Le imposte indirette erariali: IVA e fatturazione elettronica

Documento di Università sulle imposte indirette erariali. Il Pdf, di Diritto, esamina l'IVA, la sua applicazione e le diverse categorie di operazioni, inclusa la fatturazione elettronica e le operazioni estere.

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28 pagine

4 Le imposte indiree erariali
Sono imposte indiree erariali l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta di bollo e l'imposta sulle
successioni e donazioni.
1. IVA
L'IVA (Imposta sul valore aggiunto) è disciplinata dal d.P.R. 26 oobre 1972, n. 633, e successive
modifiche ed integrazioni.
È un'imposta erariale, reale e indirea e proporzionale con aliquote differenziate, che colpisce le
compravendite di beni e le prestazioni di servizi effeuate nell'esercizio di imprese, ar e
professioni e le importazioni da chiunque effeuate.
1.1 L'applicazione dell'IVA
L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'in-
cremento che un bene o un servizio acquista nelle fasi di produzione e distribuzione (valore
aggiunto ad ogni passaggio economico di filiera) fino a gravare sul consumatore finale.
Araverso il sistema di detrazione e rivalsa, colui che acquista, produce e cede beni o servizi può
detrarre l'imposta pagata sugli acquis eeua nell'esercizio d'impresa, scomputandola dall'IVA
incassata sulle vendite, sostenendo quindi solo l'imposta calcolata sulla differenza.
Il contribuente finale, invece, sosterrà l'imposta all'interno del prezzo del bene o servizio e
pertanto ne sarà parte del costo.
Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto si individua:
il contribuente di fao (il consumatore finale): sopporta l'onere economico senza la possibilită di
rifarsi su altri;
contribuente di dirio (di norma un imprenditore o un professionista); è tenuto a pagare solo
l'imposta sul valore aggiunto generata dalla sua avità (ricarico lordo) ed ha l'onere di tu gli
adempimen contabili e fiscali.
1.2. Presupposto dell'imposta
Presuppos per l'applicazione dell'IVA:
) presupposto oggevo: cessione di beni o di una prestazione di servizi determina dalla norma;
1 2) presupposto soggevo: le operazioni devono essere effeuate nell'esercizio di imprese, ar o
professioni, non vi è assoggeabilità IVA nelle vendite effeuate da priva;
3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effeuate all'interno dello Stato. Per
le prestazioni di servizi la territorialitá varia a seconda di chi riceve il servizio, per la
cessione di beni vige la regola del luogo in cui si trovano i beni cedu al momento della
cessione.
1.3 Classificazione delle operazioni IVA
Operazioni imponibili: sono quelle operazioni in cui sono presen tu i presuppos per
l'applicazione dell'IVA. É presente sempre l'IVA a credito detraibile sugli acquis e l'IVA a debito
sulle vendite.
Operazioni non imponibili: in tali operazioni manca il presupposto territoriale, ovvero sono ces
sioni di beni e prestazioni di servizi scambia con sogge di Paesi comunitari ed extra-comunitar, e
sono assoggeate all'imposta nel Paese desnatario del bene o del servizio.
Le operazioni non imponibili non sono soggee all'imposta ma devono rispeare gli obblighi di
registrazione impos dalla normava IVA in quanto possono generare IVA a credito da ulizzare in
compensazione o chiedere a rimborso.
Operazioni esen: sono operazioni che il legislatore ha escluso dall'imposta (carenza requisito
oggevo) per espressa previsione normava (es, oneri finanziari, prestazioni mediche, alcune
locazioni e cessioni immobiliari, ecc.). Nel caso di avità con operazioni esen, dovrà essere
applicato il meccanismo del pro-rata, ovvero l'IVA "a monte" sugli acquis sarà detraibile in
proporzione (pro-rata) al rapporto tra il faurato soggeo a IVA e quello totale, comprensivo delle
operazioni esen.
Operazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA (operazioni escluse): sono quelle operazioni
che, per specifiche previsioni normave o per mancanza di alcuno dei requisi, non vengono
assoggeate ad IVA (es. prestazioni occasionali non professionali o imprenditoriali, la penale
nell'ambito di un risarcimento contrauale, rimborsi a piè di lista, ecc.). Le operazioni escluse non
sono né faurate né annotate sui registri IVA, salvo casi parcolari.
1.4 Operazioni estere
Per le operazioni con l'estero vanno disnte due pi di operazioni:
quelle nei confron di sogge comunitari: come disposto dal d.l. 331/1993, se cliente e fornitore
sono entrambi sogge passivi IVA di due Sta UE diversi tra loro, si applica l'IVA intracomunita ria.
In questo caso il fornitore emee una faura non imponibile ai fini IVA e il cliente provvede
all'integrazione della faura stessa con l'applicazione della propria IVA nazionale. Se invece il
cliente è un ciadino privato di altro Stato UE, il fornitore applica direamente in faura l'IVA
interna del proprio Paese di appartenenza.
Per poter effeuare operazioni intracomunitarie, i sogge Iva devono essere inclusi nell'archivio
Vies (VAT informaon exchange system) da effeuarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
quelle nei confron di sogge extra comunitari: si traa di importazioni per beni o servizi ricevu
da sogge extra UE e di esportazioni per beni o servizi forni a sogge extra UE. Le importazioni
di beni da chiunque effeuate (sia sogge IVA che priva ciadini) si considerano operazioni
imponibili IVA, per cui l'imposta viene applicata alla dogana, mentre le esportazioni di beni verso
chiunque effeuate sono considerate operazioni non imponibili ai fini dell'IVA (applicazione
dell'imposta in dogana nel Paese di desnazione).
Le operazioni estere prevedono i seguen adempimen da assolvere con autofaura eleronica

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Anteprima

Le imposte indirette erariali

Sono imposte indirette erariali l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta di bollo e l'imposta sulle successioni e donazioni.

IVA

L'IVA (Imposta sul valore aggiunto) è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. È un'imposta erariale, reale e indiretta e proporzionale con aliquote differenziate, che colpisce le compravendite di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e le importazioni da chiunque effettuate.

L'applicazione dell'IVA

L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'in- cremento che un bene o un servizio acquista nelle fasi di produzione e distribuzione (valore aggiunto ad ogni passaggio economico di filiera) fino a gravare sul consumatore finale. Attraverso il sistema di detrazione e rivalsa, colui che acquista, produce e cede beni o servizi può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa, scomputandola dall'IVA incassata sulle vendite, sostenendo quindi solo l'imposta calcolata sulla differenza. Il contribuente finale, invece, sosterrà l'imposta all'interno del prezzo del bene o servizio e pertanto ne sarà parte del costo. Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto si individua: il contribuente di fatto (il consumatore finale): sopporta l'onere economico senza la possibilità di rifarsi su altri; contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista); è tenuto a pagare solo l'imposta sul valore aggiunto generata dalla sua attività (ricarico lordo) ed ha l'onere di tutti gli adempimenti contabili e fiscali.

Presupposto dell'imposta

Presupposti per l'applicazione dell'IVA:

  1. presupposto oggettivo: cessione di beni o di una prestazione di servizi determinati dalla norma;
  2. presupposto soggettivo: le operazioni devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non vi è assoggettabilità IVA nelle vendite effettuate da privati;
  3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato. Per le prestazioni di servizi la territorialitá varia a seconda di chi riceve il servizio, per la cessione di beni vige la regola del luogo in cui si trovano i beni ceduti al momento della cessione.

Classificazione delle operazioni IVA

Operazioni imponibili: sono quelle operazioni in cui sono presenti tutti i presupposti per l'applicazione dell'IVA. É presente sempre l'IVA a credito detraibile sugli acquisti e l'IVA a debito sulle vendite. Operazioni non imponibili: in tali operazioni manca il presupposto territoriale, ovvero sono ces sioni di beni e prestazioni di servizi scambiati con soggetti di Paesi comunitari ed extra-comunitar, e sono assoggettate all'imposta nel Paese destinatario del bene o del servizio. Le operazioni non imponibili non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli obblighi di registrazione imposti dalla normativa IVA in quanto possono generare IVA a credito da utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso. Operazioni esenti: sono operazioni che il legislatore ha escluso dall'imposta (carenza requisito oggettivo) per espressa previsione normativa (es, oneri finanziari, prestazioni mediche, alcune locazioni e cessioni immobiliari, ecc.). Nel caso di attività con operazioni esenti, dovrà essere applicato il meccanismo del pro-rata, ovvero l'IVA "a monte" sugli acquisti sarà detraibile in proporzione (pro-rata) al rapporto tra il fatturato soggetto a IVA e quello totale, comprensivo delle operazioni esenti. Operazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA (operazioni escluse): sono quelle operazioni che, per specifiche previsioni normative o per mancanza di alcuno dei requisiti, non vengono assoggettate ad IVA (es. prestazioni occasionali non professionali o imprenditoriali, la penale nell'ambito di un risarcimento contrattuale, rimborsi a piè di lista, ecc.). Le operazioni escluse non sono né fatturate ne annotate sui registri IVA, salvo casi particolari.

Operazioni estere

Per le operazioni con l'estero vanno distinte due tipi di operazioni: quelle nei confronti di soggetti comunitari: come disposto dal d.l. 331/1993, se cliente e fornitore sono entrambi soggetti passivi IVA di due Stati UE diversi tra loro, si applica l'IVA intracomunita ria. In questo caso il fornitore emette una fattura non imponibile ai fini IVA e il cliente provvede all'integrazione della fattura stessa con l'applicazione della propria IVA nazionale. Se invece il cliente è un cittadino privato di altro Stato UE, il fornitore applica direttamente in fattura l'IVA interna del proprio Paese di appartenenza. Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell'archivio Vies (VAT information exchange system) da effettuarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate: quelle nei confronti di soggetti extra comunitari: si tratta di importazioni per beni o servizi ricevuti da soggetti extra UE e di esportazioni per beni o servizi forniti a soggetti extra UE. Le importazioni di beni da chiunque effettuate (sia soggetti IVA che privati cittadini) si considerano operazioni imponibili IVA, per cui l'imposta viene applicata alla dogana, mentre le esportazioni di beni verso chiunque effettuate sono considerate operazioni non imponibili ai fini dell'IVA (applicazione dell'imposta in dogana nel Paese di destinazione). Le operazioni estere prevedono i seguenti adempimenti da assolvere con autofattura elettronica TD17-Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero TD18-Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19-Integrazione/autofattura per acquisto di beni da rappresentante fiscale o identificazione diretta (ex art. comma 2 d.P.R. n. 633/1972) 17, Fattura di servizi da ditta UE o extra UE Fattura di merce proveniente da ditta UE o era UE con rappresentante fiscale UE Fattura di beni o servizi da ditta extra UE cost partita IVA italiana o ditta UE con partita IVA italiana

Aliquote IVA

Le aliquote IVA sono differenziate per tipologie di beni e/o prestazioni di servizi, distinte in:

  • Aliquota ordinaria pari al 22%: si applica normalmente sulle prestazioni professionali e sui servizi in genere e sulla gran parte dei beni di largo consumo quando non sono previste aliquote più basse.
  • Aliquota ridotta pari al 10%: si applica su prestazioni alberghiere, bar, ristoranti, su prodotti alimentari non di prima necessità, su specifiche opere di recupero edilizio, sull'acquisto di deter- minati immobili, ecc. (Vedi Cap. 1 Sez. II).
  • Aliquota ridotta pari al 5%: si applica per alcune prestazioni sanitarie (abbigliamento sanitario, arredi ospedalieri, ecc.), alcune erbe aromatiche, prestazioni di cooperative sociali.
  • Aliquota super ridotta pari al 4%: si applica sui prodotti alimentari di prima necessita, sulla stampa quotidiana e periodica, sui libri, ecc.

Versamenti periodici

I versamenti dell'IVA, determinati dalla differenza dell'IVA a debito sulle vendite e l'IVA a credito sugli acquisti, possono essere effettuati mensilmente o trimestralmente. Ciò dipende dall'ammontare del volume d'affari. Versamenti trimestrali: possono essere effettuati da tutti i soggetti che nel corso di esercizio hanno realizzato un volume d'affari fino a 800,000 euro per imprese che esercitano altre attività e fino a 500.000 per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi. In questo caso il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (solitamente 16 maggio, 16 agosto spesso prorogato al 20 e 16 novembre) il versamento relativo all'ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo. Versamenti mensili: sono obbligatori quando si superano i limiti precedentemente elencati e facoltativi negli altri casi. Il versamento avviene entro il giorno 16 di ogni mese per l'IVA relativa al mese precedente. (Vedi Cap. 8 Sez. 1).

Acconto annuale IVA

Entro il 27 dicembre 2023 i soggetti passivi IVA, a seconda della loro periodicità, devono versa- slacconto per l'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso. Il saldo è versato da tutti il 16 marzo dell'anno successivo. L'acconto IVA può essere calcolato, in base alla convenienza, tra tre metod diversi: storico, previsionale o analitico: Applicando il metodo storico, l'acconto IVA è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebb dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Con il metodo previsionale, l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre e l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese o trimestre di riferimento. Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

Dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'anno precedente. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione an nuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professional

Inversione contabile e pagamento frazionato

Il reverse charge e lo split payment sono stati introdotti per prevenire o evitare fenomeni evasisi in alcuni settori economici considerati particolarmente a rischio, così da garantire il versamente dell'IVA allo Stato. Il reverse charge (inversione contabile), previsto dall'art. 17 del d.P.R. 633/1972, obbliga l'acqui rente ad effettuare l'inversione contabile dell'imposta, ovvero applicarla ed assolverla direttamente al posto del cedente. L'acquirente, dopo aver ricevuto la fattura senza l'applicazione dell'imposta (con l'indicazione di un'operazione soggetta ad inversione contabile), integra il documento riportando l'aliqueta e la relativa imposta, lo annota sia sul registro vendite che acquisti in regime di neutralità IVA. successivamente adempie al pagamento integrale dell'IVA (subappalti in edilizia, fabbricati o unita strumentali, fabbricati o unità abitative in regime IVA per opzione d.1. 83/2012). Lo split payment o "scissione dei pagamenti", previsto all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, regime che si applica alle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione destinataria di cessione di beni o prestazione di servizi. Al fornitore/cedente della pubblica amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell'ope razione, mentre l'IVA sarà versata direttamente dall'ente pubblico all'Erario.

Imposta di registro

L'imposta di registro è regolata dal Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con d.PR 26 aprile 1986, n. 131 ed è dovuta al momento della registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate e ha le seguenti caratteristiche: erariale, indiretta, reale e proporzionale.

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