I rapporti civili e i diritti di libertà nella Costituzione italiana

Slide sui rapporti civili e i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione italiana. Il Pdf esplora gli articoli dal 13 al 28 della Costituzione, analizzando libertà personale, domicilio, corrispondenza, circolazione, riunione e associazione. Questo materiale di Diritto per l'Università è utile per lo studio autonomo.

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28 pagine

I rapporti civili (artt. 13 – 28 Cost)
PROF LAURA SOVERINO
I diritti di libertà
Libertà personale (art. 13 Cost.)
Libertà di domicilio (art. 14 Cost.)
Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma
di comunicazione (art. 15 Cost.)
Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.)
Libertà di riunione (art. 17 Cost) e libertà di associazione
(art. 18 Cost.)

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Anteprima

I rapporti civili e i diritti di libertà

PROF LAURA SOVERINOI diritti di libertà

  • Libertà personale (art. 13 Cost.)
  • Libertà di domicilio (art. 14 Cost.)
  • Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione (art. 15 Cost.)
  • Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.)
  • Libertà di riunione (art. 17 Cost) e libertà di associazione (art. 18 Cost.)

Libertà personale (art. 13 Cost.)

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Libertà personale inviolabile

L'art. 13 sancisce che la libertà personale è INVIOLABILE in quanto essa costituisce la libertà fondamentale da cui si snodano tutte le altre forme di libertà che pure sono definite inviolabili: -la libertà di domicilio -la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

Libertà personale, domicilio e segretezza della corrispondenza

LIBERTA' PERSONALE LIBERTA' DI DOMICILIO LIBERTA' E SEGERTEZZA DELLA CORRISPONDENZA Sono INVIOLABILI Sono sottoposte alle MEDESIME GARANZIE: - Obbligo di motivazione; - Riserva di giurisdizione; - Riserva di legge.

Analisi della norma sulla libertà personale

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale [ ... ] se non per atto motivato (obbligo di motivazione) dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge) Cosa significa? Solo un giudice, quando lo stabilisce la legge, può limitare la libertà personale di un individuo attraverso un provvedimento motivato.

Casi di necessità e urgenza

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero gli organi che hanno il compito di garantire l'ordine pubblico (forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza) possono adottare PROVVEDIMENTI PROVVISORI di restrizione della libertà personale in casi tassativamente indicati dalla legge Quali sono? ARRESTO e FERMO

Arresto

Perché possa esserci l'arresto, devono sussistere 2 presupposti : 1.STATO DI FLAGRANZA ( art. 382 c.p.p.). 2. IL REATO COMMESSO IN FLAGRANZA RIENTRA NEL NOVERO DEI REATI PER I QUALI L'ARRESTO È CONSENTITO N.B. L'arresto può essere previsto dalle legge come obbligatorio o facoltativo. E' obbligatorio, ad esempio, per i reati di omicidio; estorsione; produzione, fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita detenzione di sostante stupefacenti

Stato di flagranza

TODAY è colto nell'atto di commettere il reato (c.d. flagranza propria); subito dopo la commissione del reato sia inseguito dalla Polizia giudiziaria, dalla persona offesa, ovvero da altri soggetti (c.d. quasi flagranza) sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (c.d. quasi flagranza) N.B. Il Legislatore ha, altresì, inserito un'ulteriore ipotesi di arresto in flagranza: il c.d. arresto differito: è possibile procedere all'arresto in flagranza nelle 48 ore successive alla verificazione del fatto a condizione che si tratti: ·di gravi tipologie di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; ·di reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza, ovvero di incolumità pubblica. Tale disposizione consente, altresì, entro il termine delle 48 ore successive alla verificazione del fatto, di individuare gli autori dei reati suddetti attraverso l'analisi della documentazione video - fotografica eventualmente acquisita

Fermo

1. Riguarda l'INDIZIATO DI UN REATO: 2. È un ATTO TIPICO DEL PUBBLICO MINISTERO CHE, laddove ricorrano alcune condizioni previste dalla legge, PUO ESSERE ESEGUITO ANCHE DAGLI UFFICIALI O AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, in presenza di 3 FATTORI: · elementi specifici che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga; · gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; · delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli explosivi, o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento democratico

Convalida di arresto e fermo

Arresto e fermo devono essere comunicati entro 48 ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Il procedimento di convalida - scandito da termini perentori - consta di tre differenti fasi: ·1^ FASE: la Polizia giudiziaria notizia il Pubblico Ministero ed il difensore dell'intervenuto arresto o fermo; ·2^ FASE: il Pubblico Ministero procede all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato; ·3^ FASE: eventuale convalida dell'arresto o del fermo da parte del giudice penale.

Libertà di domicilio (art. 14 Cost.)

Il domicilio è inviolabile [614, 615 c.p.]. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244 ss., 316 ss., 332 c.p.p .; 118, 670 c.p.c.]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ..

Cos'è il domicilio?

- non solo come abitazione, ma anche - luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa - dimora occasionale - e persino la propria automobile. N.B. In sintesi, il domicilio va inteso come qualsiasi luogo in cui si ha il potere e la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difendere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali.

Perché il domicilio è inviolabile?

L'inviolabilità indica, in generale, il diritto di ciascuno ad una sfera privata e delimitata al riparo da ingerenze da parte di terzi. O MI FA ENTRARE CON LE BUONE O LA DENUNCIO! LICENZA RUBARE KRACie 2015

Riserva di legge e di giurisdizione per il domicilio

anche la tutela del domicilio è garantita da una riserva di legge assoluta e rinforzata e da una riserva di giurisdizione, di modo che solo la legge può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l'autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, il sacrificio. L'inviolabilità del domicilio è esclusa quando, per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici o fiscali, è necessario procedere ad accertamenti o messe in sicurezza.

Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Diritto alla libertà e segretezza

Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri soggetti pubblici o privati possono impedire la comunicazione o prendere illegittimamente conoscenza del suo contenuto. SECRET

Art. 616 Codice Penale

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. 7 Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Comportamenti puniti

  • PRENDERE COGNIZIONE ovvero cercare di venire a conoscenza del contenuto della corrispondenza altrui
  • SOTTRARRE la corrispondenza altrui ovvero quando la corrispondenza viene spostata definitivamente dal luogo in cui si trova, senza essere soppressa o distrutta
  • DISTRAZIONE della corrispondenza ovvero deviazione del corso normale della corrispondenza, così da ostacolarne o ritardarne il recapito al destinatario, per conoscerne il contenuto senza distrarla, distruggerla o sopprimerla
  • DISTRUZIONE totale danneggiamento della corrispondenza, in modo tale da farne venir meno la precedente materialità
  • SOPPRESSIONE qualora ne venga deviato il corso, così da impedire che possa giungere a destinazione

Libertà di espressione (art. 14 Cost.)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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