Documento di Università sui contratti di utilizzazione della nave. Il Pdf esplora locazione, noleggio e leasing, delineando caratteristiche, obblighi delle parti e distinzioni tra locazione a scafo nudo e nave armata, utile per lo studio del Diritto.
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I contratti di utilizzazione della nave sono: locazione, noleggio, comodato, trasporto, leasing.
Locazione: contratto mediante il quale una parte, chiamata locatore, si obbliga a far utilizzare a un altro soggetto, chiamato conduttore o locatario, un bene per un dato tempo in cambio di un corrispettivo chiamato canone . Si tratta di un contratto che presenta i seguenti caratteri: è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, tipico, a titolo oneroso. Il contratto di locazione costituisce titolo idoneo per la trascrizione di esercenza , cioè della dichiarazione di armatore. La locazione può essere di due tipi: a scafo nudo, locazione di nave armata ed equipaggiata. Nella locazione di nave armata ed equipaggiata il locatario succede al locatore in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento dell'equipaggio; nella locazione a scafo nudo, invece, si tratta di una pura locazione della nave con le sue pertinenze. Nel settore commerciale è più diffusa la locazione a scafo nudo, mentre nella nautica da diporto è molto diffusa la locazione di nave armata ed equipaggiata.
Obblighi del locatore: consegnare al locatario il mezzo navale e le relative pertinenze, in stato di navigabilità e in buono stato di manutenzione (nel verbale di consegna devono essere elencate le pertinenze e le loro condizioni); consegnare al locatario tutti i documenti necessari alla navigazione; provvedere alla manutenzione del mezzo effettuando le necessarie riparazioni (la piccola manutenzione è invece a carico del locatario).
Obblighi del locatario: si impegna ad utilizzare il mezzo secondo l'impiego pattuito, riconsegnare il mezzo alla scadenza del contratto nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, pagare il canone, non può sublocare il mezzo senza il consenso del locatore
Può essere anche stipulato verbalmente, ma deve essere provato per iscritto
La locazione cessa:
Si tratta di un contratto atipico. Si tratta di una locazione con patto di futura vendita con riscatto, cioè è un contratto con il quale una parte, detta concedente o locatore, dietro pagamento di un canone periodico, concede ad un'altra parte, detta conduttore o locatario, la disponibilità di un bene per un determinato tempo. Alla scadenza del contratto il conduttore potrà scegliere se acquistare il bene, restituirlo o prorogare il contratto
Nozione: il noleggio è il contratto con il quale "l'armatore (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con una nave determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro un periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore, alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi" (art.384). Il noleggio può essere:
La concessione di nave in noleggio è un atto di esercizio e quindi presuppone la dichiarazione di armatore. Nel caso di comproprietà, la delibera richiede la maggioranza Il contratto di noleggio può essere stipulato anche verbalmente, ma deve essere provato per iscritto per le navi con stazza di almeno 10 tonnellate a propulsione meccanica e 25 tonnellate se a vela Nella pratica si ricorre anche all'uso dei telegrammi
Verso il noleggiatore: risponde delle colpe nautiche del comandante e dell'equipaggio commesse nella direzione e nella manovra della nave, nonché nell'impiego degli impianti di bordo; risponde anche per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute Verso i terzi: risponde dei danni causati da fatti illeciti del comandante o dell'equipaggio nella gestione nautica della nave; è inoltre responsabile dei contratti stipulati dal comandante come suo rappresentante nell'interesse della nave o della spedizione
Il contratto di trasporto è il contratto mediante il quale "una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro" (art. 1678 c.c.). Elemento caratteristico del trasporto è lo spostamento di una persona o di merci da un luogo ad un altro. Le disposizioni del codice civile sul trasporto sono applicabili al trasporto marittimo o aereo in quanto non siano derogate dal codice della navigazione. Il codice della navigazione disciplina le seguenti sottospecie :
Il contratto di trasporto è il contratto mediante il quale "una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro" (art. 1678 c.c.). Elemento caratteristico del trasporto è lo spostamento di un bene materiale o di una persona da un luogo all'altro. Le disposizioni del c.c. sul trasporto sono applicabili al trasporto per acqua o per aria in quanto non siano derogate dal cod.nav. o da leggi speciali . Il cod.nav. disciplina i seguenti tipi di trasporto:
Tale contratto nella pratica marittima viene anche chiamato " contratto di passaggio" ed è caratterizzato dall'obbligo del vettore di trasferire la persona (passeggero) da un luogo all'altro. Il vettore ha anche l'obbligo di protezione dell'incolumità del passeggero, consistente nel dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni al passeggero. Tale responsabilità viene meno solo se il vettore prova che il danno è stato causato da caso fortuito o da fatto del passeggero, cause a lui non imputabili. Egli può comunque escludere la propria responsabilità se prova che il danno poteva essere evitato o ridotto qualora il passeggero avesse usato l'ordinaria diligenza. Tale responsabilità sussiste anche nel caso di trasporto gratuito (per esempio di bambini al di sotto di una certa età). Invece, nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, non essendoci un contratto, la responsabilità del vettore è di tipo extracontrattuale, per cui sarà il passeggero a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti.
Il contratto di trasporto di persone per acqua deve essere provato per iscritto (tranne per le navi minori); tale prova è costituita dal "biglietto di passaggio" rilasciato dal vettore, che fa prova della conclusione del contratto. Il biglietto di passaggio:
Il regime della responsabilità del vettore per danni al passeggero ed al bagaglio, disciplinato dagli artt.409 e ss del Cod. Nav., è stato di recente modificato dal Regolamento europeo n.392/2009. Tale regime di responsabilità si riferisce ai danni per morte o lesioni del passeggero e perdita o danneggiamento del bagaglio derivanti da incidenti durante il trasporto. Esso comprende: