Il Diritto di Famiglia e il Matrimonio Civile, Appunti di Diritto

Documento della Prof. Margherita Oliva sul Diritto di Famiglia e il Matrimonio Civile. Il Pdf esplora il diritto di famiglia e il matrimonio civile in Italia, analizzando l'impatto della legge Cirinnà e le modifiche legislative relative ai diritti familiari, utile per lo studio universitario di Diritto.

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28 pagine

DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA
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CREDITO SETTIMO - PRIMO MODULO
IL DIRITTO DI FAMIGLIA E IL MATRIMONIO CIVILE
Sommario: 7.1.1. - Il diritto di famiglia e “le famiglie”. 7.1.2. -
Il matrimonio civile. 7.1.3. - La promessa di matrimonio. 7.1.4. - I
presupposti per contrarre le nozze. 7.1.5. - Gli impedimenti
dirimenti e impedienti. 7.1.6. - La pubblicazione.
7.1.1. Il diritto di famiglia e “le famiglie”.
Il diritto di famiglia, nella versione tradizionale, poteva essere inteso
come l’insieme di norme aventi ad oggetto gli status familiari (coniuge,
figlio, padre, etc.) e i rapporti giuridici dei componenti la famiglia legittima
ovvero di quella fondata sul matrimonio, come previsto dall’art. 29 della
Costituzione.
La legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come legge Cirinnà, dal nome
della Senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della legge, introduttiva
delle unioni civili e dei contratti di convivenza, ha positivamente stravolto il
diritto di famiglia, più della storica riforma dello stesso avutasi con la legge
19 maggio 1975, n. 151, dell’introduzione della legge sul divorzio, della
legge n. 219/2012 in tema di parificazione dei figli, della legge n.
162/2014 in materia di separazione e divorzio breve, nonché di
negoziazione assistita.
La legge Cirinnà esige una rilettura integrale del diritto di famiglia, non
più esclusivamente alla luce del richiamato articolo 29 della Costituzione,
ma in considerazione dell’esatto significato che, oggi più che mai, deve
essere attribuito agli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana. Tali articoli
impongono senza indugio di includere nell’ambito del diritto di famiglia
anche le unioni omosessuali e le convivenze extramatrimoniali e di
modificare ed integrare sia la legge ordinaria del passato, sia l’attuale
legge n. 76/2016 per la disparità di trattamento presente in entrambe con
profili di incostituzionalità.
Il richiamato articolo 2 della Costituzione sancisce che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo -da intendersi, come
persona-, sia come singolo sia nelle formazioni sociali” e il successivo
articolo 3 riconosce a tutti i cittadini -da intendersi a tutte le persone- pari
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dignità sociale, uguaglianza di trattamento davanti alla legge,
superamento di ogni distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali”, per cui, essendo il dettato
costituzionale chiaro ed inequivocabile, i diversamente etero delle unioni
civili e i conviventi di fatto o con contratto di convivenza, al pari di un
coniuge, sono persone titolari di diritti inviolabili sia come singoli, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la loro personalità -includendo nel concetto
di personalità anche l’orientamento sessuale- (art. 2 Cost.) e tutti
posseggono pari dignità, uguaglianza di diritti senza distinzione di sesso, di
condizioni personali o sociali (art 3 Cost.).
La famiglia, quindi, non può più essere soltanto quella fondata sul
matrimonio, ma come formazione sociale comprende anche le unioni civili
e le convivenze extraconiugali di fatto e legali. La distinzione tra le diverse
formazioni sociali può scaturire soltanto dalla loro diversa forma di
costituzione che, essendo rimessa alla volontà delle parti, può essere
rappresentata dal matrimonio in forma civile o concordataria, dall’unione
civile, dalla convivenza legale e dalla convivenza di fatto.
7.1.2. Il matrimonio civile.
L’istituto del matrimonio è rilevante sia per l’ordinamento giuridico
dello Stato, quale matrimonio civile, sia per la religione e per
l’ordinamento canonico (codex iuris canonici) della Chiesa cattolica, quale
matrimonio sacramento.
Il termine matrimonio indica sia l’atto giuridico (matrimonium in
fieri), che è rappresentato dalla celebrazione delle nozze, sia il rapporto
giuridico (matrimonium in facto), che è dato dai presupposti e dalle
conseguenze del rapporto di coniugio.
Il matrimonio come atto giuridico (in fieri) in forma civile è
regolato dal codice civile, mentre il matrimonio in forma concordataria,
sempre inteso come atto giuridico, è regolato dal Concordato del 1929 tra
Stato e Chiesa, confermato con l'accordo di revisione del 18 febbraio
1984.
Il rapporto giuridico di coniugio e gli effetti giuridici di detto
rapporto (in facto) sono, invece, regolati esclusivamente dal diritto
civile. Infatti, soltanto l’ordinamento giuridico riconosce la possibili di

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Il diritto di famiglia e le famiglie

Il diritto di famiglia, nella versione tradizionale, poteva essere inteso come l'insieme di norme aventi ad oggetto gli status familiari (coniuge, figlio, padre, etc.) e i rapporti giuridici dei componenti la famiglia legittima ovvero di quella fondata sul matrimonio, come previsto dall'art. 29 della Costituzione.

La legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come legge Cirinnà, dal nome della Senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della legge, introduttiva delle unioni civili e dei contratti di convivenza, ha positivamente stravolto il diritto di famiglia, più della storica riforma dello stesso avutasi con la legge 19 maggio 1975, n. 151, dell'introduzione della legge sul divorzio, della legge n. 219/2012 in tema di parificazione dei figli, della legge n. 162/2014 in materia di separazione e divorzio breve, nonché di negoziazione assistita.

La legge Cirinnà esige una rilettura integrale del diritto di famiglia, non più esclusivamente alla luce del richiamato articolo 29 della Costituzione, ma in considerazione dell'esatto significato che, oggi più che mai, deve essere attribuito agli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana. Tali articoli impongono senza indugio di includere nell'ambito del diritto di famiglia anche le unioni omosessuali e le convivenze extramatrimoniali e di modificare ed integrare sia la legge ordinaria del passato, sia l'attuale legge n. 76/2016 per la disparità di trattamento presente in entrambe con profili di incostituzionalità.

Il richiamato articolo 2 della Costituzione sancisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -da intendersi, come persona-, sia come singolo sia nelle formazioni sociali" e il successivo articolo 3 riconosce a tutti i cittadini -da intendersi a tutte le persone- pari 1DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA dignità sociale, uguaglianza di trattamento davanti alla legge, superamento di ogni "distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali", per cui, essendo il dettato costituzionale chiaro ed inequivocabile, i diversamente etero delle unioni civili e i conviventi di fatto o con contratto di convivenza, al pari di un coniuge, sono persone titolari di diritti inviolabili sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità -includendo nel concetto di personalità anche l'orientamento sessuale- (art. 2 Cost.) e tutti posseggono pari dignità, uguaglianza di diritti senza distinzione di sesso, di condizioni personali o sociali (art 3 Cost.).

La famiglia, quindi, non può più essere soltanto quella fondata sul matrimonio, ma come formazione sociale comprende anche le unioni civili e le convivenze extraconiugali di fatto e legali. La distinzione tra le diverse formazioni sociali può scaturire soltanto dalla loro diversa forma di costituzione che, essendo rimessa alla volontà delle parti, può essere rappresentata dal matrimonio in forma civile o concordataria, dall'unione civile, dalla convivenza legale e dalla convivenza di fatto.

Il matrimonio civile

L'istituto del matrimonio è rilevante sia per l'ordinamento giuridico dello Stato, quale matrimonio civile, sia per la religione e per l'ordinamento canonico (codex iuris canonici) della Chiesa cattolica, quale matrimonio sacramento.

Il termine matrimonio indica sia l'atto giuridico (matrimonium in fieri), che è rappresentato dalla celebrazione delle nozze, sia il rapporto giuridico (matrimonium in facto), che è dato dai presupposti e dalle conseguenze del rapporto di coniugio.

Il matrimonio come atto giuridico (in fieri) in forma civile è regolato dal codice civile, mentre il matrimonio in forma concordataria, sempre inteso come atto giuridico, è regolato dal Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa, confermato con l'accordo di revisione del 18 febbraio 1984.

Il rapporto giuridico di coniugio e gli effetti giuridici di detto rapporto (in facto) sono, invece, regolati esclusivamente dal diritto civile. Infatti, soltanto l'ordinamento giuridico riconosce la possibilità di 2DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA risolvere il matrimonio con il divorzio, contrapponendosi all'indissolubilità del sacramento; la tutela giuridica per i figli minori, soprattutto in caso di separazione personale dei coniugi e di divorzio, è disciplinata soltanto dall'ordinamento giuridico e non anche da norme canoniche, pur prevedendo le stesse la possibilità di nullità matrimoniali.

Nel nostro ordinamento giuridico, il matrimonio, come innanzi accennato, può essere di due forme: civile e concordatario.

Il matrimonio civile è quello celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile, mentre il matrimonio concordatario è quello celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, con rito canonico ed è soggetto a trascrizione nel registro dello stato civile.

Il matrimonio civile è un negozio giuridico e non un contratto in quanto manca in esso il contenuto patrimoniale, che è proprio del contratto; esso è, altresì, una fattispecie a formazione progressiva, in quanto origina, come di seguito si esaminerà, dalle pubblicazioni e si conclude con la celebrazione.

Il matrimonio costituisce anche un actus legitimus, nel senso che i nubendi non possono apporvi né condizioni, né termini.

Con il matrimonio si instaura il rapporto di coniugio, che lega marito e moglie, e il rapporto di affinità, che è il vincolo che lega tra loro un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Non sussiste alcun rapporto di affinità, invece, tra gli affini di un coniuge e gli affini dell'altro coniuge. Ad esempio, non c'è rapporto di affinità tra i consuoceri. L'affinità non cessa per la morte di uno dei coniugi.

La legge regola i rapporti personali tra i coniugi, stabilendo per i medesimi reciproci diritti e doveri (artt. 143 e segg. c.c.)

Tra i doveri più rilevanti, si ricordano: la coabitazione; la fedeltà; l'assistenza; la collaborazione; l'obbligo di mantenimento; la contribuzione ai bisogni familiari e l'obbligo di mantenere ed educare la prole.

La promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio, pur avendo indubbia rilevanza sul plan etico e morale, è un atto giuridicamente irrilevante in quanto la tutela della libertà di contrarre le nozze rappresenta, per il nostro legislatore, un interesse primario rispetto al matrimonio, per cui, 3DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA nonostante la promessa, non sussiste l'obbligo a contrarre le nozze e neppure l'obbligo ad eseguire ciò che sia stato eventualmente convenuto con la promessa (art. 79 c.c.).

Il legislatore ha, però, ricollegato alcune conseguenze giuridiche alla promessa violata da uno soltanto dei promittenti.

Infatti, il promittente, che si rifiuta di eseguire la promessa senza giusto motivo o che con il proprio comportamento provoca il motivato rifiuto dell'altro promittente, è obbligato, come disposto dall'articolo 81 del codice civile, a risarcire i danni provocati a quest'ultimo per le spese sostenute e le obbligazioni assunte a causa della promessa di matrimonio.

Ai fini dell'esercizio dell'azione di risarcimento, la norma richiamata prevede che la promessa deve risultare da scrittura privata o da scrittura pubblica o anche dalle pubblicazioni matrimoniali. Il promittente "non inadempiente" deve, altresì, dimostrare di avere sostenuto spese o assunto obblighi in considerazione di detta promessa.

Ulteriore conseguenza giuridica collegata dal legislatore al rifiuto di contrarre nozze è la richiesta di restituzione dei doni che può essere fatta dal promittente nel termine di decadenza di un anno dal rifiuto di celebrare le nozze o dal giorno della morte di uno dei promittenti (art. 80 c.c.).

I presupposti per contrarre le nozze

I presupposti per contrarre le nozze non sono stati elencati dal legislatore, ma si ricavano indirettamente dagli impedimenti a contrarre disciplinati dagli artt. 84 e seguenti del codice civile.

Pertanto, requisiti indispensabili ai fini della costituzione del vincolo coniugale sono il raggiungimento della maggiore età, la sanità mentale e la libertà di status.

Il raggiungimento della maggiore età è fissato col compimento del diciottesimo anno di età, sia per l'uomo che per la donna, anche se è possibile contrarre matrimonio al compimento del sedicesimo anno di età. Tale ultima ipotesi è eccezionale: infatti, devono sussistere gravi 4DIRITTO PRIVATO - PROF. MARGHERITA OLIVA motivi, quale lo stato di gravidanza della sedicenne, e la persona, che ha comunque compiuto sedici anni di età, deve possedere la maturità psicofisica per contrarre matrimonio. Motivi e requisiti vengono accertati dal Tribunale per i minorenni, che, qualora essi siano sussistenti, emette un decreto con il quale il minore viene autorizzato a contrarre nozze (art. 84 c.c.).

Il requisito della sanità mentale esclude che l'interdetto possa contrarre matrimonio e rende impugnabile il matrimonio contratto da chi al momento della celebrazione si trovava in stato di incapacità di intendere e volere (art. 85 c.c.).

La libertà di status è data dalla mancanza di un precedente vincolo matrimoniale, salvo che il precedente matrimonio sia stato sciolto, sia nullo o sia stato annullato.

Gli impedimenti dirimenti e impedienti

La valida celebrazione di nozze richiede, oltre ai requisiti innanzi indicati, anche l'assenza di determinate circostanze ostative o impedimenti.

Detti impedimenti possono essere di due specie: impedimenti dirimenti ed impedimenti impedienti.

Gli impedimenti dirimenti, individuati dal legislatore nel vincolo di parentela o di affinità dei coniugi e nell'impedimentum criminis, rendono invalido il matrimonio eventualmente contratto.

Il vincolo di parentela o di affinità tra gli sposi è un impedimento dirimente che vieta la celebrazione delle nozze (art. 87 c.c.). Tale vincolo sussiste tra ascendenti e discendenti in linea retta; tra fratelli e sorelle, siano essi germani (cioè figli degli stessi genitori), consanguinei (cioè figli dello stesso padre) o uterini (cioè figli della stessa madre); tra zii e nipoti (salvo dispensa); tra affini in linea retta (suocero e nuora) o collaterale (cognati, per i quali però è ammessa dispensa da parte del Tribunale ordinario); tra adottante, adottato e suoi discendenti.

Ulteriore impedimento dirimente è il cd. impedimentum criminis, che proibisce il matrimonio tra persone delle "quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra" (art. 5

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