Documento di Diritto Internazionale che esplora le sue caratteristiche fondamentali, le funzioni normativa, esecutiva e giurisdizionale. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, approfondisce l'interpretazione, la revisione e la modifica dei trattati, inclusi gli effetti della guerra e le implicazioni per gli Stati terzi.
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Diritto internazionale. Il diritto internazionale è un diritto non scritto, assimilabile per analogia alla COMMON LAW, diritto che deriva dalla prassi consolidata negli ordinamenti anglosassoni (spesso si parla di "international common law". Oltre a essere un diritto non scritto, il diritto internazionale non viene posto dall'alto (non è dunque un diritto positivo) ma è un diritto che nasce "dal basso", dalla società, dall'agire dei soggetti internazionali. È infatti proprio dall'agire che nascono dei comportamenti che, ripetuti nel tempo, si consolidano diventando consuetudine, ossia socialmente necessari e giuridicamente voluti.
Fondamentale, nel diritto internazionale, la figura dell'interprete: egli deve 1) conoscere la prassi di tutti i soggetti internazionali in riferimento ad una determinata azione; 2) immedesimarsi nella coscienza giuridica della comunità internazionale per comprendere se tali comportamenti tenuti socialmente sono delle vere e proprie norme consuetudinarie.
Il diritto internazionale è un diritto atipico poiché le norme che lo compongono non sono poste da un'autorità superiore, eteronoma o sovraordinata, bensì sono gli stessi soggetti, attraverso i loro comportamenti, a dare vita al diritto internazionale generale; sono gli stessi soggetti (gli stati) a dare vita al diritto internazionale particolare, attraverso la conclusione di accordi internazionali.
Esiste, inoltre, una seconda concezione per cui il diritto internazionale è inutile in quanto gli stati non solo non la rispettano, ma fingono di conformarsi al diritto internazionale perseguendo i propri obiettivi specifici.
Per quanto riguarda la funzione normativa, è utile distinguere il diritto della coscienza e il diritto della volontà (degli stati):
Riguardo la funzione esecutiva, nell'ambito dell'ordinamento internazionale non esiste un esecutivo mondiale sovraordinato rispetto ai soggetti internazionali che abbia il potere di imporre l'applicazione ed il rispetto della norma, ed in caso di violazione della stessa abbia il potere di sottoporre lo Stato violatore a delle sanzioni. Esiste il c.d. Consiglio di Sicurezza, che non si può considerare l'esecutivo della comunità internazionale in quanto ha un potere d'azione limitato alle situazioni che costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Esso è "dominato" dai cinque membri permanenti (USA, Cina, Russia, Inghilterra e Francia) che hanno il potere di veto: possono evitare che tale consiglio adotti delle misure di sicurezza nei loro confronti. Oltre a godere del diritto di veto, anche nel caso in cui vi sia un crimine internazionale posto in essere da uno dei cinque stati il Consiglio di Sicurezza non fare nulla poiché se uno dei rappresentati dei cinque stati si appellasse al diritto di veto, il processo decisionale del consiglio in quella questione non spetterebbe più al consiglio.
1La mancanza di un organo esecutivo costituisce un fattore di debolezza, ma bisogna sottolineare che proprio tale inesistenza dell'esecutivo mondiale in posizione sovraordinata ed eteronoma rispetto ai soggetti interni fa sì che vi sia un istituto che tenta di mitigare gli effetti negativi legati alla mancata istituzionalizzazione della funzione esecutiva: è ammesso nel diritto internazionale che uno Stato possa reagire alla violazione di un proprio diritto da parte di un altro Stato, violando a sua volta un diritto appartenente allo Stato offensore (autotutela). Nel passato lo Stato vittima poteva, a titolo di autotutela, ricorrere anche all'uso della forza perché le grandi potenze molto spesso strumentalizzavano tale istituto per imporre il proprio dominio sugli altri stati (soprattutto in ambito coloniale). Ad oggi, l'autotutela nell'ambito di contromisure pacifiche è tutt'ora ammessa; è un istituto vigente nell'ambito del diritto internazionale tant'è vero che esso è stato codificato dalla commissione del diritto internazionale nella codificazione della responsabilità internazionale.
Durante la codificazione della responsabilità internazionale si posti vari problemi, tra cui l'ammissibilità del principio di autotutela. La commissione del diritto internazionale ha deciso di codificare tale istituto e allo stesso tempo di prevedere diversi limiti sia procedurali quant'anche sostanziali al suo utilizzo. Essa ha previsto che:
La funzione giurisdizionale non è riservata a nessun organo specifico. Nell'ordinamento internazionale manca un giudice capace di risolvere qualsiasi controversia giuridica tra due stati. È vero che esiste la Corte Internazionale di Giustizia e vari tribunali internazionali competenti a risolvere controversie internazionali tra stati, ma tali tribunali (inclusa la Corte) hanno la possibilità di risolvere una controversia soltanto se c'è il consenso delle parti (non è un meccanismo automatico come invece avviene negli ordinamenti interni dove invece la controversia viene sempre disciplinata in maniera automatica).
L'ordinamento internazionale sembra un ordinamento primitivo se non lo si conosce, perché in realtà proprio per sopperire a questa mancata istituzionalizzazione, mancata verticalizzazione del potere, nell'ambito del diritto internazionale sono nati alcuni meccanismi che cercano di promuovere il consenso delle parti in controversia:
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Per anni si è discusso sull'esistenza delle norme secondarie e alla fine si è codificato un progetto di articoli approvato in seconda lettura nel 2001: la responsabilità degli Stati per i fatti internazionalmente illeciti, in cui vi sono contenute le regole sulle norme secondarie. Tali norme sono ispirate ad una logica particolare, la responsabilità oggettiva relativa: Oggettiva: per accertare l'esistenza di un fatto illecito, della violazione della norma primaria, non bisogna dimostrare che il soggetto internazionale abbia agito in colpa, ma bisogna dimostrare che quel comportamento è antigiuridico (viola un obbligo internazionale) e che quel comportamento è attribuibile ad un soggetto internazionale. Di conseguenza la colpa non è un elemento costitutivo dell'illecito internazionale e ci può essere un illecito senza colpa in tale ordinamento. Non è necessario dimostrare né la colpa né il danno provocato dall'illecito posto in essere dal soggetto internazionale. Si fa riferimento alle diverse sfumature di colpa:
Anche gli ordinamenti nazionali prevedono la responsabilità oggettiva in settori specifici, però in merito alla responsabilità civile e penale la colpa è sempre un fattore costituito dall'illecito: ciò non accade nel diritto internazionale, in cui se è possibile che uno Stato sia ritenuto colpevole/responsabile di aver commesso un fatto illecito senza la necessità che ha dimostrato la sua colpa, è anche vero che lo Stato accusato potrà invocare la liceità, dimostrando che il proprio comportamento è stato dovuto dalle c.d. "cause di esclusione della illiceità di un fatto". Le circostanze che rendono lecito un comportamento sono codificate e l'elenco è tassativo, numerus clausus: legittima difesa; ricorrere a contromisure; stato di necessità; forza maggiore; caso fortuito; consenso dello Stato leso. Non esistendo un esecutivo che possa imporsi con l'accertamento del diritto e il rispetto delle stesse misure coercitive, sarebbe difficile dimostrare la colpa dello Stato. Ecco perché il sistema prevede l'onere della prova di non colpevolezza da parte dello Stato che viene accusato. Sarà lui a dover dimostrare la sua innocenza: avviene dunque un'inversione del sistema giuridico per cui non è chi accusa il soggetto internazionale a dover dimostrare la colpa, ma chi riceve l'accusa a dimostrare la sua innocenza.
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