Documento sugli obblighi formativi e i crediti ECM per i professionisti sanitari, inclusa la formazione individuale e le sanzioni. Il Pdf delinea le prestazioni sanitarie e sociali, la struttura delle aziende ospedaliere e il sistema di remunerazione basato sui DRG, utile per lo studio del Diritto universitario.
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Il professore riprende velocemente gi argomenti affrontati nell'ultima lezione: la formazione, gli ECM, e dei due decreti legislativi importanti 502 e 517, 92 e 93 e la 229 del 99 con tutte le novità introdotte ed eravamo arrivati formazione continua. Il professore ricorda del consorzio che va a riunire tutte quelle che sono gli ordini professionali diverse figure sanitarie per le quali è obbligatoria la formazione continua. Abbiamo detto che gli obblighi formativi equivalgono a 150 crediti da acquisire nell'arco di un triennio, di questi 40% devono essere erogati attraverso il provider, quindi partecipazione a convegni, eventi organizzati da questi provider esterni e il 60% invece può essere acquisito attraverso quella che viene definita la formazione individuale del singolo professionista. Non possono essere maturati più di 50 crediti per un singolo evento formativo.
Per quanto riguarda la formazione individuale, è possibile acquisire crediti formativi, crediti ECM, con modalità di autocertificazione: ognuno autocertifica le proprie attività in termini di partecipazione a pubblicazioni scientifiche, a studi sperimentali, sperimentazioni cliniche, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale anche svolta all'estero, partecipare a corsi anche all'estero e l'autoformazione.
I crediti acquisibili attraverso le pubblicazioni scientifiche vengono attribuiti in relazione all'acquisizione del nome sulla pubblicazione (primo nome, ultimo nome) per quei lavori che vengono recensiti anche dai dati internazionali: primo nome e/o ultimo nome sono tre crediti formativi, un credito se si ha il nome all'interno dello studio. Per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche i crediti vengono attribuiti in relazione a quella che è la durata della sperimentazione: 2 crediti per durate di 4 mesi, 4 crediti per durate dai 6 ai 12 mesi e 8 crediti oltre i 12 mesi.
Poi abbiamo il tutoraggio individuale, cioè partecipare in qualità di sperimentatore o sub-investigator (principale investigatore o sub-investigator); quindi, chiunque partecipa nell'abito di uno studio sperimentale, ovviamente con responsabilità, può autocertificare e acquisire crediti formativi in base a quella che è la durata della sperimentazione stessa.
Poi c'è il tutoraggio individuale che invece fa riferimento ai professionisti sanitari che svolgono il tutoraggio individuale nei confronti di studenti. Il tutor può acquisire dei crediti formativi in relazione a quelle che sono le ore di attività, nello specifico un credito ogni 15 ore di attività formativa di tutoraggio. Ovviamente anche in questo caso ci deve essere l'attestazione da parte dell'organismo, per esempio è la Presidenza di Medicina che attesta le attività di tutoraggio per i tutor assegnati. Il professore ricorda come in precedenza i crediti erano assegnati in base alle giornate di tutoraggio, ad oggi si dà 1 credito per 15 ore di tutoraggio. Non si può comunque superare i 50 crediti annui.
La formazione che viene svolta all'estero, finalizzata al miglioramento di quelle che sono le pratiche sanitarie e apprendimenti diretti e indiretti, possono essere a rientro dall'estero trasformate in crediti formativi, anche in questo caso ovviamente c'è sempre il limite di 50 crediti.
Esiste anche l'autoformazione che può essere utilizzata a fini formativi per un massimo del 20% dell'obbligo formativo del triennio. Quindi il 20% dei 150 possono essere acquisiti nel triennio attraverso l'autoformazione. Nella pratica si autocertifica che si è aggiornato leggendo monografie, capitoli di libri, articoli scientifici e quant'altro. Anche questo può consentire di ottenere crediti formativi.
Ci sono diverse modalità per acquisire i crediti:
Ciò che invece deve essere autocertificato è di competenza del singolo professionista. Esistono delle autocertificazioni specifiche in base alle tipologie di attività, dove compilate le autocertificazioni, le allegate ad un metodo di riconoscimento e inviate. Si devono anche allegare i file e gli studi su cui si è eseguita l'autoformazione, ad esempio allego una pubblicazione ed un articolo su cui mi sono aggiornato. Si autocertifica il tutto e si invia direttamente al cogeaps. Se si certifica il falso se ne risponde anche penalmente, ci sono dei controlli random.
Essere iscritti a scuole di specializzazione oppure essere iscritti a corsi di perfezionamento, master ecc automaticamente vi consente di essere esonerati dall'acquisire i crediti formativi.
Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla presentazione del singolo professionista di tutta la documentazione attestante l'attività svolta.
Anche con le docenze, in funzione di relatore ai congressi si ha diritto a crediti (maggiore durata intervento maggiori crediti acquisiti), anche se nettamente inferiori in termini di percentuale rispetto a quello che è il credito di tutto l'evento (ad esempio se un congresso vale 13 crediti, un relatore che non partecipi a tutto l'evento potrà ricevere 1 o 2 crediti).
Qual è il rischio a cui si può andare incontro qualora non si ottempera a quest'obbligo dei crediti?
Si parla di legge disciplinare, infatti c'è stato il caso di Aosta che ha rappresentato in assurdo la prima sospensione di un medico in Italia proprio perché non aveva ottemperato a tali obblighi.
Il medico competente deve fare il 20% dei crediti specifici per il suo ambito: rischi professionali, radioprotezione ecc. Se non si ottempera si può essere rimossi tra la lista dei medici competenti.
L'ordine professionale cosa può fare? C'è una serie di sanzioni che può applicare; da un semplice avvertimento quindi una diffida, censura (una dichiarazione di biasimo), sospensione (da uno a sei mesi) e radiazione dall'albo.
Il professore legge la slide aggiungendo che vengono definiti per la prima volta i livelli essenziali e uniformi di assistenza che sono stati identificati con un DPCM nel 2001. Questo DPCM ha per la prima volta introdotto quel famoso pacchetto di prestazioni da erogare a tutti i cittadini in maniera essenziale, quel pacchetto minimo, e uniformi in teoria in tutte le regioni, nella stessa maniera. Le prestazioni saranno garantite dal servizio sanitario a tutti i cittadini indipendentemente dalle condizioni sociali, residenze e quant'altro.
Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché' delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché' dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Le aziende sanitarie devono operare nel rispetto di alcuni criteri di efficacia, efficienza e economicità il concetto dell'aziendalizzazione del 92, con un calcolo di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi. È un'azienda pubblica, ma godente di una serie di autonomie, compresa quella patrimoniale, per cui al termine dell'anno l'azienda deve essere in equilibrio. Costi e ricavi non devono andare in deficit.
C'è proprio la modalità di portabilità definita analitica, per andare a individuale in maniera puntuale all'interno della struttura sanitaria quelli che sono i costi di gestione dei vari servizi ambulatori, e quello che viene ricavato dall'attività erogate dalla struttura sanitaria.
L'azienda sanitaria è composta da direttore generale e dal collegio sindacale, revisori contabili che svolgono una funzione fondamentale di controllo amministrativo contabile dell'azienda ed è un organismo esterno. Cioè, i componenti vengono nominati non dal direttore generale, ma dal Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e dalla Regione.
Il direttore generale è coadiuvato nell'esecuzione delle proprie funzioni da due altre figure, un direttore amministrativo di azienda e un direttore sanitario di azienda, quindi si viene a completare quella che è definita la triade o il top management dell'azienda: un direttore generale, un direttore sanitario aziendale e un direttore amministrativo aziendale. Ovviamente qualora ci dovessero essere delle gravi motivazioni o la gestione porta a gravi disavanzi, è possibile risolvere il contratto con il direttore generale. Questo ovviamente porta a sostituire il direttore generale.
L'azienda Sanitaria Locale è un ente strumentale della Regione. Quindi la Regione dà e fornisce degli obiettivi, però poi la Regione deve render conto al Ministero dell'Economia e della Salute in termini di prestazioni erogate.
Il direttore generale che dirige un'azienda sanitaria deve comunque rendere conto e poi operato alla regione.
L'articolo 3 quater del decreto legislativo organizza il territorio delle ASL in distretti sanitari. Ovviamente il medico di medicina generale rappresenta il referente della medicina di base e afferisce a livello distrettuale. Ogni medico ha proprio un distretto di competenza comunale e distrettuale dell'Asl. Il distretto come