Diritto Umanitario: origini ed evoluzione delle norme internazionali applicabili

Documento universitario sul Diritto Umanitario. Il Pdf esamina le emergenze umanitarie, il diritto internazionale dei diritti umani e casi giurisprudenziali come Al-Skeini e Bankovic, utile per studenti di Diritto.

See more

31 Pages

DIRITTO UMANITARIO
Parte 1
Diritto internazionale prevede una pluralità di norme che si applicano in caso di emergenza
umanitaria ma che si diversificano in base alla natura della stessa. Tali norme fanno riferimento
a settori differenti del diritto internazionale.
Le emergenze umanitarie: origine ed evoluzione delle norme internazionali
applicabili
Temi trattati:
- diritto internazionale dei diritti umani (DIDU)
- international disaster response law (IDRL)
- diritto internazionale umanitario (DIU)
Esempi di crisi umanitarie possono essere:
catastrofi naturali (terremoto, inondazione)
catastrofi umane (guerre - conflitto armato internazionale o non internazionale)
Da quali eventi può essere causata
un’emergenza umanitaria «acuta»?
• Catastrofi naturali o antropiche
• Disordini o tensioni interne
• Conflitti armati interni
• Conflitti armati internazionali
per ognuna di queste situazioni vi sono norme applicabili di diritto internazionale
Diritto internazionale dei diritti umani: origine
1. 1215-1225, Magna Charta Libertatum (Inghilterra)
• Dal testo del 1215
• 20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al
reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo
dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo
stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se
non con il giuramento di uomini probi del vicinato.
• 28. Nessun conestabile [ufficiale di corte] o altro ufficiale della corona potrà prendere frumento
od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non abbia
ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore
• 30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun
uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero
• 31. Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro castello o per nostra
necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco
• 38. Nessun balivo [giudice inferiore o messo di tribunale] d'ora in poi potrà portare in giudizio
un uomo [solo] sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili
che ne provino la veridicità
• 39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o
molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad
altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno
• 52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari,
di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo […]
• 54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una
donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna
• 55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del
paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite […]
2. 1689, Bill of Rights (Inghilterra)
• 1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità
regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;
• 5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d’accusa
per tali petizioni sono illegali;
• 10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; né
inflitte pene crudeli o inusitate;
3. 1776, Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (13 colonie)
• Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità:
• che tutti gli uomini sono creati eguali;
• che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la
Libertà, e il perseguimento della Felicità;
• che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri
dal consenso dei governati;
• che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto
di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i
poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua
Felicità
4. 1791, Bill of Rights (Stati Uniti) – sono i primi 10 emendamenti alla Costituzione Americana
del 1789
• IV. Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro
perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non potranno essere
emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni
affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da
prendere in custodia.
• V. […] nessuno sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro sè
stesso, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento
legale
• VIII. Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né
infliggere pene crudeli e inusitate.
5. 1789, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia)
• Preambolo:
• I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che

Unlock the full PDF for free

Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.

Preview

Diritto Umanitario e Norme Internazionali

DIRITTO UMANITARIO

Parte 1 Diritto internazionale prevede una pluralità di norme che si applicano in caso di emergenza umanitaria ma che si diversificano in base alla natura della stessa. Tali norme fanno riferimento a settori differenti del diritto internazionale.

Le Emergenze Umanitarie: Origine ed Evoluzione delle Norme Internazionali Applicabili

Le emergenze umanitarie: origine ed evoluzione delle norme internazionali applicabili

Temi Trattati

  • diritto internazionale dei diritti umani (DIDU)
  • international disaster response law (IDRL)
  • diritto internazionale umanitario (DIU)

Esempi di Crisi Umanitarie

Esempi di crisi umanitarie possono essere: catastrofi naturali (terremoto, inondazione) catastrofi umane (guerre - conflitto armato internazionale o non internazionale)

Cause di un'Emergenza Umanitaria «Acuta»

Da quali eventi può essere causata un'emergenza umanitaria «acuta»?

  • Catastrofi naturali o antropiche
  • Disordini o tensioni interne
  • Conflitti armati interni
  • Conflitti armati internazionali

per ognuna di queste situazioni vi sono norme applicabili di diritto internazionale

Diritto Internazionale dei Diritti Umani: Origine

1. Magna Charta Libertatum (Inghilterra)

Diritto internazionale dei diritti umani: origine 1. 1215-1225, Magna Charta Libertatum (Inghilterra)

  • Dal testo del 1215
  • 20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.
  • 28. Nessun conestabile [ufficiale di corte] o altro ufficiale della corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore
  • 30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero
  • 31. Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro castello o per nostra necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco
  • 38. Nessun balivo [giudice inferiore o messo di tribunale] d'ora in poi potrà portare in giudizioun uomo [solo] sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità
  • 39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno
  • 52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo [ ... ]
  • 54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna
  • 55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite [ ... ]

2. Bill of Rights (Inghilterra)

2. 1689, Bill of Rights (Inghilterra)

  • 1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi, in forza dell'autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;
  • 5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d'accusa per tali petizioni sono illegali;
  • 10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; né inflitte pene crudeli o inusitate;

3. Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America

3. 1776, Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (13 colonie)

  • Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità:
  • che tutti gli uomini sono creati eguali;
  • che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità;
  • che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati;
  • che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità

4. Bill of Rights (Stati Uniti)

4. 1791, Bill of Rights (Stati Uniti) - sono i primi 10 emendamenti alla Costituzione Americana del 1789

  • IV. Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da prendere in custodia.
  • V. [ ... ] nessuno sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro sè stesso, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale
  • VIII. Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

5. Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (Francia)

5. 1789, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia)

  • Preambolo:
  • I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando chel'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri;
  • affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
  • Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:
  • Art. 1 - Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
  • Art. 2 - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
  • Art. 4 - La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
  • Art. 5 - La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
  • Art. 7 - Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
  • Art. 8 - La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
  • Art. 9 - Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
  • Art. 10 - Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
  • Art. 11 - La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
  • Art. 12 - La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
  • Art. 13 - Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
  • Art. 15 - La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
  • Art. 16 - Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
  • Art. 17 - La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, eprevio un giusto e preventivo indennizzo.

Tratti Comuni delle Dichiarazioni

Tratti comuni

  • Autolimitazione dell'arbitrio del sovrano
  • No intervento di istanze giuridiche internazionali: non multilateralità
  • Eventi interni: è presupposto un dominio riservato, ovvero un ambito di affari interni in cui gli altri soggetti statali non sono autorizzati ad intervenire e dunque interamente nella sfera del potere sovrano

Dominio Riservato - Domestic Jurisdiction

dominio riservato - domestic jurisdiction

  • Collegato a nozione di sovranità
  • Individua gli ambiti e le materie rispetto alle quali uno Stato è libero da obblighi internazionali datone il carattere intrinsecamente interno
  • La dimensione di tale sfera ha carattere dinamico poiché, con l'evoluzione del diritto internazionale e dunque con l'espansione delle sue norme, il riservato dominio degli Stati si è eroso
  • Es. trattamento del suddito/cittadino -> diritti umani: da atti esclusivamente a rilevanza nazionale ad atti internazionali multilaterali

Diritto Internazionale dei Diritti Umani: Dichiarazione Universale

Diritto internazionale dei diritti umani: origine

  • 1948, La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite)
  • Preambolo
  • Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama
  • la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni [ ... ]
  • [ ... ] mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
  • Art. 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti [ ... ]
  • Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di

Can’t find what you’re looking for?

Explore more topics in the Algor library or create your own materials with AI.