La perizia psichiatrica e psicologica nel processo penale

Slide da Università degli Studi eCampus su La Perizia Psichiatrica/1. Il Pdf esplora il ruolo e le implicazioni della perizia psichiatrica e psicologica/criminologica nel diritto penale, con riferimenti a casi giurisprudenziali, utile per lo studio universitario di Diritto.

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Corso di Laurea:
Insegnamento:
Lezione n°:
Titolo:
Attività n°:
SERVIZI GIURIDICI Curr. Criminologia
CRIMINOLOGIA
17
La Perizia Psichiatrica/1
1
La Perizia Psichiatrica/1
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Lezione n°:
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Attività n°:
SERVIZI GIURIDICI Curr. Criminologia
CRIMINOLOGIA
17
La Perizia Psichiatrica/1
1
La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli
da 220 a 232 e 508 c.p.p.
La perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non
classificabile “a carico” “a discarico” dell’imputato,
sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso
essenzialmente al potere discrezionale del giudice.
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, scientifiche o artistiche

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI eCAMPUS

Corso di Laurea e Insegnamento

Corso di Laurea: SERVIZI GIURIDICI - Curr. Criminologia CRIMINOLOGIA Insegnamento: Lezione nº: Titolo: Attività nº: 17 La Perizia Psichiatrica/1 1 A Facoltà di Giurisprudenza

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La perizia nel processo penale

La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. La perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né "a carico" né "a discarico" dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche

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La perizia psicologica e l'articolo 220 comma 2

La perizia psicologica Articolo 220 comma 2: "salvo quanto previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche". I contributi della psicologia, della criminologia e delle discipline affini sono, invece, ammessi in sede esecutiva, laddove, essendo già accertato il fatto, occorre invece valutare "il trattamento più adeguato ai bisogni del condannato e dell'internato sulla base dell'osservazione scientifica della personalità“.

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Premessa essenziale per la redazione di una perizia

Una premessa essenziale Nella redazione di una perizia o di una consulenza tecnica, lo psichiatra deve seguire un procedimento metodologico rigoroso che consenta di espletare l'incarico in modo chiaro, comprensibile, con linguaggio accessibile anche ai non esperti in materia e che gli permetta di motivare in maniera adeguata e convincente le conclusioni psichiatrico-forensi a cui perviene (Rudas N. et al. 1999).

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Differenza tra colloquio clinico e colloquio peritale

Differenza tra colloquio clinico e colloquio peritale Il colloquio clinico rappresenta il principale strumento dal quale far derivare la diagnosi e la prognosi del caso, tanto da essere identificato dalla stessa giurisprudenza, come la prioritaria ed indispensabile fonte per l'acquisizione dei dati Il dialogo peritale rappresenta un contesto particolare ed il periziando deve essere subito edotto della motivazione e delle finalità dell'indagine, in modo da non confondere la figura del perito con quella del terapeuta. Si approfondirà questo tema nella lezione 21

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Differenza tra colloquio clinico e colloquio peritale/2

Differenza tra colloquio clinico e colloquio peritale/2

  1. Diversità di setting;
  2. Limiti di tempo;
  3. Presenza di altre persone (avvocati, consulenti, guardie penitenziarie, etc.);
  4. Relatività del segreto circa le informazioni acquisite;
  5. Carattere valutativo del dialogo;
  6. Diritto del periziando di riferire unicamente quanto ritenga opportuno ai fini della tutela dei propri interessi;
  7. Diritto del periziando di rifiutare esecuzione di colloqui o di test psicodiagnostici senza che questo possa incidere negativamente in sede valutativa;
  8. Etc.

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Colloquio clinico e contesto peritale /3

Colloquio clinico e contesto peritale /3

  • Il colloquio psichiatrico tende a ricostruire la storia psicologica ed esistenziale della persona (Storia di vita), per poi passare a focalizzarsi sul fatto in oggetto onde cogliere motivi, ragioni, determinazione dell'agire. Successivamente si condurrà l'esame psichiatrico propriamente detto, ovvero l'insieme delle osservazioni sullo stato mentale dell'intervistato (modalità intellettive, cognitive, emotive, comportamentali, etc.).
  • Il colloquio deve avvenire in ambente tranquillo, tenendo conto delle circostanze.
  • Il perito deve astenersi dal prendere posizioni moralistiche, si relazionerà su quanto gli viene riferito con la massima serenità, senza lasciarsi coinvolgere o influenzare dai fatti avvenuti, pur valutando la coscienza di reato, i sentimenti di colpa, le motivazioni addotte dal periziando per giustificare lo stesso.

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Colloquio clinico e contesto peritale /4

Colloquio clinico e contesto peritale /4

  • Per quanto riguarda la durata del colloquio, sarebbe opportuno frazionarlo in più volte (tre-quattro), anche per cogliere eventuali contraddizioni, deficit mnesici, etc.
  • Il perito è sempre legato oltre al segreto professionale a quello giudiziario per cui non deve riferire nulla di quanto emerso se non al Giudice o al PM e, in questo caso, solo ciò che attiene agli accertamenti richiesti.

. Il colloquio peritale rappresenta pertanto una realtà complessa, nel contesto della quale il perito deve essere capace di aprire uno spazio di ascolto, di comprensione, di dialogo, tenendo conto delle specifiche limitazioni, caratteristiche e procedure legate al contesto giudiziario in cui si inserisce.

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Contesto clinico e contesto peritale a confronto

Contesto clinico Contesto peritale Il paziente si rivolge volontariamente al clinico. Il soggetto si sottopone a perizia per decisione altrui e suo malgrado. Il clinico ha come committente il paziente. Il perito ha come committente il giudice, il PM o una delle parti. Il paziente vuole essere curato poiché esprime una sintomatologia fonte di sofferenza e/o disagio. Il periziando spesso non ritiene di aver bisogno di una terapia e non vuole essere curato; può simulare o dissimulare i propri sintomi sulla base di un interesse processuale. Il paziente cerca di essere aiutato e compreso. Il periziando cerca di gestire le impressioni del perito. L'alleanza terapeutica è il pilastro della terapia. Il perito non deve colludere con il periziando. La fonte di informazione principale è rappresentata dal paziente. Il perito deve tener conto di diverse fonti di informazioni, provenienti anche da persone terze rispetto al processo. Il clinico procede per tentativi ed errori, guidato da quanto emerge durante il proseguire del rapporto terapeutico. Il perito deve esprimere il proprio parere entro termini brevi e prestabiliti, sulla base di un numero limitato di incontri (3-4), e non riceve feed-back delle proprie decisioni. Durata temporale "aperta". Tempo fortemente regolamentato e rigido. Lo psicoterapeuta agisce da solo. Il perito è spesso in contraddittorio con altri colleghi.

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Struttura della perizia: esame clinico e valutazione dei dati

Ogni perizia si configura come una costruzione dotata di due livelli successivi, integrati tra loro, rappresentati dall' esame clinico (comprendente tutti gli accertamenti anamnestici, somatici, neurologici, psicodiagnostici, strumentali, etc.) e dalla valutazione dei dati così acquisiti in confronto con i contenuti ed i termini della nozione giuridica espressa nel quesito formulato.

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Linguaggio della perizia per il Giudice

Per le perizie in genere L'elaborato scritto non è diretto a Colleghi esperti del settore, ma soprattutto al Giudice. Pertanto si dovrà utilizzare un linguaggio facilmente comprensibile anche a coloro che non dispongono delle conoscenze tecniche; in tal modo il Giudice, al quale non sono per legge richieste particolari conoscenze per esempio psicologiche, potrà correttamente valutarlo e quindi utilizzarlo al fine dell'elaborazione della propria sentenza.

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