi di recidiva:

  1. semplice (art. 99 primo comma c.p.) quando, il reo, dopo una condanna irrevocabile per un reato ne commette un altro. Il Codice prevede un aumento di pena fino a un sesto della sanzione da infliggere per il nuovo reato;
  2. aggravata (art. 101 c.p.) quando in nuovo reato commesso dal reo è della stessa indole di quello precedente (recidiva specifica), quando è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente (infraquinquennale) o se è stato realizzato durante o dopo l'esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena stessa. Il Codice prevede un aumento di pena fino a un terzo e, aumento fino alla metà, se concorrono più circostanze;
  3. reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l'Ordinamento, prevede l'applicazione di un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.Molte modifiche sono state apportate all'articolo 99 del codice penale. In particolare, dopo la L. 251/2005 (cd. Legge ex Cirielli) si è introdotto nell'Ordinamento una rigorosa risposta sanzionatoria a carico di chi ricade nel crimine.

Soggetto Attivo del Reato

Chi è il soggetto attivo del reato? Il soggetto attivo del reato (o autore, reo, agente, colpevole ecc.) è ogni essere umano che pone in essere un fatto penalmente illecito. A seconda delle fattispecie penali soggetto attivo del reato può essere chiunque, o solo soggetti in possesso di particolari requisiti. Quando soggetto attivo del reato può essere chiunque, il reato viene definito comune (es. omicidio, furto, rapina, ingiuria, diffamazione, danneggiamento ecc.); negli altri casi invece la fattispecie incriminatrice prende l'etichetta di reato proprio, quando cioè sono richiesti in capo al soggetto attivo requisiti particolari sia naturalistici (es. l'essere madre nel delitto di infanticidio) che giuridici (es. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

Soggetto Passivo del Reato

Chi è il soggetto passivo del reato? Il soggetto legittimato a proporre la querela e l'istanza. Il soggetto passivo del reato, o persona offesa o vittima, è il titolare del bene protetto dalla norma e offeso dal reato. Il soggetto passivo non corrisponde necessariamente con la persona che subisce un danno dal reato, ma è il titolare del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato e, quindi, colui che subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato (nell'omicidio, sebbene i famigliari subiscono un danno, il soggetto passivo è il titolare del bene della vita). Il soggetto passivo del reato va, peraltro, distinto, dall'oggetto materiale del reato, sebbene spesso tendano a coincidere, come nell'omicidio, dal soggetto passivo della condotta, essendo non necessariamente coincidenti, dal danneggiato civilmente dal reato, che è colui che subisce il danno risarcibile ed è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e colui che può costituirsi parte civile. Egli coincide di regola con il soggetto passivo del reato, ma non necessariamente. Il soggetto passivo può essere una persona fisica, anche incapace, o una persona giuridica o ente di fatto, se la natura del reato lo consente. Lo Stato è soggetto passivo dei reati che offendono i suoi specifici interessi. Può aversi anche una pluralità di soggetti passivi, quando sono più i titolari del bene offeso.

Il Dolo e i suoi Tipi

Cosa è il dolo e quanti tipi di dolo esistono? L'art. 43 recita "Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Secondo la teoria della volontà il dolo è la volontà anche dell'evento tipico, vi ricomprende, non solo l'intenzione, ma anche l'accettazione del rischio della causazione dell'evento, rimproverabile normativamente e, pertanto, meritevole di sanzione come reato doloso. Quindi, è rappresentazione e volontà, affinché il reato possa dirsi voluto, ai sensi dell'art. 43 c.p., è sufficiente che il soggetto agente abbia accettato il rischio della sua verificazione. È necessario precisare come rappresentazione e volontà siano due concetti collegati ma distinti, in quanto può esservi la prima senza la seconda, ma non il contrario, poiché non è configurabile volontà senza rappresentazione. Diverse sono i tipi di dolo può manifestarsi, tra i quali:

  1. dolo generico quando è richiesta solo la coscienza e volontà del fatto materiale, non avendo alcuna rilevanza il fine per il quale il soggetto agisce ed è il tipo di dolo richiesto dalla maggior parte dei reati;
  2. dolo specifico, riguarda quelle figure criminose in cui la legge richiede sia la coscienza e volontà del fatto materiale, sia che venga realizzato per raggiungere lo specifico fine che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie legale, anche se il conseguimento del fine non è richiesto per la consumazione del reato (così il furto è un reato a dolo specifico in quanto per la sua consumazione è sufficiente che il reo abbia agito "per fine di lucro").

Altra distinzione è quella tra dolo di danno e il dolo di pericolo che si hanno rispettivamente quando il reo vuole ledere il bene giuridico protetto o solo minacciarlo.

Aberratio Delicti

Cosa è l'aberratio delicti? L'aberratio delicti ricorre allorché l'agente cagiona un evento diverso da quello voluto e quindi realizza l'elemento obiettivo di una diversa fattispecie criminosa.

Aberratio Ictus

Cosa è l'aberratio ictus? L'aberratio ictus è disciplinato all'art 82 del cp, consiste nel cagionare offesa solo alla persona diversa dalla vittima designata. Il reo risponde del fatto come se l'avesse commesso nei confronti di quest'ultima. Si parla di aberratio ictus quando l'evento voluto viene realizzato, ma incide su una persona diversa da quella contro cui l'azione era indirizzata

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