Documento di Diritto sull'applicabilità e l'effetto diretto delle norme comunitarie. Il Pdf analizza le sentenze della Corte Costituzionale e i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, utile per lo studio universitario.
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appunti@email.it emanazione a livello comunitario. A fondamento dell'applicabilità diretta dei regolamenti comunitari nell'ordinamento italiano deve porsi l'ordine di esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità e l'obbligo che ne è sorto sul piano internazionale di consentire che tali norme spieghino la loro efficacia all'interno dello Stato italiano come se fossero proprie norme.Da qui la necessità di trovare un fondamento costituzionale all'efficacia delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, non solo perché tali fonti non sono espressamente previste in Costituzione, ma anche perché, dando esecuzione mediante legge ordinaria ai trattati istitutivi delle Comunità, si è derogato all'ordine costituzionale delle competenze,dal momento che fonti esterne all'ordinamento statale possono sostituirsi a fonti interne.
b) Direttive CE: vincola lo Stato membro cui è rivolta "per quanto riguarda il risultato da raggiungere,salva restando la competenza degli ordinamenti nazionali in merito alla forma e ai mezzi". Esse differiscono dai regolamenti in quanto:a)unico destinatario della direttiva è lo Stato membro, laddove il regolamento può indirizzarsi ad uno qualsiasi dei soggetti di diritto interno; b)il regolamento è interamente obbligatorio, mentre la direttiva dà norme di scopo, che lasciano libero il destinatario quanto alla scelta del mezzo e della forma più opportuni per la realizzazione del fine. Dunque le direttive non sono direttamente efficaci nella sfera interna dei singoli Stati e non pongono perciò norme di diritto interno,ma hanno per desti-natari gli Stati,obbligati ad uniformare a quanto da esse prescritto le rispettive legislazioni. Esse postulano necessariamente l'intervento di leggi statali,che diano ad esse attuazione. Pertanto,qualora una legge dello Stato fosse in contrasto con una direttiva,si renderebbe necessario il ricorso alla Corte cost. al fine di ottenere l'annullamento per violazione dell'art.11Cost.
Decisioni CE: sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili, c) come i regolamenti CE; ma,a differenza di questi, hanno portata particolare, si rivolgono cioè a soggetti specifici, che possono essere uno Stato membro o una determinata persona giuridica.
La "diretta applicabilità" è la qualità di determinati atti comunitari che producono immediatamente i loro effetti giuridici nell'ordinamento nazionale senza l'interposizione di un atto normativo nazionale. Essa esprime la "potestà legislativa" affidata agli organi comunitari. Diversa concettualmente la nozione di "effetto diretto". Essa non riguarda gli atti, ma le norme: è perciò una nozione non definita dal legislatore, ma dall'interprete, ossia, nel nostro caso, dalla Corte di giustizia della Comunità europea. L'effetto diretto è la capacità di una norma comunitaria di creare diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli, anche senza l'intermediazione dell'atto normativo statale. E' l'interprete a "riconoscere" le norme che hanno effetto diretto, ossia che sono applicabili senza l'intermediazione di ulteriori atti (sono "self-executing"). 2 104appunti@email.it La nozione di effetto diretto è stata introdotta per garantire la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. La Corte di giustizia ha perciò ritenuto che , dove una disposizione comunitaria possa esprimere una norma chiara, precisa e non condizionata dall'intervento del legislatore nazionale, questa deve essere applicata "direttamente", senza attendere l'attuazione nazionale.
Esistono:
Rapporti tra norme comunitarie e norme interne:la "limitazione della sovranità" e il deficit normativo La definizione dei rapporti tra legge italiana e regolamenti comunitari è il frutto della giurisprudenza della Corte Costituzionale: essa ha deciso che le limitazioni della sovranità nazionale contenute nei trattati comunitari non contrastano con la Costituzione ma costituiscono attuazione del principio stabilito dall'art.11 di essa, secondo il quale l'Italia "consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni". La Corte ha inoltre deciso che le norme disposte da un regolamento comunitario vanno direttamente applicate anche in presenza di successive disposizioni di legge italiana contrastanti con esso (senza dichiarazione di illegittimità costituzionale). La soluzione di non porre la questione di illegittimità pone lo svantaggio di non eliminare radicalmente dall'ordinamento le norme interne difformi dalle norme comunitarie. Quindi l'art.11 permette di affermare la legittimità costituzionale dell'inserimento operato con legge ordinaria (e non con una legge di revisione costituzionale come previsto in regime di costituzione rigida) delle fonti comunitarie nel sistema legale delle fonti del diritto positivo italiano,autorizzando in tal modo l'alterazione dell'ordine cost. delle competenze normative che risultano dal riconoscimento delle fonti comunitarie.
Le tappe del cammino comunitario della Corte di giustizia La particolare natura delle leggi di esecuzione dei trattati comunitari consente, poi, di impostare il problema della posizione delle fonti comunitarie nell'ordinamento interno. I trattati comunitari operano varie riserve di competenza a favore delle istituzioni comunitarie, demandando loro il potere di dettare, a seconda dei casi, regolamenti o direttive. 105 3appunti@email.it Di qui la conclusione che le limitazioni di sovranità di cui all'art. 11 Cost. si concretano in una riserva di competenza a favore delle fonti comunitarie nei confronti di quelle interne, tale per cui l'invasione di tale sfera da parte di queste comporta violazione mediata dell'art. 11. Sarà difficile in molti casi determinare esattamente la linea che divide la sfera comunitaria da quella nazionale, soprattutto se si tiene conto, da un lato, che esistono valori costituzionali irrinunciabili che possono, dal punto di vista dell'ordinamento interno, precludere la piena operatività delle fonti comunitarie e, dall'altro, che questi valori non necessariamente trapassano nell'ordinamento comunitario. A complicare ancora le cose esistono, poi, clausole dei trattati che consentono un'espansione delle competenze comunitarie a detrimento degli Stati membri, le quali mal si conciliano con un concetto rigoroso di separazione di competenza, cui viene ancorata la legittimità dei trattati comunitari. Da ultimo il trattato di Maastricht sull'Unione Europea ha introdotto il principio di sussidiarietà, secondo il quale la Comunità può intervenire, anche al di là dei settori di sua esclusiva competenza "soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario". Poiché la valutazione circa la ricorrenza di un caso del genere è rimessa all'apprezzamento degli organi comunitari, ne discende un grado di flessibilità nella ripartizione delle competenze che porterà ad un ampliamento di quella comunitaria. La ripartizione delle competenze normative tra gli organi nazionali e quelli comunitari deve inoltre tener conto della natura e funzione dei regolamenti e delle direttive. Infatti, mentre le materie che i trattati affidano alla disciplina dei regolamenti appartengono alla potestà normativa comunitaria, quelle nelle quali è prevista l'emanazione di direttive sono ripartite tra gli organi comunitari e quelli nazionali secondo linee orizzontali e verticali, non potendo i primi dettarne una completa disciplina, ma dovendo limitarsi ad indicare i fini ed i risultati cui dovrà indirizzarsi la legislazione nazionale. Ne deriva quindi una situazione simile a quella che esiste tra la legislazione di principio statale e la legislazione regionale di dettaglio: anche in questo caso appare difficile determinare il limite oltre il quale le direttive non possono scendere, nella definizione di fini e di risultati, senza invadere la competenza statale; ed anche di gerarchia tra le direttive comunitarie e le norme di attuazione, per essere queste ultime teleologicamente vincolate alla realizzazione degli obiettivi indicati dalle prime. Tuttavia, alla luce delle stesse norme dei trattati che definiscono la struttura normativa e gli effetti delle direttive comunitarie, appare contestabile la pretesa degli organi comunitari d'imporre agli Stati membri, attraverso la formulazione di direttive "dettagliate" nei settori in cui essi non hanno anche una potestà regolamentare, l'osservanza delle norme di dettaglio oltre che delle indicazioni teleologiche. Come pure appare, in questo contesto, discutibile il riconoscimento, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, a queste e ad altre direttive, dell'effetto, che il trattato assegna esplicitamente ai regolamenti, della diretta applicabilità negli ordinamenti degli Stati membri. 4 106appunti@email.it Tuttavia occorre riconoscere che ormai queste conclusioni sono pacificamente accettate sul piano del diritto interno, sicché le direttive hanno finito in molti casi con l'equivalere ai regolamenti. A proposito della diretta applicabilità delle fonti comunitarie, occorre ricordare che essa - anziché venire intesa come un dato prettamente formale, come capacità (astratta) dell'atto di creare norme nel diritto interno (indipendentemente dal suo contenuto) - è stata dalla Corte di giustizia ricollegata al contenuto stesso delle disposizioni; essa è stata quindi ravvisata, oltre che nei regolamenti cui è attribuita esplicitamente dai trattati, in tutte le disposizioni dotate di un contenuto sufficientemente preciso, tale che la loro attuazione, ad opera delle autorità statali o comunitarie, non presentasse margini elevati di discrezionalità. Inoltre alla diretta applicabilità delle norme comunitarie è stata ricollegata la loro idoneità a creare diritti soggettivi (recte: posizioni giuridiche soggettive) tutelabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali: per modo che una disposizione, ancorché l'indirizzata agli Stati, ma ritenuta direttamente applicabile, crea a favore degli amministrati pretese azionabili nel diritto interno nei confronti dei pubblici poteri statali.
Ritornando ai problemi concernenti i rapporti tra fonti comunitarie e fonti nazionali, occorre ricordare che dall'orientamento della Corte costituzionale, la quale fa riferimento ad una ripartizione di competenza voluta e protetta dall'art. 11 Cost., discendono le seguenti conseguenze sul piano del diritto interno:
Dall'ultima proposizione dovrebbe dunque derivare la competenza della Corte costituzionale a giudicare della conformità delle leggi interne con il diritto comunitario - sia di quello direttamente applicabile che di quello non direttamente applicabile - in riferimento all'art. 11 Cost. Questa soluzione è stata però contestata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Essa, infatti, in una nota decisione (9.3.1978 in causa Simmenthal), ha ritenuto inerente alla diretta applicabilità delle norme comunitarie, non solo la loro prevalenza sul diritto interno incompatibile, ma anche la necessità che il giudice nazionale, chiamato ad applicare la norma comunitaria, disapplichi egli stesso quella interna incompatibile; di modo che è apparsa alla Corte comunitaria contrastante con quest'assunto la giurisprudenza della Corte costituzionale che, risolvendo in questione di legittimità costituzionale il contrasto tra il diritto comunitario e le leggi interne successive, negava ai giudici comuni il potere di disapplicare direttamente le leggi nazionali anticomunitarie. 5 107