Responsabilità oggettiva nel diritto penale italiano, Appunti

Documento di Università su Responsabilità Oggettiva Diritto Penale. Il Pdf, un testo di Diritto per l'Università, analizza la responsabilità oggettiva nel diritto penale italiano, dal codice Rocco all'evoluzione giurisprudenziale costituzionale, con focus sull'art. 42, comma 3, c.p. e l'art. 27, comma 1 Cost.

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21 pagine

CAPITOLO 20 PENALE
1. La responsabilità oggettiva nel codice Rocco e gli effetti della evoluzione della
giurisprudenza costituzionale.
Il codice penale, nel delineare l'elemento soggettivo del reato, prevede oltre al dolo,
alla preterintenzione e alla colpa - una ulteriore forma di responsabilità: "la legge
determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come
conseguenza della sua azione od omissione? (art. 42, comma 3, c.p.). È opinione
unanime che tale disposizione facesse riferimento a casi di responsabilità oggettiva:
una responsabilità in assenza di dolo colpa, fondata sul semplice nesso causale tra
condotta ed evento. In effetti, nell'ottica del legislatore del 1930, i casi di
responsabilità oggettiva erano numerosi: dalla responsabilità del direttore
nell'ambito della stampa periodica (art. 57 c.p.) ad almeno alcune figure di aberratio
(artt. 83 e 586 c.p. nonc, quantomeno, art. 82, comma 2 c.p.), dall'evento
preterintenzionale (ex art. 584 c.p.) ai delitti aggravati dall'evento, senza dimenticare
la responsabilità del concorrente per evento diverso da quello voluto (art. 116 c.p.).
Ipotesi sostanzialmente diversa dalle altre è quella delle condizioni obiettive di
punibilità (art. 44 c.p.). Il punto comune di queste forme di responsabilità oggettiva
(ad esclusione dell'art. 57 c.p.) è costituito dalla presenza di una volontà criminosa
di partenza con uno sviluppo successivo causalmente collegato al reato voluto. In
questi casi trovava applicazione il principio secondo il quale "qui in re illicita versatur,
etiam tenetur pro casu". Un meccanismo di imputazione costruito su base oggettiva
è stato ben presto oggetto delle critiche della dottrina ma per qualche decennio la
discussione verteva sull'opportunità o meno di costruire siffatti modelli di
responsabilità. Con l'avvento della Costituzione il dibattito si trasferisce su un
diverso piano. Si afferma con sempre maggior convinzione che in campo penale la
responsabilità oggettiva crea problemi di legittimità costituzionale. La norma
fondamentale da cui muove questa corrente di opinione e l'art. 27, comma 1 Cost., in
cui si afferma che < la responsabilità penale personale>. Questa norma ha un primo,
indiscusso, significato: non è ammessa nessuna forma di responsabilità per fatto
altrui (per esempio essere puniti per la mera appartenenza ad un'etnia, ad una
famiglia, ad un'associazione). Accanto a questo primo significato viene colto un
secondo profilo; responsabilità personale non vuol dire soltanto rispondere per fatto
"proprio" ma implica che l'intervento della sanzione penale è giustificato solo se nei
confronti del fatto vi è " colpevolezza" (rimproverabilità sulla base di un coefficiente
psicologico). Mentre l'orientamento della dottrina quasi unanime nel cogliere questo
ampio significato del principio di personalità della responsabilità penale, per alcuni
decenni la Corte costituzionale si attesta sull'interpretazione più limitata del
principio: la Costituzione vieta forme di responsabilità per fatto altrui ma non
esclude la responsabilità oggettiva. Va peraltro riconosciuto che talvolta, pur
attenendosi alla tesi minimalista, la Corte interviene in qualche caso sollecitando
una modifica legislativa a favore di un modello di imputazione imperniato sulla colpa
(è quanto avviene sulla responsabilità per i reati a mezzo stampa), in qualche altra
situazione eliminando in via interpretativa il problema asserendo che non si tratta di
responsabilità oggettiva ma di responsabilità colpevole è il caso della famosa
sentenza interpretativa n. 42 del 1965 in tema di responsabilità del concorrente per
evento diverso da quello voluto: v. infra cap. XXIV, $ 5). La vera svolta nella
giurisprudenza della Corte costituzionale si ha nel 1988, con la sentenza n. 364. Il
problema sollevato concerneva l'art 5 c.p sulp, inescusabilità assoluta dell'ignoranza
della legge penale e dell'errore su di essa): la Corte perviene ad una declaratoria di
parziale illegittimità costituzionale della norma (V. supra cap. XVI) ma soprattutto
riconosce che la responsabilità oggettiva è incostituzionale allorquando investe
"elementi più significativi" della fattispecie, Poic si tratta di una sentenza di
fondamentale importanza opportuno riportare i passaggi principali: <(omissis) Va,
questo punto, precisato, per quanto, forse, superfluo. che la colpevolezza
costituzionalmente richiesta, come avvertito dalla più recente dottrina penalistica,
non costituisce elemento tale da poter esser, a discrezione del legislatore,
condizionato. scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato.
Limpidamente testimonia ciò la stessa recente, particolare accentuazione della
funzione di garanzia (limite al potere statale di punire) che le moderne concezioni
sulla pena attribuiscono alla colpevolezza sia nella concezione che considera
quest'ultima "fondamento", titolo giustificativo dell'intervento punitivo dello Stato sia
nella concezione che ne accentua particolarmente la sua funzione di limite allo
stesso intervento (garanzia del singolo e del funzionamento del sistema); inalterato
permane il "valore" della colpevolezza, la sua insostituibilità. Per precisare ancor
meglio l'indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario,
delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal
sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può,
dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche
che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia
assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità
penale su "congrui" elementi subiettivi. La strutturale "ambiguità" della tecnica
penalistica con duce il diritto penale ad essere insieme titolo idoneo d'intervento
contro la criminalità e garanzia dei c.d. destinatari della legge penale. Nelle
prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento,
cosa la cosa gli vietato: e questo fine sono necessarie leggi precise, lecito chiare,
contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza e,
pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere
scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente
solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente

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La responsabilità oggettiva nel codice Rocco e la giurisprudenza costituzionale

1. La responsabilità oggettiva nel codice Rocco e gli effetti della evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Il codice penale, nel delineare l'elemento soggettivo del reato, prevede oltre al dolo, alla preterintenzione e alla colpa - una ulteriore forma di responsabilità: "la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione? (art. 42, comma 3, c.p.). È opinione unanime che tale disposizione facesse riferimento a casi di responsabilità oggettiva: una responsabilità in assenza di dolo colpa, fondata sul semplice nesso causale tra condotta ed evento. In effetti, nell'ottica del legislatore del 1930, i casi di responsabilità oggettiva erano numerosi: dalla responsabilità del direttore nell'ambito della stampa periodica (art. 57 c.p.) ad almeno alcune figure di aberratio (artt. 83 e 586 c.p. nonché, quantomeno, art. 82, comma 2 c.p.), dall'evento preterintenzionale (ex art. 584 c.p.) ai delitti aggravati dall'evento, senza dimenticare la responsabilità del concorrente per evento diverso da quello voluto (art. 116 c.p.). Ipotesi sostanzialmente diversa dalle altre è quella delle condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.). Il punto comune di queste forme di responsabilità oggettiva (ad esclusione dell'art. 57 c.p.) è costituito dalla presenza di una volontà criminosa di partenza con uno sviluppo successivo causalmente collegato al reato voluto. In questi casi trovava applicazione il principio secondo il quale "qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu". Un meccanismo di imputazione costruito su base oggettiva è stato ben presto oggetto delle critiche della dottrina ma per qualche decennio la discussione verteva sull'opportunità o meno di costruire siffatti modelli di responsabilità. Con l'avvento della Costituzione il dibattito si trasferisce su un diverso piano. Si afferma con sempre maggior convinzione che in campo penale la responsabilità oggettiva crea problemi di legittimità costituzionale. La norma fondamentale da cui muove questa corrente di opinione e l'art. 27, comma 1 Cost., in cui si afferma che < la responsabilità penale personale>. Questa norma ha un primo, indiscusso, significato: non è ammessa nessuna forma di responsabilità per fatto altrui (per esempio essere puniti per la mera appartenenza ad un'etnia, ad una famiglia, ad un'associazione). Accanto a questo primo significato viene colto un secondo profilo; responsabilità personale non vuol dire soltanto rispondere per fatto "proprio" ma implica che l'intervento della sanzione penale è giustificato solo se nei confronti del fatto vi è " colpevolezza" (rimproverabilità sulla base di un coefficiente psicologico). Mentre l'orientamento della dottrina quasi unanime nel cogliere questo ampio significato del principio di personalità della responsabilità penale, per alcuni decenni la Corte costituzionale si attesta sull'interpretazione più limitata del principio: la Costituzione vieta forme di responsabilità per fatto altrui ma nonesclude la responsabilità oggettiva. Va peraltro riconosciuto che talvolta, pur attenendosi alla tesi minimalista, la Corte interviene in qualche caso sollecitando una modifica legislativa a favore di un modello di imputazione imperniato sulla colpa (è quanto avviene sulla responsabilità per i reati a mezzo stampa), in qualche altra situazione eliminando in via interpretativa il problema asserendo che non si tratta di responsabilità oggettiva ma di responsabilità colpevole è il caso della famosa sentenza interpretativa n. 42 del 1965 in tema di responsabilità del concorrente per evento diverso da quello voluto: v. infra cap. XXIV, $ 5). La vera svolta nella giurisprudenza della Corte costituzionale si ha nel 1988, con la sentenza n. 364. Il problema sollevato concerneva l'art 5 c.p sulp, inescusabilità assoluta dell'ignoranza della legge penale e dell'errore su di essa): la Corte perviene ad una declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della norma (V. supra cap. XVI) ma soprattutto riconosce che la responsabilità oggettiva è incostituzionale allorquando investe "elementi più significativi" della fattispecie, Poiché si tratta di una sentenza di fondamentale importanza opportuno riportare i passaggi principali: < (omissis) Va, questo punto, precisato, per quanto, forse, superfluo. che la colpevolezza costituzionalmente richiesta, come avvertito dalla più recente dottrina penalistica, non costituisce elemento tale da poter esser, a discrezione del legislatore, condizionato. scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato. Limpidamente testimonia ciò la stessa recente, particolare accentuazione della funzione di garanzia (limite al potere statale di punire) che le moderne concezioni sulla pena attribuiscono alla colpevolezza sia nella concezione che considera quest'ultima "fondamento", titolo giustificativo dell'intervento punitivo dello Stato sia nella concezione che ne accentua particolarmente la sua funzione di limite allo stesso intervento (garanzia del singolo e del funzionamento del sistema); inalterato permane il "valore" della colpevolezza, la sua insostituibilità. Per precisare ancor meglio l'indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su "congrui" elementi subiettivi. La strutturale "ambiguità" della tecnica penalistica con duce il diritto penale ad essere insieme titolo idoneo d'intervento contro la criminalità e garanzia dei c.d. destinatari della legge penale. Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa la cosa gli vietato: e questo fine sono necessarie leggi precise, lecito chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza e, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella "non colpevole" e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto. A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non e in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto.

Le premesse e la chiave di lettura dell'art. 27, comma 1 Cost.

9. - Le premesse precisazioni indicano la "chiave di lettura", il quadro garantistico entro il quale inserire l'esegesi dell'att. 27, comma 1 Cost. Va, intanto, notato che l'art. 27 Cost. non può esser adeguatamente compreso ove lo si legga in maniera, per così dire, spezzettata, senza collega- menti "interni". I commi primo e terzo vanno letti in stretto collegamento: essi, infatti, pur enunciando distinti principi, costituiscono un'unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il reato deve possedere perché abbiano significato gli scopi di politica criminale enunciati, particolarmente, nel comma 3. Delle due l'una: o il primo è in palese contraddizione con comma 3 dell'art. 27 Cost. oppure e, appunto, quest'ultimo comma che il ove ve ne fosse bisogno, l'esatto significato e la precisa portata che il svela, principio della responsabilità penale personale assume nella Costituzione. Sicché, quand'anche la lettera del comma 1 dell'art. 27 desse luogo a dubbi interpretativi, essi sarebbero certamente fugati da un'attenta considerazione delle finalità della pena, di cui al comma 3 dello stesso articolo.

L'interpretazione dell'art. 27, comma 1 Cost. e i lavori preparatori

10. - Nell'esame del merito dell'interpretazione dell'att. 27, comma 1, Cost., vanno approfonditi i dibattiti svoltisi durante i lavori preparatori, (omissis) Tutti i Costituenti, dunque, almeno fino a questo momento del dibattito, sostennero che la responsabilità penale personale implicava necessariamente, oltre all'elemento materiale, un requisito subiettivo e, per alcuni Costituenti, l'esistenza, in particolare, della possibilità di muovere rimprovero all'agente, potendo da lui pretendersi un comportamento diverso. Esaminando gli ulteriori interventi i s'accorge che, soltanto quasi alla fine della discussione, mirandosi a respingere le richieste di soppressione della norma in esame, si sposto il dibattito sulle motivazioni politiche della stessa norma sostenendo che non si doveva dimenticare che, in occasione di attentati alla vita di Mussolini, si erano perseguiti 1 familiari dell'attentatore od i componenti dei circoli politici a cui era affilata la persona che aveva consumato l'attentato è che, pertanto, la norma andava mantenuta. Da ciò si desume da un canto che il termine fatto (altrui) venne usato, da chi sosteneva la motivazione politica dell'attuale comma 1 dell'art. 27 Cost., e dall'altro che tale motivazione tendeva (dichiarata per l'avvenire l'illegittimità costituzionale di azioni collettive) a non far ricadere su innocenti "colpe" altrui. L'intervento successivo a quello del presidente della prima sottocommissione è oltremodo eloquente in proposito: "[ ... ] Proprio in questi ultimi tempi si sono viste delle persone pagare con la vita colpe che non avevano assolutamente commesse. La motivazione politica della norma è, dunque, quella d'impedire che "colpe altrui" ricadano su chi è estraneo alle medesime. (omissis) In conclusione, va confermato che, per quanto si usino le espressioni fatto proprio e fatto altrui, che possono indurre in errore, in realtà, in tutti i lavori preparatori relativi al comma 1 dell'art 27 Cost., i Costituenti mirarono, sul piano dei requisiti d'imputazione del reato, ad escludere che si considerassero costituzionalmente legittime ipotesi carenti di elementi subiettivi di collegamento con L'evento sul piano politico a non far ricadere su estranei" "colpe altrui". E mai, in ogni caso, venne usato il termine fatto come comprensivo del solo elemento materiale, dell'azione cosciente nesso oggettivo di causalità: anzi, sempre venne usato lo stesso termine come e volontaria seguita dal solo comprensivo anche d'un minimo di requisiti subiettivi, oltre a quelli relativi alla coscienza e volontà dell'azione.

Il significato del comma 1 dell'art. 27 Cost. e i suoi rapporti con altri articoli

11. - Ma il significato del comma 1 dell'art 27 Cost. 1 citati lavori preparatori, nei suoi particolari rapporti con il comma 3 va chiarito, anche a parte dello stesso articolo e con gli artt. 2,3, 25, comma 2, 73, comma 3 Cost. Anzitutto, significativa la "lettera" del comma 1 dell'art 27 Cost. Non si legge, infatti, in esso: la responsabilità penale per fatto proprio ma la responsabilità penale è "personale". Sicche, chi tendesse ad esaminare lo stesso comma sotto il profilo, per quanto, in sede penale, superato, della distinzione tra fatto proprio ed altrui (salvo a precisare l'esatta accezione, in materia, del termine "fatto") dovrebbe almeno leggere la norma in esame come equivalente a: "La responsabilità penale per personale fatto proprio". Ma è l'interpretazione sistematica del comma dell'art. 27 Cost. che ne svela l'ampia portata, Collegando il primo al comma 3 dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno cin colpa (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno di essere "rieducato". Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò è sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili (oltre a quanto si dira in tema d'ignoranza inevitabile della legge penale) alla predetta colpa dell'agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento. (omissis) Ed anche a proposito dell'esclusione, nel comma 1 dell'art. 27 Cost., del tassativo divieto di responsabilità oggettiva va precisato che (ricordata l'incertezza dottrinale in ordine alle accezioni da attribuire alla predetta espressione, se nelle ipotesi di responsabilità oggettiva vengono comprese tutte quelle nelle quali anche un solo, magari accidentale, elemento del fatto, a differenza di altri elementi, non e coperto dal dolo o dalla colpa dell'agente (c.d. responsabilità oggettiva spuria od impropria) si deve anche qui ribadire che il comma 1 dell'art. 27 Cost. non contiene un tassativo divieto di "responsabilità oggettiva". (omissis) A conclusione del primo approccio interpretativo del disposto

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