GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI E I SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Claudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore
GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI E I SERVIZI MINORILI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
>Dispensa rinnovata e aggiornata al dicembre 2024
O
>NOTA BENE
a) Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della Riforma Cartabia
della giustizia civile, reca la costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni
e per le famiglie e disposizioni processuali in materia di diritti delle persone e delle
famiglie.
Ai sensi dell'art. 49 del decreto (come modificato nel luglio 2024), le disposizioni in
tema di «Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie» hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data. Tali disposizioni si applicheranno pertanto (e salvo
ulteriori proroghe) dal 18 ottobre 2025.
GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI (DOPO LA RIFORMA CARTABIA DEL 2022)
0
IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
MINORENNI
Fonte normativa di riferimento: Regio Decreto Legge 1404/1934 e succ. modifiche, "Istituzione e
funzionamento del Tribunale per i Minorenni"; Ordinamento giudiziario: artt. 49 ss. come modif. dal
DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, di attuazione della Riforma Cartabia della
giustizia civile.
Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
- Artt. 30-34 d.lgs. 149/2022
- Modifiche all'Ordinamento giudiziario (REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12): artt. 49 ss.
YOYO
Costituzione
CC
- Composizione
- Funzioni e attribuzioni
o
Sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o
Sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o
Sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale
o
o
Giudici onorari esperti
o
Esercizio esclusivo delle funzioni
o
Procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
o Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1Claudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore
SOLO MATERIA CIVILE IN PRIMO GRADO
per i seguenti procedimenti:
- articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis,
ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371,
ultimo comma, e 403 del codice civile;
- affidamento dei minori (titoli I e I-bis della legge
monocratica
4 maggio 1983, n. 184)
- articolo 31 del TU immigrazione;
- stato e capacità delle persone, la famiglia, l'unione
civile, le convivenze e i minori e domande di
risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per
il titolo
- procedimenti di competenza del giudice tutelare
MATERIA CIVILE IN PRIMO GRADO
per tutti i procedimenti di primo grado attribuiti alla
competenza del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie diversi da quelli
attribuiti alla sezione circondariale,
collegiale
(3 componenti)
ivi compresi i procedimenti di adozione (titoli II,
III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184)
collegiale
(2 magistrati e 2
giudici onorari
esperti)
MATERIA CIVILE IN SECONDO GRADO
Sezione
distrettuale
per tutti i giudizi di reclamo e di impugnazione
avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione
circondariale
collegiale
(3 componenti)
MATERIA PENALE IN PRIMO GRADO
OYOYO
MMM
ECO
tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie nella
materia penale
collegiale
(2 magistrati e 2
giudici onorari
esperti
ALTRE MATERIE
collegiale
tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie dalla
legge
(2 magistrati e 2
giudici onorari
esperti)
Funzioni e attribuzioni del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie
(art. 50.1 Ord. giudiziario)
- Giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei
procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la
famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
- Giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della
sorveglianza (giustizia penale minorile);
- Funzioni di giudice tutelare;
- altre funzioni deferite dalla legge.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie:
- cittadinanza
- immigrazione
- riconoscimento della protezione internazionale.
2
D.lgs. 149/2022
Costituzione e giurisdizione del TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
Sezione
circondarialeClaudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore
Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022):
costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie
Modifiche al dPR 448/1988: artt. 2-3
Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni
- il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- il procuratore generale presso la corte di appello;
- la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Competenza per materia: materia penale
(d.P.R. 448/88, vedi in particolare gli artt. 2 - 5; d.lgs.
121/2018)
Davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si svolgono i procedimenti
penali a carico di imputati che erano minorenni al momento del fatto contestato.
È attribuita alla competenza penale del tribunale minorile l'adozione, nei confronti di chi era
minorenne al momento del fatto contestato, di
- misure speciali di proscioglimento estintive del reato (irrilevanza del fatto, percorso di
rieducazione del minore, perdono giudiziale, messa alla prova)
- pene in senso stretto
- pene sostitutive delle pene detentive brevi
- misure di sicurezza.
b
Competenza per materia: materia penitenziaria
(artt. 68 ss. Ord. penit .; in ambito minorile:
art. 7, R.D. 1404/1934; art. 3 d.P.R. 448/1988; art. 24 d.lgs. 272/1989; artt. 9 - 11 d.lgs. 121/2018)
Anche nell'ambito minorile, sono organi della magistratura di sorveglianza:
- il magistrato di sorveglianza e
- il tribunale di sorveglianza
La magistratura di sorveglianza assume i provvedimenti più importanti relativi ai minorenni
condannati a pena detentiva - detenuti o in esecuzione penale esterna - nonché relativi ai minorenni
sottoposti a misura di sicurezza personale.
Pertanto, l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla
detenzione è di competenza della magistratura di sorveglianza minorile. Il magistrato di sorveglianza
minorile sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza e provvede al riesame della
pericolosità sociale.
Nei confronti di chi era minorenne al momento del fatto e fino al compimento del 25º anno di età,
le funzioni e le attribuzioni del magistrato di sorveglianza vengono svolte da un magistrato togato
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, appositamente designato, mentre le
funzioni che la legge attribuisce al tribunale di sorveglianza vengono svolte dal tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie in composizione collegiale (art. 3 d.P.R. 448/1988).
3Claudia Mazzucato - Gli organi giudiziari e i servizi sociali nella giustizia minorile - Università Cattolica del Sacro Cuore
Dopo il compimento del 25º anno di età cessano le funzioni di sorveglianza degli organi giudiziari
minorili e l'interessato ricade sotto la competenza della magistratura di sorveglianza degli adulti.
COMPOSIZIONE del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nei procedimenti
penali minorili
- due magistrati 'togati', uno dei quali in funzione di presidente
- due giudici onorari, un uomo e una donna, esperti di pedagogia, psicologia, criminologia, ecc.
- ci sono fasi del procedimento penale minorile che si svolgono davanti al tribunale in
composizione diversa e precisamente:
- il giudice delle indagini preliminari (GIP) è un giudice monocratico, togato;
- il giudice dell'udienza preliminare (GUP) è un giudice collegiale, composto da un
magistrato togato e due giudici onorari.
SEDE
(art. 2 R.D. 1404/34; art. 49 ordinamento giudiziario)
La materia penale è di competenza delle sezioni distrettuale dei tribunali per le persone, per i
minorenni e per le famiglie. In ogni distretto di corte d'Appello è istituita una sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (per esempio:
- Lombardia
distretti di Milano e Brescia
- Veneto
distretto di Venezia
- Lazio
distretto di Roma
- Sicilia
distretti di Palermo, Messina, Caltanissetta, Catania)
COMPETENZA PER TERRITORIO
(art. 3 R.D. 1404/34; art. 49 ordinamento giudiziario):
b
La competenza della sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie si estende territorialmente all'intero distretto di corte d'appello in cui il tribunale ha sede,
distretto che può comprendere aree geografiche ampie, anche coincidenti con il territorio di una
regione.
Ufficio del PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER LE PERSONE,
PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
(Ufficio giudiziario: Procura della Repubblica
presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) (art. 4, R.D.L. 1404/1934)
FUNZIONI E COMPETENZA
- È l'organo requirente, di promozione della tutela giudiziaria del minore sia in sede civile che
penale (art. 2 d.P.R. 448/88); svolge anche una funzione di 'controllo' dell'operato del giudice
minorile (per es. può impugnarne le decisioni).
- L'Ufficio della Procura minorile riceve le notizie di reato (denunce - querele - esposti) nei
confronti di persone minori di età accusate di fatti di rilevanza penale.
- Come nel procedimento ordinario per adulti, nel procedimento penale a carico di imputati
minorenni il Pubblico Ministero svolge la funzione della pubblica accusa. Si noti che, insieme alla
polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero è sovente la prima autorità con cui entra in contatto il minore
indagato.
COMPOSIZIONE
Il Pubblico Ministero è un organo monocratico (1 magistrato togato)
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