Il concordato preventivo: natura, finalità e tipologie nel diritto

Documento di Diritto sul concordato preventivo. Il Pdf esplora la procedura concorsuale volontaria, delineando natura, finalità e tipologie, inclusi concordato in continuità aziendale e liquidatorio, con dettagli su accesso e gestione dei contratti pendenti.

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6. IL CONCORDATO PREVENTIVO
SEZIONE 1
NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
(Il debitore conserva la gestione ordinaria dell’impresa, mentre dev’essere autorizzato dagli organi
della procedura per la gestione straordinaria.)
Natura
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a carattere volontario, nella quale il debitore
formula una proposta ai creditori, con cui propone la soddisfazione dei crediti con le forme, modalità
e le tempistiche indicate nella stessa.
La proposta è prima soggetta ad un controllo preventivo del tribunale (ammissione), poi viene
sottoposta alla votazione dei creditori e, in caso di approvazione, viene rimessa ad un ulteriore
controllo da parte del tribunale (omologazione) con cui la proposta diventa vincolante per tutti i
creditori, che dovranno essere soddisfatti nei limiti ed in conformità di quanto offerto.
Il concordato si compone di:
o un elemento negoziale. Vi è un accordo tra debitore e creditori, che si forma attraverso
l'incontro tra proposta, formulata dal debitore, e accettazione, espressa dai creditori mediante
votazione;
o un elemento giudiziale. Vi è una fase di controllo da parte del tribunale e degli altri organi,
volta a verificare il rispetto dei vincoli di legge e l'assenza di pregiudizio per i creditori.
La finalità.
L'interesse primario perseguito dal concordato preventivo è quello dei creditori.
La nozione di interesse dei creditori può essere intesa come:
- massima soddisfazione dei creditori, la soddisfazione dei creditori deve essere la massima possibile.
- migliore soddisfazione dei creditori, la soddisfazione dei creditori deve essere migliore rispetto ad
una alternativa.
- assenza di pregiudizio dei creditori, la soddisfazione dei creditori deve essere non inferiore
rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.
Tra le possibili alternative, è stata accolta quella dell'assenza di pregiudizio.
La centralità dell'interesse dei creditori non esclude la rilevanza di altri interessi meritevoli di tutela:
l'interesse alla conservazione dei valori aziendali ed alla prosecuzione dell'attività di impresa;
l'interesse al mantenimento dei rapporti di lavoro...
Le tipologie di concordato.
Il concordato preventivo può presentarsi secondo due diverse tipologie:
1. Concordato in continuità aziendale
In cui è prevista la prosecuzione o la ripresa dell'attività aziendale, che può essere:
-Continuità diretta quando avviene in capo al debitore,
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il debitore in concordato continua a gestire l'azienda e mette a disposizione dei creditori i flussi
finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività;
- Continuità indiretta quando avviene in capo ad un soggetto diverso, che gestisce l'azienda o
riprende l'attività in forza di cessione.
Il debitore non continua a gestire l'azienda, ma percepisce e mette a disposizione dei creditori il prezzo
della vendita dell'azienda.
L'elemento comune alla continuità diretta o indiretta è la prosecuzione o la ripresa dell'attività;
l'elemento differenziale è che nella continuità diretta il debitore gestisce in proprio l'azienda, mentre
nella continuità indiretta vi è una separazione tra debitore e azienda, che viene gestita da un diverso
soggetto.
2. Concordato liquidatorio
In cui il debitore non prosegue l'attività, ma provvede a liquidare il proprio patrimonio, procedendo
alla soddisfazione dei creditori mediante il risultato utile della liquidazione.
L'ordinamento mostra una preferenza per il concordato in continuità aziendale, perché funzionale a
consentire l'obiettivo della conservazione dei valori aziendali, ritenuto interesse meritevole di tutela
dal legislatore.
3. Concordati misti
In cui è prevista sia la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività, sia la liquidazione di alcuni beni.
SEZIONE 2
L’ACCESSO ALLA PROCEDURA
Legittimazione e presupposti
La legittimazione a presentare domanda di accesso al concordato preventivo è attribuita unicamente
al debitore. Il concordato è una procedura volontaria, che può essere aperta solo su impulso del
debitore e non anche di altri soggetti.
D'altra parte, se il debitore in crisi o insolvente non decide di chiedere l'accesso al concordato
preventivo, i creditori ed i terzi non rimangono privi di tutela, in quanto possono chiedere l'apertura
in suo danno della procedura di liquidazione giudiziale.
Il presupposto soggettivo della procedura è rappresentato dalla qualità di imprenditore soggetto a
liquidazione giudiziale. Possono chiedere l'accesso alla procedura gli imprenditori commerciali che
non siano imprese minori.
L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può essere ammesso ala procedura di
concordato preventivo. La sua eventuale domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo
è inammissibile.
Il presupposto oggettivo della procedura è rappresentato dallo stato di crisi o insolvenza.
La domanda di accesso

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IL CONCORDATO PREVENTIVO

NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(Il debitore conserva la gestione ordinaria dell'impresa, mentre dev'essere autorizzato dagli organi della procedura per la gestione straordinaria.)

Natura

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale a carattere volontario, nella quale il debitore formula una proposta ai creditori, con cui propone la soddisfazione dei crediti con le forme, modalità e le tempistiche indicate nella stessa.

La proposta è prima soggetta ad un controllo preventivo del tribunale (ammissione), poi viene sottoposta alla votazione dei creditori e, in caso di approvazione, viene rimessa ad un ulteriore controllo da parte del tribunale (omologazione) con cui la proposta diventa vincolante per tutti i creditori, che dovranno essere soddisfatti nei limiti ed in conformità di quanto offerto.

Il concordato si compone di:

  • un elemento negoziale. Vi è un accordo tra debitore e creditori, che si forma attraverso l'incontro tra proposta, formulata dal debitore, e accettazione, espressa dai creditori mediante votazione;
  • un elemento giudiziale. Vi è una fase di controllo da parte del tribunale e degli altri organi, volta a verificare il rispetto dei vincoli di legge e l'assenza di pregiudizio per i creditori.

La finalità

L'interesse primario perseguito dal concordato preventivo è quello dei creditori.

La nozione di interesse dei creditori può essere intesa come:

  • massima soddisfazione dei creditori, la soddisfazione dei creditori deve essere la massima possibile.
  • migliore soddisfazione dei creditori, la soddisfazione dei creditori deve essere migliore rispetto ad una alternativa.
  • assenza di pregiudizio dei creditori, la soddisfazione dei creditori deve essere non inferiore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.

Tra le possibili alternative, è stata accolta quella dell'assenza di pregiudizio.

La centralità dell'interesse dei creditori non esclude la rilevanza di altri interessi meritevoli di tutela: l'interesse alla conservazione dei valori aziendali ed alla prosecuzione dell'attività di impresa; l'interesse al mantenimento dei rapporti di lavoro ...

Le tipologie di concordato

Il concordato preventivo può presentarsi secondo due diverse tipologie:

  1. Concordato in continuità aziendale In cui è prevista la prosecuzione o la ripresa dell'attività aziendale, che può essere: -Continuità diretta quando avviene in capo al debitore, 24il debitore in concordato continua a gestire l'azienda e mette a disposizione dei creditori i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività; - Continuità indiretta quando avviene in capo ad un soggetto diverso, che gestisce l'azienda o riprende l'attività in forza di cessione. Il debitore non continua a gestire l'azienda, ma percepisce e mette a disposizione dei creditori il prezzo della vendita dell'azienda. L'elemento comune alla continuità diretta o indiretta è la prosecuzione o la ripresa dell'attività; l'elemento differenziale è che nella continuità diretta il debitore gestisce in proprio l'azienda, mentre nella continuità indiretta vi è una separazione tra debitore e azienda, che viene gestita da un diverso soggetto.
  2. Concordato liquidatorio In cui il debitore non prosegue l'attività, ma provvede a liquidare il proprio patrimonio, procedendo alla soddisfazione dei creditori mediante il risultato utile della liquidazione. L'ordinamento mostra una preferenza per il concordato in continuità aziendale, perché funzionale a consentire l'obiettivo della conservazione dei valori aziendali, ritenuto interesse meritevole di tutela dal legislatore.
  3. Concordati misti In cui è prevista sia la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività, sia la liquidazione di alcuni beni.

L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Legittimazione e presupposti

La legittimazione a presentare domanda di accesso al concordato preventivo è attribuita unicamente al debitore. Il concordato è una procedura volontaria, che può essere aperta solo su impulso del debitore e non anche di altri soggetti.

D'altra parte, se il debitore in crisi o insolvente non decide di chiedere l'accesso al concordato preventivo, i creditori ed i terzi non rimangono privi di tutela, in quanto possono chiedere l'apertura in suo danno della procedura di liquidazione giudiziale.

Il presupposto soggettivo della procedura è rappresentato dalla qualità di imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale. Possono chiedere l'accesso alla procedura gli imprenditori commerciali che non siano imprese minori.

L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può essere ammesso ala procedura di concordato preventivo. La sua eventuale domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo è inammissibile.

Il presupposto oggettivo della procedura è rappresentato dallo stato di crisi o insolvenza.

La domanda di accesso

25(La domanda è l'atto giudiziario mediante il quale il debitore chiede di regolare la propria crisi o insolvenza attraverso la procedura di concordato)

La domanda si propone con ricorso al tribunale sottoscritto dal difensore munito di procura; deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni.

Se il debitore è una società, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata da parte di coloro che hanno la rappresentanza sociale della società, mentre il contenuto e le condizioni del piano sono decise dagli amministratori.

Entro il giorno successivo al deposito, la domanda è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese, che deve provvedere all'iscrizione entro il giorno seguente, ed è trasmessa al pubblico ministero.

Alla domanda va allegata la documentazione che consenta al tribunale e ai creditori di avere piena consapevolezza delle cause dello stato di crisi. Pertanto, insieme alla domanda, il debitore deve depositare:

  • a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi
  • b) I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
  • c) Una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
  • d) Uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
  • e) L'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione
  • f) L'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso
  • g) Una certificazione sui debiti fiscali, contributivi
  • h) Una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Il piano

(Il piano è lo strumento operativo, indicante le attività che il debitore si impegna a compiere e le modalità attraverso le quali intende reperire le risorse).

In allegato alla domanda, il debitore deve presentare anche un piano, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il contenuto del piano è predeterminato per legge, in quanto deve indicare:

  1. L'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del pieno e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa
  2. Una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie di intervento
  3. Il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale
  4. Le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
  5. Gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti
  6. Le azioni risarcitorie e ricuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili
  7. Le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento degli obiettivi pianificati

268. Le parti interessate dal piano 9. Le eventuali parti non interessate dal piano 10. Le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Inoltre, quando sia prevista la prosecuzione dell'attività di impresa in forma diretta, il piano deve contenere anche l'individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura.

Il piano contiene una previsione sul futuro e sui risultati che si otterranno dal compimento delle attività programmate.

Vi è un inevitabile margine di incertezza, che può essere maggiore o minore a seconda del grado di complessità del piano. In ragione della delicatezza delle stime, il debitore deve obbligatoriamente depositare, con domanda di concordato, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; nel caso di concordati in continuità aziendale, il professionista indipendente deve attestare anche che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nel caso di liquidazione giudiziale.

La proposta

(la proposta contiene l'offerta di pagamento o soddisfacimento che il debitore rivolge ai creditori)

La proposta di concordato può costituire un allegato alla domanda di concordato o essere incluso all'interno della domanda stessa. Il proponente è libero di determinare il contenuto della proposta rivolta ai creditori, nel rispetto di alcuni vincoli inderogabili.

La proposta può prevedere il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma, attraverso danaro o con modalità differenti.

Quando prevede il pagamento in danaro, il proponente può decidere se offrire il pagamento per intero o in percentuale, se immediato o con una dilazione.

Quando prevede il pagamento con modalità differenti, il proponente può decidere, oltre alla percentuale, anche la forma: cessione dei beni ...

È inoltre consentita la suddivisione dei creditori in classi, con previsione di trattamento differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

I requisiti che devono caratterizzare i creditori inseriti nella stessa classe sono quelli della doppia omogeneità: posizione giuridica e interessi economici. In presenza di questi requisiti, i creditori possono essere inseriti nella stessa classe, in mancanza anche di uno solo di questi requisiti, i creditori devono essere inclusi in classi differenti.

Nel caso di suddivisione dei creditori in classi, il proponente può riservare trattamenti differenti ai creditori delle diverse classi: il proponente potrebbe offrire il pagamento in danaro del 50% del credito ai creditori della classe formata dai fornitori considerati strategici per la prosecuzione dell'attività, il pagamento in danaro del 30% del credito ai creditori della classe formata dai fornitori non strategici, la soddisfazione mediante datio in solutum.

Il proponente può offrire trattamenti differenti ai creditori delle diverse classi, ma deve sempre offrire lo stesso identico trattamento ai creditori inclusi nella medesima classe.

La suddivisione in classi è una facoltà per il debitore, che diventa un obbligo in alcune ipotesi:

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