Imputabilità e articoli del codice penale per il professionista sanitario

Documento dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia su imputabilità e articoli del codice penale di interesse per il professionista sanitario. Il Pdf esamina la capacità di intendere e di volere, l'influenza dell'età e dell'infermità mentale, i delitti contro l'incolumità personale e il concetto penale di lesione e malattia, per studenti universitari di Diritto.

Mostra di più

15 pagine

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Medicina Legale #12 prof. Marchesi - Imputabilità e articoli c.p.
Pag. 1 a 15
Medicina Legale #12
Imputabilità e Articoli del codice penale di interesse per il professionista
sanitario
Prof. Marchesi - 24/04/24 Autore: Grolli Matteo e Cesari Andrea
Per una miglior leggibilità della lezione si è deciso di non riportare le integrazioni con le sbobine degli anni
precedenti in corsivetto, ma piuttosto dedicare questo tipo di carattere agli articoli del c.p. in sé.
1. Imputabilità
L’imputabilità rappresenta la condizione occorrente per addebitare al soggetto agente la responsabilità del fatto
da lui commesso e mettergli in conto le conseguenze penali della sua condotta. Nella prima lezione sono stati
visti gli elementi psicologici del reato, ed anche questo attiene al discorso. Ciò corrisponde all’idoneità ad
essere imputato di un reato.
Si inizia dal soggetto indagato, poi quando il magistrato ha fatto l'indagine e ritiene che ci siano gli elementi
idonei per imputare un reato, allora lo rende imputato, però bisogna vedere se il soggetto è imputabile. E
poi, fase successiva, se sarà punibile. Questo perché ci sono dei motivi di non punibilità, in cui uno in teoria
avrebbe commesso un reato, ma non è punibile.
Secondo l’art. 85 c.p. del codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato se nel momento in cui lo ha commesso non era imputabile […] è imputabile chi ha la capacità di
intendere e di volere.
1.1. Capacità di intendere e di volere
Le capacità di intendere e di volere sono le due condizioni essenziali per definire un soggetto come
“imputabile”:
La capacità di intendere è l’idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie
azioni;
La capacità di volere è un’attitudine ad autodeterminarsi sulla base di dati e presupposti percettivi,
esercitando il controllo su stimoli e reazioni.
È imputabile chi è capace di intendere e volere. Esse devono necessariamente essere entrambe presenti
contemporaneamente; infatti, basta che anche una sola delle due venga meno e il soggetto in questione non è
più ritenuto “imputabile”.
Questa capacità di intendere e di volere, quindi, sotto un profilo o un altro,
può essere ad esempio incompleta, oppure compromessa da infermità mentale, sordomutismo, sostanze
alcoliche o stupefacenti.
Un medico generico non può scrivere in cartella clinica che un soggetto è “incapace di intendere e di volere”,
perché solamente il giudice tutelare, lo psichiatra e il medico legale possono definire un soggetto come tale. In
questi casi, è opportuno far presente in cartella che il paziente non riesce a esprimere un consenso valido e che
pertanto si richiede l’intervento di un giudice tutelare o il parere di uno psichiatra.
Sull’imputabilità possono incidere più condizioni che vanno a modificare la capacità di intendere e di volere:
1. Età
2. Infermità mentale
3. Sordomutismo (ad oggi si preferisce parlare di sordità)
4. Sostanze alcoliche/stupefacenti
1.1.1. Età
Il legislatore deve valutare il concetto di maturità o immaturità. L’età incide sull'imputabilità perché il
legislatore tiene conto del fatto che nell'età, soprattutto quella più bassa, il soggetto non è ancora
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Medicina Legale #12 prof. Marchesi - Imputabilità e articoli c.p.
Pag. 2 a 15
sufficientemente maturo per potergli addebitare la responsabilità di qualcosa. Ognuno di noi matura in modo
diverso e con velocità diversa.
Esiste un’età anagrafica (14 anni) al di sotto della quale il legislatore presume per definizione che il soggetto
non sia ancora imputabile, in quanto non ancora in possesso di una sufficiente maturità psichica, ma esiste
anche un’età (tra i 14 e i 18 anni) in cui il legislatore non sa bene cosa presumere -se il soggetto sia imputabile
o meno- per cui decide di valutare caso per caso.
La maturità, sotto il profilo della capacità di intendere e di volere, si compone della maturazione delle varie
capacità cognitive, intellettive, emozionali e di adattamento all’ambiente e su cui incidono fattori familiari,
sociali e culturali. La maturità coincide anche con la perdita del “pensiero infantile”, ossia di un tipo di pensiero
che va a soddisfare i bisogni dell’immediato, senza alcun tipo di coscienza per il futuro.
Tutto ciò si traduce in:
Comprendere il valore etico-sociale delle azioni
Resistere agli impulsi
Svincolarsi dalla “volontà di gruppo”, particolarmente importante nell’adolescenza.
Il legislatore in base ai seguenti articoli presume o meno l’imputabilità quindi la capacità di intendere e di
volere del soggetto in questione:
Art. 97 c.p.
"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"
→ presunzione assoluta di incapacità.
Art. 98 c.p.
"È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora
diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere" → no presunzione
Sotto i 14 anni il legislatore presume che il soggetto non sia imputabile (art. 97 c.p.) sotto il profilo penale.
Ovviamente si tratta di una presunzione e quindi è poi il legislatore che decide.
C’è chi magari a 13 anni è già ben capace di comprendere il significato etico-sociale e chi invece
a 14 anni non lo è ancora.
Se il soggetto ha tra i 14 e i 18 anni, il legislatore demanda al giudice il compito di valutare di caso in caso,
facendo valutare il minorenne dagli specialisti del settore (i.e. psichiatri, psicologi, neurologi) per determinare
se al momento del fatto commesso egli avesse la capacità di intendere e di volere.
Al di sopra dei 18 anni per definizione il legislatore lo definisce maturo, salvo che non si dimostri che non lo
sia.
Dunque, quando il soggetto non è imputabile per età o in quanto giudicato ancora “immaturo”, egli può
comunque essere giudicato come “pericoloso”. Entra quindi in gioco il concetto di pericolosità sociale
secondo cui, non tanto per punire il soggetto quanto per mettere in sicurezza la popolazione e quindi evitare la
reiterazione di condotte criminose e lesive per altri, si possono disporre le cosiddette misure di sicurezza:
Riformatorio giudiziario
Libertà vigilata, con limitazioni sugli spostamenti e devono presentarsi a cadenza regolare ai controlli
dell’autorità giudiziaria.
1.1.2. Infermità mentale
L’infermità mentale può incidere sull’imputabilità del soggetto in base all’eventuale vizio di mente che può
essere parziale o totale.
Art. 88 c.p. VIZIO TOTALE DI MENTE
"Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da
escludere la capacità di intendere o di volere"

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Imputabilità e Articoli del codice penale

Medicina Legale #12
Imputabilità e Articoli del codice penale di interesse per il professionista
sanitario
Prof. Marchesi - 24/04/24 - Autore: Grolli Matteo e Cesari Andrea
Per una miglior leggibilità della lezione si è deciso di non riportare le integrazioni con le sbobine degli anni
precedenti in corsivetto, ma piuttosto dedicare questo tipo di carattere agli articoli del c.p. in sé.

Imputabilità

L'imputabilità rappresenta la condizione occorrente per addebitare al soggetto agente la responsabilità del fatto
da lui commesso e mettergli in conto le conseguenze penali della sua condotta. Nella prima lezione sono stati
visti gli elementi psicologici del reato, ed anche questo attiene al discorso. Ciò corrisponde all'idoneità ad
essere imputato di un reato.
Si inizia dal soggetto indagato, poi quando il magistrato ha fatto l'indagine e ritiene che ci siano gli elementi
idonei per imputare un reato, allora lo rende imputato, però bisogna vedere se il soggetto è imputabile. E
poi, fase successiva, se sarà punibile. Questo perché ci sono dei motivi di non punibilità, in cui uno in teoria
avrebbe commesso un reato, ma non è punibile.
Secondo l'art. 85 c.p. del codice penale: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato se nel momento in cui lo ha commesso non era imputabile [ ... ] è imputabile chi ha la capacità di
intendere e di volere".

Capacità di intendere e di volere

Le capacità di intendere e di volere sono le due condizioni essenziali per definire un soggetto come
"imputabile":

  • La capacità di intendere è l'idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie
    azioni;
  • La capacità di volere è un'attitudine ad autodeterminarsi sulla base di dati e presupposti percettivi,
    esercitando il controllo su stimoli e reazioni.

È imputabile chi è capace di intendere e volere. Esse devono necessariamente essere entrambe presenti
contemporaneamente; infatti, basta che anche una sola delle due venga meno e il soggetto in questione non è
più ritenuto "imputabile".
Questa capacità di intendere e di volere, quindi,
sotto
un
profilo
o
un
altro,
può essere ad esempio incompleta, oppure compromessa da infermità mentale, sordomutismo, sostanze
alcoliche o stupefacenti.
Un medico generico non può scrivere in cartella clinica che un soggetto è "incapace di intendere e di volere",
perché solamente il giudice tutelare, lo psichiatra e il medico legale possono definire un soggetto come tale. In
questi casi, è opportuno far presente in cartella che il paziente non riesce a esprimere un consenso valido e che
pertanto si richiede l'intervento di un giudice tutelare o il parere di uno psichiatra.
Sull'imputabilità possono incidere più condizioni che vanno a modificare la capacità di intendere e di volere:

  1. Età
  2. Infermità mentale
  3. Sordomutismo (ad oggi si preferisce parlare di sordità)
  4. Sostanze alcoliche/stupefacenti

Età e imputabilità

Il legislatore deve valutare il concetto di maturità o immaturità. L'età incide sull'imputabilità perché il
legislatore tiene conto del fatto che nell'età, soprattutto quella più bassa, il soggetto non è ancora
Pag. 1 a 15Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Medicina Legale #12- prof. Marchesi - Imputabilità e articoli c.p.
sufficientemente maturo per potergli addebitare la responsabilità di qualcosa. Ognuno di noi matura in modo
diverso e con velocità diversa.
Esiste un'età anagrafica (14 anni) al di sotto della quale il legislatore presume per definizione che il soggetto
non sia ancora imputabile, in quanto non ancora in possesso di una sufficiente maturità psichica, ma esiste
anche un'età (tra i 14 e i 18 anni) in cui il legislatore non sa bene cosa presumere -se il soggetto sia imputabile
o meno- per cui decide di valutare caso per caso.
La maturità, sotto il profilo della capacità di intendere e di volere, si compone della maturazione delle varie
capacità cognitive, intellettive, emozionali e di adattamento all'ambiente e su cui incidono fattori familiari,
sociali e culturali. La maturità coincide anche con la perdita del "pensiero infantile", ossia di un tipo di pensiero
che va a soddisfare i bisogni dell'immediato, senza alcun tipo di coscienza per il futuro.
Tutto ciò si traduce in:

  • Comprendere il valore etico-sociale delle azioni
  • Resistere agli impulsi
  • Svincolarsi dalla "volontà di gruppo", particolarmente importante nell'adolescenza.

Il legislatore in base ai seguenti articoli presume o meno l'imputabilità - quindi la capacità di intendere e di
volere - del soggetto in questione:
Art. 97 c.p.
"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"
-> presunzione assoluta di incapacità.
Art. 98 c.p.
"È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora
diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere" -> no presunzione
Sotto i 14 anni il legislatore presume che il soggetto non sia imputabile (art. 97 c.p.) sotto il profilo penale.
Ovviamente si tratta di una presunzione e quindi è poi il legislatore che decide.
C'è chi magari a 13 anni è già ben capace di comprendere il significato etico-sociale
e chi invece
a 14 anni non lo è ancora.
Se il soggetto ha tra i 14 e i 18 anni, il legislatore demanda al giudice il compito di valutare di caso in caso,
facendo valutare il minorenne dagli specialisti del settore (i.e. psichiatri, psicologi, neurologi) per determinare
se al momento del fatto commesso egli avesse la capacità di intendere e di volere.
Al di sopra dei 18 anni per definizione il legislatore lo definisce maturo, salvo che non si dimostri che non lo
sia.
Dunque, quando il soggetto non è imputabile per età o in quanto giudicato ancora "immaturo", egli può
comunque essere giudicato come "pericoloso". Entra quindi in gioco il concetto di "pericolosità sociale"
secondo cui, non tanto per punire il soggetto quanto per mettere in sicurezza la popolazione e quindi evitare la
reiterazione di condotte criminose e lesive per altri, si possono disporre le cosiddette misure di sicurezza:

  • Riformatorio giudiziario
  • Libertà vigilata, con limitazioni sugli spostamenti e devono presentarsi a cadenza regolare ai controlli
    dell'autorità giudiziaria.

Infermità mentale e imputabilità

L'infermità mentale può incidere sull'imputabilità del soggetto in base all'eventuale vizio di mente che può
essere parziale o totale.
Art. 88 c.p. VIZIO TOTALE DI MENTE
"Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da
escludere la capacità di intendere o di volere"
Pag. 2 a 15Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Medicina Legale #12- prof. Marchesi - Imputabilità e articoli c.p.
Il vizio totale di mente è quello stato mentale tale per cui è da escludere la capacità di intendere o di volere del
soggetto.
Art. 89 c.p. VIZIO PARZIALE DI MENTE
"Chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente
senza escluderla la capacità di intendere o di volere risponde del reato commesso ma la pena è diminuita"
Il vizio parziale è invece inteso come un qualunque stato mentale capace non di escludere, ma di ridurre in
maniera significativa la capacità di intendere o di volere del soggetto.
Quindi, il legislatore da una parte ritiene il soggetto imputabile, mentre dall'altra parte tiene conto del vizio di
mente ai fini della quantificazione della pena.
Art. 90 c.p.
"Gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità"
Es. paura, ira, gelosia, ...
Esiste inoltre un'altra previsione del codice penale, che non esclude né diminuisce l'imputabilità del soggetto
se il fatto è stato mosso da uno stato emotivo/passionale (e.g. eccesso di rabbia o di gelosia) in assenza di uno
stato di infermità mentale sottostante.
Se si includessero questi stati verrebbero meno la gran parte dei delitti efferati ad oggi commessi.
Per poter stabilire un nesso causale devono essere soddisfare cinque criteri:

  • Criterio cronologico: richiede che l'infermità di mente fosse in essere proprio al momento del fatto e non
    in generale. Occorre quindi effettuare tutte le valutazioni del caso ricorrendo alle testimonianze, ai dati
    clinici, tossicologici e circostanziali per cercare di verificare e determinare lo stato del soggetto.
  • Criterio eziologico: richiede che vi sia coerenza tra tipologia di infermità mentale e tipologia di reato
    commesso (e.g. una violenza sessuale non può di certo essere ricondotta a cleptomania, piromania,
    rupofobia ... ).
  • Criterio di efficienza quali-quantitativa
  • Criterio di continuità fenomenica
  • Criterio di esclusione

Anche per i soggetti giudicati non imputabili per infermità mentale esistono delle misure di sicurezza previste
dal codice penale:

  • REMS (gli Ospedali psichiatrici giudiziari (art. 222) sono ad oggi aboliti nel nostro Paese con la
    Legge Basaglia)
  • Comunità
  • Libertà vigilata
  • Case di cura e custodia (artt. 219-221)

Sordomutismo e imputabilità

Una persona sorda può non essere completamente consapevole di ciò che gli sta accadendo intorno e può non
riuscire a leggere la realtà come una persona che invece è dotata di udito.
Art. 96 c.p.
"Non è imputabile il sordomuto* che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua
infermità la capacità di intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata,
ma non esclusa, la pena è diminuita"
Ricordatevi che il codice è del 1930 e all'epoca i sordomuti, o sordi, come li si deve chiamare oggi, salvo quelli
delle famiglie più abbienti, non ricevevano istruzioni, per cui oltre ad avere la loro grande menomazione
sensoriale e linguistica, non erano neanche educati, quindi, non avevano neanche gli strumenti culturali per
comprendere il significato delle proprie azioni.
Pag. 3 a 15

Per cui in quell'epoca molti sordomuti erano equiparati a soggetti con infermità mentale, sia essa totale o
parziale.

Sostanze alcoliche e stupefacenti

Per quanto riguarda alcol e sostanze stupefacenti, il codice penale fa diverse previsioni. Il tema è fortemente
aumentato nel corso del 1900.
L'intossicazione da alcol o stupefacenti, a seconda della sua tipologia e modalità, a volte può escludere la
responsabilità del fatto mentre altre volte la può addirittura aggravare.
Art. 91 c.p. UBRIACHEZZA DERIVATA DA CASO FORTUITO O DA FORZA MAGGIORE
"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere,
a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di
intendere o di volere, la pena è diminuita"
Il legislatore dice che non è imputabile colui che è sotto effetto di alcol o stupefacente a una sola condizione:
se questa ubriachezza è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Per "caso fortuito" si intende un evento assolutamente imprevedibile, mentre con "forza maggiore" si indica
una situazione cui non è possibile opporsi. Quindi non è imputabile colui che assume in maniera involontaria
alcool o stupefacenti, condizione molto rara.
Se l'intossicazione da alcol o stupefacenti è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, quindi non alla volontà
propria del soggetto (e.g. esposizione ad un'esalazione tossica in un ambiente industriale o intossicazione
intenzionale da parte di altri ad inganno e spese del soggetto), il legislatore dovrà tenere conto della modalità
intossicazione ai fini dell'imputabilità e valutare caso per caso.
Art. 92 c.p. UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA OVVERO PREORDINATA
"L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è
aumentata'
Se invece, al di fuori di quei casi particolari (abbastanza rari), l'intossicazione è dovuta ad una normale
assunzione volontaria di sostanza, l'imputabilità non è affatto da escludere.
Tuttavia, di fatto, un soggetto sotto l'effetto di una sostanza o un cocktail di sostanze stupefacenti è
compromesso nelle proprie capacità mentali.
Dunque, perché l'imputabilità in questo caso non può essere esclusa?
Perché il legislatore anticipa il momento della responsabilità al momento in cui il soggetto decide
deliberatamente di assumere la sostanza in questione: prima di quel momento, infatti, il soggetto è capace di
intendere (comprendere e prevedere le possibili conseguenze) e di volere.
In alcuni casi, ma anche questi sono abbastanza rari, quando c'è la cosiddetta ubriachezza preordinata,
ovvero il soggetto volutamente e in modo premeditato
assume l'alcol per commettere il reato,
oppure per dire in modo voluto: "purtroppo ero ubriaco" la pena addirittura è aumentata, perché viene
considerato un aggravante, come nell'omicidio prelimitato.
Questo banalmente, è quello che succede anche in un incidente stradale commesso da un soggetto che ha
precedentemente assunto alcol e si è messo alla guida. L'alcol assunto provoca un'alterazione delle capacità
neuromotorie che sono alla base dell'incidente che ne deriva.
Per quanto concerne, invece, l'ubriachezza procurata, cui fa riferimento l'articolo 86 del Codice Penale, se
qualcuno fa ubriacare un'altra persona e questa persona compie un reato, risponde chi ha procurato
l'ubriachezza. Infatti, se un soggetto ne pone un altro in uno stato di incapacità di intendere o di volere al fine
di fargli commettere un reato, del reato commesso risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.
Art. 93 c.p. FATTO COMMESSO SOTTO L'AZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
"Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione
di sostanze stupefacenti"
Pag. 4 a 15

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.