Introduzione alla logica giuridica: fatto, norma e analogia

Documento di Università su Introduzione Alla Logica Giuridica. Il Pdf esplora i concetti fondamentali della logica giuridica, concentrandosi sul fatto giuridico, la norma, il giudizio ipotetico, la fattispecie, l'analogia e le lacune, utile per lo studio del Diritto.

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INTRODUZIONE ALLA LOGICA GIURIDICA
Cap. 1
1. Il fatto
Nella comune esperienza, un fatto si presenta come un mutamento della realtà e si può percepire
direttamente (ad es.: osservo un incidente stradale) o indirettamente (ad es.: guardo le foto
dell’incidente).
Ogni fatto appare all’uomo con i caratteri della storicità (si manifesta in un tempo e luogo preciso) e
dell'irripetibilità (due fatti non possono accadere nel medesimo tempo e luogo; accaduto un fatto,
esso svanisce per sempre).
Ci si interroga sulla veridicità o falsità di un fatto storico, ossia se un fatto sia o non sia realmente
accaduto. In realtà, veridicità e falsità non si riferiscono al fatto in sé, ma solo una determinata
rappresentazione del fatto può essere o vera o falsa. Il problema della verità o falsità conduce al
concetto di accertamento del fatto, da cui dipende la sussunzione del fatto storico nella fattispecie
e la produzione dei conseguenti effetti giuridici. Perciò ogni sistema giuridico predispone
criteri di accertamento per conseguire la certezza giuridica del fatto, ossia una rappresentazione
stabile su di esso.
2. Logica del fatto
Il Carnelutti afferma che la nozione di fatto è relativa (dipende dai limiti dell’osservazione) e
arbitraria (dipende dai limiti che l’osservatore vuole imporre alla sua osservazione).
Il fatto appare all’uomo inconfutabile, ma il fatto non esiste in rerum natura perché è generato
dall’intelletto.
L'unico ordine esistente tra le azioni umani e i fatti naturali è quello temporale. L’intelletto umano
possiede una naturale inclinazione a ordinare i fatti, consapevolmente o inconsapevolmente, in
modo tale che una serie di eventi può apparire come un unico fatto inscindibile o come una serie di
eventi legati da nessi di coerenza e causalità.
Anche se il fatto appare come un’unità, in alcuni casi è necessario scomporlo e scinderlo in vari
elementi e fatti. Ad es.: l’azione di sparare il fucile è una serie di eventi, quali (a ritroso): l’azione del
proiettile in aria, il rumore, lo scoppio, il grilletto che si muove, l’azione di tirare il grilletto. Anche quest’ultima
azione (l’azione di tirare il grilletto) può essere scomposta in vari elementi: la contrazione muscolare del dito,
il moto del sistema nervoso e via a ritroso.
Natalino Irti afferma che il fatto non pensato è un nulla, il fatto che non può uscire dal pensiero
perché si smarrirebbe e annullerebbe. Il solo fatto, di cui si possa parlare, è il solo fatto pensato.
Il fatto storico è tale poiché generato dalla ragione in categorie di tempo e di luogo.
3. Il fatto giuridico
Non tutti i fatti empirici sono fatti giuridici. Un fatto giuridico è un fatto conforme a una fattispecie
normativa (insieme di fatti possibili del futuro). La capacità astrattiva dell'umano, che procede per
analogia (per somiglianza dei diversi), divide i fatti storici in fatti giuridici e fatti non giuridici,
secondo che ciascun fatto sia o non sia suscettibile di sussumersi in una fattispecie. Per giuridicità
si intende la conformità all’ipotesi, infatti in natura non esistono fatti giuridici.
Un fatto “giuridico” è anche “rilevante” dal punto di vista del diritto, in quanto sussumibile in una
fattispecie e, quindi, ragguagliabile al modello descritto da una determinata norma. La rilevanza
giuridica di un fatto è storicamente mutevole e relativa (ad es.: il fatto di fumare in un luogo pubblico
poteva dirsi irrilevante, sino a quando è entrata in vigore la norma di divieto).
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4. Norma e giudizio ipotetico
La norma è un giudizio ipotetico riducibile alla struttura formale “se A (fattispecie) allora B (effetto)”.
Se accade un fatto riconducibile allo schema del possibile A (se A), allora si applica un effetto
(allora B).
Si definisce “norma” il nesso funzionale (ossia la dipendenza logica di un termine da altro termine)
tra fattispecie (A) ed effetto (B). La norma è composta da tre elementi strutturali essenziali:
- fattispecie A: protasi
- effetto B: apodosi
- nesso causale tra A e B: rapporto di causalità giuridica
La riduzione della norma a giudizio ipotetico implica il passaggio dal comando alla combinazione di
fattispecie, dal prescrittivo al descrittivo. La norma descrive un possibile A, all’accadere del quale
un possibile B. Se accade un fatto riconducibile al modello ipotetico (se A), allora si applica l'effetto
B.
La norma si può concepire come nesso funzionale di fattispecie (nel senso, tra due fattispecie): tra
quella indipendente (protasi normativa) e dipendente (apodosi, effetto inteso come fattispecie).
5. La fattispecie
La fattispecie è una classe di fatti futuri e dunque eventuali:
- classe: la fattispecie assume la funzione di protasi (che verrà definita fattispecie
indipendente). La fattispecie vale come termine condizionante e ciò implica l’indipendenza
relativa della fattispecie.
La fattispecie rende possibile il riconoscimento e la classificazione di fenomeni attraverso la
scelta (eseguita con un processo di astrazione) di caratteri ripetibili infinite volte nel futuro.
Quindi la fattispecie presenta uno schema idoneo ad accogliere un novero indefinito di ipotesi
fatti futuri ed eventuali, infinite volte. Il grado di estensione della fattispecie (più il numero di
elementi che la compongono) è inversamente proporzionale al suo grado di comprensione (il
numero dei casi ad essa assimilabili).
Ad es. l’art. 2043 afferma Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La descrizione è caratterizzata da caratteri
generali e astratti suscettibili di ritrovarsi infinite volte in innumerevoli fatti del futuro.
Le norme singolari descrivono eventi passati, quindi storicamente singolari e irripetibili.
L’eccezione sottrae alla fattispecie regolare uno o più casi per disciplinari in modo difforme;
per questo motivo facilmente esposte a possibili censure d’illegittimità costituzionale.
. L’eccezione separa alcuni fatti dal genus, al quale apparterrebbero per razionale coerenza, e
associando ad essi effetti diversi.
- futuro ed eventuale: la fattispecie descrive fatti futuri, che possono accadere o non accadere. I
fatti futuri descritti dalla fattispecie possono essere uno (fattispecie semplice) o più di uno
(fattispecie complessa). Ogni fatto sussumibile in una fattispecie è un fatto giuridico in quanto
assume rilevanza per il diritto. La sussunzione è l’azione di riconduzione del caso concreto a
quello generale previsto da una norma giuridica.
Rilevante è il fatto storico conforme a fattispecie; questa prima fase della rilevanza detta
“statica” o “tassonomica” permette di diagnosticare il fatto come appartenente ad un’unità di
classe.
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Cap. 1

Il fatto

Nella comune esperienza, un fatto si presenta come un mutamento della realtà e si può percepire direttamente (ad es .: osservo un incidente stradale) o indirettamente (ad es .: guardo le foto dell'incidente). Ogni fatto appare all'uomo con i caratteri della storicità (si manifesta in un tempo e luogo preciso) e dell'irripetibileà (due fatti non possono accadere nel medesimo tempo e luogo; accaduto un fatto, esso svanisce per sempre). Ci si interroga sulla veridicità o falsità di un fatto storico, ossia se un fatto sia o non sia realmente accaduto. In realtà, veridicità e falsità non si riferiscono al fatto in sé, ma solo una determinata rappresentazione del fatto può essere o vera o falsa. Il problema della verità o falsità conduce al concetto di accertamento del fatto, da cui dipende la sussunzione del fatto storico nella fattispecie e la produzione dei conseguenti effetti giuridici. Perciò ogni sistema giuridico predispone criteri di accertamento per conseguire la certezza giuridica del fatto, ossia una rappresentazione stabile su di esso.

Logica del fatto

Il Carnelutti afferma che la nozione di fatto è relativa (dipende dai limiti dell'osservazione) e arbitraria (dipende dai limiti che l'osservatore vuole imporre alla sua osservazione). Il fatto appare all'uomo inconfutabile, ma il fatto non esiste in rerum natura perché è generato dall'intelletto. L'unico ordine esistente tra le azioni umani e i fatti naturali è quello temporale. L'intelletto umano possiede una naturale inclinazione a ordinare i fatti, consapevolmente o inconsapevolmente, in modo tale che una serie di eventi può apparire come un unico fatto inscindibile o come una serie di eventi legati da nessi di coerenza e causalità. Anche se il fatto appare come un'unità, in alcuni casi è necessario scomporlo e scinderlo in vari elementi e fatti. Ad es .: l'azione di sparare il fucile è una serie di eventi, quali (a ritroso): l'azione del proiettile in aria, il rumore, lo scoppio, il grilletto che si muove, l'azione di tirare il grilletto. Anche quest'ultima azione (l'azione di tirare il grilletto) può essere scomposta in vari elementi: la contrazione muscolare del dito, il moto del sistema nervoso e via a ritroso. Natalino Irti afferma che il fatto non pensato è un nulla, il fatto che non può uscire dal pensiero perché si smarrirebbe e annullerebbe. Il solo fatto, di cui si possa parlare, è il solo fatto pensato. Il fatto storico è tale poiché generato dalla ragione in categorie di tempo e di luogo.

Il fatto giuridico

Non tutti i fatti empirici sono fatti giuridici. Un fatto giuridico è un fatto conforme a una fattispecie normativa (insieme di fatti possibili del futuro). La capacità astrattiva dell'umano, che procede per analogia (per somiglianza dei diversi), divide i fatti storici in fatti giuridici e fatti non giuridici, secondo che ciascun fatto sia o non sia suscettibile di sussumersi in una fattispecie. Per giuridicità si intende la conformità all'ipotesi, infatti in natura non esistono fatti giuridici. Un fatto "giuridico" è anche "rilevante" dal punto di vista del diritto, in quanto sussumibile in una fattispecie e, quindi, ragguagliabile al modello descritto da una determinata norma. La rilevanza giuridica di un fatto è storicamente mutevole e relativa (ad es .: il fatto di fumare in un luogo pubblico poteva dirsi irrilevante, sino a quando è entrata in vigore la norma di divieto).

Norma e giudizio ipotetico

La norma è un giudizio ipotetico riducibile alla struttura formale "se A (fattispecie) allora B (effetto)". Se accade un fatto riconducibile allo schema del possibile A (se A), allora si applica un effetto (allora B). Si definisce "norma" il nesso funzionale (ossia la dipendenza logica di un termine da altro termine) tra fattispecie (A) ed effetto (B). La norma è composta da tre elementi strutturali essenziali:

  • fattispecie A: protasi
  • effetto B: apodosi
  • nesso causale tra A e B: rapporto di causalità giuridica

La riduzione della norma a giudizio ipotetico implica il passaggio dal comando alla combinazione di fattispecie, dal prescrittivo al descrittivo. La norma descrive un possibile A, all'accadere del quale un possibile B. Se accade un fatto riconducibile al modello ipotetico (se A), allora si applica l'effetto B. La norma si può concepire come nesso funzionale di fattispecie (nel senso, tra due fattispecie): tra quella indipendente (protasi normativa) e dipendente (apodosi, effetto inteso come fattispecie).

La fattispecie

La fattispecie è una classe di fatti futuri e dunque eventuali:

  • classe: la fattispecie assume la funzione di protasi (che verrà definita fattispecie indipendente). La fattispecie vale come termine condizionante e ciò implica l'indipendenza relativa della fattispecie. La fattispecie rende possibile il riconoscimento e la classificazione di fenomeni attraverso la scelta (eseguita con un processo di astrazione) di caratteri ripetibili infinite volte nel futuro. Quindi la fattispecie presenta uno schema idoneo ad accogliere un novero indefinito di ipotesi fatti futuri ed eventuali, infinite volte. Il grado di estensione della fattispecie (più il numero di elementi che la compongono) è inversamente proporzionale al suo grado di comprensione (il numero dei casi ad essa assimilabili). Ad es. l'art. 2043 afferma "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La descrizione è caratterizzata da caratteri generali e astratti suscettibili di ritrovarsi infinite volte in innumerevoli fatti del futuro. Le norme singolari descrivono eventi passati, quindi storicamente singolari e irripetibil L'eccezione sottrae alla fattispecie regolare uno o più casi per disciplinari in modo difforme; per questo motivo facilmente esposte a possibili censure d'illegittimità costituzionale. . L'eccezione separa alcuni fatti dal genus, al quale apparterrebbero per razionale coerenza, e associando ad essi effetti diversi.
  • futuro ed eventuale: la fattispecie descrive fatti futuri, che possono accadere o non accadere. I fatti futuri descritti dalla fattispecie possono essere uno (fattispecie semplice) o più di uno (fattispecie complessa). Ogni fatto sussumibile in una fattispecie è un fatto giuridico in quanto assume rilevanza per il diritto. La sussunzione è l'azione di riconduzione del caso concreto a quello generale previsto da una norma giuridica. Rilevante è il fatto storico conforme a fattispecie; questa prima fase della rilevanza detta "statica" o "tassonomica" permette di diagnosticare il fatto come appartenente ad un'unità di classe.

Fattispecie astratta e fattispecie concreta

La fattispecie descrive una classe di fatti futuri ed eventuali prescindendo dalla storicità degli accadimenti. La fattispecie può essere astratta (modello di fatto descritto dalla norma) o concreta (fatto nella sua storicità). Ad es. fattispecie astratta: l'astratta classe dei fatti colposi o dolosi dell'art. 2043 c.c. fattispecie concreta: il fatto storico di A che il giorno X nel luogo Y ha urtato l'automobile di B Il fatto non esiste in rerum natura, ma è un concetto costruito dalla mente: l'esistenza del fatto è, quindi, un giudizio. La fattispecie concreta non è completamente assimilabile al fatto storico proprio perché la prima può risolversi solo in un fatto pensato e non materialmente esistente. Non esiste, perciò, l'antitesi tra fattispecie astratta e fattispecie concreta (il nesso ha indole meramente logica). Secondo il Torrente, fatto storico è fattispecie concreta, ma con fattispecie non si può intendere un fatto accaduto, in quanto la fattispecie è un'ipotesi del fatto.

Le tre fattispecie

Vi sono tre tipi di fattispecie, ossia tre gradi di astrazione dei fatti del pensiero umano:

  • fattispecie astratta: ricavabile da una disposizione di legge che descrive una serie di fatti futuri e possibili
  • fattispecie concreta: il fatto nella sua storicità, ricavabile per via ermeneutica
  • caso: il fatto esistente pensato in conformità o difformità alla fattispecie concreta

La differenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta risiede nel grado di specificazione della fattispecie. La fattispecie astratta indica una fattispecie molto più ampia, la concreta indica una fattispecie più specifica rispetto alla fattispecie astratta. Il caso è ciò che si manifesta ai nostri occhi. Il nesso che intercede tra le tre fattispecie ha indole meramente logica. Il pensiero riduce il fatto a "caso particolare"; e così lo schema del fatto esistente (caso) si rivela conforme allo schema del fatto eventuale (fattispecie concreta). Dalla fattispecie astratta si volge per gradi di approssimazione verso il caso. Ad es. articolo 2043: per "fatto colposo" si intende un'astratta classe di possibili. Le circostanze storiche, ossia l'accadere nel tempo X e nel luogo Y, avranno una connotazione concreta. Il fatto esistente è diagnosticato come "caso" rispetto alla fattispecie concreta. Il giudizio giuridico si svolge quindi nell'adeguarsi di tre concetti (momenti):

  1. il concetto del caso, esistente qui e ora
  2. il concetto della fattispecie concreta, prossima al "caso"
  3. il concetto della fattispecie astratta, classe generale descritta dalla norma.

Si configura così una progressione, divisa in tre fasi, che va dal particolare al generale (adeguare il concetto del fatto X alla classe di fatti eventuali):

  1. il grado percettivo di conoscenza, che svolge il giudizio di esistenza del particolare fatto storico (giudizio ontologico)
  2. il grado ricognitivo, che svolge il giudizio di conformità alla fattispecie concreta specificatamente applicabile al caso (giudizio tautologico)
  3. il grado normativo, che svolge il giudizio di conformità alla fattispecie astratta, determinando l'applicazione della norma e del relativo effetto (giudizio eziologico o normativo)

Nella comune esperienza si è soliti "sussumere" senza isolare i singoli passaggi.

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