Modulo 4: La costituzione e la qualificazione del rapporto di lavoro

Documento della Prof.ssa Ambra Mostarda sulla costituzione e la qualificazione del rapporto di lavoro. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esplora il contratto individuale, l'età minima, la forma e l'onerosità, distinguendo tra lavoro subordinato e autonomo.

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Modulo 4: La costituzione e la qualificazione del rapporto di lavoro
Prof.ssa Ambra Mostarda
LEZIONE 19
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro è un contratto di diritto civile stipulato da due parti: il datore
di lavoro e il lavoratore.
Il prestatore di lavoro subordinato è sempre una persona fisica.
Il datore di lavoro, invece, può essere una persona fisica o giuridica o comunque un’organizzazione
dotata di soggettività giuridica. La natura pubblica o privata del datore di lavoro e l’oggetto
dell’attività svolta non incidono sulla capacità giuridica e di agire del datore di lavoro, ma possono
essere rilevanti ai fini della disciplina legale e collettiva applicabile al rapporto.
L’art. 37 Cost., comma 2, prevede che sia la legge a stabilire l’età minima per l’ammissione al
lavoro salariato. In base alla normativa vigente, l’età minima di accesso al lavoro coincide con la
cessazione del periodo di istruzione obbligatoria e non può, comunque, essere inferiore al
sedicesimo anno di età.
Previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e assenso scritto dei titolari della
potestà genitoriale è, però, ammesso l’impiego degli infrasedicenni in attività lavorative di carattere
culturale, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo.
In considerazione della tutela apprestata dall’ordinamento nei confronti dei minori, la legge n.
977/1967 vieta il lavoro notturno e prevede una particolare disciplina per l’orario di lavoro, i riposi e
le ferie. Inoltre, sono garantite le prestazioni previdenziali per i minori di qualsiasi età.
Di norma, il lavoratore acquista la capacità di stipulare il contratto di lavoro al compimento
del diciottesimo anno di età (art. 2 c.c.), salva l’emancipazione del minore con il matrimonio. Sono
comunque fatte salve le leggi che stabiliscono un’età inferiore al diciottesimo anno per la stipulazione
del contratto di lavoro, riconoscendogli l’abilitazione “all’esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro” (art. 2, comma 2, c.c.).
Il legislatore dedica particolare attenzione agli elementi essenziali del contratto di lavoro, anche
su indicazione del legislatore sovranazionale che con la direttiva n. 1152 del 2019 ha imposto agli
stati membri particolari obblighi di informazione e trasparenza, attuati con il d.lgs. n. 104 del 2022.
In via generale, gli elementi del contratto di lavoro sono:
a) L’accordo delle parti
b) La causa
c) La forma
d) L’oggetto
e) L’onerosità
L’accordo delle parti, in quanto si tratta di un contratto consensuale, anche se la legge e i
contratti collettivi pongono numerosi limiti all’autonomia privata.
La causa consiste nello scambio tra lavoro e retribuzione. Si tratta, quindi, di un contratto a
prestazioni corrispettive, che mette in evidenza gli interessi contrapposti delle parti e non un
interesse comune. Tuttavia, la corrispettività non è piena, sia perché la retribuzione deve essere
comunque sufficiente (art. 36, comma 1, Cost.), sia perché il lavoratore ha diritto ad un trattamento
economico anche durante particolari periodi di sospensione della prestazione lavorativa: basti
pensare, ad esempio, alla malattia e alle ferie (art. 2110 c.c.).
La forma. Per il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato non è richiesto alcun
requisito di forma, per cui la volontà delle parti può essere dichiarata anche oralmente o per
comportamento concludente. Tuttavia, il datore di lavoro è obbligato a comunicare agli uffici
preposti, tramite una procedura telematica, l’avvenuta stipulazione del contratto, nonché a consegnare
al lavoratore copia di tale comunicazione o, in alternativa, copia del contratto individuale di lavoro.
La forma scritta è, però, richiesta ad substantiam per alcune tipologie contrattuali (ad es., per il
contratto a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro) ovvero per alcune clausole o patti
che accedono al contratto di lavoro (ad es., patto di prova e patto di non concorrenza). La forma scritta
è talvolta richiesta ai fini della prova, come, ad esempio, per il lavoro a tempo parziale.
L’oggetto del contratto di lavoro è costituito dalle mansioni e dalla retribuzione.
Generalmente le mansioni sono indicate nel contratto individuale attraverso il rinvio alle qualifiche o
livelli previsti dai contratti collettivi, che raggruppano una serie di mansioni professionalmente
equivalenti alle quali corrispondono i minimi retributivi indicati.
L’onerosità, in quanto il contratto di lavoro, oltre ad essere a prestazioni corrispettive, è un
contratto oneroso, perché la controprestazione del datore di lavoro è costituita dalla retribuzione.
Tra gli elementi eventuali del contratto di lavoro vi è il patto di prova che, ai sensi dell’art. 2096
c.c., deve essere stipulato tramite atto scritto ad substantiam, precedentemente o contestualmente
all’assunzione.
Accanto alla normativa codicistica, di recente, la disciplina del patto di prova è stata integrata
dall’art. 7 del d.lgs. n. 104/2022.
La predetta norma ha meglio esplicitato che il periodo di prova non può superare i sei mesi
salva la durata inferiore prevista dai contratti collettivi che, di regola, la stabiliscono in base alle
mansioni e al livello di inquadramento.
Invece, se il contratto è a tempo determinato, il periodo di prova è riproporzionato in base alla
durata del rapporto.
La legge 203/2024 (Collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025) stabilisce che la durata del
periodo di prova nei contratti a termine, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione
collettiva, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può
essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non
superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici
mesi.
Durante il periodo di prova le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso,
salvo sia convenuta una durata minima (art. 2096, comma 3, c.c.).
L’assunzione diviene definitiva se nessuna delle parti esercita il recesso entro il termine della
prova: in tal caso il periodo di lavoro già prestato è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di
servizio.

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La Costituzione del Rapporto di Lavoro

Prof.ssa Ambra Mostarda

LEZIONE 19

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il contratto individuale di lavoro è un contratto di diritto civile stipulato da due parti: il datore di lavoro e il lavoratore.

Il prestatore di lavoro subordinato è sempre una persona fisica.

Il datore di lavoro, invece, può essere una persona fisica o giuridica o comunque un'organizzazione dotata di soggettività giuridica. La natura pubblica o privata del datore di lavoro e l'oggetto dell'attività svolta non incidono sulla capacità giuridica e di agire del datore di lavoro, ma possono essere rilevanti ai fini della disciplina legale e collettiva applicabile al rapporto.

Età Minima per l'Accesso al Lavoro

L'art. 37 Cost., comma 2, prevede che sia la legge a stabilire l'età minima per l'ammissione al lavoro salariato. In base alla normativa vigente, l'età minima di accesso al lavoro coincide con la cessazione del periodo di istruzione obbligatoria e non può, comunque, essere inferiore al sedicesimo anno di età.

Previa autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale è, però, ammesso l'impiego degli infrasedicenni in attività lavorative di carattere culturale, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo.

In considerazione della tutela apprestata dall'ordinamento nei confronti dei minori, la legge n. 977/1967 vieta il lavoro notturno e prevede una particolare disciplina per l'orario di lavoro, i riposi e le ferie. Inoltre, sono garantite le prestazioni previdenziali per i minori di qualsiasi età.

Di norma, il lavoratore acquista la capacità di stipulare il contratto di lavoro al compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 c.c.), salva l'emancipazione del minore con il matrimonio. Sono comunque fatte salve le leggi che stabiliscono un'età inferiore al diciottesimo anno per la stipulazione del contratto di lavoro, riconoscendogli l'abilitazione "all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro" (art. 2, comma 2, c.c.).

Elementi Essenziali del Contratto di Lavoro

Il legislatore dedica particolare attenzione agli elementi essenziali del contratto di lavoro, anche su indicazione del legislatore sovranazionale che con la direttiva n. 1152 del 2019 ha imposto agli stati membri particolari obblighi di informazione e trasparenza, attuati con il d.lgs. n. 104 del 2022.

In via generale, gli elementi del contratto di lavoro sono:

  • a) L'accordo delle parti
  • b) La causa
  • c) La forma
  • d) L'oggetto
  • e) L'onerosità

L'accordo delle parti, in quanto si tratta di un contratto consensuale, anche se la legge e i contratti collettivi pongono numerosi limiti all'autonomia privata.La causa consiste nello scambio tra lavoro e retribuzione. Si tratta, quindi, di un contratto a prestazioni corrispettive, che mette in evidenza gli interessi contrapposti delle parti e non un interesse comune. Tuttavia, la corrispettività non è piena, sia perché la retribuzione deve essere comunque sufficiente (art. 36, comma 1, Cost.), sia perché il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico anche durante particolari periodi di sospensione della prestazione lavorativa: basti pensare, ad esempio, alla malattia e alle ferie (art. 2110 c.c.).

La forma. Per il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato non è richiesto alcun requisito di forma, per cui la volontà delle parti può essere dichiarata anche oralmente o per comportamento concludente. Tuttavia, il datore di lavoro è obbligato a comunicare agli uffici preposti, tramite una procedura telematica, l'avvenuta stipulazione del contratto, nonché a consegnare al lavoratore copia di tale comunicazione o, in alternativa, copia del contratto individuale di lavoro.

La forma scritta è, però, richiesta ad substantiam per alcune tipologie contrattuali (ad es., per il contratto a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro) ovvero per alcune clausole o patti che accedono al contratto di lavoro (ad es., patto di prova e patto di non concorrenza). La forma scritta è talvolta richiesta ai fini della prova, come, ad esempio, per il lavoro a tempo parziale.

L'oggetto del contratto di lavoro è costituito dalle mansioni e dalla retribuzione.

Generalmente le mansioni sono indicate nel contratto individuale attraverso il rinvio alle qualifiche o livelli previsti dai contratti collettivi, che raggruppano una serie di mansioni professionalmente equivalenti alle quali corrispondono i minimi retributivi indicati.

L'onerosità, in quanto il contratto di lavoro, oltre ad essere a prestazioni corrispettive, è un contratto oneroso, perché la controprestazione del datore di lavoro è costituita dalla retribuzione.

Il Patto di Prova

Tra gli elementi eventuali del contratto di lavoro vi è il patto di prova che, ai sensi dell'art. 2096 c.c., deve essere stipulato tramite atto scritto ad substantiam, precedentemente o contestualmente all'assunzione.

Accanto alla normativa codicistica, di recente, la disciplina del patto di prova è stata integrata dall'art. 7 del d.lgs. n. 104/2022.

La predetta norma ha meglio esplicitato che il periodo di prova non può superare i sei mesi salva la durata inferiore prevista dai contratti collettivi che, di regola, la stabiliscono in base alle mansioni e al livello di inquadramento.

Invece, se il contratto è a tempo determinato, il periodo di prova è riproporzionato in base alla durata del rapporto.

La legge 203/2024 (Collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025) stabilisce che la durata del periodo di prova nei contratti a termine, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso, salvo sia convenuta una durata minima (art. 2096, comma 3, c.c.).

L'assunzione diviene definitiva se nessuna delle parti esercita il recesso entro il termine della prova: in tal caso il periodo di lavoro già prestato è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.Il recesso è illegittimo se il lavoratore prova che l'esiguità della durata e lo scarso valore dei compiti assegnati abbiano di fatto reso irrealizzabile ogni valutazione delle sue capacità, con il conseguente diritto al proseguimento della prova per il periodo mancante oppure al risarcimento del danno.

Conclusione del Contratto e Rapporto di Lavoro

Il contratto di lavoro si conclude con la sottoscrizione delle parti.

Con la conclusione del contratto si instaura il rapporto di lavoro che ha una struttura complessa, perché oltre alle due obbligazioni fondamentali gravitano una serie di oneri e obblighi strumentali e corrispondenti pretese che concorrono a formare la posizione del prestatore e datore di lavoro.

Una volta ottenuto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, occorre trasmettere al Centro per l'impiego competente, tramite moduli telematici, i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale utilizzata, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.

Decreto Trasparenza e Obblighi Informativi

Con il cosiddetto Decreto Trasparenza (d.lgs. 104/2022), il legislatore ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

La nuova normativa modifica il d.lgs. 152/1997 sugli obblighi informativi del datore di lavoro inerenti ai rapporti di lavoro e introduce nuovi obblighi informativi che il datore di lavoro deve osservare al momento dell'assunzione nonché le condizioni minime che devono essere garantite.

L'obiettivo del legislatore europeo è quello di "migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più trasparente e prevedibile", tenendo presente da un lato l'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, l'impatto che tali obblighi hanno sulle piccole e medie imprese, anche per il tramite delle parti sociali.

La direttiva mira ad introdurre in Europa prescrizioni minime che mettano tutti i lavoratori, dai più istruiti ed esperti a quelli che faticano a usare la lingua del luogo, nelle condizioni di conoscere il tipo di contratto che stanno sottoscrivendo.

Si vuole garantire, infatti, l'accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti gli elementi essenziali del contratto e delle condizioni di lavoro, nonché la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato tenendo conto anche della diffusione di tipologie di lavoro non-standard.

La nuova normativa, che si applica ai rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022, si applica ai rapporti di lavoro privati e ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall'orario di lavoro (a termine, a tempo parziale, intermittente, in somministrazione), ai lavoratori marittimi e ai lavoratori domestici.

I predetti obblighi, ai sensi del nuovo art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997, trovano altresì applicazione alle prestazioni occasionali, alle collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 e alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.

L'art. 4 del d.lgs. n. 104/2022, che modifica l'art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, prevede che il contratto di lavoro debba contenere numerose informazioni da indicarsi all'atto di assunzione o comunque entro 7 giorni dall'instaurazione del rapporto.

Nel dettaglio, il datore di lavoro deve fornire l'indicazione dell'identità delle parti, della data di inizio di decorrenza del rapporto, dell'eventuale periodo di prova, della tipologia del contratto, della sede e dell'orario di lavoro, del livello di inquadramento, nonché della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi.

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