Documento dall'Università sul Diritto Romano (appunti dal Marrone). Il Pdf offre un'analisi dettagliata delle origini, delle fonti e delle epoche storiche del diritto romano, con concetti chiave come diritto oggettivo e soggettivo, leggi e rimedi pretori, utile per lo studio universitario di Diritto.
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DIRITTO ROMANO (Roma 754 a.C fino a giustiniano 565 d.c -> p D.R) Giustiniano fece compilare il CORPUS IURIS CIVILIS (corpo del diritto civile) cioè la raccolta di tutte le leggi romane che per la prima volta furono messe per iscritto. L'ordinamento giuridico romano durò oltre 1300 anni da Romolo a Giustiniano.
IUS-> per il diritto romano può rapp. sia il diritto oggettivo che quello soggettivo.
ETÀ ARCAICA (fondazione di roma finisce nella metà del III sec.a.C) il regime costi. era monarchico e le figure centrali erano:
Nell'età arcaica i caratteri dello IUS erano adeguati a soddisfare le esigenze di una società rurale, era un diritto adeguato alla società dell'epoca. Era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria:fondato in massima parte sui MORES -> comportamenti usuali ed erano i costumi giuridici dei MAIORES cioè dei remoti antenati.(leggi non scritte) Le leges-> presto i mores vennero integrati da leggi le LEGES PUBLICAE (leggi del popolo).La più famosa e la più antiche delle leges publicae furono LE LEGGI DELLE DODICI TAVOLE x lungo tempo l'unica legge scritta.La legge delle dodici tavole fu emanata da magistrati straordinari appositamente eletti i DECEMVIRI, questo per quanto riguarda le prime 10 tavole,le ultime due dai consoli Valerio e Orazio. Oltre alla legge delle dodici tavole grande rilievo avevano le leges datae e per il dir.priv le leges rogatae.Queste venivano proposte dal magistrato, che rogava (interrogava) il popolo riunito in assemblea (comitia centuriata o tributa), l'assemblea poteva approvare o non approvare.Una volta approvata la legge veniva ratificata dal senato e la proposta diventava LEX.
PLEBISCITI ( plebis\ scita) -> quelli voluti solo dalla plebe.
ETÀ PRECLASSICA (dal II secolo a.C. fino alla crisi della Repubblica e finisce nel 264 a.C)
BONA FIDEI-> nuovo negozio IUS GENTIUM-> diritto delle genti. Lo ius si contrappone allo ius civilis che per solo i citt.romani mentre lo ius gentium era parte integrante dello ius civile. IUS HONORARIUM-> diritto onorario per la massima parte opera del pretore (diritto oggettivo)/lo ius honorarium derivano dall'attività dei magistrati eletti dal popolo con carica annuale (1 anno ) = pretore urbano, magistrato cum imperio, un magistrato che aveva la possibilità di dicere ius-> prd diritto ( viene stabilito dalle leges licinae sextie del 367 a.c).Il D.H fu sostanzialmente opera del pretore urbano
ETÀ CLASSICA Inizia con il principato fondato da Ottaviano augusto nel 27 a.C e mette fine all'eta rep. In questo periodo dal punto di vista costi. avremo un regime ibrido non più rep ma nemmeno monarchico, gli organi repubblicani si sovrappongono il princeps e dei suoi funzionari. Il diritto privato si sviluppa ancora di più, si estingue però l'attività legislativa del popolo (ultima lex è di Nerva 96-98 d.C) il pretore perde il ruolo innovatore dello ius.130 d.C il giurista salvio giuliano,per incarico dell'imperatore Adriano stabilì il testo def del editto pretorio e di quelli degli altri magistrati. In questo modo nasce l'editto perpetuo, questo eliminerà l'impulso creativo del pretore nella formazione ed evoluzione del diritto. I primi tempi dell'età classica furono caratterizzata dall antagonismo tra giuristi sabiniani e giuristi proculiani-> non si sa pk litigano.In ogni modo, a mettere fine al dissidio Salvio Giuliano, Sabiniano autore di digesta in 90 libri. Tra i giuristi più noti del II secolo incontriamo Gaio e pomponio,Gaio autore di un chiarissimo manuale di INSTITUTIONES ricalcato poi da Giustiniano nelle sue isti. Pomponio con il, liber singularis enchiridii tentò una sorta di Storia del D.R.
ETÀ POST CLASSICA
Cap II-> il processo processo privato-> s'intende l'accertamento e la realizzazione di diritto sogg. a dire impulso al processo privato è il singolo ma interviene cmq un organo pubblico giudiziario. diritto sostanziale-> regola direttamente i rapp. tra gli uomini nella vita associata al suo interno hanno fondamento i diritti sogg., da questo deduciamo che il singolo ha il potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni questo si chiama actio. Ad ogni diritto soggettivo corrisponde un'azione. Il diritto di far valere le proprie ragioni è un prius. l'azione che ne deriva è un posterius. Tipicità->L'actio =possibilità di promuovere un giudizio, nelle fonti romane non si parla tanto di actio quanto di actiones erano tipiche, questo vuol dire che erano actiones solo quelle riconosciute espressamente cioè quelle presenti in una sorta di elenco,ogni actiones aveva una propria struttura nel diritto romano era il diritto sogg. a prevedere l'azione al contrario di quello che avviene oggi.
Le legis actiones-> Nel corso dell'evoluzione del diritto romano incontreremo più tipi di processo nell'età arcaica l'unico processo privato accessibile ai cittadini romani era quello delle legis actiones, in realtà si trattava di 5 riti processuali, 3 erano dichiarative o di cognizione cioè servivano per gli accertamenti delle situazione giuridiche incerte ed erano legis actiones sacramenti,legis actiones per iudicis arbitrive postulationem, legis actiones per condictionem; 2 erano esecutive: legis actiones per manus inectionem e legis actiones per pignoris capionem. Queste avevano tutte in comune la denominazione di legis actio ed erano accessibili solo ai cittadini romani. L'oralità del processo prevedeva un rigido formalismo e si esigeva la pronuncia di parole determinate certa verba .Per riguarda le legis actio per pignoris capionem era richiesta una partecipazione attiva e quindi a fortiori (per forza),la presenza di ambedue i litiganti; (attore e convenuto) e di un magistrato che avesse giurisdizione (leges Liciniae Sextie 367a.C) licinae sestie del 367a.C: grazie alle iuris dictio il pretore aveva il potere di emanare tali provvedimenti e di nominare il giudice. Assegnazione del possesso provvisorio,nomina del giudice e Addictio del debitore.L'attore cioè colui che otenta la casa aveva l'onere di assicurare la presenza dell'avversario= in ius vocatio-> chiamata in giudizio, questo era un atto del tutto privato in cui una parte ingiungeva l'altro con delle parole solenni.A questo tipo di chiamata non ci si poteva sottrarre. Le legis actiones erano così strutturate:
IL PROCESSO FORMULARE (Com'è il processo) Diversamente dalle legis actiones il processo formulare aveva carattere unitario cioè si trattava di un solo procedimento che poteva essere impiegato per le varie actiones. Per ciascuna actiones prevista nell'editto era prevista una diversa formula. Il procedimento aperto anche a quello che non fossero cittadini romani e le parti erano ammesse ad esprimere liberamente le loro ragioni, il ruolo del magistrato era dunque più attivo e dinamico che negli antichi riti delle legis actiones.
LA CHIAMATA IN GIUDIZIO Per prevedere la presenza in iure del avversario si prevedeva con la in ius vocatio chiamata in giudizio,dove l'attore doveva precisare al convenuto (vocatus) l'azione che intendeva promuovere. Alla in ius vocatio fin dall'età preclassica si aggiungera il vadimonium cioè una promessa conn cui l'avversario si impegnava a comparire dinnanzi al magistrato nel giorno concordato, evitando cosi l'obbligo di seguirlo immediatamente l'attore in iure.
IN IURE Nella fase in iure erano i termini giuridici della lite ed era obbligatoria la presenza sia dell'attore che del convenuto, il magistrato che la presiedeva era un magistrato con iuris dictio, cioè aveva il potere di stabilire il principio di diritto attraverso la dactio actionis.I magistrati che avevano il potere di jurisdictio erano i due pretori urbano e peregrino,l'edilità curule e i governatori provinciali che potevano esercitare la loro giurisdizione sulla base di un editto.Di fronte al pretore le parti manifestano le proprie ragioni.l'attore facendo