Schemi da Cgil Caaf su Redditi dei fabbricati: guida operativa 2023. I Riassunti illustrano le modalità di tassazione dei canoni di locazione non percepiti, distinguendo tra periodi pre e post 2020, con dettagli sui calcoli e i codici di utilizzo per studenti universitari di Diritto.
Mostra di più22 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
La non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei canoni non riscossi si verifica dal periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (Circolare n. 11/E del 21.05.2014). In questo caso, il Quadro B deve essere così compilato:
L'imponibile IRPEF deve essere calcolato in base alla rendita catastale.
Il reddito imponibile corrisponde al maggiore tra la quota di rendita e la quota di canone di locazione. Qualora il giudice confermasse la morosità anche per i periodi d'imposta precedenti, al locatore spetterebbe un credito d'imposta (quadro G Sezione | Rigo G2 del 730) pari all'ammontare delle imposte versate sui canoni dichiarati e non percepiti.
L'art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti, stabilendo che i canoni non riscossi, relativi a contratti di locazione stipulati dal 1º gennaio 2020, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dal periodo d'imposta in cui il locatore - alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi - può dimostrare di aver avviato la procedura di intimazione di sfratto per morosità ovvero di ingiunzione di pagamento, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Il D.L. n. 41/2021 "Decreto Sostegni" ha abrogato il comma 2 dell'art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, per cui che la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti è estesa a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se stipulati prima del 2020.
Con l'applicazione della tassazione ordinaria il proprietario (nonché usufruttuario o titolare di altro diritto reale) che concede in locazione l'immobile, o parte di esso, dichiara il 95%, il 75% oppure il 65% del canone annuo di locazione previsto dal contratto. Viene infatti riconosciuta, a copertura delle spese di manutenzione e mantenimento del fabbricato, una deduzione forfettaria sulla base delle seguenti percentuali:
È riconosciuta un'ulteriore riduzione del 30%, che viene operata in sede di calcolo dell'imponibile dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, nei seguenti casi:
L'ulteriore riduzione del 30% non è riconosciuta in caso di contratti transitori (art. 5 co. 1 L. 431/1998) per i quali si sceglie la tassazione ordinaria (in quest'ultimo caso deve essere indicato il Codice Utilizzo "3").
108 Guida operativa 2023 | Redditi dei fabbricati CGIL CAAF L'imponibile, calcolato come descritto nel successivo punto 5.6, rileva al fine della determinazione del reddito complessivo e viene assoggettato ad IRPEF ed alle relative Addizionali Regionale e Comunale.
In alternativa a quello ordinario, è possibile scegliere un diverso regime di tassazione sostitutiva del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative anche turistiche. L'opzione per il regime di tassazione sostitutiva, denominato "cedolare secca", è facoltativa e comporta l'esclusione dal reddito complessivo di quello derivante dalla locazione. In tal caso il reddito, da indicare obbligatoriamente nel quadro B della dichiarazione, non sarà assoggettato all'IRPEF e alle relative addizionali ma, non essendo previste deduzioni forfettarie, concorrerà per intero alla tassazione sostitutiva. Gli immobili situati all'estero restano esclusi dall'opzione in quanto non producono reddito fondiario.
Il regime facoltativo è riservato al locatore persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (in tutto o in parte) sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative. La circolare n. 20/E del 4.06.2012, ha individuato tra i soggetti che possono optare per tale regime anche:
Sono esclusi dalla possibilità di scegliere il regime della cedolare:
Immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare:
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 59 L. n.145/2018) ha previsto la facoltà di optare per la cedolare secca con aliquota al 21% per i contratti di locazione stipulati o prorogati nel solo anno 2019 relativi ad immobili commerciali di categoria catastale C/1 (negozi/botteghe), a condizione che la superficie del negozio non sia superiore a mq.600. Il regime è applicabile anche alle pertinenze, locate congiuntamente al C/1, in questo caso la loro superficie non deve essere considerata ai fini del rispetto del limite dimensionale. Onde evitare comportamenti elusivi, il regime in esame non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se alla data del 15.10.2018 risulta in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile; tuttavia, se il contratto è giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale è possibile stipulare un nuovo contratto optando per la cedolare. È consentito, inoltre, optare per la cedolare secca allo scadere delle successive annualità (Circolare n.8/E del 10.04.2019, risposte interpelli 2020 n. 184 e 190).
109 Redditi dei fabbricati | Guida operativa 2023
Il regime della cedolare secca consiste nell'applicare al canone annuo di locazione un'imposta, ad aliquota fissa, sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo (imposte dovute in sede di registrazione o scadenza annualità, rinnovo, proroga, risoluzione di un contratto di locazione). L'aliquota, con la quale calcolare l'imposta, varia in relazione alla tipologia del contratto. L'imposta deve essere versata con le stesse modalità e scadenze previste per il versamento dell'IRPEF.
Tipologia del contratto Codice Utilizzo possibile Aliquota cedolare Libero (art. 2 co. 1 L. 431/98) 3-11-14 21% Convenzionato in Comune ad alta densità abitativa (art. 2 co. 3 L. 431/1998) o situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni, precedenti la data del 28.05.2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi 8-12 10% Convenzionato in Comune ad alta densità abitativa agli studenti universitari (art. 5 co. 2 e art. 8 co.3 L. 431/1998) o situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni, precedenti la data del 28.05.2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi 8-12 10% Convenzionato in Comune non ad alta densità abitativa (art. 2 co. 3 L. 431/98) 3-11-14 21% Convenzionato in Comune non ad alta densità abitativa agli studenti universitari (art. 5 co. 1 e 3 L. 431/98) 3-11 21% Transitorio (art. 5 co. 1 L. 431/98) 3-11 21% Transitorio (art. 5 co. 1 L. 431/98) con contratto a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (Circolare n. 8/E del 7.04.2017) 8-12 10% Per finalità turistiche (art. 1 lett. c) Legge n. 431/1998 - art. 53 D.Lgs.79/2011 - art. 1571 e seg. c.c.) 3-11 21% Equo canone (regime vincolistico) 4 21% A Enti pubblici per finalità abitative (art. 1 co. 3 L. 431/98 - art. 1571 e seg. c.c.) 3 21% Verbale e non registrato 3-11 21%
La base imponibile per il calcolo della cedolare secca è costituita, in ogni caso, dal canone previsto nel contratto di locazione senza l'abbattimento che invece spetta nel caso della tassazione ordinaria (5%, 25% o 35%) per i canoni liberi, nonché ulteriore 30% per i canoni concordati ad esclusione dei contratti transitori.
L'art. 1, co.6 della L. n. 160/2019 "Bilancio 2020", modificando l'art. 3 co. 2 del D.Lgs.n.23/2011, ha fissato l'aliquota ridotta al 10%, rendendo strutturale l'agevolazione a partire dall'anno d'imposta 2020 (in precedenza prevista per il solo quadriennio 2014-2019). È applicabile ai canoni di locazione per immobili locati a canone "concordato" (anche con contratto transitorio) situati in comuni ad alta densità abitativa.