Storia del Diritto in Europa: dal V all'XI secolo

Documento di Università su Storia del Diritto in Europa. Il Pdf esplora la storia del diritto europeo dal V all'XI secolo, analizzando le fasi storiche, l'influenza dei regni germanici e del diritto romano. Questo Pdf di Diritto è utile per studenti universitari.

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STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA
Dall’età Tardo Antica all’alto Medioevo (sec. - 11°)
Nello studio del diritto medievale e moderno è opportuno distinguere 3 diverse fasi storiche:
- 1 secolo (dal 401 al 1100), fine età tardo
antica e inizio alto medioevo,
12° - 15° secolo (dal 1101 al 1500), fine alto medioevo e inizio basso medioevo,
16° - 18° secolo (dal 1501 al 1800), fine basso medioevo e inizio età moderna.
A cominciare dalla prima fase storica, che si estende per circa 6 secoli dal ‘401 al ‘1100 d.
C., il passaggio dal mondo antico al medioevo si caratterizzava per la presenza di regni
germanici nel territorio dell’impero romano d’Occidente (la cui caduta definitiva si fa appunto
coincidere con le invasioni delle popolazioni germaniche), il che ha permesso di introdurre
un complesso sistema di istituzioni e di consuetudini nuove, diverse e lontane dal diritto
romano, che nonostante ciò continuava a sopravvivere anzi si intrecciava variamente con le
consuetudini germaniche.
Leggi dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigoti, degli Anglosassoni e degli altri popoli
germanici ebbero dunque una radice consuetudinaria, sono infatti questi i secoli in cui la
consuetudine rappresenta la fonte del diritto per eccellenza, non rimanendo statica ma
mutando nel tempo e nello spazio. Nonostante la varietà delle consuetudini tipiche di
ciascun popolo, esse presentavano molti elementi comuni riguardanti la comune fede
religiosa, le analoghe condizioni di vita dei popoli e delle società, prevalentemente rurali e
militari, ecc.
La Chiesa invece esercitava l’importante ruolo di trasmettere regole giuridiche di derivazione
romanistica e il patrimonio inestimabile della cultura antica greca e latina, come vedremo a
proposito del monachesimo.
1. IL DIRITTO TARDO ANTICO
Le strutture pubbliche
Tra l’età di Costantino (siamo ancora nell’età tardo antica perché nel secolo.. succedette
al padre Costanzo Cloro nel governo dell’impero romano d’Occidente, ma la sua ascesa al
potere non rispettò l’allora vigente sistema tetrarchico di Diocleziano, che prevedeva la
presenza di due augusti e due cesari e la conseguente successione del proprio cesare al
proprio augusto, perché fu fortemente voluto dell’esercito romano, sconvolgendo così la
regola di abdicazione e causando tutta una serie di lotte civili e assalti al potere che si
conclusero con l’assoluta vittoria di Costantino e con la sua proclamazione ad unico augusto
sia dell’impero romano d’oriente che d’occidente) e l’età di Giustiniano (siamo già nel
medioevo perché nel secolo.. il suo regno ebbe un impatto mondiale sia dal punto di vista
politico, militare, economico, ecc. costituendo un’epoca ineguagliabile per l’Impero romano
d’Oriente o Impero bizantino, ma soprattutto dal punto di vista giuridico in quanto autore di
una delle più importanti collezioni giuridiche: il Corpus Iuris Civilis, una compilazione di leggi
romane tutt’oggi alla base del diritto civile, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia
del diritto romano) il diritto romano ha conosciuto una serie di profonde trasformazioni.
Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito in provincie, suddivise tra le due
parti d’Oriente ed Occidente - bipartizione che si determinò involontariamente quando
l’imperatore romano Teodosio I decise di affidare una parte del governo dell’impero, ancora
unitario, al figlio maggiore e l’altra parte al figlio minore; la divisione doveva però essere solo
provvisoria e temporanea per agevolare i figli nell’amministrazione dei vasti territori. Ma non
fu così, perché da quel momento in poi le due parti dell’impero intrapresero due percorsi
completamente distinti e diversi con altrettanti destini diversi, visto che l’impero romano
d’Occidente cadde definitivamente nel ‘476 d.C., quasi un millennio prima dell’impero
romano d’Oriente o Bizantino, che rimase invece in vita fino al 1435 d. C.
La successione al trono, tramite il sistema tetrarchico di Diocleziano, prevedeva 2
imperatori - gli Augusti - e 2 successori designati - i Cesari.
L’amministrazione civile era invece separata da quella militare potendo distinguersi tre
diverse gerarchie:
la gerarchia militare, che faceva perno sui duces (o dux condottiero che comanda
e guida una truppa, alle dipendenze del magister militum) e sui magistri militum
(generali di corpo d’armata alle dipendenze del re) dislocati nelle diverse parti
dell’impero, oltre che sulle milizie mobili (militari);
la gerarchia civile con funzioni amministrative, di ordine pubblico e funzioni
giudiziarie sia civili che panali;
la gerarchia di funzionari, con competenze tributarie e finanziarie dell’Impero. Al
vertice vi era comunque l’imperatore, unico e legittimo titolare di tutti i poteri:
potere di nomina di ogni carica dell’amministrazione civile e giudiziaria, militare,
fiscale;
potere di decisione sulle controversie che lui giungevano in ultima istanza;
potere legislativo; poteri che ovviamente non poteva esercitare da solo e che per
questo si avvaleva di appositi uffici, composti da alti funzionari personalmente
scelti e in qualsiasi momento revocabili.
Legislazione postclassica

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STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA

Dall'età Tardo Antica all'alto Medioevo (sec. 5° - 11º)

Nello studio del diritto medievale e moderno è opportuno distinguere 3 diverse fasi storiche:

  • 5° - 11º secolo (dal 401 al 1100), fine età tardo antica e inizio alto medioevo,
  • 12° - 15º secolo (dal 1101 al 1500), fine alto medioevo e inizio basso medioevo,
  • 16° - 18º secolo (dal 1501 al 1800), fine basso medioevo e inizio età moderna.

A cominciare dalla prima fase storica, che si estende per circa 6 secoli dal '401 al '1100 d. C., il passaggio dal mondo antico al medioevo si caratterizzava per la presenza di regni germanici nel territorio dell'impero romano d'Occidente (la cui caduta definitiva si fa appunto coincidere con le invasioni delle popolazioni germaniche), il che ha permesso di introdurre un complesso sistema di istituzioni e di consuetudini nuove, diverse e lontane dal diritto romano, che nonostante ciò continuava a sopravvivere anzi si intrecciava variamente con le consuetudini germaniche.

Leggi dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigoti, degli Anglosassoni e degli altri popoli germanici ebbero dunque una radice consuetudinaria, sono infatti questi i secoli in cui la consuetudine rappresenta la fonte del diritto per eccellenza, non rimanendo statica ma mutando nel tempo e nello spazio. Nonostante la varietà delle consuetudini tipiche di ciascun popolo, esse presentavano molti elementi comuni riguardanti la comune fede religiosa, le analoghe condizioni di vita dei popoli e delle società, prevalentemente rurali e militari, ecc.

La Chiesa invece esercitava l'importante ruolo di trasmettere regole giuridiche di derivazione romanistica e il patrimonio inestimabile della cultura antica greca e latina, come vedremo a proposito del monachesimo.

IL DIRITTO TARDO ANTICO

Le strutture pubbliche

Tra l'età di Costantino (siamo ancora nell'età tardo antica perché nel 4º secolo .. succedette al padre Costanzo Cloro nel governo dell'impero romano d'Occidente, ma la sua ascesa al potere non rispetto l'allora vigente sistema tetrarchico di Diocleziano, che prevedeva la presenza di due augusti e due cesari e la conseguente successione del proprio cesare al proprio augusto, perché fu fortemente voluto dell'esercito romano, sconvolgendo così la regola di abdicazione e causando tutta una serie di lotte civili e assalti al potere che siconclusero con l'assoluta vittoria di Costantino e con la sua proclamazione ad unico augusto sia dell'impero romano d'oriente che d'occidente) e l'età di Giustiniano (siamo già nel medioevo perché nel 6º secolo .. il suo regno ebbe un impatto mondiale sia dal punto di vista politico, militare, economico, ecc. costituendo un'epoca ineguagliabile per l'Impero romano d'Oriente o Impero bizantino, ma soprattutto dal punto di vista giuridico in quanto autore di una delle più importanti collezioni giuridiche: il Corpus Iuris Civilis, una compilazione di leggi romane tutt'oggi alla base del diritto civile, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del diritto romano) il diritto romano ha conosciuto una serie di profonde trasformazioni.

Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito in provincie, suddivise tra le due parti d'Oriente ed Occidente - bipartizione che si determinò involontariamente quando l'imperatore romano Teodosio I decise di affidare una parte del governo dell'impero, ancora unitario, al figlio maggiore e l'altra parte al figlio minore; la divisione doveva però essere solo provvisoria e temporanea per agevolare i figli nell'amministrazione dei vasti territori. Ma non fu così, perché da quel momento in poi le due parti dell'impero intrapresero due percorsi completamente distinti e diversi con altrettanti destini diversi, visto che l'impero romano d'Occidente cadde definitivamente nel '476 d.C., quasi un millennio prima dell'impero romano d'Oriente o Bizantino, che rimase invece in vita fino al 1435 d. C.

La successione al trono, tramite il sistema tetrarchico di Diocleziano, prevedeva 2 imperatori - gli Augusti - e 2 successori designati - i Cesari.

L'amministrazione civile era invece separata da quella militare potendo distinguersi tre diverse gerarchie:

  • la gerarchia militare, che faceva perno sui duces (o dux condottiero che comanda e guida una truppa, alle dipendenze del magister militum) e sui magistri militum (generali di corpo d'armata alle dipendenze del re) dislocati nelle diverse parti dell'impero, oltre che sulle milizie mobili (militari);
  • la gerarchia civile con funzioni amministrative, di ordine pubblico e funzioni giudiziarie sia civili che panali;
  • la gerarchia di funzionari, con competenze tributarie e finanziarie dell'Impero. Al vertice vi era comunque l'imperatore, unico e legittimo titolare di tutti i poteri:
  • potere di nomina di ogni carica dell'amministrazione civile e giudiziaria, militare, fiscale;
  • potere di decisione sulle controversie che lui giungevano in ultima istanza;
  • potere legislativo; poteri che ovviamente non poteva esercitare da solo e che per questo si avvaleva di appositi uffici, composti da alti funzionari personalmente scelti e in qualsiasi momento revocabili.

Legislazione postclassica

Tra gli uffici a disposizione e alle dipendenze del re vi erano:

  • il Questore del sacro palazzo, responsabile delle questioni legali, e il Maestro degli uffici, capo della cancelleria dell'impero, che elaboravano gli edicta - provvedimenti di carattere generale per lo più riguardanti il diritto pubblico - che solo dopo l'approvazione dell'imperatore divenivano ad ogni effetto leggi vincolanti nell'impero.
  • La Corte Imperiale, che decideva sui casi di ultima istanza, attraverso un suo ufficio centrale:lo scrinium a libellis, ed emetteva a nome dell'imperatore un rescritto o consulto. I re scriptum - risposte su determinate questioni di diritto, principalmente di diritto privato - ben presto acquisirono, oltre che natura formale e ufficiale anche natura normativa, entrando una buona parte di essi a far parte della compilazione giustinianea.

Gli edicta e re scriptum rappresentavano dunque la principale fonte del diritto determinando due importanti categorie:

  • gli iura, fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario come gli editti pretori della legislazione classica;
  • le leges, cioè le costituzioni imperiali.

A proposito di leges/costituzioni imperiali, nel momento in cui iniziarono a moltiplicarsi si avvertì l'esigenza di raccoglierle in appositi testi, organicamente elaborati, dando vita a dei veri e propri codici, dei quali tra i più importanti ricordiamo:

  • il Codice Gregoriano ed Ermoginiano; . il Codice teodosiano;
  • il Codice giustiniano, nonché la più eccellente raccolta giuridica riguardante tutti i campi del diritto, penale, civile, pubblico, processale e suddiviso in 4 opere, che nel loro insieme costituiscono appunto il Corpus Iuris Civilis, quali: - il Codice, migliaia di rescritti dal 1º secolo fino a Giustiniano,
  • il Digesto, testi della giurisprudenza classica come quelli di Papiniano, Ulpiano, Modestino, ecc.,
  • le Istituzioni, un breve racconto ispirato alle istituzioni di Gaio, - le
  • Novelle, raccolte di costituzioni emanate dallo stesso Giustiniano.

Insomma Giustiniano intese creare un'opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che venisse applicata nella sua integralità da parte dei giudici dell'Impero. E nonostante la successiva caduta dell'Impero d'Oriente la compilazione restò la base del diritto bizantino, quindi la crisi dell'impero non fu anche la crisi del suo diritto.

IL DIRITTO DEI REGNI GERMANICI

Le origini

Per quanto riguarda ancora il sistema giuridico dell'alto medioevo, esso si contraddistinse anche per la presenza e la nascita, nella parte occidentale dell'impero, di popoli e regni germanici dotati di un proprio diritto, più grezzo, distinto e lontano dal diritto romano classico, rappresentato anch'esso da consuetudine ma altrettanto lontane da quelle romane.

I Germani erano popoli nomadi e guerrieri che vivevano di caccia e di bottini di guerra e che la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori essenziali. L'esercito era dunque la struttura pubblica fondamentale, sia militare che civile che solo nelle fasi più delicate o in circostanze particolari nominava un re. Le caratteristiche tipiche erano:

  • con l'ingresso nell'esercito i maschi raggiungevano lo status di adulti e venivano sottratti alla patria potestà;
  • la famiglia era composta da gruppi familiari, che formavano un clan con proprietà comune dei beni;
  • la donna invece non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con l'assistenza del padre o di un fratello o del coniuge se sposata, e il matrimonio costituiva infatti una vendita della sposa alla famiglia dello sposo insieme ad una dote;
  • le offese si riparavano principalmente con la vendetta privata - faida - oltre che con sanzioni calcolate in natura, per lo più in capi di bestiame. Una parte dell'ammenda era comunque destinata alla famiglia dell'offeso mentre l'altra o al re o alla comunità;
  • la giustizia era normalmente amministrata dai capi militari eletti dall'esercito, anche se per i processi pubblici, punibili con pena capitale per i reati più gravi come per i traditori e i disertori (militari che, durante la guerra o la pace, abbandonavano il loro posto nell'esercito senza autorizzazione), si era soliti basarsi sull'ordalia, ovvero affidarsi al giudizio di Dio, per stabilire torto o ragione. Le procedure ordaliche erano infatti una costante nei processi dei Germani, potendosene distinguere varie tipologie, come quelle dell'acqua e del fuoco, della bilancia, ecc .. mentre i Longobardi privilegiarono il duello giudiziario;
  • le regole di diritto erano senza eccezioni regole consuetudinarie non scritte, in quanto la scrittura era loro sconosciuta.

Insomma l'irruzione ripetuta e inarrestabile di popolazioni di stirpe germanica (franchi, anglosassoni, visigoti, ecc.) entro i confini dell'impero romano costituì una delle ragioni della sua crisi e in particolare della caduta della sua parte occidentale con l'ulteriore conseguenza che questi popoli si stanziarono stabilmente creando nuove dominazioni con profondi e permanenti cambiamenti storici.

La personalità della legge

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