Appunti di Diritto Romano: origini, fonti ed epoche storiche

Documento dall'Università sul Diritto Romano (appunti dal Marrone). Il Pdf offre un'analisi dettagliata delle origini, delle fonti e delle epoche storiche del diritto romano, con concetti chiave come diritto oggettivo e soggettivo, leggi e rimedi pretori, utile per lo studio universitario di Diritto.

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20 pagine

DIRITTO ROMANO (APPUNTI DAL MARRONE)
CAPITOLO I:IL DIRITTO E LE SUE FONTI
- concetto di diritto concezione normativa= il diritto è norma regola di
condotta,complesso organico(che funziona) di norme.
- concezione istituzionale l'ordinamento giuridico che non si identifica con le norme
ma le trascende, l’ordinamento giuridico è inteso come società organizzata cioè il
modo di essere di una collettività.
- Diritto oggettivo (norma agendi) un dovere
es. le norme che regolano i contratti
- Diritto soggettivo (facultas agendi) una possibilità. Il diritto soggettivo è tutelato
dal diritto oggettivo.
es.la libertà di stipulare o non stipulare il contratto ( sono libera di vendere o non vendere un
bene personale seguendo le norme di un diritto oggettivo.)
- Doveri giuridici al diritto soggettivo di qualcuno fa riscontro il diritto soggettivo di
un’altro. Si crea la nozione di ONERE cioè il peso che il diritto oggettivo addossa a un
soggetto.
es.un agricoltore per ottenere finanziamenti pubblici deve ottemperare alla normativa
richiesta per ottenere quel finanziamento.
DIRITTO ROMANO
(Roma 754 a.C fino a giustiniano 565 d.c p D.R)
Giustiniano fece compilare il CORPUS IURIS CIVILIS (corpo del diritto civile) cioè la
raccolta di tutte le leggi romane che per la prima volta furono messe per iscritto.
L’ordinamento giuridico romano durò oltre 1300 anni da Romolo a Giustiniano.
IUS per il diritto romano può rapp. sia il diritto oggettivo che quello soggettivo.
- diritto privato regola i rapporti tra individui prendendo in considerazione
soprattutto gli interessi privati e individuali
(ius privatum)
- diritto pubblico regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività.
(ius pubblicum)
ETÀ ARCAICA
(fondazione di roma finisce nella metà del III sec.a.C)
il regime costi. era monarchico e le figure centrali erano:
1. il rex
2. Senato
3. l’assemblea popolare (comitia curiata)
Nell'età arcaica i caratteri dello IUS erano adeguati a soddisfare le esigenze di una società
rurale, era un diritto adeguato alla società dell’epoca.
Era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria:fondato in massima parte sui
MORES comportamenti usuali ed erano i costumi giuridici dei MAIORES cioè dei remoti
antenati.(leggi non scritte)
Le leges presto i mores vennero integrati da leggi le LEGES PUBLICAE (leggi del
popolo).La più famosa e la più antiche delle leges publicae furono LE LEGGI DELLE
DODICI TAVOLE x lungo tempo l’unica legge scritta.La legge delle dodici tavole fu emanata
da magistrati straordinari appositamente eletti i DECEMVIRI, questo per quanto riguarda le
prime 10 tavole,le ultime due dai consoli Valerio e Orazio. Oltre alla legge delle dodici tavole
grande rilievo avevano le leges datae e per il dir.priv le leges rogatae.Queste venivano
proposte dal magistrato, che rogava (interrogava) il popolo riunito in assemblea (comitia
centuriata o tributa), l'assemblea poteva approvare o non approvare.Una volta approvata la
legge veniva ratificata dal senato e la proposta diventava LEX.
PLEBISCITI ( plebis\ scita) quelli voluti solo dalla plebe.
ETÀ PRECLASSICA
(dal II secolo a.C. fino alla crisi della Repubblica e finisce nel 264 a.C)
- Durante l’età preclassica,Roma si afferma come potenza egemone nel Mediterraneo,
subendo influenze culturali greche e sviluppando un’economia più complessa. In questo
periodo, le fonti principali del diritto romano sono i *mores* (costumi) e le *leges* (leggi),
mentre il pretore e i giuristi assumono un ruolo crescente nella produzione giuridica. I primi
giuristi, inizialmente pontefici, diventano anche laici e offrono consulenze legali,
contribuendo all’evoluzione del *ius civile* (diritto dei cittadini romani) e del *ius
honorarium* (diritto creato dai magistrati), che si applica anche ai non cittadini. I caratteri
dello IUS, per quanto riguarda il diritto privato, approfondiranno quelle che possiamo def le
posizioni giuridiche soggettive,verranno riconosciuti nuovi negozi giuridici che potevano
rispondere alle esigenze commerciali del momento,ed essere fruibili anche dai non cittadini
romani ( peregrini), si darà rilievo ai diritti e i doveri delle parti e alla buona fede (bona
fides).Tra i giuristi più noti dell’età preclassica ricordiamo Giunio Bruto (IIa.C) e Quinto
Mucio Scevola (console nel 95 .a.C ,18 libri iuris civilis è una sua opera.)
BONA FIDEI nuovo negozio
IUS GENTIUM diritto delle genti. Lo ius si contrappone allo ius civilis che per solo i
citt.romani mentre lo ius gentium era parte integrante dello ius civile.
IUS HONORARIUM diritto onorario per la massima parte opera del pretore
(diritto oggettivo)/lo ius honorarium derivano dall’attività dei magistrati eletti dal popolo
con carica annuale (1 anno ) = pretore urbano, magistrato cum imperio, un magistrato che
aveva la possibilità di dicere ius prd diritto ( viene stabilito dalle leges licinae sextie del
367 a.c).Il D.H fu sostanzialmente opera del pretore urbano
- LEGES ROGATAE venivano presentate al popolo per l'approvazione, erano costituite
da una praescriptio che identificava la legge con il nome del proponente e informava
riguardo il luogo e la data dove si sarebbe riunita la commissione votante.

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Concetto di Diritto e le Sue Fonti

  • concetto di diritto-> concezione normativa= il diritto è norma regola di condotta,complesso organico(che funziona) di norme.
  • concezione istituzionale-> l'ordinamento giuridico che non si identifica con le norme ma le trascende, l'ordinamento giuridico è inteso come società organizzata cioè il modo di essere di una collettività.
  • Diritto oggettivo (norma agendi) -> un dovere es. le norme che regolano i contratti
  • Diritto soggettivo (facultas agendi) ->una possibilità. Il diritto soggettivo è tutelato dal diritto oggettivo. es.la libertà di stipulare o non stipulare il contratto ( sono libera di vendere o non vendere un bene personale seguendo le norme di un diritto oggettivo.)
  • Doveri giuridici-> al diritto soggettivo di qualcuno fa riscontro il diritto soggettivo di un'altro. Si crea la nozione di ONERE cioè il peso che il diritto oggettivo addossa a un soggetto. es.un agricoltore per ottenere finanziamenti pubblici deve ottemperare alla normativa richiesta per ottenere quel finanziamento.

Diritto Romano: Origini e Durata

DIRITTO ROMANO (Roma 754 a.C fino a giustiniano 565 d.c -> p D.R) Giustiniano fece compilare il CORPUS IURIS CIVILIS (corpo del diritto civile) cioè la raccolta di tutte le leggi romane che per la prima volta furono messe per iscritto. L'ordinamento giuridico romano durò oltre 1300 anni da Romolo a Giustiniano.

IUS-> per il diritto romano può rapp. sia il diritto oggettivo che quello soggettivo.

  • diritto privato-> regola i rapporti tra individui prendendo in considerazione soprattutto gli interessi privati e individuali (ius privatum)
  • diritto pubblico-> regola l'organizzazione e il funzionamento della collettività. (ius pubblicum)

Età Arcaica del Diritto Romano

ETÀ ARCAICA (fondazione di roma finisce nella metà del III sec.a.C) il regime costi. era monarchico e le figure centrali erano:

  1. il rex
  2. Senato
  3. l'assemblea popolare (comitia curiata)

Nell'età arcaica i caratteri dello IUS erano adeguati a soddisfare le esigenze di una società rurale, era un diritto adeguato alla società dell'epoca. Era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria:fondato in massima parte sui MORES -> comportamenti usuali ed erano i costumi giuridici dei MAIORES cioè dei remoti antenati.(leggi non scritte) Le leges-> presto i mores vennero integrati da leggi le LEGES PUBLICAE (leggi del popolo).La più famosa e la più antiche delle leges publicae furono LE LEGGI DELLE DODICI TAVOLE x lungo tempo l'unica legge scritta.La legge delle dodici tavole fu emanata da magistrati straordinari appositamente eletti i DECEMVIRI, questo per quanto riguarda le prime 10 tavole,le ultime due dai consoli Valerio e Orazio. Oltre alla legge delle dodici tavole grande rilievo avevano le leges datae e per il dir.priv le leges rogatae.Queste venivano proposte dal magistrato, che rogava (interrogava) il popolo riunito in assemblea (comitia centuriata o tributa), l'assemblea poteva approvare o non approvare.Una volta approvata la legge veniva ratificata dal senato e la proposta diventava LEX.

PLEBISCITI ( plebis\ scita) -> quelli voluti solo dalla plebe.

Età Preclassica del Diritto Romano

ETÀ PRECLASSICA (dal II secolo a.C. fino alla crisi della Repubblica e finisce nel 264 a.C)

  • Durante l'età preclassica, Roma si afferma come potenza egemone nel Mediterraneo, subendo influenze culturali greche e sviluppando un'economia più complessa. In questo periodo, le fonti principali del diritto romano sono i *mores* (costumi) e le *leges* (leggi), mentre il pretore e i giuristi assumono un ruolo crescente nella produzione giuridica. I primi giuristi, inizialmente pontefici, diventano anche laici e offrono consulenze legali, contribuendo all'evoluzione del *ius civile* (diritto dei cittadini romani) e del *ius honorarium* (diritto creato dai magistrati), che si applica anche ai non cittadini. I caratteri dello IUS, per quanto riguarda il diritto privato, approfondiranno quelle che possiamo def le posizioni giuridiche soggettive,verranno riconosciuti nuovi negozi giuridici che potevano rispondere alle esigenze commerciali del momento,ed essere fruibili anche dai non cittadini romani ( peregrini), si darà rilievo ai diritti e i doveri delle parti e alla buona fede (bona fides).Tra i giuristi più noti dell'età preclassica ricordiamo Giunio Bruto (IIa.C) e Quinto Mucio Scevola (console nel 95 .a.C ,18 libri iuris civilis è una sua opera.)

BONA FIDEI-> nuovo negozio IUS GENTIUM-> diritto delle genti. Lo ius si contrappone allo ius civilis che per solo i citt.romani mentre lo ius gentium era parte integrante dello ius civile. IUS HONORARIUM-> diritto onorario per la massima parte opera del pretore (diritto oggettivo)/lo ius honorarium derivano dall'attività dei magistrati eletti dal popolo con carica annuale (1 anno ) = pretore urbano, magistrato cum imperio, un magistrato che aveva la possibilità di dicere ius-> prd diritto ( viene stabilito dalle leges licinae sextie del 367 a.c).Il D.H fu sostanzialmente opera del pretore urbano

  • LEGES ROGATAE venivano presentate al popolo per l'approvazione, erano costituite da una praescriptio che identificava la legge con il nome del proponente e informava riguardo il luogo e la data dove si sarebbe riunita la commissione votante.

Età Classica del Diritto Romano

ETÀ CLASSICA Inizia con il principato fondato da Ottaviano augusto nel 27 a.C e mette fine all'eta rep. In questo periodo dal punto di vista costi. avremo un regime ibrido non più rep ma nemmeno monarchico, gli organi repubblicani si sovrappongono il princeps e dei suoi funzionari. Il diritto privato si sviluppa ancora di più, si estingue però l'attività legislativa del popolo (ultima lex è di Nerva 96-98 d.C) il pretore perde il ruolo innovatore dello ius.130 d.C il giurista salvio giuliano,per incarico dell'imperatore Adriano stabilì il testo def del editto pretorio e di quelli degli altri magistrati. In questo modo nasce l'editto perpetuo, questo eliminerà l'impulso creativo del pretore nella formazione ed evoluzione del diritto. I primi tempi dell'età classica furono caratterizzata dall antagonismo tra giuristi sabiniani e giuristi proculiani-> non si sa pk litigano.In ogni modo, a mettere fine al dissidio Salvio Giuliano, Sabiniano autore di digesta in 90 libri. Tra i giuristi più noti del II secolo incontriamo Gaio e pomponio,Gaio autore di un chiarissimo manuale di INSTITUTIONES ricalcato poi da Giustiniano nelle sue isti. Pomponio con il, liber singularis enchiridii tentò una sorta di Storia del D.R.

Età Post Classica del Diritto Romano

ETÀ POST CLASSICA

  • A causa delle molte crisi del I.R nella metà del IIIº sec d.C l'attività giurisprudenziali si inaridisce.Solo con costantino all'inizio del IVºsecolo riprende l'attività
  • giurisprudenziale.l'impero fu diviso in due parti: LA PARS OCCIDENTIS con cap.Roma LA PARS ORIENTIS con cap.Bisanzio che poi diventerà Costantinopoli editto di milano 315 d.C -> costantino liberalizza tutte le religioni (in qualche modo lo stato è laico) editto di tessalonica 380 d.C-> religione cattolica divenne religione di Stato con Teodosio I L'impero romano si indebolirà fino alla deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Augustolo da parte dell'ostrogoto Odoacre, questo segnerà la fine dell'I.R.OCC. nel VI sec d.C Giustiniano concepirà la grande compilazione di: giurisprudenza classica=iura e costi.imperiali= leges che porterà il nome di CORPUS IURIS CIVILIS

Il Processo nel Diritto Romano

Cap II-> il processo processo privato-> s'intende l'accertamento e la realizzazione di diritto sogg. a dire impulso al processo privato è il singolo ma interviene cmq un organo pubblico giudiziario. diritto sostanziale-> regola direttamente i rapp. tra gli uomini nella vita associata al suo interno hanno fondamento i diritti sogg., da questo deduciamo che il singolo ha il potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni questo si chiama actio. Ad ogni diritto soggettivo corrisponde un'azione. Il diritto di far valere le proprie ragioni è un prius. l'azione che ne deriva è un posterius. Tipicità->L'actio =possibilità di promuovere un giudizio, nelle fonti romane non si parla tanto di actio quanto di actiones erano tipiche, questo vuol dire che erano actiones solo quelle riconosciute espressamente cioè quelle presenti in una sorta di elenco,ogni actiones aveva una propria struttura nel diritto romano era il diritto sogg. a prevedere l'azione al contrario di quello che avviene oggi.

Le Legis Actiones

Le legis actiones-> Nel corso dell'evoluzione del diritto romano incontreremo più tipi di processo nell'età arcaica l'unico processo privato accessibile ai cittadini romani era quello delle legis actiones, in realtà si trattava di 5 riti processuali, 3 erano dichiarative o di cognizione cioè servivano per gli accertamenti delle situazione giuridiche incerte ed erano legis actiones sacramenti,legis actiones per iudicis arbitrive postulationem, legis actiones per condictionem; 2 erano esecutive: legis actiones per manus inectionem e legis actiones per pignoris capionem. Queste avevano tutte in comune la denominazione di legis actio ed erano accessibili solo ai cittadini romani. L'oralità del processo prevedeva un rigido formalismo e si esigeva la pronuncia di parole determinate certa verba .Per riguarda le legis actio per pignoris capionem era richiesta una partecipazione attiva e quindi a fortiori (per forza),la presenza di ambedue i litiganti; (attore e convenuto) e di un magistrato che avesse giurisdizione (leges Liciniae Sextie 367a.C) licinae sestie del 367a.C: grazie alle iuris dictio il pretore aveva il potere di emanare tali provvedimenti e di nominare il giudice. Assegnazione del possesso provvisorio,nomina del giudice e Addictio del debitore.L'attore cioè colui che otenta la casa aveva l'onere di assicurare la presenza dell'avversario= in ius vocatio-> chiamata in giudizio, questo era un atto del tutto privato in cui una parte ingiungeva l'altro con delle parole solenni.A questo tipo di chiamata non ci si poteva sottrarre. Le legis actiones erano così strutturate:

  1. in iures-> pretore nominava il giudice iudicem dabat
  2. apud iudicem= la fase che si svolgeva davanti al giudice.

Il Processo Formulare

IL PROCESSO FORMULARE (Com'è il processo) Diversamente dalle legis actiones il processo formulare aveva carattere unitario cioè si trattava di un solo procedimento che poteva essere impiegato per le varie actiones. Per ciascuna actiones prevista nell'editto era prevista una diversa formula. Il procedimento aperto anche a quello che non fossero cittadini romani e le parti erano ammesse ad esprimere liberamente le loro ragioni, il ruolo del magistrato era dunque più attivo e dinamico che negli antichi riti delle legis actiones.

La Chiamata in Giudizio

LA CHIAMATA IN GIUDIZIO Per prevedere la presenza in iure del avversario si prevedeva con la in ius vocatio chiamata in giudizio,dove l'attore doveva precisare al convenuto (vocatus) l'azione che intendeva promuovere. Alla in ius vocatio fin dall'età preclassica si aggiungera il vadimonium cioè una promessa conn cui l'avversario si impegnava a comparire dinnanzi al magistrato nel giorno concordato, evitando cosi l'obbligo di seguirlo immediatamente l'attore in iure.

La Fase In Iure

IN IURE Nella fase in iure erano i termini giuridici della lite ed era obbligatoria la presenza sia dell'attore che del convenuto, il magistrato che la presiedeva era un magistrato con iuris dictio, cioè aveva il potere di stabilire il principio di diritto attraverso la dactio actionis.I magistrati che avevano il potere di jurisdictio erano i due pretori urbano e peregrino,l'edilità curule e i governatori provinciali che potevano esercitare la loro giurisdizione sulla base di un editto.Di fronte al pretore le parti manifestano le proprie ragioni.l'attore facendo

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