un uomo [solo] sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili
che ne provino la veridicità
• 39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o
molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad
altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno
• 52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari,
di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo […]
• 54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una
donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna
• 55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del
paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite […]
2. 1689, Bill of Rights (Inghilterra)
• 1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità
regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;
• 5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d’accusa
per tali petizioni sono illegali;
• 10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; né
inflitte pene crudeli o inusitate;
3. 1776, Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (13 colonie)
• Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità:
• che tutti gli uomini sono creati eguali;
• che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la
Libertà, e il perseguimento della Felicità;
• che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri
dal consenso dei governati;
• che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto
di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i
poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua
Felicità
4. 1791, Bill of Rights (Stati Uniti) – sono i primi 10 emendamenti alla Costituzione Americana
del 1789
• IV. Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro
perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non potranno essere
emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni
affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da
prendere in custodia.
• V. […] nessuno sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro sè
stesso, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento
legale
• VIII. Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né
infliggere pene crudeli e inusitate.
5. 1789, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia)
• Preambolo:
• I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che