Il principio DNSH e l'analisi dei rischi climatici nel PNRR del MASE

Pdf dal Ministero Dell'ambiente e della Sicurezza Energetica sul principio DNSH e l'analisi dei rischi climatici nel PNRR. Il materiale, un vademecum di Diritto per l'Università, fornisce linee guida per identificare, valutare e implementare soluzioni di adattamento ai rischi climatici fisici negli interventi PNRR.

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23 pagine

DIPARTIMENTO DELL’UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR
IL PRINCIPIO DNSH E L’ANALISI DEI RISCHI
CLIMATICI NEL PNRR
Vademecum per i Soggetti Attuatori delle misure MASE
A cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico
(DG COGESPRO) - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Sommario
Premessa ................................................................................................................................... 1
1. IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) ................................................................. 3
2. L’ ANALISI DEI RISCHI CLIMATICI FISICI NEGLI INTERVENTI PNRR ............................................. 5
2.1 Interventi di importo inferiore ai 10 milioni di euro ........................................................... 8
2.1.1. Identificazione dei potenziali rischi climatici fisici .............................................................. 8
2.1.2. Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità ....................................................... 9
2.1.3. Soluzioni di adattamento atte a ridurre il rischio climatico fisico individuato ................. 13
INDICAZIONI PRATICHE PER I PROGETTISTI ................................................................................ 14
2.2 Interventi di importo uguale o superiore ai 10 milioni di euro .......................................... 16
INDICAZIONI PRATICHE PER I PROGETTISTI ................................................................................ 18
3. LINK UTILI ............................................................................................................................. 20

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Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DIPARTIMENTO DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR IL PRINCIPIO DNSH E L'ANALISI DEI RISCHI CLIMATICI NEL PNRR Vademecum per i Soggetti Attuatori delle misure MASE A cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico (DG COGESPRO) - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza EnergeticaFinanziato dall'Unione europea NextGenerationEU MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Sommario

Premessa 1

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH)

3

Analisi dei rischi climatici fisici negli interventi PNRR

5

Interventi inferiori a 10 milioni di euro

8

Identificazione dei potenziali rischi climatici fisici

8

Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità

9

Soluzioni di adattamento per ridurre il rischio climatico fisico

13 INDICAZIONI PRATICHE PER I PROGETTISTI 14

Interventi uguali o superiori a 10 milioni di euro

16 INDICAZIONI PRATICHE PER I PROGETTISTI 18

Link utili

20Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Premessa

Il presente documento intende fornire indicazioni operative e metodologiche ai Soggetti Attuatori delle misure PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dello svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici ai quali può essere esposto un intervento. Tale analisi rientra fra le verifiche richieste per garantire la conformità di ogni intervento PNRR al principio DNSH (Do No Significant Harm, ovvero "non arrecare un danno significativo") e, in particolare, all'obiettivo dell'Adattamento ai cambiamenti climatici. Come si dirà meglio, infatti, tutti gli interventi finanziati in ambito PNRR devono rispettare il principio DNSH, ovvero non devono arrecare un danno significativo ad alcuno dei sei obiettivi previsti dal regolamento (UE) n. 2020/852 (cd. regolamento Tassonomia):

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
  3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
  4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti
  5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
  6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Tra questi obiettivi, l'Adattamento ai cambiamenti climatici risponde alla necessità di assicurare il maggior grado possibile di resilienza dell'opera ai rischi climatici fisici, quali siccità, alluvioni, ondate di calore, terremoti, etc. Come sintetizzato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente «"Adattamento" significa anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate a prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare, oppure sfruttare le opportunità che possono presentarsi. ( ... ) In sostanza, l'adattamento può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici»1. Il presente vademecum, riprendendo in modo sintetico i contenuti metodologici dei documenti di indirizzo in materia di analisi e valutazione dei rischi climatici2, al paragrafo 1 descrive il principio DNSH e gli obiettivi tassonomici; al paragrafo 2 analizza nel dettaglio l'analisi dei rischi climatici fisici negli interventi PNRR distinguendo tra interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro (paragrafo 2.1) e interventi di importo pari o superiore ai 10 milioni di euro (paragrafo 2.2). Per ciascuno dei 1 Cfr. "Qual è la differenza tra adattamento e mitigazione?", sito web dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA). 2 Il 24 febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato la sua comunicazione su una nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2021/82 final). La strategia è una delle azioni chiave individuate nel Green Deal europeo e l'UE, nel suo bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027, ha aumentato l'obiettivo di spesa a favore dell'azione per il clima del 30 %, con l'adattamento come componente chiave. La piattaforma Climate-ADAPT è diventata un punto di riferimento per la diffusione di dati e conoscenze in materia di adattamento e tutti gli Stati membri stanno mettendo in atto una strategia o un piano nazionale di adattamento. In Italia, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) è stato adottato con il D.M. n. 434 del 21 dicembre 2023. pag. 1Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA due suddetti paragrafi vengono forniti suggerimenti operativi per coloro che sono chiamati a redigere la documentazione progettuale degli interventi PNRR. pag. 2Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH)

Il principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare le politiche di sviluppo con la tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti finanziati con le risorse europee siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali e in vista del raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), soltanto le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia), che introduce un sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili. Il principio DNSH è quindi uno dei principi trasversali il cui rispetto deve essere garantito da parte degli Stati membri nell'attuazione di tutti gli interventi del PNRR. Tale principio ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati dal Green Deal europeo. In particolare, in base all'art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su se stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

pag. 3Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

  1. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  2. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

In fase di attuazione degli interventi PNRR, le Amministrazioni titolari delle misure devono assicurare che i Soggetti attuatori3 realizzino le attività in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, in tutto il ciclo vita della misura. Le informazioni sulle verifiche da adempiere al fine di garantire il rispetto del principio DNSH per le singole misure PNRR sono riportate nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" da ultimo aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024, alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio. In particolare, in base ai settori di attività economica e per ogni obiettivo DNSH, la Guida Operativa MEF-RGS individua e descrive gli elementi di verifica da rispettare in fase ex ante (fase progettuale) e in fase ex post (al termine dei lavori). Tali elementi sono riassunti in apposite check list allegate alla Guida, che il Soggetto Attuatore dovrà compilare e presentare in fase di rendicontazione4. 3 Per Soggetto attuatore si intende «il Soggetto, pubblico o privato, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità di un progetto ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR. Nei rapporti con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, titolare di intervento, il Soggetto attuatore assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al progetto di cui è titolare>> (cfr. "Linee Guida per i soggetti attuatori - Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)") 4 Per ogni ulteriore informazione in merito alla fase di rendicontazione delle spese si rinvia alle Linee Guida per i soggetti attuatori MASE . pag. 4

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