Organi giudiziari minorili e servizi di giustizia in Italia con Riforma Cartabia

Documento dall'Università Cattolica del Sacro Cuore sugli organi giudiziari minorili e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Il Pdf descrive le funzioni e le attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, includendo la Riforma Cartabia del 2022 e il ruolo degli istituti penali minorili, per la materia di Diritto a livello universitario.

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15 pagine

Claudia Mazzucato Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile Università Cattolica del Sacro Cuore
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GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI E I SERVIZI MINORILI
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
è
Dispensa rinnovata e aggiornata al dicembre 2024
è
NOTA BENE
a) Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della Riforma Cartabia
della giustizia civile, reca la costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni
e per le famiglie e disposizioni processuali in materia di diritti delle persone e delle
famiglie.
Ai sensi dell’art. 49 del decreto (come modificato nel luglio 2024), le disposizioni in
tema di «Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie» hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data. Tali disposizioni si applicheranno pertanto (e salvo
ulteriori proroghe) dal 18 ottobre 2025.
1. GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI (DOPO LA RIFORMA
CARTABIA DEL 2022)
1.1. IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
MINORENNI
Fonte normativa di riferimento: Regio Decreto Legge 1404/1934 e succ. modifiche, “Istituzione e
funzionamento del Tribunale per i Minorenni”; Ordinamento giudiziario: artt. 49 ss. come modif. dal
DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, di attuazione della Riforma Cartabia della
giustizia civile.
Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Artt. 30-34 d.lgs. 149/2022
Modifiche all’Ordinamento giudiziario (REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12): artt. 49 ss.
Costituzione
Composizione
Funzioni e attribuzioni
o Sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o Sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o Sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o Giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale
o Giudici onorari esperti
o Esercizio esclusivo delle funzioni
o Procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Claudia Mazzucato Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile Università Cattolica del Sacro Cuore
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D.lgs. 149/2022
Costituzione e giurisdizione del
TRIBUNALE
PER LE PERSONE,
PER I MINORENNI
E PER LE FAMIGLIE
fonte: camera.it
Funzioni e attribuzioni del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie
(art. 50.1 Ord. giudiziario)
a) Giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei
procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la
famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
b) Giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della
sorveglianza (giustizia penale minorile);
c) Funzioni di giudice tutelare;
d) altre funzioni deferite dalla legge.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie:
cittadinanza
immigrazione
riconoscimento della protezione internazionale.

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Anteprima

GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI E I SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Claudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI E I SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

>Dispensa rinnovata e aggiornata al dicembre 2024 O

>NOTA BENE a) Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della Riforma Cartabia della giustizia civile, reca la costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e disposizioni processuali in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Ai sensi dell'art. 49 del decreto (come modificato nel luglio 2024), le disposizioni in tema di «Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. Tali disposizioni si applicheranno pertanto (e salvo ulteriori proroghe) dal 18 ottobre 2025.

GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI (DOPO LA RIFORMA CARTABIA DEL 2022)

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IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

MINORENNI Fonte normativa di riferimento: Regio Decreto Legge 1404/1934 e succ. modifiche, "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni"; Ordinamento giudiziario: artt. 49 ss. come modif. dal DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, di attuazione della Riforma Cartabia della giustizia civile.

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

  • Artt. 30-34 d.lgs. 149/2022
  • Modifiche all'Ordinamento giudiziario (REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12): artt. 49 ss. YOYO Costituzione CC
  • Composizione
  • Funzioni e attribuzioni o Sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie o Sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie o Sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie Giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale o o Giudici onorari esperti o Esercizio esclusivo delle funzioni o Procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie o Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie 1Claudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore

SOLO MATERIA CIVILE IN PRIMO GRADO

per i seguenti procedimenti:

  • articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, e 403 del codice civile;
  • affidamento dei minori (titoli I e I-bis della legge monocratica 4 maggio 1983, n. 184)
  • articolo 31 del TU immigrazione;
  • stato e capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori e domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo
  • procedimenti di competenza del giudice tutelare

MATERIA CIVILE IN PRIMO GRADO

per tutti i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli attribuiti alla sezione circondariale, collegiale (3 componenti) ivi compresi i procedimenti di adozione (titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184) collegiale (2 magistrati e 2 giudici onorari esperti)

MATERIA CIVILE IN SECONDO GRADO

Sezione distrettuale per tutti i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale collegiale (3 componenti)

MATERIA PENALE IN PRIMO GRADO

OYOYO MMM ECO tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale collegiale (2 magistrati e 2 giudici onorari esperti ALTRE MATERIE collegiale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dalla legge (2 magistrati e 2 giudici onorari esperti)

Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (art. 50.1 Ord. giudiziario)

  1. Giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
  2. Giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza (giustizia penale minorile);
  3. Funzioni di giudice tutelare;
  4. altre funzioni deferite dalla legge. Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie:
  • cittadinanza
  • immigrazione
  • riconoscimento della protezione internazionale. 2 D.lgs. 149/2022

Costituzione e giurisdizione del TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

Sezione circondarialeClaudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore

Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022): costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Modifiche al dPR 448/1988: artt. 2-3

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

  1. il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  2. il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  3. la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  4. il procuratore generale presso la corte di appello;
  5. la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  6. il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Competenza per materia: materia penale

(d.P.R. 448/88, vedi in particolare gli artt. 2 - 5; d.lgs. 121/2018) Davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si svolgono i procedimenti penali a carico di imputati che erano minorenni al momento del fatto contestato. È attribuita alla competenza penale del tribunale minorile l'adozione, nei confronti di chi era minorenne al momento del fatto contestato, di

  • misure speciali di proscioglimento estintive del reato (irrilevanza del fatto, percorso di rieducazione del minore, perdono giudiziale, messa alla prova)
  • pene in senso stretto
  • pene sostitutive delle pene detentive brevi
  • misure di sicurezza. b

Competenza per materia: materia penitenziaria

(artt. 68 ss. Ord. penit .; in ambito minorile: art. 7, R.D. 1404/1934; art. 3 d.P.R. 448/1988; art. 24 d.lgs. 272/1989; artt. 9 - 11 d.lgs. 121/2018) Anche nell'ambito minorile, sono organi della magistratura di sorveglianza:

  • il magistrato di sorveglianza e
  • il tribunale di sorveglianza La magistratura di sorveglianza assume i provvedimenti più importanti relativi ai minorenni condannati a pena detentiva - detenuti o in esecuzione penale esterna - nonché relativi ai minorenni sottoposti a misura di sicurezza personale. Pertanto, l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione è di competenza della magistratura di sorveglianza minorile. Il magistrato di sorveglianza minorile sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza e provvede al riesame della pericolosità sociale. Nei confronti di chi era minorenne al momento del fatto e fino al compimento del 25º anno di età, le funzioni e le attribuzioni del magistrato di sorveglianza vengono svolte da un magistrato togato del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, appositamente designato, mentre le funzioni che la legge attribuisce al tribunale di sorveglianza vengono svolte dal tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in composizione collegiale (art. 3 d.P.R. 448/1988). 3Claudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore

Dopo il compimento del 25º anno di età cessano le funzioni di sorveglianza degli organi giudiziari minorili e l'interessato ricade sotto la competenza della magistratura di sorveglianza degli adulti.

COMPOSIZIONE del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nei procedimenti penali minorili

  • due magistrati 'togati', uno dei quali in funzione di presidente
  • due giudici onorari, un uomo e una donna, esperti di pedagogia, psicologia, criminologia, ecc.
  • ci sono fasi del procedimento penale minorile che si svolgono davanti al tribunale in composizione diversa e precisamente:
  • il giudice delle indagini preliminari (GIP) è un giudice monocratico, togato;
  • il giudice dell'udienza preliminare (GUP) è un giudice collegiale, composto da un magistrato togato e due giudici onorari.

SEDE

(art. 2 R.D. 1404/34; art. 49 ordinamento giudiziario) La materia penale è di competenza delle sezioni distrettuale dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In ogni distretto di corte d'Appello è istituita una sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (per esempio:

  • Lombardia distretti di Milano e Brescia
  • Veneto distretto di Venezia
  • Lazio distretto di Roma
  • Sicilia distretti di Palermo, Messina, Caltanissetta, Catania)

COMPETENZA PER TERRITORIO

(art. 3 R.D. 1404/34; art. 49 ordinamento giudiziario): b La competenza della sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si estende territorialmente all'intero distretto di corte d'appello in cui il tribunale ha sede, distretto che può comprendere aree geografiche ampie, anche coincidenti con il territorio di una regione.

Ufficio del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

(Ufficio giudiziario: Procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) (art. 4, R.D.L. 1404/1934)

FUNZIONI E COMPETENZA

  • È l'organo requirente, di promozione della tutela giudiziaria del minore sia in sede civile che penale (art. 2 d.P.R. 448/88); svolge anche una funzione di 'controllo' dell'operato del giudice minorile (per es. può impugnarne le decisioni).
  • L'Ufficio della Procura minorile riceve le notizie di reato (denunce - querele - esposti) nei confronti di persone minori di età accusate di fatti di rilevanza penale.
  • Come nel procedimento ordinario per adulti, nel procedimento penale a carico di imputati minorenni il Pubblico Ministero svolge la funzione della pubblica accusa. Si noti che, insieme alla polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero è sovente la prima autorità con cui entra in contatto il minore indagato.

COMPOSIZIONE

Il Pubblico Ministero è un organo monocratico (1 magistrato togato) 4 ‚ 4

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